Art. 2.
E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all' art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 , relative ai limiti di proprieta' immobiliare e di attivita' industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti moditicazioni:
Nell'art. 23, il n. 3 del comma secondo, e' sostituito dal seguente:
«3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni».
Nell'art. 71, comma 1°, alle parole categoria a) dell'art. 52 sono sostituite le parole: « categoria c) dell'art. 52».
Nell'art. 76, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente».
E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all' art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 , relative ai limiti di proprieta' immobiliare e di attivita' industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti moditicazioni:
Nell'art. 23, il n. 3 del comma secondo, e' sostituito dal seguente:
«3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni».
Nell'art. 71, comma 1°, alle parole categoria a) dell'art. 52 sono sostituite le parole: « categoria c) dell'art. 52».
Nell'art. 76, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente».