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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 850/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26 marzo 2025 promossa d a
OGGETTO:
rappresentata e difesa Parte_1
Assicurazione contro il dall'avv. NUDO PIERLUIGI elettivamente domiciliata in VIA MUZIO furto CLEMENTI 51 00193 ROMA presso il difensore avv. NUDO PIERLUIGI,
come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 15 e Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI
contro e , Controparte_4 CP_4
rappresentati e difesi dall'avv. TAIOLA ALESSANDRO e dall'avv.
LIPPOLIS LAURA ( ) PIAZZA DE MEDICI 21 25085 C.F._1
GAVARDO; elettivamente domiciliati in PIAZZA DE' MEDICI 25085
GAVARDO presso il difensore avv. TAIOLA ALESSANDRO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello contro
rappresentata e difesa dall'avv. VANZO Controparte_5
VITTORIO elettivamente domiciliata in VIA G. SAVOLDO, N. 3 BRESCIA
presso il difensore avv. VANZO VITTORIO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Seconda Sezione Civile)
n. 565/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Riformare integralmente la sentenza respingendo la domanda formulata pagina 2 di 15 mandando esente l'Appellante da qualsiasi obbligo nei confronti della
controparte, disponendo che la controparte provveda senza indugio alla
restituzione della somma che l'appellante fosse costretta a versare in caso di
esecuzione della sentenza”
Dell'appellata Controparte_5
“In via principale e di merito, per tutti i sopra esposti motivi,
respingere/rigettare l'appello e le domande proposte dalla appellante
(HV), per l'effetto, confermare la Parte_2
sentenza del Tribunale di Brescia n. 565/2023 In via subordinata incidentale
anche condizionata: - per il caso di accoglimento dell'appello principale
proposto da (HV) con conseguente Parte_2
riforma della sentenza appellata, in riforma della sentenza del Tribunale di
Brescia n. 565/2023 appellata in via incidentale anche condizionata, così
decidere: - in via principale e nel merito, accertata la fondatezza delle
eccezioni e domande avanzate da condannare Controparte_5 [...]
CP_6 Controparte_4 CP_4 Controparte_2
, anche in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_7
di della complessiva somma di € 50.000,00; in via Controparte_5
subordinata, si ripropongono le domande già avanzate nel primo grado di
giudizio, ed in particolare: - In via principale nel merito, accertata la
fondatezza delle eccezioni e domande dell'attrice, condannare tutti i convenuti
a pagare alla società attrice, anche in via solidale, la complessiva somma di € pagina 3 di 15 50.000,00, o la minor somma accertata in corso di causa;
In Via subordinata
nel merito, accertata la fondatezza delle eccezioni e domande dell'attrice,
condannare i convenuti a pagare alla società attrice, in proporzione alle
rispettive responsabilità, anche in via solidale, la complessiva somma di €
50.000,00, o la minor somma accertata in corso di causa;
- In via istruttoria,
si chiede ( vd atto di appello)”.
Per e per Controparte_4 CP_4
“In via principale nel merito: respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte
le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, inaccoglibili e
comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa. In
subordine, in via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di legittimazione
passiva della società in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, signor nonché del signor CP_4 CP_4
in proprio per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare
[...]
inammissibile la domanda attorea. In via subordinata: nella denegata e non
creduta ipotesi in cui l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dovesse
essere rigettata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della
domanda attorea, ritenere garantita e manlevata la Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, signor
[...] CP_4
nonché del signor in proprio, in virtù del contratto stipulato CP_4
con la . In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non CP_2
pagina 4 di 15 creduta ipotesi in cui accoglimento della domanda dell'appellante, accertare
e dichiarare quale sia il grado di responsabilità della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Controparte_4
nonché del signor in proprio e, CP_4 CP_4
conseguentemente, limitare la condanna in proporzione all'accertato grado di
responsabilità. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente
giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 adiva il tribunale di Brescia al fine di ottenere il Controparte_5
pagamento dell'indennizzo pattuito nella polizza che, verso la fine del mese di gennaio 2016, aveva stipulato su consiglio di suo broker di fiducia, a CP_4
copertura del rischio di furto di un veicolo di sua proprietà.
Deduceva che, verificatosi il furto del mezzo, all'incirca venti giorni dopo la sottoscrizione della polizza, non era riuscita ad ottenere l'indennizzo del danno subito e precisava che la polizza era stata emessa da
[...]
con sede legale nella Repubblica Ceca (di seguito: Parte_1
HV), rappresentata fiscalmente in Italia da , ed Controparte_3
era stata “collocata” sul territorio italiano dai broker di HPV, CP_6
[...
AL FIance SP e che, al pari della compagnia assicuratrice, CP_4
riteneva dovessero essere tenuti al pagamento dell'indennizzo.
HPV, costituitasi in giudizio, esponeva di avere concluso, il 25 luglio 2013,
pagina 5 di 15 con FI KE RL un contratto di intermediazione assicurativa in forza del quale quest'ultima si era impegnata, verso il pagamento di provvigioni, ad acquisire nuova clientela al fine di consentire alla Compagnia la sottoscrizione di polizze assicurative, con la precisazione che “ il broker non è autorizzato a
compiere atti giuridici al posto della compagnia, soprattutto non è autorizzato
a controfirmare le polizze assicurative al posto della Compagnia”.
Assumeva che, sin dall'estate del 2014 erano sorte perplessità sulla possibilità
di fare ingresso nel mercato assicurativo italiano (Ramo Corpi Veicoli
Terrestri) in quanto FI KE RL non le aveva mai sottoposto alcuna polizza da sottoscrivere e che, in tale stato di incertezza, nessuna documentazione contrattuale relativa ad una qualsiasi tipologia di contratto assicurativo era stata trasmessa al broker.
Nell'anno 2015, nel corso di un incontro avuto con – che il 3 Controparte_6
giugno 2014 aveva concluso con FI KE RL un accordo di collaborazione finalizzato alla distribuzione dei prodotti assicurativi a marchio HPV sul territorio italiano – aveva appreso dell'esistenza di broker “strategici” che, in forza di accordi con FI KE, vendevano polizze a marchio HPV versando mensilmente i premi a FI KE, in qualità di broker grossista;
era venuta a conoscenza dell'esistenza di documentazione contrattuale in lingua italiana con marchio HPV nonostante alcuna documentazione contrattuale fosse mai stata consegnata a FI KE e che la Convenzione corpi veicoli terrestri era pagina 6 di 15 stata falsificata.
Allegava di aver presentato reclamo, il 21 dicembre 2015, all'
[...]
IVASS) – cui aveva fatto seguito la radiazione Controparte_8
dell'amministratore di FI KE RL dal RUI – e di aver sporto denuncia querela, il 20 gennaio 2016, alla Procura della Repubblica di Roma per i reati di truffa e appropriazione indebita.
HPV chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto il contratto era stato stipulato da un soggetto che aveva usurpato il suo nome e il suo logo e, in subordine, che la domanda fosse rigettata, per non essersi mai perfezionato alcuna contratto di assicurazione, in difetto del suo consenso.
e eccepivano, a Controparte_9 Controparte_4
loro volta, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedevano il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
Con la sentenza n. 565/2023 il tribunale di Brescia accoglieva la domanda e condannava la sola HPV al pagamento dell'indennizzo pari ad euro 50.000 e alle spese di lite ritenendo che l'impresa di assicurazione avesse ingenerato,
colposamente, l'affidamento di nella bontà del prodotto Controparte_5
acquistato.
Argomentava il primo giudice che la cronologia degli eventi evidenziava come
HPV non potesse ignorare che “la rete distributiva in Italia stava vendendo pagina 7 di 15 proprie polizze assicurative senza autorizzazione e/o senza copertura tanto
più che i soggetti della rete distributiva non avevano fatto pervenire alla
stessa HPV i premi assicurativi riscossi”.
Tardiva veniva ritenuta la denuncia querela sporta da HPV il 24 gennaio 2016
come pure la segnalazione ad IVASS che aveva portato l'Ente di vigilanza ad emettere il 19 gennaio 2016 il comunicato stampa per rendere nota la falsificazione di polizze, mentre tutta una serie di condotte venivano ritenute idonee a far ritenere ai potenziali clienti che i propri prodotti fossero regolarmente commercializzati in Italia, quali la stipula del contratto con FI
KE del 25 luglio 2013, la trasmissione al broker della modulistica e dei documenti contrattuali recanti il proprio logo, la sottoscrizione della convenzione CVT, la propria iscrizione nell'elenco IVASS delle imprese abilitate ad opere sul mercato italiano, la creazione di una rete commerciale di distribuzione delle polizze HPV.
