CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 149/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr. PIETRO MASTRORILLI Presidente dr.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 149 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di-
[...] feso dall'avv. Carlo Mercurio, giusta procura alle liti in calce al ricorso in appello;
appellante
e
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_1
Giustino, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, depositato il 6 novembre 2021, – di- CP_1 pendente dell' Parte_2
a partire dal 9 dicembre 1997, inquadrato con la qualifica di
[...] impiegato tecnico-commerciale nel livello B3 del c.c.n.l. per il personale del
Comparto Funzioni Centrali – ha impugnato il licenziamento per giusta cau- sa con preavviso irrogatogli dall'Ordine mediante provvedimento del 26 febbraio 2021.
1.1. In sintesi, sul piano fattuale ha dedotto che: CP_1
- 1 - - egli era socio unico della , avente ad Parte_3 oggetto attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti para- farmaceutici e di integratori alimentari, costituita in data 17 maggio 2018 dal proprio fratello, il quale rivestiva anche la carica di amministratore uni- co e legale rappresentante;
- nel 2019 la società aveva a disposizione un locale ad uso deposito sito in alla via Devitofrancesco 6/G, esattamente al piano sottostante a Pt_1 quello ove era ubicato l'Ordine convenuto;
- il proprio impegno nella società – limitato alla partecipazione azio- naria – non aveva in alcun modo ostacolato la prestazione lavorativa;
- in data 24 luglio 2018 l'Ordine aveva avuto conoscenza del conte- nuto di una e-mail, in cui il medesimo era stato indicato quale referente dell'azienda Farmalabor per la vendita di integratori;
- sicché, alla fine dello stesso mese, era stato convocato verbalmente dal presidente e dal vicepresidente Controparte_2 [...] per rendere chiarimenti circa la sua posizione all'interno della Parte_4 società;
- conclusosi così l'incontro, il Presidente aveva delegato il Vicepre- sidente ad operare una verifica sulla visura camerale della società, a seguito della quale non vi erano stati successivi sviluppi;
- i rappresentanti e i consiglieri dell'Ordine erano sempre stati a co- noscenza dell'esistenza della società e della proprietà Parte_3 in capo al ricorrente delle quote societarie;
difatti, alcuni di loro ero stati an- che clienti abituali della società;
- in data 4 novembre 2020, il segretario dell' Parte_5 gli aveva comunicato (tramite un messaggio WhatsApp) la consegna presso la sede dell'Ordine di un pacco indirizzato alla Parte_3
, giunto lì per errore;
[...]
- tale episodio aveva dato luogo ad uno scambio di e-mail tra il Se- gretario e il Presidente dell'Ordine, in cui entrambi si dichiaravano strana- mente sorpresi ed increduli della coincidenza del domicilio della società con quella dell'Ordine ed intenzionati ad approfondire la questione tramite la verifica della visura camerale della;
Parte_3
- con raccomandata A/R del 3 dicembre 2020 l'Ufficio Procedimenti
Disciplinari gli aveva contestato un addebito disciplinare riferito alla conse- Part presso la sede dell'Ordine di due pacchi – rispettivamente il 4 e 27 no- vembre 2020 – indirizzati alla dalla cui visura camera- Parte_3 le era emersa la totale proprietà delle quote societarie in capo al ricorrente;
l'Ufficio aveva ritenuto che tale circostanza integrasse gli estremi di un
- 2 - «censurabile ed inammissibile conflitto di interesse», invitandolo a rimuo- vere il fattore di incompatibilità entro e non oltre 15 giorni e sospendendolo in via cautelare dal servizio;
- nonostante i tempi ristretti e la situazione emergenziale, aveva provveduto a cedere le quote alla propria coniuge, trasmettendo il certificato notarile all'Ufficio procedimenti disciplinari con nota del 18 dicembre 2020;
- ciononostante, tramite missiva del 26 febbraio 2021 l'Ordine gli aveva irrogato la sanzione del licenziamento con preavviso;
- in data 17 marzo 2021 egli aveva impugnato il licenziamento, ri- scontrato negativamente dall'Ordine con nota del 24 marzo 2021.
1.2. Tanto dedotto, ha lamentato l'illegittimità del recesso CP_1 datoriale in quanto non sorretto né da giusta causa né da giustificato motivo, chiedendo la condanna dell'Ordine convenuto alla reintegra del proprio po- sto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra.
Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna del datore al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, in ragione del danno economico e psicolo- gico patito a causa della scorretta condotta datoriale.
1.3. L' Parte_2 si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
In via preliminare, l'Ordine ha eccepito l'inammissibilità del ricorso stante l'inapplicabilità al presente giudizio del c.d. rito , trattandosi CP_3 di rapporto di lavoro pubblico e non ricorrendo il requisito dimensionale della datrice nonché per contraddittorietà del petitum.
Nel merito, il convenuto ha evidenziato la legittimità della sanzione espulsiva per effetto della sussistenza di un conflitto di interesse – senz'altro censurabile ed inammissibile – tra l'impiego pubblico ricoperto da e CP_1 il suo ruolo di unico proprietario delle quote della società di capitali.
In particolare, l'Ordine ha ribadito di non essere mai stato a cono- scenza del possesso delle quote societarie detenute da e di non aver CP_1 mai espresso qualsivoglia tacito assenso al mantenimento in capo al dipen- dente della citata proprietà; ha, infatti, sostenuto che tra le parti non era in- tercorso alcun tipo di incontro nel mese di luglio 2018; infine, ha discono- sciuto la conformità delle conversazioni WhatsApp allegate da controparte.
2. A seguito di istruttoria orale, con sentenza del 22 gennaio 2024 il
Tribunale ha accolto il ricorso ed annullato il licenziamento impugnato, condannando l' a reintegrare nel posto di lavoro ed a corri- Pt_2 CP_1 spondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di
- 3 - riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno di li- cenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura non supe- riore a ventiquattro mensilità.
Preliminarmente, il Tribunale ha dato atto di aver disposto, con ordi- nanza del 19 novembre 2021, la trasformazione del rito da quello speciale c.d. Fornero a quello ordinario del lavoro e, conseguentemente, ha ritenuto non operante il limite dimensionale dei 15 dipendenti e la differenziazione delle tutele, trovando invece applicazione l'art. 18 stat. lav. nella sua formu- lazione originaria.
Nel merito, il Giudice di prime cure ha affermato l'insussistenza del conflitto di interesse – oggetto della contestazione disciplinare – consistente nella circostanza, peraltro successivamente rimossa, che fosse con- CP_1 temporaneamente impiegato dell'Ordine e titolare delle quote societarie del- la Parte_3
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha osservato che:
- l'attività dell'Ordine – ente pubblico non economico, indipendente, ausiliario dello Stato – era diretta a sorvegliare la correttezza delle attività professionali degli iscritti e, nell'eventualità, ad adottare provvedimenti di- sciplinari per l'inosservanza del codice deontologico, nonché ad assicurare la qualità tecnico-professionale dei singoli iscritti al fine di valorizzare la funzione sociale dei servizi correlati alla salute e alla previsione;
- dall'altro canto, l'attività della aveva Parte_3 ad oggetto la commercializzazione di alcuni prodotti venduti dalle farmacie;
- pertanto, non poteva raffigurarsi alcuna interferenza tra la titolarità del dipendente delle quote azionarie e i compiti dell'Ordine professionale;
- quanto poi al fattore di incompatibilità – addebitato dall'Ordine, in violazione del principio di immodificabilità della contestazione, per la prima volta nella lettera di licenziamento – non ricorrevano alcune delle ipotesi previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- a tal riguardo, era senz'altro dirimente la circostanza che CP_1 aveva ottemperato alla diffida cedendo le quote societarie, così come la cir- costanza che il medesimo – al momento del licenziamento – non aveva mai esercitato alcun commercio e non aveva mai ricoperto alcuna carica all'interno della “ ; Parte_3
- l'addebito relativo al prospettato danno all'immagine, contestato già nella missiva del 3 dicembre 2020, era stato solo genericamente indicato e, comunque, era rimasto sfornito di specifiche allegazioni e supporto pro- batorio;
- 4 - - le condotte addebitate – per la prima volta con la missiva di licen- ziamento – asseritamente violative del art. 60 del c.c.n.l. Comparto e Fun- zioni Centrali erano prive di riferimento fattuale, in quanto l'Ordine si era limitato ad elencare le ipotesi normative di divieto senza allegare né provare alcunché;
- neppure potevano ritenersi applicabili alla fattispecie in esame gli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento – che prevedevano rispettivamente l'obbligo in capo al dirigente di comunicare eventuali partecipazioni aziona- rie e altri interessi finanziari «che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge» e quello in capo al dipendente di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività «che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi»
– avendo ricoperto all'interno dell'Ordine un semplice ruolo con CP_1 mansioni di carattere amministrativo;
- doveva quindi affermarsi l'illegittimità del licenziamento per insus- sistenza di giusta causa;
- in definitiva, dovevano essere riconosciute ad le tutele pre- CP_1 viste all'art 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 21 del d.lgs. n. 75 del 2017;
- del tutto infondata risultava invece la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali richiesta da nei confronti del datore, in CP_1 difetto di allegazione e prova.
3. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello l'
[...]
Parte_7 ha resistito depositando memoria. CP_1
Acquisti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio nonché i documenti prodotti dalle parti ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 7 gennaio 2025 la causa è stata discusa e deci- sa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'atto di gravame si articola in quattro motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo d'appello si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto applicabile le previsioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 alla realtà lavorativa dell'Ordine professionale, qualificando il rapporto la- vorativo intercorso tra quest'ultimo e quale rapporto di pubblico im- CP_1 piego.
A dire dell'appellante, con la novella dell'art. 12ter del d.l. n. 75 del
2023, conv. in l. n. 112 del 2023, il legislatore, intervenendo a modificare il disposto dell'art. 2, comma 2bis, del d.l. n. 101 del 2013, conv. con modif. in l. n. 125 del 2013, ha previsto che gli ordini professionali, in quanto enti
- 5 - pubblici aventi carattere associativo, non sono soggetti in via automatica ed immediata all'applicazione di tutte le disposizioni normative dirette alle amministrazioni pubbliche, bensì esclusivamente a quelle previsioni norma- tive che espressamente ricomprendono gli ordini medesimi tra i loro desti- natari.
Pertanto, a dire di parte appellante, non possono trovare applicazione nei confronti dei citati enti le norme del pubblico impiego per le quali non sia espressamente prevista l'estensione di efficacia anche agli stessi.
L'Ordine, dunque, sostiene che – anche nella denegata ipotesi di conferma dell'illegittimità della sanzione espulsiva – le norme di cui agli artt. 51 e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 non possano trovare in alcun modo applicazione.
4.2. Nel secondo motivo l'appellante denuncia l'errore in cui è in- corso il Giudice di prime cure per aver ritenuto illegittimo il licenziamento sul presupposto dell'insussistenza in capo al lavoratore di una situazione di conflitto d'interesse tra l'incarico di dipendente dell'Ordine e il ruolo di unico azionista della . Parte_3
L'Ordine sostiene innanzitutto che il Tribunale ha omesso di valutare adeguatamente, da un lato, la posizione del dipendente nel contesto organiz- zativo e gestionale della società di cui era unico socio – come tale, il solo a conseguire utili e vantaggi derivanti dal buon funzionamento della stessa –
e, dall'altro, la mancata comunicazione all'Ente da parte dell'impiegato del ruolo ricoperto dal medesimo all'interno della propria società.
In secondo luogo, parte appellante oppone che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, deve ritenersi evidente la sussistenza di una situazione di incompatibilità tra lo status di pubblico dipendente e lo svol- gimento di attività economica esterna all'ufficio, tenuto conto soprattutto della contiguità di interessi tra l'oggetto sociale della società privata e l'attività espletata da all'interno dell'Ordine. CP_1
In tale prospettiva, inoltre, deduce che – contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice – alcun rilievo dirimente poteva essere attribuito alla circostanza relativa alla cessione delle quote societarie, poiché
l'occultamento per anni della carica assunta dal dipendente nella società privata aveva irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario tra le parti.
Infine, l'Ente espone che il dipendente era tutt'altro che estraneo all'operato e alla gestione della propria società, avendo quest'ultimo, in più occasioni, anche durante il suo orario di servizio, contattato diversi membri dell'Ordine per promuovere la vendita di prodotti, merce ed apparecchi commercializzati dalla . Parte_3
- 6 - A suo dire, lo svolgimento delle attività per conto della propria so- cietà in sovrapposizione ai compiti di dipendente pubblico era confermato dagli accertamenti tecnici (come da perizia del 1° marzo 2024 a firma del
Prof. docente universitario di Sicurezza Informatica e Persona_1
Consulente di Informatica Forense) eseguiti sul personal computer messo a disposizione di da parte dell' dai quali era emerso che il di- CP_1 Pt_2 pendente aveva utilizzato il predetto dispositivo per la cura di vicende per- sonali, per la gestione contabile della sua società e la gestione di rapporti professionali intrattenuti con altre aziende del settore farmaceutico e para- farmaceutico.
4.3. Con il terzo motivo l' lamenta l'erroneità della pronuncia Pt_2 gravata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto violato il principio di im- mutabilità della contestazione disciplinare.
