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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7776 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SARNACCHIARO GAETANO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SARNACCHIARO GAETANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/04/2024 premesso: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio civile in Napoli il 03.04.2002; - che dalla loro unione sono nati i figli
(1.12.2001) e (18.08.2006);- che il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione Per_1 Per_2
personale dei coniugi in virtù di decreto di omologa n. 6657/2020 del 07.12.2020 alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto e sciolti dall'obbligo della coabitazione e da quello coniugale;
2) la casa coniugale sita in Pozzuoli al corso Nicola
Terracciano 42, sarà assegnata alla moglie ed il sig. continuerà Controparte_1 Parte_1
a corrispondere il canone locatizio;
lo stesso sarà libero di fissare la propria residenza Parte_1 altrove. I mobili e le suppellettili della casa coniugale resteranno assegnati alla moglie mentre il marito potrà avere con se gli accessori di uso personale. Le parti concordano altresì che in caso di variazione della casa coniugale secondo la scelta dell'assegnataria o per volontà del locatore il
1 GL provvederà a corrispondere alla NO l'importo del canone locatizio fino ad CP_1 euro 500,00 mensili. 3) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con domicilio prevalente Per_2 presso la madre. I figli continueranno a convivere presso la casa assegnata alla madre ed i genitori continueranno ad esercitare in modo paritetico la potestà sul figlio minore. Il padre avrà facoltà di avere con sè i figli il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 19:00. Le parti si danno ampio e reciproco consenso ad accordarsi su nuovi e diversi orari secondo le primarie necessità dei figli ed avranno cura di favorire e svilire il rapporto dei figli con i nonni. 4) A titolo di concorso di mantenimento il sig. si impegna a corrispondere la somma complessiva pari a Parte_1
300,00 euro per ciascun figlio;
la somma è determinata includendo gli assegni familiari. La sig.ra
riceverà a titolo di concorso al mantenimento la somma pari a 400,00 euro mensili. 5) CP_1 le spese mediche saranno suddivise per l'esatta metà a carico di entrambi i genitori. 6)Per i periodi di vacanza le parti convengono che la prole sarà affidata a periodi alterni e per l'esatta metà della vacanza a ciascuno dei genitori. Le parti potranno concordare i detti periodi secondo le rispettive necessità, purchè tengano conto delle esigenze della prole di condividere i periodi di vacanza con entrambi i genitori, unitamente ai nonni, senza escludere un genitore per l'intero periodo. 7) i coniugi prestano assenso affinchè le competenti autorità amministrative concedano o proroghino, in favore di ciascuno di essi, il passaporto”; - che il figlio ha raggiunto la piena Per_1 indipendenza economica;
- che le condizioni economiche del GL hanno subito un peggioramento in pejus.
Su tali premesse i ricorrenti rappresentavano la volontà di modificare congiuntamente i patti della separazione di cui al decreto di omologa n. 6657/2020 del 07.12.2020 del Tribunale di Napoli.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM il quale rendeva senza conclusioni atteso che il figlio è divenuto Per_2
maggiorenne in data 18.08.2024, all'udienza del 31.10.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare le condizioni della separazione alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale, preso atto che Per_2
è, nelle more, divenuto maggiorenne, riservava la causa alla decisione del Collegio.
Osserva preliminarmente il Collegio che nelle more del giudizio il figlio della coppia (nato Per_2
il 18.08.2006) è divenuto maggiorenne;
pertanto nulla va disposto in ordine al regime di affido ed alle modalità di visita.
In merito alla modifica delle condizioni di separazione, si recepiscono solo i seguenti accordi raggiunti dalle parti:
2 “1) i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto e sciolti dall'obbligo della coabitazione e da quello coniugale;
2) la casa coniugale sita in Pozzuoli al Corso Nicola Terracciano 42, sarà assegnata alla moglie
; lo stesso sarà libero di fissare la propria residenza altrove. Controparte_1 Parte_1
3) A titolo di concorso di mantenimento il sig. si impegna a corrispondere la Parte_1 somma complessiva pari a 400,00 euro a favore del figlio La sig.ra Persona_3 [...]
riceverà a titolo di concorso al mantenimento la somma pari a 450,00 euro mensili. CP_1
4) Le spese mediche della prole saranno suddivise per l'esatta metà a carico di entrambi i genitori.
5) i coniugi prestano assenso affinchè le competenti autorità amministrative concedano o proroghino, in favore di ciascuno di essi, il passaporto.
Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 08/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7776 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SARNACCHIARO GAETANO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SARNACCHIARO GAETANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/04/2024 premesso: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio civile in Napoli il 03.04.2002; - che dalla loro unione sono nati i figli
(1.12.2001) e (18.08.2006);- che il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione Per_1 Per_2
personale dei coniugi in virtù di decreto di omologa n. 6657/2020 del 07.12.2020 alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto e sciolti dall'obbligo della coabitazione e da quello coniugale;
2) la casa coniugale sita in Pozzuoli al corso Nicola
Terracciano 42, sarà assegnata alla moglie ed il sig. continuerà Controparte_1 Parte_1
a corrispondere il canone locatizio;
lo stesso sarà libero di fissare la propria residenza Parte_1 altrove. I mobili e le suppellettili della casa coniugale resteranno assegnati alla moglie mentre il marito potrà avere con se gli accessori di uso personale. Le parti concordano altresì che in caso di variazione della casa coniugale secondo la scelta dell'assegnataria o per volontà del locatore il
1 GL provvederà a corrispondere alla NO l'importo del canone locatizio fino ad CP_1 euro 500,00 mensili. 3) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con domicilio prevalente Per_2 presso la madre. I figli continueranno a convivere presso la casa assegnata alla madre ed i genitori continueranno ad esercitare in modo paritetico la potestà sul figlio minore. Il padre avrà facoltà di avere con sè i figli il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 19:00. Le parti si danno ampio e reciproco consenso ad accordarsi su nuovi e diversi orari secondo le primarie necessità dei figli ed avranno cura di favorire e svilire il rapporto dei figli con i nonni. 4) A titolo di concorso di mantenimento il sig. si impegna a corrispondere la somma complessiva pari a Parte_1
300,00 euro per ciascun figlio;
la somma è determinata includendo gli assegni familiari. La sig.ra
riceverà a titolo di concorso al mantenimento la somma pari a 400,00 euro mensili. 5) CP_1 le spese mediche saranno suddivise per l'esatta metà a carico di entrambi i genitori. 6)Per i periodi di vacanza le parti convengono che la prole sarà affidata a periodi alterni e per l'esatta metà della vacanza a ciascuno dei genitori. Le parti potranno concordare i detti periodi secondo le rispettive necessità, purchè tengano conto delle esigenze della prole di condividere i periodi di vacanza con entrambi i genitori, unitamente ai nonni, senza escludere un genitore per l'intero periodo. 7) i coniugi prestano assenso affinchè le competenti autorità amministrative concedano o proroghino, in favore di ciascuno di essi, il passaporto”; - che il figlio ha raggiunto la piena Per_1 indipendenza economica;
- che le condizioni economiche del GL hanno subito un peggioramento in pejus.
Su tali premesse i ricorrenti rappresentavano la volontà di modificare congiuntamente i patti della separazione di cui al decreto di omologa n. 6657/2020 del 07.12.2020 del Tribunale di Napoli.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM il quale rendeva senza conclusioni atteso che il figlio è divenuto Per_2
maggiorenne in data 18.08.2024, all'udienza del 31.10.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare le condizioni della separazione alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale, preso atto che Per_2
è, nelle more, divenuto maggiorenne, riservava la causa alla decisione del Collegio.
Osserva preliminarmente il Collegio che nelle more del giudizio il figlio della coppia (nato Per_2
il 18.08.2006) è divenuto maggiorenne;
pertanto nulla va disposto in ordine al regime di affido ed alle modalità di visita.
In merito alla modifica delle condizioni di separazione, si recepiscono solo i seguenti accordi raggiunti dalle parti:
2 “1) i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto e sciolti dall'obbligo della coabitazione e da quello coniugale;
2) la casa coniugale sita in Pozzuoli al Corso Nicola Terracciano 42, sarà assegnata alla moglie
; lo stesso sarà libero di fissare la propria residenza altrove. Controparte_1 Parte_1
3) A titolo di concorso di mantenimento il sig. si impegna a corrispondere la Parte_1 somma complessiva pari a 400,00 euro a favore del figlio La sig.ra Persona_3 [...]
riceverà a titolo di concorso al mantenimento la somma pari a 450,00 euro mensili. CP_1
4) Le spese mediche della prole saranno suddivise per l'esatta metà a carico di entrambi i genitori.
5) i coniugi prestano assenso affinchè le competenti autorità amministrative concedano o proroghino, in favore di ciascuno di essi, il passaporto.
Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 08/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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