La sentenza è stata gravata da HPV che ha insistito per il rigetto della domanda proposta da Controparte_10
e AL FIance SP sono rimaste contumaci.
[...]
in via incidentale condizionata, ha riproposto le domande, Controparte_5
assorbite dall'accoglimento della domanda, nei confronti di tutte le parti appellate.
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la pagina 8 di 15 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante censura il travisamento dei fatti che aveva condotto il primo giudice a ritenere che si era tardivamente attivata per tutelare l'affidamento dei terzi e che, nella specie, dovesse trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, in ragione delle plurime condotte colpose tenute.
In relazione al preteso ritardo, evidenzia che nessuna rilevanza poteva assumere il fatto che avesse sporto denuncia querela, trattandosi di un atto non preordinato a tutelare l'affidamento dei terzi, e ribadisce che il primo giudice non aveva svolto alcun accertamento volto a chiarire quale fosse stata la condotta tenuta dai brokers che avevano commercializzato i suoi prodotti assicurativi.
Con riguardo al suo preteso comportamento colposo sottolinea di non aver mai consegnato a FI KE RL alcuna documentazione contrattuale e di non aver mai creato alcuna rete organizzativa per la distribuzione dei suoi prodotti assicurativi sul territorio italiano;
quanto alla pretesa omessa vigilanza esercitata su FI KE RL, evidenzia che nessun potere era mai stato conferito a quest'ultima se non quello di acquisire nuova clientela.
Censura, infine, l'applicazione del principio dell'apparenza del diritto ritenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta alla rappresentanza senza pagina 9 di 15 potere in quanto e avevano concluso un contratto CP_6 CP_2 CP_4
assicurativo senza averne il potere.
-----------------
chiedendo la condanna di tutte le parti convenute in Controparte_5
giudizio al pagamento dell'indennizzo ha inteso proporre una domanda di natura contrattuale, fondata sulla polizza di assicurazione stipulata alla fine del mese di gennaio 2016, a copertura del rischio di furto di un suo veicolo industriale;
contratto che il primo giudice ha ritenuto validamente concluso, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto ( peraltro non invocato da
. Controparte_5
Com'è noto il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più
generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante,
ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
In relazione alle asserite condotte colpose tenute da HV, valorizzate dal primo giudice, mette conto evidenziare che, HV non aveva creato la rete di distribuzione commerciale volta a collocare sul territorio italiano le proprie pagina 10 di 15 polizze assicurative, ma si era limitata a concludere, il 25 luglio 2013, con FI
KE RL un contratto di intermediazione assicurativa volto all'acquisizione di nuovi clienti intenzionati a sottoscrivere le polizze, con la precisazione che l'intermediario non aveva poteri giuridici e, in particolare, non aveva quello di sottoscrivere polizze assicurative.
E', infatti, documentalmente provato che fu FI KE RL ( società ormai cancellata dal registro delle imprese) a concludere il 3 giugno 2014 con
[...]
un “ accordo di collaborazione con intermediari”, che fu CP_6
quest'ultima, il 3 agosto 2015, a stipulare con AL FIance SP un accordo commerciale volto al “ piazzamento in Italia di prodotti della compagnia
HV” e che fu AL FIance SP, a sua volta, che il 12 gennaio 2016 conferì ad l'incarico di distribuire sul territorio italiano, per suo conto, prodotti CP_4
assicurativi.
E, ancora, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice e da questi valorizzato come comportamento colposo di HPV, non risulta in alcun modo provato che quest'ultima avesse fornito a FI KE RL documentazione contrattuale;
circostanza che l'appellante ha negato sin dal suo primo atto difensivo e che nessuna delle altre parti processuali ha mai contestato.