A tal riguardo, l'odierno appellante evidenzia che il provvedimento sanzionatorio risulta fondato sulle stesse condotte addebitate al lavoratore con la missiva di contestazione disciplinare, riconducibili al celato conflitto di interesse in capo al medesimo.
4.4. Con il quarto e ultimo motivo l'Ente stigmatizza l'erroneità del- la sentenza gravata per aver il Tribunale sottostimato la circostanza – corro- borata dalla prova testimoniale e neppure smentita dalla documentazione prodotta dal lavoratore – che i vertici dell'Ordine non fossero a conoscenza del ruolo rivestito nella società da parte di CP_1
5. In via preliminare deve constarsi la permanenza dell'interesse di ambo le parti ad una pronuncia sul merito della legittimità del licenziamento oggetto del presente giudizio.
Ed infatti, come risulta dalla documentazione depositata a seguito dell'ordinanza interlocutoria resa da questa Corte all'esito della camera di consiglio del 10 dicembre 2024, la nuova iniziativa disciplinare intrapresa dall'Ordine nei confronti di in epoca successiva alla sua reintegra- CP_1 zione nel posto di lavoro disposta con la pronuncia in questa sede gravata è sfociata in un secondo licenziamento, irrogato mediante nota del 26 giugno
2024 (v. doc. 8 della produzione di parte appellata). Anche tale recesso è stato impugnato dal lavoratore (v. ricorso doc. 9) e, allo stato, il relativo giudizio è pendente in primo grado (la prossima udienza è fissata per il 25 febbraio 2025; v. doc. 10).
Entrambi gli atti di recesso intimati dall'Ordine ad sono in sé CP_1 astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto e, in particolare, il secondo licenziamento è produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente (cfr. Cass. n.
- 7 - 1244 del 2011 e, più di recente, Cass. n. 2274 del 2024). Ne deriva che, co- me anticipato, in capo alle parti permane l'interesse ad ottenere una pronun- cia di questa Corte sulla legittimità del primo licenziamento.
6. Tanto premesso, l'appello deve ritenersi fondato, non potendosi condividere la decisione assunta dal Giudice di prime cure laddove ha af- fermato che nella specie non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra la posizione lavorativa di e la titolarità, in capo al medesimo, di tutte le CP_1 quote della s.r.l.s. Parte_3
6.1. Per una migliore comprensione della decisione è utile descrive- re, sia pure sinteticamente, i passaggi essenziali del procedimento discipli- nare che ha condotto al recesso unilaterale di cui si controverte in questa se- de.
Il procedimento è scaturito dalla segnalazione del 2 dicembre 2020 a firma del Presidente dell'Ordine, il quale aveva sollecitato l'espletamento di alcune verifiche a seguito della consegna presso la sede dell'Ordine (avve- nuta il 4 ed il 27 novembre 2020) di due pacchi indirizzati alla
[...]
. Parte_3
Con nota del 3 dicembre 2020 a firma del Presidente dell'Ufficio
Procedimenti Disciplinari – ai sensi delle norme di cui agli artt. 15 e 16 del c.c.n.l. Comparto Enti Pubblici non Economici Personale non Dirigente, del
Codice di Comportamento dei dipendenti dell' Parte_2
e delle disposizioni di cui agli artt. 55bis e ss. del d.lgs. n. 165
[...] del 2001 – erano stati contestati a i seguenti fatti: «(…) dietro CP_1 specifica sollecitazione proveniente dal Presidente dell'Ordine, si procede- va con il richiedere una visura camerale ordinaria e storica della “
[...]
presso il Registro delle Imprese della Camera di Parte_3 Pt_3
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di dalla quale emer- Pt_1 geva per un verso come la società si occupi di attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti parafarmaceutici, integratori alimen- tari, presidi medici, apparecchi sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici ed ortopedici e peraltro verso come sin dalla costituzione del sodalizio in parola (avvenuta nel maggio 2018) l'intera proprietà societaria fosse dete- CP_ nuta dalla nella misura del 100% quale socio unico.
Ora, appare evidente (anche alla luce dello specifico oggetto sociale del sodalizio) come tale circostanza finisca per integrare gli estremi di un censurabile ed inammissibile conflitto di interesse con la posizione della
S.V. dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Ordine, oltre che rappresentare una ipotesi assolutamente vietata dal Codice di Comporta-
- 8 - mento adottato con delibera del 21.12.2018 e da Lei debitamente sottoscrit- to.
Peraltro, il ruolo di proprietario unico di sodalizio operante nel set- tore del commercio di prodotti parafarmaceutici, presidi medici ed appa- recchi sanitari (mai formalmente comunicato dalla S.V. ai vertici dell'Ordine, né tanto meno formalmente evidenziato al Responsabile della prevenzione della corruzione) determina un manifesto e significativo danno alla immagine, al buon nome ed alla rispettabilità di questo Ordine nella misura in cui ingenera negli operatori del settore dubbi e perplessità in or- dine alla imparzialità, correttezza e trasparenza delle procedure gestite dall'Ordine medesimo e degli atti di competenza dello stesso.
Detto Suo comportamento costituisce gravissimo illecito disciplina- re, suscettibile potenzialmente di ledere e far venir meno il vincolo fiducia- rio tra Lei e questo Ordine, anche in ossequio ed ottemperanza alle previ- sioni del CCNL di settore».
Con la stessa nota, il dipendente era stato sospeso cautelativamente dal lavoro e dal servizio ed invitato a «rimuovere tempestivamente il denun- ciato fattore di incompatibilità con il regolare svolgimento del rapporto di lavoro subordinato in essere con questo Ordine dandone immediata contez- za a questi uffici entro e non oltre 15 gg. dalla presente così come che leg- ge».
Con missiva del 18 dicembre 2020, aveva comunicato CP_1 Cont all' di aver ceduto alla moglie tutte le quote societarie della s.r.l.s.
, trasmettendo la relativa certificazione notarile. Parte_3
L'Ordine aveva respinto le giustificazioni rese da e, quindi, CP_1 con lettera del 26 febbraio 2021 gli aveva inflitto la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, per i seguenti motivi: «- le condotte adde- bitate alla S.V. (…) concretizzano un illecito disciplinare per violazione di una serie di obblighi e doveri di comportamento di cui all'art. 60 CCNL
Comparto Funzioni Centrali (…); - i comportamenti in parola, peraltro, violano apertamente tanto disposto imperativo di cui all'art. 53 del D.Lgs
30 marzo 2001 n. 165 quanto le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento adottato con delibera di questo Ordine del 21.12.2018; - nella irrogazione della sanzione disciplinare si è tenuto conto della inten- zionalità, del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza ed im- perizia dimostrate dal dipendente (…), della rilevanza degli obblighi violati, della responsabilità connessa alla posizione di lavoro occupata dal dipen- dente (…), del manifesto e significativo danno alla immagine, al buon nome ed alla rispettabilità di questo Ordine derivato dalla vicenda che ci occupa
- 9 - (…). (…) tutte le predette violazioni disciplinari sono sussumibili nella in- frazione della violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro (se- condo le previsioni di cui all'art. 62, comma 9, n. 1, lett. g del CCNL Com- parto Funzionali Centrali)».
