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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/10/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 551/2023 r.g. promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Vincenzo Adamo, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale degli
Alimena n. 108, presso il predetto difensore;
appellante contro
(c.f. Controparte_1 C.F._1 appellato contumace nonché
, Controparte_2 Controparte_3
(c.f. ), in persona del legale rappresentante in carica p.t., P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, Via G. da Fiore n. 34, è elettivamente domiciliato appellato
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 2797/2022, depositata in data 13/10/2022.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava dinanzi Controparte_1 al Giudice di Pace di Vibo Valentia la cartella di pagamento n pagina 1 di 8 13920190006685169000, emessa dall' e notificata Parte_1 in data 10/11/2021, per un credito di € 8.223,24, per omesso pagamento di contravvenzioni al codice della strada elevate tra febbraio e marzo dell'anno 2016,
Ente impositore la . Controparte_3
Eccepiva la mancata notifica dei verbali sottesi alla suindicata cartella e, pertanto, chiedeva venisse dichiarato nullo l'atto impositivo impugnato per intervenuta prescrizione, quindi, annullarlo unitamente a tutti gli atti presupposti e consequenziali, ordinando la cancellazione dal ruolo delle pretese creditorie di cui all'atto impositivo. Chiedeva la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, Controparte_4 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo all'eccezione concernente la omessa notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alla cartella di pagamento per cui è causa.
Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, assumendo il mancato decorso del termine quinquennale, considerato che, per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i termini per l'attività notificatoria e di riscossione di Ader sono rimasti sospesi nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 28 febbraio 2021, che, pertanto, tale sospensione sarebbe andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Nel merito chiedeva di rigettare la domanda del contribuente, stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta, e la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio anche la che, documentata la regolare Controparte_3 notifica dei verbali di accertamento in data 31.3.2016, chiedeva il rigetto della domanda attorea oltreché di essere tenuta indenne dalle conseguenze del giudizio.
Con la sentenza oggi appellata, la n. 2797/2022, depositata in data 13/10/2022, il
Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva l'opposizione proposta dal contribuente, ritenendo decorso il prescritto periodo di prescrizione quinquennale tra la notifica dei verbali di contravvenzione e la data di notifica della cartella esattoriale, condannava l' al pagamento delle spese di lite. Parte_1
pagina 2 di 8 Avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello l'
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_1 adito, in accoglimento del presente gravame, annullare e/o riformare la sentenza n.
2797/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, depositata in Cancelleria in data
13/10/2022, resa nel procedimento n.413/2022 R.G., dichiarando la piena legittimità della cartella n. 13920190006685169000, in quanto il credito in essa contenuto non è prescritto. Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio.”
Secondo l'Ente appellante il Giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella n
13920190006685169000 - notificata in data 10/11/2021 e riguardante n. 8 verbali di contestazione per contravvenzioni al Codice della Strada, elevati tutti nell'anno
2016 - dal momento che, in data antecedente alla notifica della cartella opposta, a partire dall'8 marzo 2020, quando la prescrizione non era ancora maturata, i termini di prescrizione sono rimasti sospesi, ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, per oltre un anno e mezzo. Per tale motivo l'appellante ha chiesto di accogliere l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
Si costituiva nel presente giudizio il , Controparte_2 [...]
, contestando l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_3 introduttiva del giudizio di 1° grado, alla luce della sentenza n. 12412/2016 con cui la Corte di Cassazione ha statuito che in materia di violazioni al codice della strada,
l'opposizione con cui si deduce l'illegittimità della cartella in ragione dell'omessa notifica del sotteso verbale di accertamento, per effetto dell'art.7, comma 3, del
D.Lgs. n. 150/2011, è soggetta al termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della cartella stessa, considerato che l'impugnativa ha una funzione “recuperatoria” della posizione giuridica che il ricorrente avrebbe avuto se il verbale fosse stato a suo tempo notificato. In ogni caso la richiesta di annullamento - con conseguente sgravio della cartella – si sarebbe potuta proporre, senza oneri, direttamente al Prefetto, mediante istanza di riesame in autotutela che, avendo fini deflattivi del contenzioso, avrebbe rappresentato a suo dire lo strumento più idoneo a disposizione del cittadino per rendersi parte attiva per il buon andamento della cosa pubblica.
pagina 3 di 8 Nessuno si costituiva per il sig. seppure regolarmente citato in Controparte_1 giudizio.
La causa, ritenuta di natura documentale, a seguito dell'udienza del 14/07/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del sig. che, Controparte_1 convenuto in giudizio, non si è costituito.
Ciò premesso, l'appello è fondato nei limiti di cui si dirà.
In via preliminare, giova osservare come in tema di opposizione a cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, l'opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella ( c.f.r. Cassazione civile sez. II - 31/01/2019, n. 2968
Diritto & Giustizia 2019, 1 febbraio Cassazione civile sez. VI - 03/12/2018, n.