Quanto, invece, al preteso ritardo con cui HV si sarebbe attivata per tutelare l'affidamento dei terzi, va rilevato che la querela sporta
contro
FI KE RL
il 24 gennaio 2016, avanti alla Procura della Repubblica di Roma, per i reati di pagina 11 di 15 truffa e appropriazione indebita - che per inciso non assume alcuna rilevanza ai fini della tutela dell'affidamento dei terzi - era stata preceduta dalla revoca del mandato a FI KE RL, comunicato da HV, pacificamente, il 25
novembre 2015 – cui aveva fatto immediatamente seguito la comunicazione di
FI KE a con cui la prima rendeva noto alla seconda che Controparte_6
“ si è esaurita qualsiasi legittimazione, sia da parte nostra, che da parte dei
soggetti che operavano quali rappresentanti in Italia della Compagnia ceca”
– e la presentazione da parte di HV di reclamo all'Istituto di vigilanza (
IVASS), culminato nell'emissione del comunicato stampa del 19 gennaio
2016 nel quale l'ente predetto aveva reso nota la commercializzazione di polizze false del ramo 3 – Corpi di veicoli terrestri ( CVT) intestate a HV e la non riconducibilità alla suddetta impresa Ceca del sito WWW.hvpitalia.it.
Va, altresì, rilevato che la circostanza, anch'essa valorizzata dal primo giudice,
relativa all'avvenuta conclusione tra HV e FI KE RL di un contratto di intermediazione assicurativa non è di per sé significativa dell'affidamento riposto dai terzi sull'esistenza e validità della polizza assicurativa.
Vale, piuttosto, rilevare, che secondo il principio di «occasionalità
necessaria», consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di un contratto, nella specie tra la Compagnia e il soggetto che presti a suo favore attività di intermediatore assicurativo, in un vincolo di svolgimento di attività
del preposto nell'interesse del preponente, è di per sè sufficiente all'insorgere pagina 12 di 15 una responsabilità di quest'ultimo ai sensi di cui all'art. 2049 c.c., alla sola condizione che l'incarico conferito al preposto abbia consentito od agevolato,
in fatto, la commissione di un illecito.
Trattasi di una responsabilità di natura extra contrattuale, oggettiva il cui fondamento va ravvisato nell'esigenza che chi si appropria dell'attività altrui,
per il perseguimento dei propri fini, assuma le conseguenze dannose di tale attività ( cfr. Cass. S.U. n. 13246/2019).
Siffatta responsabilità non è stata, tuttavia, prospettata dall'originaria attrice che, lo si ripete, si è limitata a chiedere la condanna delle convenute al pagamento dell'indennizzo.
Ne consegue che, sulla base delle circostanze provate in giudizio si deve ritenere inapplicabile il principio dell'apparenza del diritto in quanto la polizza sottoscritta da era stata contraffatta, essendo provato, Controparte_5
documentalmente, che HV non aveva mai autorizzato l'emissione di polizze assicurative e tento meno la loro sottoscrizione.
In riforma della sentenza gravata, il contratto assicurativo deve ritenersi nullo per difetto del consenso ( cfr. Cass. 3265/2024) e la domanda proposta da nei confronti di HPV deve essere respinta. Controparte_5
Entrando nel merito dell'appello incidentale condizionato, che la riforma della sentenza gravata impone di esaminare, la domanda di condanna delle società
appellate al pagamento dell'indennizzo non può trovare accoglimento in pagina 13 di 15 quanto l'appellante incidentale ha proposto una domanda di natura contrattuale volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo che, come tale, può
essere proposta nei soli confronti della impresa di assicurazione e non nei confronti di altri soggetti che, a vario titolo, hanno commercializzato la polizza o hanno svolto l'attività di broker i quali, peraltro, è bene evidenziarlo,
non potevano non essere a conoscenza del comunicato stampa, emesso il 19
gennaio 2016 da IVASS, con il quale, prima della stipula della polizza oggetto di causa, veniva resa nota la presenza sul territorio italiano di polizze assicurative intestate a HV falsificate.
Per la sua soccombenza va condannata a rifondere in Controparte_5
favore di HV le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge e per questo grado di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro
2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
va condannata altresì a rifondere in favore di e di Controparte_5 CP_4
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il CP_4
primo grado, in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e pagina 14 di 15 euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge e per questo grado di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro
2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata,
respinge la domanda proposta da;
Controparte_5
condanna a rifondere in favore di HV e di Controparte_5 [...]
e di le spese di entrambi i gradi del giudizio, Controparte_4 CP_4
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 15 di 15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 850/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26 marzo 2025 promossa d a
OGGETTO:
rappresentata e difesa Parte_1
Assicurazione contro il dall'avv. NUDO PIERLUIGI elettivamente domiciliata in VIA MUZIO furto CLEMENTI 51 00193 ROMA presso il difensore avv. NUDO PIERLUIGI,
come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 15 e Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI
contro e , Controparte_4 CP_4
rappresentati e difesi dall'avv. TAIOLA ALESSANDRO e dall'avv.