6.2. Ciò posto, giova ricordare che – secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità – la normativa sul pubblico impiego pre- vede il dovere di “esclusività” del dipendente pubblico, il quale è obbligato a riservare all'ufficio di appartenenza tutte le sue energie lavorative, con espresso divieto, salve limitate tassative eccezioni, di svolgere attività im- prenditoriale, professionale o di lavoro autonomo, nonché di instaurare rap- porti di lavoro alle dipendenze di terzi o accettare cariche o incarichi in so- cietà o enti che abbiano fini di lucro (cfr. Cass. n. 31277 del 2019).
L'obbligo di esclusività trova il suo fondamento nell'art. 98 della
Costituzione, il quale, nel prevedere che «i pubblici impiegati sono al servi- zio esclusivo della Nazione», ha voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico dai condiziona- menti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (cfr. Cass. n.
22188 del 2021 e, da ultimo, Cass. n. 8846 del 2023).
La norma generale in materia – che si applica a tutti i dipendenti pubblici – è rappresentata dall'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001. Al primo comma, tale disposizione richiama espressamente la disciplina sulle incom- patibilità e sul cumulo di incarichi e impieghi di cui all'art. 60 del d.P.R. n.
3 del 1957, fatta salva la deroga prevista dall'art. 23bis dello stesso decreto e quelle relative ai rapporti di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 6, com- ma 2, del d.P.CM. 17 marzo 1989, n. 117, e all'art. 1, commi 57 e ss. della l.
n. 662 del 1996.
A sua volta, l'art. 60 del citato d.P.R. è chiaro ed inequivoco nell'individuare le ipotesi di incompatibilità assoluta, disponendo che:
«l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna profes- sione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta
l'autorizzazione del Ministro competente».
La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che gli sbarramenti assoluti posti dalla normativa mirano a prevenire già sul piano meramente potenziale il dispendio di energie del lavoratore pubblico in altre attività. La preminenza dell'interesse pubblico, difatti, determina un assetto segnato dall'equiparazione fra attualità e potenzialità del conflitto. In altri termini,
- 10 - mediante il regime delle incompatibilità l'ordinamento ha inteso prevenire il concretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere.
Si tratta di valutazione astratta con giudizio prognostico ex ante, indipen- dentemente dall'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio (cfr. Cass. n. 22188 del 2021; Cass. n.
31277 del 2019; Cass. n. 7343 del 2010; cfr. altresì, in particolare, Cons. St.
n. 24 del 1999: «non vale ad escludere la situazione d'incompatibilità di un pubblico dipendente, che eserciti un'attività imprenditoriale, il fatto che egli eserciti regolarmente il suo lavoro, in quanto la norma d'incompatibilità mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente stesso, ai fini di un miglior rendimento nei confronti della p.a. datrice di lavoro»).
6.3. Con specifico riguardo al tema della titolarità, da parte del pub- blico dipendente, di quote di società, è utile richiamare la già citata pronun- cia della Suprema Corte n. 31277 del 2019, resa in una fattispecie in cui ve- niva in considerazione lo speciale regime delle incompatibilità previsto per il personale del servizio sanitario nazionale, ma che esprime un principio generale valido per ogni settore del pubblico impiego. In tale occasione la
Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il possesso di quote so- ciali integra una violazione della legge sull'incompatibilità del dipendente pubblico qualora la partecipazione sociale si riferisca a società il cui oggetto sia connesso e inerente all'ambito di attività della p.a. datrice.
Segnatamente, nel menzionato arresto si discuteva della sussistenza di un conflitto di interesse idoneo a determinare una situazione di incompa- tibilità tra il rapporto dipendente del dirigente medico con l'azienda sanita- ria locale e la proprietà in capo al medesimo di quote maggioritarie di una società di capitali che si occupava dell'organizzazione e prestazione di ser- vizi accessori all'attività medica. Nella relativa motivazione si legge: «
5.3. al pari della disposizione generale di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, anche quella di cui all'art. 4, comma 7, della l. n. 412/1991 (n.d.r.: cioè la normativa specifica che regola il regime previsto per il personale sanitario), persegue la finalità di garantire l'imparzialità, l'efficienza e il buon anda- mento della pubblica amministrazione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 97 Cost., nonché quella di evitare la creazione di centri d'interesse alternativi all'ufficio pubblico in capo al sanitario, che lo distoglierebbero dai propri doveri istituzionali;
5.4. ed allora, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territo- riale, dovendosi valorizzare la portata rigorosa della previsione di una in- compatibilità ex ante per la sola titolarità da parte del (omissis) di quote di maggioranza della società Hydra (…), tanto bastava a far ritenere integrata
- 11 - la situazione di incompatibilità di cui al sopracitato art. 4, comma 7, della l.
n. 412/1992;
5.5. è del tutto evidente, infatti, che l'espressione di cui alla norma citata “possono configurare conflitto di interessi con il servizio sanitario nazionale” vale a differenziare la tipologia delle partecipazioni societarie, restando evidentemente fuori dal divieto quelle che non configurino, sulla base di un giudizio prognostico ex ante da svolgersi anche e principalmente con riferimento all'oggetto sociale, alcun conflitto di interesse (essere un pubblico dipendente non impedisce in assoluto di investire il proprio denaro in quote del capitale sociale di una società)».
Sulla stessa linea si colloca Cass. n. 34015 del 2021, ove si afferma che «… La portata rigorosa della previsione fa discendere l'incompatibilità della sola titolarità di quote di società il cui oggetto sociale sia potenzial- mente in concorrenza con le attività del servizio sanitario nazionale;
resta- no escluse dal divieto le sole partecipazioni che non configurano, sulla base di un giudizio prognostico ex ante da svolgersi anche e principalmente con riferimento all'oggetto sociale, alcun conflitto di interesse».
