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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3087 2022
TRA
Parte_1 con l'avv. ELIA MARCO e MASI MARCO;
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. BAUER RAIMUND e LEONE FABIOLA;
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2022, la Sig.ra conveniva l' Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Brindisi al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare - in via principale il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità; - conseguentemente, dichiarare che nessun rimborso
è dovuto all' per la somma complessiva di euro 21.073,11 - da ultimo, rimborsare la somma CP_1
complessiva di euro 16.455,30, comprensiva di minore somma erogata per pensione di invalidità
(euro 4.977,22) riconosciuta soltanto per gli anni 2019 e 2020; minore somma erogata per assegno di accompagnamento negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 (euro 9.419,68); somma indebitamente trattenuta (euro 2.058, 40). 2) per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese legali, diritti ed onorari (rimborso forfetario nella misura del 15%
e Cpa) del giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.” In particolare, allegava la ricorrente – già titolare di prestazione quale invalida totale comprensiva dell'indennità di accompagnamento, categoria INVCIV numero 07073474 – sottoposta a visita di revisione in data 12.04.2018, otteneva conferma del proprio stato di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n°104/1992, senza necessità di ulteriore revisione per entrambe le fattispecie. CP_ Soggiungeva che in data 23.10.2019, le comunicava la rideterminazione dell'importo della sua pensione a decorrere dal 1° giugno 2017, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno
2017; di seguito, dava avviso che la medesima prestazione veniva trasformata in assegno sociale, stante il raggiungimento del requisito dell'età ex art.24, comma 12, legge n°214/2011. CP_ L' in relazione alla pensione di invalidità, asseriva di aver corrisposto all'odierna ricorrente, nel periodo intercorrente tra gennaio 2018 e novembre 2019, un pagamento superiore al dovuto, per un importo pari a € 6.815,41, importo che sarebbe stato recuperato operando una trattenuta per n. 24 rate mensili, sulle pensioni erogate, a partire dal mese di marzo 2020, fino ad estinzione del debito. La prestazione relativa al mese di dicembre 2019 non veniva erogata.
Nel periodo intercorrente tra marzo 2020 e febbraio 2021, l' effettuava trattenute mensili per un CP_1 importo complessivo pari ad € 3.451,88.
Successivamente, in data 20.01.2020, l'odierna ricorrente presentava domanda di ricostituzione reddituale relativa agli anni 2017, 2018, 2019, senza ricevere riscontro. CP_ Senonché l' in data 23.01.2021, comunicava alla sig.ra di aver provveduto a Pt_1 rideterminare l'importo della sua pensione a decorrere dal 1° gennaio 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018 e che in relazione alla pensione di invalidità, era stato corrisposto, nel periodo intercorrente tra gennaio 2020 e novembre 2020, un pagamento superiore al dovuto, per un importo pari a € 4.298,39, importo che sarebbe stato recuperato, anche in tal caso, operando una trattenuta per n. 24 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dalla prima rata utile, fino ad estinzione del debito. CP_ Ancora, in data 1° febbraio 2021, l' comunicava alla Sig.ra la riliquidazione Parte_1
d'ufficio della pensione, a decorrere dal 1° giugno 2017, riconoscendo ab origine il diritto alla pensione di invalidità e all'assegno di accompagnamento. Di talché la Sig.ra Parte_1 sarebbe risultata titolare di un credito pari a € 8.765,81, relativo agli anni 2019 (€ 3.713,58), 2020 (€
4.302,62) e 2021 (€ 749,70), credito che, considerando le somme non dovute relative agli anni 2019‐
2020 ritenute mensilmente, veniva quantificato in € 1.282,84 netti.
CP_ Infine, in data 5.05.2021, informava la Sig.ra che, a seguito del ricalcolo Parte_1
effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2018, era risultato, fino al 31.05.2021, un debito a suo carico di
€ 21.073,11, somme percepite dalla Sig.ra a titolo di assegno di accompagnamento, nel Pt_1 periodo intercorrente tra maggio 2018 e maggio 2021, e quale trattamento pensionistico relativo al periodo che va dal mese di gennaio al mese di maggio 2021, sull'assunto che fossero state riscosse rate di assegno non spettanti e rate di prestazione in data successiva alla revoca per perdita del diritto.
Tali somme venivano richieste in restituzione prima con raccomandata a/r del 18/10/2021 e poi con nota del 30 giugno 2022.
Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto la ricorrente rassegnava le conclusioni innanzi riportate.
CP_ Si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, deduceva il convenuto , che l'indebito di cui è causa fosse scaturito dal venir CP_2 meno del requisito sanitario per cui, all'odierna ricorrente invalida totale con diritto all'indennità di accompagnamento da 06/2017, a seguito di revisione n.6029772600001 del 12/04/2018 veniva riconosciuta la sola totale inabilità, sicché dal 05/2018 al 31/05/2021 era priva del requisito sanitario necessario per continuare a fruire dell'indennità di accompagnamento e, pertanto, il beneficio riconosciuto ed erogato alla stessa nel suddetto periodo è risultato indebito e ne è stato disposto il recupero.
Istruito il procedimento in via documentale, all'odierna udienza, all'esito della discussione il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, gioverà evidenziare che l'indebito per cui è causa sarebbe scaturito dall'esito della visita revisione effettuata in data 12/04/2018, in occasione della quale la ricorrente - già beneficiaria dell'indennità di accompagnamento - è stata ritenuta esclusivamente “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”.
Ciò posto, come noto, le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta) rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte,
Cass. civ., Sez. Un., 8/4/1975, n, 1261).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non per effetto degli atti cd. di "concessione; allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non provvedimenti espressione della cd.
"autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. civ., Sez. lav., 10/01/2001, n. 256). In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato ed è venuto via via consolidandosi il principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In particolare, e per quel che rileva nel presente giudizio, è stato affermato (Cass. civ., Sez. lav.
29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n.
21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge
n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso
- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica.
A tale logica soggiace anche l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ.,
Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Si è del resto precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica
e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema" (Cass. civ., Sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
Nella fattispecie, l'azione di ripetizione della somma di cui alla nota impugnata è stata intrapresa dall' in quanto l'ente ha continuato ad erogare i ratei dell'indennità di accompagnamento, CP_2
nonostante il requisito sanitario legittimante la prestazione fosse stato ritenuto insussistente in occasione della visita di revisione svoltasi il 12/04/2018.
Il fatto che la ricorrente abbia ricevuto il verbale di detta visita – circostanza non contestata all'esito della costituzione dell' , risulta in ogni caso comprovato dalla documentazione prodotta da CP_2
(cfr. lettera con allegato, verbale di visita del 12/04/2018 e relativo avviso di ricevimento CP_1
recapitato presso il medesimo indirizzo, indicato quale residenza della ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio datato 04.05.2018).
In tale prospettiva non si può affermare che la ricorrente avesse riposto un legittimo affidamento sulla spettanza del beneficio stante la piena conoscenza degli esiti della visita medica e la possibilità di agire in via amministrativa o giurisdizionale per far accertare il proprio stato di salute.
Pertanto - come osservato dal Tribunale di Brindisi in maniera condivisibile (sentenza n. 627/2021)
– “al fine di stabilire se i ratei di prestazione assistenziale, erogati in favore del ricorrente, nonostante il venir meno del requisito sanitario, debbano essere restituiti, deve ritenersi, quindi, essenziale l'intervenuto accertamento di tale insussistenza, a prescindere dal formale e successivo provvedimento di revoca del beneficio, atteso che “ la giurisprudenza della Corte si è orientata nel senso dell'irrilevanza ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti
(sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
come dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi4; si è, dunque, in presenza di disposizioni organizzatorie, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini...”(cfr.
Cass. sentenza n. 6610/2005; Cass., n. 29419/2018). Di conseguenza, in base alla disciplina di settore, applicabile alla fattispecie (art. 37, comma 8 della legge n. 448/1998), i ratei di indennità di accompagnamento erogati dal primo giorno del mese successivo alla visita di verifica, ovvero da maggio 2018 (come richiesto nella nota impugnata), sono stati percepiti dalla ricorrente senza titolo e sono dunque ripetibili dall' . CP_1
Allo stesso modo, per quanto concerne l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, com'è noto l'ente è abilitato al recupero solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
CP_ Nella specie, parte ricorrente ha offerto prova delle dichiarazioni dei redditi comunicate a per gli anni dal 2018 in poi. Ebbene, dalla lettura delle stesse non emerge il superamento del limite reddituale
CP_ che non è stato neppure specificato da con la conseguenza che sotto tale profilo la domanda di accertamento dell' illegittimità dell'indebito in relazione alla pensione di invalidità illegittimità dell'indebito in elazione alla pensione di invalidità è fondata.