LIPPOLIS LAURA ( ) PIAZZA DE MEDICI 21 25085 C.F._1
GAVARDO; elettivamente domiciliati in PIAZZA DE' MEDICI 25085
GAVARDO presso il difensore avv. TAIOLA ALESSANDRO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello contro
rappresentata e difesa dall'avv. VANZO Controparte_5
VITTORIO elettivamente domiciliata in VIA G. SAVOLDO, N. 3 BRESCIA
presso il difensore avv. VANZO VITTORIO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Seconda Sezione Civile)
n. 565/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Riformare integralmente la sentenza respingendo la domanda formulata pagina 2 di 15 mandando esente l'Appellante da qualsiasi obbligo nei confronti della
controparte, disponendo che la controparte provveda senza indugio alla
restituzione della somma che l'appellante fosse costretta a versare in caso di
esecuzione della sentenza”
Dell'appellata Controparte_5
“In via principale e di merito, per tutti i sopra esposti motivi,
respingere/rigettare l'appello e le domande proposte dalla appellante
(HV), per l'effetto, confermare la Parte_2
sentenza del Tribunale di Brescia n. 565/2023 In via subordinata incidentale
anche condizionata: - per il caso di accoglimento dell'appello principale
proposto da (HV) con conseguente Parte_2
riforma della sentenza appellata, in riforma della sentenza del Tribunale di
Brescia n. 565/2023 appellata in via incidentale anche condizionata, così
decidere: - in via principale e nel merito, accertata la fondatezza delle
eccezioni e domande avanzate da condannare Controparte_5 [...]
CP_6 Controparte_4 CP_4 Controparte_2
, anche in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_7
di della complessiva somma di € 50.000,00; in via Controparte_5
subordinata, si ripropongono le domande già avanzate nel primo grado di
giudizio, ed in particolare: - In via principale nel merito, accertata la
fondatezza delle eccezioni e domande dell'attrice, condannare tutti i convenuti
a pagare alla società attrice, anche in via solidale, la complessiva somma di € pagina 3 di 15 50.000,00, o la minor somma accertata in corso di causa;
In Via subordinata
nel merito, accertata la fondatezza delle eccezioni e domande dell'attrice,
condannare i convenuti a pagare alla società attrice, in proporzione alle
rispettive responsabilità, anche in via solidale, la complessiva somma di €
50.000,00, o la minor somma accertata in corso di causa;
- In via istruttoria,
si chiede ( vd atto di appello)”.
Per e per Controparte_4 CP_4
“In via principale nel merito: respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte
le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, inaccoglibili e
comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa. In
subordine, in via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di legittimazione
passiva della società in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, signor nonché del signor CP_4 CP_4
in proprio per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare
[...]
inammissibile la domanda attorea. In via subordinata: nella denegata e non
creduta ipotesi in cui l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dovesse
essere rigettata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della
domanda attorea, ritenere garantita e manlevata la Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, signor
[...] CP_4
nonché del signor in proprio, in virtù del contratto stipulato CP_4
con la . In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non CP_2
pagina 4 di 15 creduta ipotesi in cui accoglimento della domanda dell'appellante, accertare
e dichiarare quale sia il grado di responsabilità della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Controparte_4
nonché del signor in proprio e, CP_4 CP_4
conseguentemente, limitare la condanna in proporzione all'accertato grado di
responsabilità. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente
giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 adiva il tribunale di Brescia al fine di ottenere il Controparte_5
pagamento dell'indennizzo pattuito nella polizza che, verso la fine del mese di gennaio 2016, aveva stipulato su consiglio di suo broker di fiducia, a CP_4
copertura del rischio di furto di un veicolo di sua proprietà.