6.4. Occorre a questo punto verificare la sussistenza dell'asserito e meramente potenziale conflitto di interesse – contestato ad nella CP_1 missiva di addebito – derivante dalla concomitante titolarità, da parte del medesimo, di tutte le quote della società e il Parte_3 ruolo di impiegato dell' Parte_2
Il Tribunale ha rilevato, senza che sul punto siano intervenute censu- re di sorta, che l' è costituto al fine di tutelare gli inte- Parte_2 ressi pubblici garanti dall'ordinamento e connessi all'esercizio professiona- le, la cui attività «consiste, tra l'altro, nel sorvegliare la correttezza della attività professionale degli iscritti e nell'adottare, se necessario, provvedi- menti disciplinari per la inosservanza del codice deontologico, oltre che – sul piano dell'efficienza dei servizi – nell'assicurare la qualità tecnico- professionale dei singoli iscritti, al fine di valorizzare, sul territorio, la fun- zione sociale dei servizi correlati alla salute e alla prevenzione, tradizio- nalmente svolta dalle farmacie per mezzo della dispensazione dei farmaci, di consigli ed educazione sanitaria;
il tutto nell'ottica della promozione e della salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio profes- sionale indicati nel codice deontologico» (v. pag. 5 della sentenza impugna- ta).
Come risulta dalla visura camerale della Parte_3
quest'ultima aveva il seguente oggetto sociale: «attività di commer-
[...] cio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti parafarmaceutici, integratori ali-
- 12 - mentari, presidi medici, apparecchi sanitari ed apparecchi medicali, chi- rurgici ed ortopedici, comprese le apparecchiature per centri di estetica;
prodotti di profumeria e di cosmetica, compresi articoli per parrucchieri;
prodotti di erboristeria» (v. pag. 4 della visura).
Orbene, a giudizio di questa Corte non v'è dubbio che gli scopi ri- spettivamente perseguiti dall'Ente appellante e dalla Parte_3 presentino profili di possibile interferenza. La società, difatti, si occupa della commercializzazione di prodotti rientranti in un settore merceologico di in- negabile interesse per gli iscritti all'Ordine dei farmacisti, cioè – come detto
– prodotti parafarmaceutici, integratori alimentari, presidi medici, apparec- chi sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici ed ortopedici.
Al contrario di quanto afferma il Tribunale di Bari, non rileva affatto che la società in questione, a differenza dell'Ordine, svolge attività di natura prettamente commerciale. Va considerato, difatti, che tale attività ha come propri principali destinatari – e dunque possibili clienti – i professionisti iscritti all'Ordine, i quali possono avere precipuo interesse ad acquistare prodotti venduti dall'azienda di cui il dipendente dell'Ordine è, in sostanza,
l'unico proprietario. In linea astratta non può escludersi che abbia CP_1 potuto utilizzare informazioni e conoscenze acquisite nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico dipendente a vantaggio della società di cui era uni- co proprietario. Allo stesso modo non può negarsi in radice che l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente sia stato pregiudicato (o sia potuto apparire tale) dai rapporti commerciali intrattenuti dalla Parte_8 con i farmacisti iscritti.
[...]
La decisione assunta dal Giudice di prime cure poggia su di una no- zione particolarmente ristretta di “conflitto di interessi” rilevante a fini di- sciplinari, giungendo ad escluderne la sussistenza per il sol fatto che l'Ordine e la non sono in diretta concorrenza l'uno con Parte_3
l'altra. Si tratta, tuttavia, di concezione oltremodo limitata e certamente non in linea con l'elaborazione giurisprudenziale di cui s'è dato conto in prece- denza, in base alla quale – come detto – la situazione di conflitto può essere anche meramente potenziale.
Mette conto ribadire nuovamente che la sussistenza del conflitto dev'essere valutata sulla base di un giudizio prognostico ex ante da svolger- si in base all'oggetto sociale. Solo accedendo a questa rigorosa interpreta- zione è possibile salvaguardare adeguatamente il bene giuridico alla cui tu- tela sono preordinati il regime delle incompatibilità e la disciplina del con- flitto di interesse, ossia la garanzia dell'obbligo di esclusività. Come accen- nato, difatti, si tratta di principio che ha primario rilievo nel rapporto di im-
- 13 - piego pubblico in quanto trova il proprio fondamento nell'art. 98 della Co- stituzione, tramite il quale, nel prevedere che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione», si è inteso rafforzare il principio di im- parzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui al prece- dente art. 97.
6.5. Non è possibile dubitare della sussistenza di tale conflitto (inteso nel senso ampio prima illustrato) in ragione del fatto che non godeva CP_1 di un'autonomia operativa e/o decisionale tale da poter dar luogo a situazio- ni che avrebbero potuto essere in contrasto con gli scopi istituzionali perse- guiti dall'Ente. La circostanza che era inquadrato al livello B3 del CP_1
c.c.n.l. di settore con la qualifica di impiegato tecnico-commerciale non esclude comunque in astratto che egli, nell'esercizio delle mansioni di perti- nenza, potesse trarre dei benefici a vantaggio della sua società a discapito dell'interesse pubblico, così violando il principio di imparzialità dell'azione amministrativa.
Del tutto privo di rilevanza è il fatto che i vertici dell' erano a Pt_2 conoscenza della partecipazione del dipendente alla società Parte_9
come comprovato dalle conversazioni via chat prodotte in copia dal-
[...] lo stesso lavoratore (v. doc. 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado, con cui il dr. , all'epoca segretario dell'Ordine, formula or- Parte_5 dini alla e fornisce i dati per la fatturazione;
v. doc. 28, Parte_3 con cui chiede al Presidente dr. se fosse inte- CP_1 Controparte_2 ressato ad ordinare delle visiere anticovid). Come già chiarito in precedenza, invero, la disciplina sul regime delle incompatibilità e del conflitto di inte- ressi è posta a presidio di esigenze della p.a. di carattere primario e indispo- nibile, sicché non può avere alcun rilievo la conoscenza da parte dell'amministrazione (e delle persone fisiche che la rappresentano) dello svolgimento dell'attività ovvero della partecipazione sociale oggetto di con- testazione.
Piuttosto, sono proprio le conversazioni prodotte da a dare CP_1 contezza della possibile – e niente affatto remota – interferenza tra il ruolo dal medesimo ricoperto alle dipendenze dell'Ordine e la sua partecipazione totalitaria alla alla cui attività di commercializzazione Parte_3 non era evidentemente del tutto estraneo l'odierno appellato. Lasciando in disparte la questione relativa alla mancanza di preventiva contestazione cir- ca l'utilizzo del ruolo di a beneficio della società (da cui, secondo la CP_1 parte, scaturirebbe la violazione del principio di immodificabilità della con- testazione disciplinare), le citate conversazioni attestano in modo inequivo- cabile che la situazione di conflitto di interessi – addebitata sin dal principio
- 14 - al dipendente – era tutt'altro che puramente ipotetica, potendo tradursi in una serie di iniziative da parte del socio totalitario al fine di promuovere la vendita di prodotti da parte della società in favore degli iscritti all'Ordine.