Per le ragioni che precedono il ricorso ed entro tali limiti il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla luce del valore del petitum accolto.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
così provvede:
1. accerta l'illegittimità dell'indebito in relazione al trattamento pensionistico (invalidità civile) CP_ con diritto alla restituzione di tutto quanto trattenuto da a tale titolo;
2. rigetta per il resto il ricorso,
CP_
3. condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00 per compensi professionali come per legge in favore dei procuratori del ricorrente,
Brindisi, 25.02.2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3087 2022
TRA
Parte_1 con l'avv. ELIA MARCO e MASI MARCO;
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. BAUER RAIMUND e LEONE FABIOLA;
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2022, la Sig.ra conveniva l' Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Brindisi al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare - in via principale il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità; - conseguentemente, dichiarare che nessun rimborso
è dovuto all' per la somma complessiva di euro 21.073,11 - da ultimo, rimborsare la somma CP_1
complessiva di euro 16.455,30, comprensiva di minore somma erogata per pensione di invalidità
(euro 4.977,22) riconosciuta soltanto per gli anni 2019 e 2020; minore somma erogata per assegno di accompagnamento negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 (euro 9.419,68); somma indebitamente trattenuta (euro 2.058, 40). 2) per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese legali, diritti ed onorari (rimborso forfetario nella misura del 15%
e Cpa) del giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.” In particolare, allegava la ricorrente – già titolare di prestazione quale invalida totale comprensiva dell'indennità di accompagnamento, categoria INVCIV numero 07073474 – sottoposta a visita di revisione in data 12.04.2018, otteneva conferma del proprio stato di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n°104/1992, senza necessità di ulteriore revisione per entrambe le fattispecie. CP_ Soggiungeva che in data 23.10.2019, le comunicava la rideterminazione dell'importo della sua pensione a decorrere dal 1° giugno 2017, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno
2017; di seguito, dava avviso che la medesima prestazione veniva trasformata in assegno sociale, stante il raggiungimento del requisito dell'età ex art.24, comma 12, legge n°214/2011. CP_ L' in relazione alla pensione di invalidità, asseriva di aver corrisposto all'odierna ricorrente, nel periodo intercorrente tra gennaio 2018 e novembre 2019, un pagamento superiore al dovuto, per un importo pari a € 6.815,41, importo che sarebbe stato recuperato operando una trattenuta per n. 24 rate mensili, sulle pensioni erogate, a partire dal mese di marzo 2020, fino ad estinzione del debito. La prestazione relativa al mese di dicembre 2019 non veniva erogata.
Nel periodo intercorrente tra marzo 2020 e febbraio 2021, l' effettuava trattenute mensili per un CP_1 importo complessivo pari ad € 3.451,88.
Successivamente, in data 20.01.2020, l'odierna ricorrente presentava domanda di ricostituzione reddituale relativa agli anni 2017, 2018, 2019, senza ricevere riscontro. CP_ Senonché l' in data 23.01.2021, comunicava alla sig.ra di aver provveduto a Pt_1 rideterminare l'importo della sua pensione a decorrere dal 1° gennaio 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018 e che in relazione alla pensione di invalidità, era stato corrisposto, nel periodo intercorrente tra gennaio 2020 e novembre 2020, un pagamento superiore al dovuto, per un importo pari a € 4.298,39, importo che sarebbe stato recuperato, anche in tal caso, operando una trattenuta per n. 24 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dalla prima rata utile, fino ad estinzione del debito. CP_ Ancora, in data 1° febbraio 2021, l' comunicava alla Sig.ra la riliquidazione Parte_1
d'ufficio della pensione, a decorrere dal 1° giugno 2017, riconoscendo ab origine il diritto alla pensione di invalidità e all'assegno di accompagnamento. Di talché la Sig.ra Parte_1 sarebbe risultata titolare di un credito pari a € 8.765,81, relativo agli anni 2019 (€ 3.713,58), 2020 (€
4.302,62) e 2021 (€ 749,70), credito che, considerando le somme non dovute relative agli anni 2019‐
2020 ritenute mensilmente, veniva quantificato in € 1.282,84 netti.
CP_ Infine, in data 5.05.2021, informava la Sig.ra che, a seguito del ricalcolo Parte_1
effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2018, era risultato, fino al 31.05.2021, un debito a suo carico di
€ 21.073,11, somme percepite dalla Sig.ra a titolo di assegno di accompagnamento, nel Pt_1 periodo intercorrente tra maggio 2018 e maggio 2021, e quale trattamento pensionistico relativo al periodo che va dal mese di gennaio al mese di maggio 2021, sull'assunto che fossero state riscosse rate di assegno non spettanti e rate di prestazione in data successiva alla revoca per perdita del diritto.
Tali somme venivano richieste in restituzione prima con raccomandata a/r del 18/10/2021 e poi con nota del 30 giugno 2022.
Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto la ricorrente rassegnava le conclusioni innanzi riportate.