Deduceva che, verificatosi il furto del mezzo, all'incirca venti giorni dopo la sottoscrizione della polizza, non era riuscita ad ottenere l'indennizzo del danno subito e precisava che la polizza era stata emessa da
[...]
con sede legale nella Repubblica Ceca (di seguito: Parte_1
HV), rappresentata fiscalmente in Italia da , ed Controparte_3
era stata “collocata” sul territorio italiano dai broker di HPV, CP_6
[...
AL FIance SP e che, al pari della compagnia assicuratrice, CP_4
riteneva dovessero essere tenuti al pagamento dell'indennizzo.
HPV, costituitasi in giudizio, esponeva di avere concluso, il 25 luglio 2013,
pagina 5 di 15 con FI KE RL un contratto di intermediazione assicurativa in forza del quale quest'ultima si era impegnata, verso il pagamento di provvigioni, ad acquisire nuova clientela al fine di consentire alla Compagnia la sottoscrizione di polizze assicurative, con la precisazione che “ il broker non è autorizzato a
compiere atti giuridici al posto della compagnia, soprattutto non è autorizzato
a controfirmare le polizze assicurative al posto della Compagnia”.
Assumeva che, sin dall'estate del 2014 erano sorte perplessità sulla possibilità
di fare ingresso nel mercato assicurativo italiano (Ramo Corpi Veicoli
Terrestri) in quanto FI KE RL non le aveva mai sottoposto alcuna polizza da sottoscrivere e che, in tale stato di incertezza, nessuna documentazione contrattuale relativa ad una qualsiasi tipologia di contratto assicurativo era stata trasmessa al broker.
Nell'anno 2015, nel corso di un incontro avuto con – che il 3 Controparte_6
giugno 2014 aveva concluso con FI KE RL un accordo di collaborazione finalizzato alla distribuzione dei prodotti assicurativi a marchio HPV sul territorio italiano – aveva appreso dell'esistenza di broker “strategici” che, in forza di accordi con FI KE, vendevano polizze a marchio HPV versando mensilmente i premi a FI KE, in qualità di broker grossista;
era venuta a conoscenza dell'esistenza di documentazione contrattuale in lingua italiana con marchio HPV nonostante alcuna documentazione contrattuale fosse mai stata consegnata a FI KE e che la Convenzione corpi veicoli terrestri era pagina 6 di 15 stata falsificata.
Allegava di aver presentato reclamo, il 21 dicembre 2015, all'
[...]
IVASS) – cui aveva fatto seguito la radiazione Controparte_8
dell'amministratore di FI KE RL dal RUI – e di aver sporto denuncia querela, il 20 gennaio 2016, alla Procura della Repubblica di Roma per i reati di truffa e appropriazione indebita.
HPV chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto il contratto era stato stipulato da un soggetto che aveva usurpato il suo nome e il suo logo e, in subordine, che la domanda fosse rigettata, per non essersi mai perfezionato alcuna contratto di assicurazione, in difetto del suo consenso.
e eccepivano, a Controparte_9 Controparte_4
loro volta, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedevano il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
Con la sentenza n. 565/2023 il tribunale di Brescia accoglieva la domanda e condannava la sola HPV al pagamento dell'indennizzo pari ad euro 50.000 e alle spese di lite ritenendo che l'impresa di assicurazione avesse ingenerato,
colposamente, l'affidamento di nella bontà del prodotto Controparte_5
acquistato.
Argomentava il primo giudice che la cronologia degli eventi evidenziava come
HPV non potesse ignorare che “la rete distributiva in Italia stava vendendo pagina 7 di 15 proprie polizze assicurative senza autorizzazione e/o senza copertura tanto
più che i soggetti della rete distributiva non avevano fatto pervenire alla
stessa HPV i premi assicurativi riscossi”.
Tardiva veniva ritenuta la denuncia querela sporta da HPV il 24 gennaio 2016
come pure la segnalazione ad IVASS che aveva portato l'Ente di vigilanza ad emettere il 19 gennaio 2016 il comunicato stampa per rendere nota la falsificazione di polizze, mentre tutta una serie di condotte venivano ritenute idonee a far ritenere ai potenziali clienti che i propri prodotti fossero regolarmente commercializzati in Italia, quali la stipula del contratto con FI
KE del 25 luglio 2013, la trasmissione al broker della modulistica e dei documenti contrattuali recanti il proprio logo, la sottoscrizione della convenzione CVT, la propria iscrizione nell'elenco IVASS delle imprese abilitate ad opere sul mercato italiano, la creazione di una rete commerciale di distribuzione delle polizze HPV.