7. Le considerazioni che precedono hanno rilievo potenzialmente as- sorbente ai fini del giudizio, ma non esauriscono i profili di illiceità discipli- nare della condotta ascritta ad Ad avviso della Corte, difatti, deve CP_1 reputarsi fondato anche l'addebito relativo alla violazione degli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine a causa della man- cata comunicazione all'Ente datore di lavoro del possesso di tutte le quote della . Parte_3
7.1. La disciplina contenuta nel menzionato art. 5 impone la preven- tiva segnalazione agli organi competenti nel caso di partecipazione del di- pendente in associazioni o organizzazioni le cui attività interferiscono con quelle dell'Ordine stesso (così testualmente: «i dipendenti devono comuni- care, entro 30 giorni, Responsabile della prevenzione della corruzione la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse o di attività sono in qualsiasi modo riconducibili agli ambiti di competenza dell'Ordine»).
Il Tribunale di Bari ha escluso che tale disposizione possa operare nel caso di specie asserendo che essa riguarda esclusivamente il personale con qualifica dirigenziale. Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile, giac- ché il tenore testuale della norma (che si riferisce genericamente ai “dipen- denti”, senza ulteriori specificazioni) non autorizza affatto l'interpretazione restrittiva adottata dal primo Giudice.
Piuttosto, sul piano oggettivo va sottolineata l'estrema latitudine dell'ambito di operatività dell'art. 5 cit., il quale: a) estende l'obbligo di comunicazione ai casi di adesione del dipendente ad “associazioni” od “or- ganizzazioni”, per tale via facendo riferimento anche alla partecipazione ad enti collettivi di ogni sorta, ivi comprese le società commerciali (tant'è che, sintomaticamente, la comunicazione va effettuata al responsabile della pre- venzione della corruzione); b) adopera formule quanto mai late per descrive- re i possibili profili di interferenza tra l'organizzazione cui aderisce il di- pendente e l'Ordine, utilizzando locuzioni quali “ambiti di interesse o attivi- tà” e “in qualsiasi modo riconducibili”, a testimonianza della particolare at- tenzione con cui la p.a. cura che l'attività del dipendente sia finalizzata alla cura esclusiva dell'interesse pubblico.
7.2. In ogni caso, in relazione alla vicenda oggetto di scrutinio appa- re pertinente altresì il richiamo all'art. 6 del citato Codice, il quale obbliga il dipendente a comunicare per iscritto al responsabile della prevenzione della
- 15 - corruzione gli interessi finanziari ed i conflitti d'interesse (testualmente: «1.
La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse di cui all'articolo 6, comma 1, del Codice generale deve essere fatta per iscritto al
Responsabile della prevenzione della corruzione: a. Entro 30 giorni dall'approvazione e divulgazione del presente Codice. b. Entro 30 giorni dall'instaurazione di ciascun nuovo rapporto.
2. Il conflitto di interesse og- getto di comunicazione è reale o potenziale e può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale o anche morale»).
Le previsioni del Codice di comportamento specificamente applicato al rapporto di lavoro in questione integrano quelle contenute nel Codice di comportamento relativo a tutti i dipendenti pubblici ed approvato mediante d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (v. l'art. 1, comma 2, del Codice concernente i dipendenti dell'Ordine appellante).
L'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 6 del Codice per i di- pendenti dell'Ordine richiama – e pertanto integra – il contenuto dell'art. 6 del Codice generale, in base al quale: «
1. Fermi restando gli obblighi di tra- sparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il se- condo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano inte- ressi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate».
Anche in questo caso non può farsi a meno di rimarcare la notevole ampiezza della formula adoperata dal Codice di comportamento, il quale al comma 2 dell'art. 6 dispone che «Il conflitto di interesse oggetto di comuni- cazione è reale o potenziale e può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale o anche morale». Il tenore letterale della citata di- sposizione rende manifesto l'intento del Codice di obbligare il dipendente ad effettuare la comunicazione preventiva in rapporto a qualunque situazio- ne che possa in qualche misura condizionare lo svolgimento dell'attività alle dipendenze della pubblica amministrazione. Ciò spiega perché il conflitto da comunicare è “reale o potenziale” e perché gli interessi confliggenti possono essere di “qualsiasi natura”, anche non patrimoniale o soltanto morale.
In questo senso si è pronunciata anche la Suprema Corte, la quale ha interpretato le disposizioni del regolamento contenuto nel d.P.R. n. 62 del
- 16 - 2013 nel senso che «… ciò che rileva è il conflitto che in astratto (potenzia- le) può verificarsi e che è, di contro, ininfluente che esso si sia nel concreto realizzato, ove si consideri che gli obblighi imposti al pubblico dipendente mirano a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrati- va e, ad un tempo, a prevenire fenomeni di corruzione» (così Cass. n. 22683 del 2018, in motivazione).
Vanno dunque richiamate in questa sede le considerazioni prima ras- segnate in merito alla nozione di “conflitto di interesse” ed alla possibilità, quanto alla vicenda in esame, di ravvisarne l'esistenza in capo ad CP_1 per il sol fatto di essere unico socio della Non v'è Parte_3 dubbio che il potenziale conflitto sia ravvisabile anche nel caso di specie, in cui – come visto – il dipendente è l'unico titolare delle quote di una società
(e quindi ha un interesse a che la stessa eserciti un'attività in modo redditi- zio) che si occupa di commercializzare prodotti i cui acquirenti sono proprio i professionisti iscritti all'Ordine presso cui lavora CP_1
Va altresì ribadito che non ha alcun rilievo la circostanza che il re- sponsabile della prevenzione della corruzione fosse a conoscenza della tito- larità di tali quote, tanto da effettuare un ordine alla stessa e pagarla median- te assegno (v. all. 16 e 17 del fascicolo di primo grado). Come già chiarito in precedenza, la disciplina sul regime delle incompatibilità e del conflitto di interessi è posta a presidio di esigenze della p.a. di carattere indisponibile, per cui è ininfluente ai fini del decidere il fatto che il dr. sapeva della Per_2 partecipazione di alla società e che questi si interessava attivamente CP_1 della gestione dell'attività commerciale dalla medesima svolta.
Anche sotto questo profilo, quindi, si rivela pienamente fondata la contestazione disciplinare mossa ad CP_1
8. Accertata la sussistenza degli addebiti ascritti al dipendente, deve ritenersi congrua la decisione dell'Ordine di irrogare ad la misura CP_1 punitiva del licenziamento senza preavviso. Non hanno consistenza le cen- sure che, tramite il ricorso di primo grado, il dipendente ha sollevato nei confronti dell'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Ente datoriale.
8.1. Innanzitutto, non rileva in alcun modo la dedotta violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare che, secondo l'odierno appellato, vizierebbe l'atto espulsivo adottato dall'Ordine.