31139 Giustizia Civile Massimario 2018 Cassazione civile sez. un. - 22/09/2017, n.
22080).
Atteso che la cartella di pagamento è stata notificata il 10.11.2021 e la citazione in opposizione, invece, in data 17.12.2021, il termine di giorni trenta era scaduto.
Ciò non toglie che il debitore possa contestare, come avvenuto nel caso di specie, eventi successivi alla formazione del titolo esecutivo idonei a far venir meno la pretesa del creditore, quale appunto la maturazione del termine prescrizionale.
Sotto tale profilo, l'opposizione proposta nella parte in cui eccepisce la maturazione di un termine prescrizionale quinquennale per le sanzioni amministrative elevate nell'anno 2016, va qualificata come opposizione alla esecuzione, pienamente ammissibile secondo la disciplina generale contenuta nell' art. 615 c.p.c.
La eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria, dunque, pure sollevata con l'opposizione, è proponibile senza limiti di tempo, incombendo, peraltro,
pagina 4 di 8 sull'Amministrazione opposta l'onere di comprovare che il diritto alla riscossione di quanto intimato non si era ancora prescritto.
In punto di prescrizione, va poi rilevato che a mente dell'art. 28 della Legge
689/1981 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella medesima legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Orbene, circa la fattispecie concreta, il Tribunale osserva, in primo luogo, come l'Amministrazione convenuta ha dato prova della notifica degli 8 verbali di accertamento delle violazioni contestate avvenuta rispettivamente in data 7.03.2016,
31.03.2016 e 4.04.2016 .
Ciò in disparte, è fondato motivo di appello relativo all'omessa applicazione da parte del giudice di prime cure della normativa emanata durante l'emergenza Covid-19 ai fini del calcolo del termine di prescrizione del credito (cfr. per un'analoga applicazione del principio, Corte di Appello di Milano, n. 541/2025; Trib. Palmi n.
258/2025).
In punto di diritto, quanto alla prescrizione, è sufficiente osservare che l'art. 68 del
D.L. n. 18/20 ha disposto che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il richiamato art. 12 del D.lgs n.
159/2015 prevede, ai sensi del primo comma, che il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche pagina 5 di 8 “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L'ADER non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione alcuna fra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, e quindi anche con riferimento alle sanzioni amministrative, oggetto del presente giudizio, in relazione all'intero territorio nazionale (cfr. in termini, Trib.
Roma, n. 9848/24; Trib. Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di
Appello di Roma n. 3012/24).
Alla pari, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68 non può che ragionevolmente essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto in quel periodo, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quelle obbligazioni che per la prima volta sarebbero pervenute in scadenza esattamente in quell'arco temporale (cfr., in senso conforme, in parte motiva, Cass.
n. 960 del 15/01/2025).
Nel tentativo di fornire un'interpretazione sistematica, coordinata e non riduttiva della citata disciplina, si ritiene, allora, possano trarsi le seguenti conseguenze:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini pagina 6 di 8 prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n.
159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate sono prorogati di ventiquattro mesi (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n. 18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), indipendentemente dal momento in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione, opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (art.12, comma 2,
D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68, D.L. n. 18/2020).
Orbene, trasponendo tali principi nel caso di specie, deve ritenersi che il termine di prescrizione non fosse ancora maturato al momento della notifica della cartella di pagamento opposta.
Al momento della notifica della cartella di pagamento opposta (10.11.2021) non poteva dirsi decorso il termine di prescrizione quinquennale per effetto dell'operatività della proroga ex lege prevista in virtù del combinato disposto di tutte le norme sopra richiamate. E, infatti, considerato che il debito si riferisce all'annualità 2016, calcolando il decorso del termine prescrizionale, quest'ultima sarebbe maturata entro il 31 dicembre dell'anno (2021) durante il quale operava la sospensione introdotta dalla citata disciplina, con conseguente proroga del termine fino al 31 dicembre del 2023. La notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 10.11.2021, è quindi tempestiva e idonea a produrre gli effetti interruttivi ex art. 2945 c.c
Pertanto, in accoglimento del proposto gravame, deve essere riformata la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 2797/2022, depositata il 13/10/2022, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'odierno appellante nei due gradi di giudizio.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di non costituitosi nel giudizio di Controparte_1 appello seppure regolarmente citato;
2) accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza n. 2797/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, depositata in data 13/10/2022, dichiara la legittimità della cartella di pagamento n.