La sentenza è stata gravata da HPV che ha insistito per il rigetto della domanda proposta da Controparte_10
e AL FIance SP sono rimaste contumaci.
[...]
in via incidentale condizionata, ha riproposto le domande, Controparte_5
assorbite dall'accoglimento della domanda, nei confronti di tutte le parti appellate.
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la pagina 8 di 15 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante censura il travisamento dei fatti che aveva condotto il primo giudice a ritenere che si era tardivamente attivata per tutelare l'affidamento dei terzi e che, nella specie, dovesse trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, in ragione delle plurime condotte colpose tenute.
In relazione al preteso ritardo, evidenzia che nessuna rilevanza poteva assumere il fatto che avesse sporto denuncia querela, trattandosi di un atto non preordinato a tutelare l'affidamento dei terzi, e ribadisce che il primo giudice non aveva svolto alcun accertamento volto a chiarire quale fosse stata la condotta tenuta dai brokers che avevano commercializzato i suoi prodotti assicurativi.
Con riguardo al suo preteso comportamento colposo sottolinea di non aver mai consegnato a FI KE RL alcuna documentazione contrattuale e di non aver mai creato alcuna rete organizzativa per la distribuzione dei suoi prodotti assicurativi sul territorio italiano;
quanto alla pretesa omessa vigilanza esercitata su FI KE RL, evidenzia che nessun potere era mai stato conferito a quest'ultima se non quello di acquisire nuova clientela.
Censura, infine, l'applicazione del principio dell'apparenza del diritto ritenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta alla rappresentanza senza pagina 9 di 15 potere in quanto e avevano concluso un contratto CP_6 CP_2 CP_4
assicurativo senza averne il potere.
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chiedendo la condanna di tutte le parti convenute in Controparte_5
giudizio al pagamento dell'indennizzo ha inteso proporre una domanda di natura contrattuale, fondata sulla polizza di assicurazione stipulata alla fine del mese di gennaio 2016, a copertura del rischio di furto di un suo veicolo industriale;
contratto che il primo giudice ha ritenuto validamente concluso, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto ( peraltro non invocato da
. Controparte_5
Com'è noto il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più
generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante,
ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
In relazione alle asserite condotte colpose tenute da HV, valorizzate dal primo giudice, mette conto evidenziare che, HV non aveva creato la rete di distribuzione commerciale volta a collocare sul territorio italiano le proprie pagina 10 di 15 polizze assicurative, ma si era limitata a concludere, il 25 luglio 2013, con FI
KE RL un contratto di intermediazione assicurativa volto all'acquisizione di nuovi clienti intenzionati a sottoscrivere le polizze, con la precisazione che l'intermediario non aveva poteri giuridici e, in particolare, non aveva quello di sottoscrivere polizze assicurative.
E', infatti, documentalmente provato che fu FI KE RL ( società ormai cancellata dal registro delle imprese) a concludere il 3 giugno 2014 con
[...]
un “ accordo di collaborazione con intermediari”, che fu CP_6
quest'ultima, il 3 agosto 2015, a stipulare con AL FIance SP un accordo commerciale volto al “ piazzamento in Italia di prodotti della compagnia
HV” e che fu AL FIance SP, a sua volta, che il 12 gennaio 2016 conferì ad l'incarico di distribuire sul territorio italiano, per suo conto, prodotti CP_4
assicurativi.
E, ancora, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice e da questi valorizzato come comportamento colposo di HPV, non risulta in alcun modo provato che quest'ultima avesse fornito a FI KE RL documentazione contrattuale;
circostanza che l'appellante ha negato sin dal suo primo atto difensivo e che nessuna delle altre parti processuali ha mai contestato.