CP_ Si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, deduceva il convenuto , che l'indebito di cui è causa fosse scaturito dal venir CP_2 meno del requisito sanitario per cui, all'odierna ricorrente invalida totale con diritto all'indennità di accompagnamento da 06/2017, a seguito di revisione n.6029772600001 del 12/04/2018 veniva riconosciuta la sola totale inabilità, sicché dal 05/2018 al 31/05/2021 era priva del requisito sanitario necessario per continuare a fruire dell'indennità di accompagnamento e, pertanto, il beneficio riconosciuto ed erogato alla stessa nel suddetto periodo è risultato indebito e ne è stato disposto il recupero.
Istruito il procedimento in via documentale, all'odierna udienza, all'esito della discussione il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, gioverà evidenziare che l'indebito per cui è causa sarebbe scaturito dall'esito della visita revisione effettuata in data 12/04/2018, in occasione della quale la ricorrente - già beneficiaria dell'indennità di accompagnamento - è stata ritenuta esclusivamente “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”.
Ciò posto, come noto, le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta) rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte,
Cass. civ., Sez. Un., 8/4/1975, n, 1261).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non per effetto degli atti cd. di "concessione; allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non provvedimenti espressione della cd.
"autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. civ., Sez. lav., 10/01/2001, n. 256). In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato ed è venuto via via consolidandosi il principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In particolare, e per quel che rileva nel presente giudizio, è stato affermato (Cass. civ., Sez. lav.
29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n.
21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge
n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso
- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica.
A tale logica soggiace anche l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ.,
Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Si è del resto precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica
e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema" (Cass. civ., Sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
Nella fattispecie, l'azione di ripetizione della somma di cui alla nota impugnata è stata intrapresa dall' in quanto l'ente ha continuato ad erogare i ratei dell'indennità di accompagnamento, CP_2
nonostante il requisito sanitario legittimante la prestazione fosse stato ritenuto insussistente in occasione della visita di revisione svoltasi il 12/04/2018.
Il fatto che la ricorrente abbia ricevuto il verbale di detta visita – circostanza non contestata all'esito della costituzione dell' , risulta in ogni caso comprovato dalla documentazione prodotta da CP_2
(cfr. lettera con allegato, verbale di visita del 12/04/2018 e relativo avviso di ricevimento CP_1
recapitato presso il medesimo indirizzo, indicato quale residenza della ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio datato 04.05.2018).
In tale prospettiva non si può affermare che la ricorrente avesse riposto un legittimo affidamento sulla spettanza del beneficio stante la piena conoscenza degli esiti della visita medica e la possibilità di agire in via amministrativa o giurisdizionale per far accertare il proprio stato di salute.
Pertanto - come osservato dal Tribunale di Brindisi in maniera condivisibile (sentenza n. 627/2021)
– “al fine di stabilire se i ratei di prestazione assistenziale, erogati in favore del ricorrente, nonostante il venir meno del requisito sanitario, debbano essere restituiti, deve ritenersi, quindi, essenziale l'intervenuto accertamento di tale insussistenza, a prescindere dal formale e successivo provvedimento di revoca del beneficio, atteso che “ la giurisprudenza della Corte si è orientata nel senso dell'irrilevanza ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti
(sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
come dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi4; si è, dunque, in presenza di disposizioni organizzatorie, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini...”(cfr.
Cass. sentenza n. 6610/2005; Cass., n. 29419/2018). Di conseguenza, in base alla disciplina di settore, applicabile alla fattispecie (art. 37, comma 8 della legge n. 448/1998), i ratei di indennità di accompagnamento erogati dal primo giorno del mese successivo alla visita di verifica, ovvero da maggio 2018 (come richiesto nella nota impugnata), sono stati percepiti dalla ricorrente senza titolo e sono dunque ripetibili dall' . CP_1
Allo stesso modo, per quanto concerne l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, com'è noto l'ente è abilitato al recupero solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
CP_ Nella specie, parte ricorrente ha offerto prova delle dichiarazioni dei redditi comunicate a per gli anni dal 2018 in poi. Ebbene, dalla lettura delle stesse non emerge il superamento del limite reddituale
CP_ che non è stato neppure specificato da con la conseguenza che sotto tale profilo la domanda di accertamento dell' illegittimità dell'indebito in relazione alla pensione di invalidità illegittimità dell'indebito in elazione alla pensione di invalidità è fondata.
Per le ragioni che precedono il ricorso ed entro tali limiti il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla luce del valore del petitum accolto.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
così provvede:
1. accerta l'illegittimità dell'indebito in relazione al trattamento pensionistico (invalidità civile) CP_ con diritto alla restituzione di tutto quanto trattenuto da a tale titolo;
2. rigetta per il resto il ricorso,
CP_
3. condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00 per compensi professionali come per legge in favore dei procuratori del ricorrente,
Brindisi, 25.02.2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)