13920190006685169000, non risultando prescritta la pretesa creditoria in essa contenuta;
3) condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t, delle spese del primo grado di
[...] giudizio che liquida in € 762,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
4) condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e della
[...] Controparte_3 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 382,50 per spese ed €
1.700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 26 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 551/2023 r.g. promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Vincenzo Adamo, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale degli
Alimena n. 108, presso il predetto difensore;
appellante contro
(c.f. Controparte_1 C.F._1 appellato contumace nonché
, Controparte_2 Controparte_3
(c.f. ), in persona del legale rappresentante in carica p.t., P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, Via G. da Fiore n. 34, è elettivamente domiciliato appellato
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 2797/2022, depositata in data 13/10/2022.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava dinanzi Controparte_1 al Giudice di Pace di Vibo Valentia la cartella di pagamento n pagina 1 di 8 13920190006685169000, emessa dall' e notificata Parte_1 in data 10/11/2021, per un credito di € 8.223,24, per omesso pagamento di contravvenzioni al codice della strada elevate tra febbraio e marzo dell'anno 2016,
Ente impositore la . Controparte_3
Eccepiva la mancata notifica dei verbali sottesi alla suindicata cartella e, pertanto, chiedeva venisse dichiarato nullo l'atto impositivo impugnato per intervenuta prescrizione, quindi, annullarlo unitamente a tutti gli atti presupposti e consequenziali, ordinando la cancellazione dal ruolo delle pretese creditorie di cui all'atto impositivo. Chiedeva la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, Controparte_4 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo all'eccezione concernente la omessa notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alla cartella di pagamento per cui è causa.
Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, assumendo il mancato decorso del termine quinquennale, considerato che, per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i termini per l'attività notificatoria e di riscossione di Ader sono rimasti sospesi nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 28 febbraio 2021, che, pertanto, tale sospensione sarebbe andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Nel merito chiedeva di rigettare la domanda del contribuente, stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta, e la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio anche la che, documentata la regolare Controparte_3 notifica dei verbali di accertamento in data 31.3.2016, chiedeva il rigetto della domanda attorea oltreché di essere tenuta indenne dalle conseguenze del giudizio.
Con la sentenza oggi appellata, la n. 2797/2022, depositata in data 13/10/2022, il
Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva l'opposizione proposta dal contribuente, ritenendo decorso il prescritto periodo di prescrizione quinquennale tra la notifica dei verbali di contravvenzione e la data di notifica della cartella esattoriale, condannava l' al pagamento delle spese di lite. Parte_1
pagina 2 di 8 Avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello l'
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_1 adito, in accoglimento del presente gravame, annullare e/o riformare la sentenza n.
2797/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, depositata in Cancelleria in data
13/10/2022, resa nel procedimento n.413/2022 R.G., dichiarando la piena legittimità della cartella n. 13920190006685169000, in quanto il credito in essa contenuto non è prescritto. Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio.”
Secondo l'Ente appellante il Giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella n
13920190006685169000 - notificata in data 10/11/2021 e riguardante n. 8 verbali di contestazione per contravvenzioni al Codice della Strada, elevati tutti nell'anno
2016 - dal momento che, in data antecedente alla notifica della cartella opposta, a partire dall'8 marzo 2020, quando la prescrizione non era ancora maturata, i termini di prescrizione sono rimasti sospesi, ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, per oltre un anno e mezzo. Per tale motivo l'appellante ha chiesto di accogliere l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
Si costituiva nel presente giudizio il , Controparte_2 [...]
, contestando l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_3 introduttiva del giudizio di 1° grado, alla luce della sentenza n. 12412/2016 con cui la Corte di Cassazione ha statuito che in materia di violazioni al codice della strada,
l'opposizione con cui si deduce l'illegittimità della cartella in ragione dell'omessa notifica del sotteso verbale di accertamento, per effetto dell'art.7, comma 3, del
D.Lgs. n. 150/2011, è soggetta al termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della cartella stessa, considerato che l'impugnativa ha una funzione “recuperatoria” della posizione giuridica che il ricorrente avrebbe avuto se il verbale fosse stato a suo tempo notificato. In ogni caso la richiesta di annullamento - con conseguente sgravio della cartella – si sarebbe potuta proporre, senza oneri, direttamente al Prefetto, mediante istanza di riesame in autotutela che, avendo fini deflattivi del contenzioso, avrebbe rappresentato a suo dire lo strumento più idoneo a disposizione del cittadino per rendersi parte attiva per il buon andamento della cosa pubblica.
pagina 3 di 8 Nessuno si costituiva per il sig. seppure regolarmente citato in Controparte_1 giudizio.
La causa, ritenuta di natura documentale, a seguito dell'udienza del 14/07/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del sig. che, Controparte_1 convenuto in giudizio, non si è costituito.
Ciò premesso, l'appello è fondato nei limiti di cui si dirà.
In via preliminare, giova osservare come in tema di opposizione a cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, l'opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella ( c.f.r. Cassazione civile sez. II - 31/01/2019, n. 2968
Diritto & Giustizia 2019, 1 febbraio Cassazione civile sez. VI - 03/12/2018, n.