Quanto, invece, al preteso ritardo con cui HV si sarebbe attivata per tutelare l'affidamento dei terzi, va rilevato che la querela sporta
contro
FI KE RL
il 24 gennaio 2016, avanti alla Procura della Repubblica di Roma, per i reati di pagina 11 di 15 truffa e appropriazione indebita - che per inciso non assume alcuna rilevanza ai fini della tutela dell'affidamento dei terzi - era stata preceduta dalla revoca del mandato a FI KE RL, comunicato da HV, pacificamente, il 25
novembre 2015 – cui aveva fatto immediatamente seguito la comunicazione di
FI KE a con cui la prima rendeva noto alla seconda che Controparte_6
“ si è esaurita qualsiasi legittimazione, sia da parte nostra, che da parte dei
soggetti che operavano quali rappresentanti in Italia della Compagnia ceca”
– e la presentazione da parte di HV di reclamo all'Istituto di vigilanza (
IVASS), culminato nell'emissione del comunicato stampa del 19 gennaio
2016 nel quale l'ente predetto aveva reso nota la commercializzazione di polizze false del ramo 3 – Corpi di veicoli terrestri ( CVT) intestate a HV e la non riconducibilità alla suddetta impresa Ceca del sito WWW.hvpitalia.it.
Va, altresì, rilevato che la circostanza, anch'essa valorizzata dal primo giudice,
relativa all'avvenuta conclusione tra HV e FI KE RL di un contratto di intermediazione assicurativa non è di per sé significativa dell'affidamento riposto dai terzi sull'esistenza e validità della polizza assicurativa.
Vale, piuttosto, rilevare, che secondo il principio di «occasionalità
necessaria», consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di un contratto, nella specie tra la Compagnia e il soggetto che presti a suo favore attività di intermediatore assicurativo, in un vincolo di svolgimento di attività
del preposto nell'interesse del preponente, è di per sè sufficiente all'insorgere pagina 12 di 15 una responsabilità di quest'ultimo ai sensi di cui all'art. 2049 c.c., alla sola condizione che l'incarico conferito al preposto abbia consentito od agevolato,
in fatto, la commissione di un illecito.
Trattasi di una responsabilità di natura extra contrattuale, oggettiva il cui fondamento va ravvisato nell'esigenza che chi si appropria dell'attività altrui,
per il perseguimento dei propri fini, assuma le conseguenze dannose di tale attività ( cfr. Cass. S.U. n. 13246/2019).
Siffatta responsabilità non è stata, tuttavia, prospettata dall'originaria attrice che, lo si ripete, si è limitata a chiedere la condanna delle convenute al pagamento dell'indennizzo.
Ne consegue che, sulla base delle circostanze provate in giudizio si deve ritenere inapplicabile il principio dell'apparenza del diritto in quanto la polizza sottoscritta da era stata contraffatta, essendo provato, Controparte_5
documentalmente, che HV non aveva mai autorizzato l'emissione di polizze assicurative e tento meno la loro sottoscrizione.
In riforma della sentenza gravata, il contratto assicurativo deve ritenersi nullo per difetto del consenso ( cfr. Cass. 3265/2024) e la domanda proposta da nei confronti di HPV deve essere respinta. Controparte_5
Entrando nel merito dell'appello incidentale condizionato, che la riforma della sentenza gravata impone di esaminare, la domanda di condanna delle società
appellate al pagamento dell'indennizzo non può trovare accoglimento in pagina 13 di 15 quanto l'appellante incidentale ha proposto una domanda di natura contrattuale volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo che, come tale, può
essere proposta nei soli confronti della impresa di assicurazione e non nei confronti di altri soggetti che, a vario titolo, hanno commercializzato la polizza o hanno svolto l'attività di broker i quali, peraltro, è bene evidenziarlo,
non potevano non essere a conoscenza del comunicato stampa, emesso il 19
gennaio 2016 da IVASS, con il quale, prima della stipula della polizza oggetto di causa, veniva resa nota la presenza sul territorio italiano di polizze assicurative intestate a HV falsificate.
Per la sua soccombenza va condannata a rifondere in Controparte_5
favore di HV le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge e per questo grado di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro
2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
va condannata altresì a rifondere in favore di e di Controparte_5 CP_4
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il CP_4
primo grado, in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e pagina 14 di 15 euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge e per questo grado di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro
2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata,
respinge la domanda proposta da;
Controparte_5
condanna a rifondere in favore di HV e di Controparte_5 [...]
e di le spese di entrambi i gradi del giudizio, Controparte_4 CP_4
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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