Anche a voler ammettere che nella nota di contestazione del 3 di- cembre 2020 non vi fosse alcuno specifico riferimento all'utilizzo concreto, da parte di del suo ruolo di dipendente dell'Ordine al fine di assicu- CP_1 rare vantaggi ed utilità alla (circostanza, invece, indi- Parte_3 cata nella lettera di recesso del 26 febbraio 2021), per tutte le ragioni prime
- 17 - illustrate le ulteriori condotte contestate al lavoratore sono da ritenersi suffi- cienti a legittimare l'esercizio del potere disciplinare nei riguardi del dipen- dente.
D'altro canto, il principio della immodificabilità delle ragioni comu- nicate come motivo del licenziamento opera come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, che altrimenti vedrebbe frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata dal datore (cfr. Cass. n.
6012 del 2009). Il divieto di modifica, cioè, è diretto a impedire la lesione, anche in fase stragiudiziale, del diritto di difesa del dipendente (cfr. Cass. n.
7185 del 2019, in motivazione).
Tale vulnus non si è verificato nel caso in esame, giacché
l'inserimento della lettera di recesso di circostanze non previamente conte- state non ha leso, in concreto, il diritto di difesa di il quale ha potuto CP_1 ampiamente difendersi in relazione a tutti i fatti che gli erano stati ab initio ascritti e che – per le plurime considerazioni prima rassegnate – sono suffi- cienti a legittimare l'adozione del provvedimento punitivo in questa sede impugnato.
8.2. Non ha alcuna rilevanza il fatto che, a seguito della lettera di ad- debito, la situazione di incompatibilità è stata tempestivamente rimossa da trasferendo le sue quote al coniuge mediante atto per notaio CP_1 Per_3 registrato il 21 dicembre 2020 (doc. 20 del fascicolo di parte).
Al riguardo, va rammentato che l'istituto della decadenza dal rappor- to di impiego, come disciplinato dagli artt. 60 e ss. del d.P.R. n. 3 del 1957,
è applicabile ai dipendenti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 53, comma 1, dello stesso decre- to, ma, siccome attiene alla materia delle incompatibilità, è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 del medesimo d.lgs. (cfr. Cass. n. 967 del 2006). La disciplina dell'incompatibilità contenuta nel d.P.R. n. 3 del 1957 prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico. Soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, posto che, diversamente, trova ap- plicazione l'istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria o di- sciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei re- quisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro (cfr.
- 18 - ex multis Cass. n. 17437 del 2012, Cass. n. 617 del 2015, Cass. n. 8722 del
2017, Cass. n. 28797 del 2017, Cass. n. 20555 del 2018).
Come ben chiarito da Cass. n. 8722 del 2017, «… ove si profili una situazione di incompatibilità assoluta, vengono in rilievo due diversi aspet- ti: l'uno relativo alla cessazione automatica del rapporto, che per volontà del legislatore si verifica qualora la incompatibilità non venga rimossa nel termine assegnato al dipendente;
l'altro inerente alla responsabilità disci- plinare per la violazione del dovere di esclusività, responsabilità che può essere comunque ravvisata anche nell'ipotesi in cui l'impiegato abbia ot- temperato alla diffida. Mentre la prima conseguenza opera su un piano og- gettivo e prescinde da valutazioni sulla gravità dell'inadempimento, la se- conda è assoggettata ai principi propri della responsabilità disciplinare che
… presuppone sempre un giudizio di proporzionalità fra fatto contestato e sanzione, da esprimere tenendo conto di tutti gli aspetti oggettivi e soggetti- vi della condotta. Detta duplicità si riflette sulla natura dell'atto adottato dal datore di lavoro e sull'indagine che deve essere compiuta in sede giudi- ziale, qualora dell'atto medesimo venga contestata la legittimità».
Sulla scorta degli esposti principi interpretativi è del tutto evidente che la tempestiva ottemperanza alla diffida contenuta nella lettera di conte- stazione non esclude di per sé la possibilità per l'Ordine di valutare la con- dotta di sul versante disciplinare. Di conseguenza, il fatto che il di- CP_1 pendente abbia trasferito le quote ad un proprio familiare non rende ex se ir- rilevante la condotta pregressa e non implica, quindi, l'automatica illegitti- mità della sanzione espulsiva inflitta dall'Ente all'odierno appellato.
8.3. Non può in alcun modo condividersi l'assunto del lavoratore se- condo cui l'azione disciplinare intrapresa nei suoi riguardi sarebbe illegitti- ma perché intempestiva in quanto già nel mese di luglio del 2018 il Presi- dente ed il Vicepresidente dell'Ordine erano a conoscenza della titolarità, in capo ad di tutte le quote della società. CP_1
A norma dell'art. 55bis, comma 9ter, del d.lgs. n. 165 del 2001
(comma introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 175 del 2017), «La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli ar- ticoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipenden- te cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione discipli- nare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le mo- dalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-
- 19 - quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimen- to».
In sostanza, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del
2017 (c.d. legge “Madia”) all'art. 55bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al respon- sabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito. Pertanto, a tal fine i tempi inter- corsi prima della comunicazione dell'illecito all'ufficio non hanno rilievo se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente (così si esprime, in particolare, Cass. n. 10284 del 2023).
La violazione del termine per la trasmissione degli atti dal responsa- bile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari, quindi, non com- porta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente. Ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di even- tuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ra- gione della violazione del diritto di difesa, dovendosi tener conto del fatto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti (cfr. Cass. n. 29142 del
2022).
Nella specie, non v'è dubbio che, quand'anche fossero dimostrate le circostanze di fatto allegate dal dipendente a supporto dell'eccezione in scrutinio, non risulterebbe violato il principio di tempestività dell'azione sanzionatoria. Il ritardo con cui è stato investito della vicenda in esame il competente ufficio per i procedimenti disciplinari, difatti, non ha in nessun modo impedito o per lo meno ostacolato e reso più difficile l'esercizio del diritto di a difendersi delle incolpazioni ascrittegli, trattandosi di CP_1 comportamenti ben circostanziati sul piano storico-fattuale rispetto ai quali egli ha potuto esprimere in modo compiuto tutte le proprie prerogative di di- fesa.
Senza dire che nell'impiego pubblico contrattualizzato il principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare esclude che l'inerzia del datore di lavoro possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della con- dotta, ove essa sia in contrasto con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva (cfr. la già menzionata
Cass. n. 8722 del 2017). Ciò in quanto l'art. 2106 c.c., applicabile anche
- 20 - all'impiego pubblico privatizzato in forza del richiamo contenuto nell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, non consente al datore di lavoro pubblico – e per esso ai suoi dirigenti – di lasciare impunite condotte tenute dall'impiegato in violazione delle regole di comportamento imposte dalla legge o dal contratto collettivo. Non a caso l'art. 55sexies del d.lgs. n. 165 del 2001 (inserito dal d.lgs. n. 150 del 2009), ha previsto, al comma 3, la re- sponsabilità del dirigente per il ritardo o l'omissione della iniziativa disci- plinare, evidentemente ritenuta doverosa dal legislatore.