31139 Giustizia Civile Massimario 2018 Cassazione civile sez. un. - 22/09/2017, n.
22080).
Atteso che la cartella di pagamento è stata notificata il 10.11.2021 e la citazione in opposizione, invece, in data 17.12.2021, il termine di giorni trenta era scaduto.
Ciò non toglie che il debitore possa contestare, come avvenuto nel caso di specie, eventi successivi alla formazione del titolo esecutivo idonei a far venir meno la pretesa del creditore, quale appunto la maturazione del termine prescrizionale.
Sotto tale profilo, l'opposizione proposta nella parte in cui eccepisce la maturazione di un termine prescrizionale quinquennale per le sanzioni amministrative elevate nell'anno 2016, va qualificata come opposizione alla esecuzione, pienamente ammissibile secondo la disciplina generale contenuta nell' art. 615 c.p.c.
La eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria, dunque, pure sollevata con l'opposizione, è proponibile senza limiti di tempo, incombendo, peraltro,
pagina 4 di 8 sull'Amministrazione opposta l'onere di comprovare che il diritto alla riscossione di quanto intimato non si era ancora prescritto.
In punto di prescrizione, va poi rilevato che a mente dell'art. 28 della Legge
689/1981 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella medesima legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Orbene, circa la fattispecie concreta, il Tribunale osserva, in primo luogo, come l'Amministrazione convenuta ha dato prova della notifica degli 8 verbali di accertamento delle violazioni contestate avvenuta rispettivamente in data 7.03.2016,
31.03.2016 e 4.04.2016 .
Ciò in disparte, è fondato motivo di appello relativo all'omessa applicazione da parte del giudice di prime cure della normativa emanata durante l'emergenza Covid-19 ai fini del calcolo del termine di prescrizione del credito (cfr. per un'analoga applicazione del principio, Corte di Appello di Milano, n. 541/2025; Trib. Palmi n.
258/2025).
In punto di diritto, quanto alla prescrizione, è sufficiente osservare che l'art. 68 del
D.L. n. 18/20 ha disposto che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il richiamato art. 12 del D.lgs n.
159/2015 prevede, ai sensi del primo comma, che il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche pagina 5 di 8 “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L'ADER non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione alcuna fra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, e quindi anche con riferimento alle sanzioni amministrative, oggetto del presente giudizio, in relazione all'intero territorio nazionale (cfr. in termini, Trib.
Roma, n. 9848/24; Trib. Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di
Appello di Roma n. 3012/24).
Alla pari, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68 non può che ragionevolmente essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto in quel periodo, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quelle obbligazioni che per la prima volta sarebbero pervenute in scadenza esattamente in quell'arco temporale (cfr., in senso conforme, in parte motiva, Cass.
n. 960 del 15/01/2025).
Nel tentativo di fornire un'interpretazione sistematica, coordinata e non riduttiva della citata disciplina, si ritiene, allora, possano trarsi le seguenti conseguenze:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini pagina 6 di 8 prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n.
159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate sono prorogati di ventiquattro mesi (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n. 18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), indipendentemente dal momento in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione, opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (art.12, comma 2,
D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68, D.L. n. 18/2020).
Orbene, trasponendo tali principi nel caso di specie, deve ritenersi che il termine di prescrizione non fosse ancora maturato al momento della notifica della cartella di pagamento opposta.
Al momento della notifica della cartella di pagamento opposta (10.11.2021) non poteva dirsi decorso il termine di prescrizione quinquennale per effetto dell'operatività della proroga ex lege prevista in virtù del combinato disposto di tutte le norme sopra richiamate. E, infatti, considerato che il debito si riferisce all'annualità 2016, calcolando il decorso del termine prescrizionale, quest'ultima sarebbe maturata entro il 31 dicembre dell'anno (2021) durante il quale operava la sospensione introdotta dalla citata disciplina, con conseguente proroga del termine fino al 31 dicembre del 2023. La notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 10.11.2021, è quindi tempestiva e idonea a produrre gli effetti interruttivi ex art. 2945 c.c
Pertanto, in accoglimento del proposto gravame, deve essere riformata la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 2797/2022, depositata il 13/10/2022, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'odierno appellante nei due gradi di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di non costituitosi nel giudizio di Controparte_1 appello seppure regolarmente citato;
2) accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza n. 2797/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, depositata in data 13/10/2022, dichiara la legittimità della cartella di pagamento n.
13920190006685169000, non risultando prescritta la pretesa creditoria in essa contenuta;
3) condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t, delle spese del primo grado di
[...] giudizio che liquida in € 762,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
4) condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e della
[...] Controparte_3 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 382,50 per spese ed €
1.700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 26 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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