Ne discende che nel rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche l'inerzia nella repressione del comportamento contrario ai doveri di ufficio può solo rilevare quale causa di decadenza dall'esercizio dell'azione, ove comporti il mancato rispetto dei termini perentori imposti dal legislatore, ma non può mai fare sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta vietata, né tanto meno rilevare ai fini della valutazione, in termini di liceità, della condotta del lavoratore (cfr. Cass. n. 11160 del
2018, in motivazione).
8.4. Infine, va senz'altro disattesa l'impugnativa di licenziamento proposta da nella parte in cui denunzia la “abnormità” della sanzione CP_1 disciplinare inflittagli dall'Ordine.
8.4.a. È utile ricordare che anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell'accertamento dell'illecito disciplinare. Anche in tale settore, difatti, vi è
l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo in- tenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta
(cfr. Cass. 18858 del 2016).
Una diversa interpretazione contrasterebbe con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) che informa l'attività del da- tore di lavoro pubblico e con le prioritarie esigenze di graduazione della sanzione all'effettiva gravità delle infrazioni contestate. Il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 c.c., richiamato dall'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nel testo risultante dalla novella del 2009 (cfr. da ultimo Cass. n. 26936 del
2024, che si pone nel solco di Cass. n. 18858 del 2016, Cass. n. 5706 del
2017, Cass. n. 13865 del 2019, Cass. n. 14063 del 2019 e Cass. n. 28111 del
2019).
- 21 -
8.4.b. Nella specie, come si legge nella lettera del 26 febbraio 2021, il licenziamento con preavviso è stato disposto a norma dell'art. 62, comma
9 punto 1 lett. g), del c.c.n.l. del comparto Funzioni Centrali.
La disposizione contrattuale richiamata nell'atto risolutivo recita co- sì: «Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giusti- ficato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per: … g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamen- to non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro».
A sua volta, il comma 1 dell'art. 62 cit. prevede: «Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono de- terminati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del com- portamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi vio- lati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipen- dente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circo- stanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro».
Orbene, ad avviso di questa Corte non v'è dubbio che la violazione commessa da sia connotata da rilevante gravità – sia sul versante CP_1 soggettivo che su quello oggettivo – e, quindi, che la sanzione espulsiva adottata dall'Ordine sia proporzionata all'infrazione commessa.
In primis, milita in questo senso l'elemento soggettivo della condotta tenuta dal dipendente, il quale per lungo tempo si è astenuto dal comunicare all'Ordine la sua partecipazione sociale totalitaria (come detto, la società era stata costituita nel 2018) e, anzi, ha svolto attività in favore dell'azienda pur versando in una situazione di possibile conflitto di interessi (come dimostra- to dalle chat prodotte). Può dunque affermarsi che la condotta è stata carat- terizzata da evidente intenzionalità e che la marcata intensità del dolo è tale da compromettere il vincolo fiduciario al punto da giustificare il recesso da- toriale.
In secondo luogo, non può non ribadirsi anche qui la particolare rile- vanza degli obblighi violati da Come ampiamente illustrato in pre- CP_1 cedenza, difatti, l'obbligo di preventiva comunicazione all'Ente del possibi-
- 22 - le conflitto e l'astensione da partecipazioni sociali potenzialmente conflit- tuali sono poste a presidio dei basilari principi di imparzialità e buon anda- mento della p.a. consacrati negli artt. 97 e 98 della Costituzione. È evidente, perciò, che le violazioni ascritte ad sono connotate da un indice di CP_1 gravità così significativo da legittimare e rendere senz'altro proporzionata l'adozione nei suoi confronti della sanzione espulsiva irrogata dall'Ordine.
9. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'impugnativa del licenziamento con preavviso intimato ad CP_1 mediante nota del 26 febbraio 2021.
Resta assorbita ogni altra questione e, in particolare, la domanda ri- sarcitoria avanzata da in quanto evidentemente consequenziale ri- CP_1 spetto all'impugnativa del recesso.
10. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno po- ste, dunque, a carico di CP_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo con d.m. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in con- creto espletata.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 7.3.2024 dall'Ordine In- terprovinciale dei e nei confronti di Parte_2 Parte_7 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione la- CP_1 voro, in data 22.1.2024, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugna- ta, rigetta l'impugnativa del licenziamento con preavviso intimato mediante nota del 26.2.2021, nonché ogni altra domanda proposta da CP_1
condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giu- CP_1 dizio, che liquida in € 7.000,00 per il primo grado e in € 5.000,00 per il se- condo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bari, il 7 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Pietro Mastrorilli
- 23 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr. PIETRO MASTRORILLI Presidente dr.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 149 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di-
[...] feso dall'avv. Carlo Mercurio, giusta procura alle liti in calce al ricorso in appello;
appellante
e
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_1
Giustino, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, depositato il 6 novembre 2021, – di- CP_1 pendente dell' Parte_2
a partire dal 9 dicembre 1997, inquadrato con la qualifica di
[...] impiegato tecnico-commerciale nel livello B3 del c.c.n.l. per il personale del
Comparto Funzioni Centrali – ha impugnato il licenziamento per giusta cau- sa con preavviso irrogatogli dall'Ordine mediante provvedimento del 26 febbraio 2021.
1.1. In sintesi, sul piano fattuale ha dedotto che: CP_1
- 1 - - egli era socio unico della , avente ad Parte_3 oggetto attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti para- farmaceutici e di integratori alimentari, costituita in data 17 maggio 2018 dal proprio fratello, il quale rivestiva anche la carica di amministratore uni- co e legale rappresentante;
- nel 2019 la società aveva a disposizione un locale ad uso deposito sito in alla via Devitofrancesco 6/G, esattamente al piano sottostante a Pt_1 quello ove era ubicato l'Ordine convenuto;
- il proprio impegno nella società – limitato alla partecipazione azio- naria – non aveva in alcun modo ostacolato la prestazione lavorativa;
- in data 24 luglio 2018 l'Ordine aveva avuto conoscenza del conte- nuto di una e-mail, in cui il medesimo era stato indicato quale referente dell'azienda Farmalabor per la vendita di integratori;
- sicché, alla fine dello stesso mese, era stato convocato verbalmente dal presidente e dal vicepresidente Controparte_2 [...] per rendere chiarimenti circa la sua posizione all'interno della Parte_4 società;
- conclusosi così l'incontro, il Presidente aveva delegato il Vicepre- sidente ad operare una verifica sulla visura camerale della società, a seguito della quale non vi erano stati successivi sviluppi;
- i rappresentanti e i consiglieri dell'Ordine erano sempre stati a co- noscenza dell'esistenza della società e della proprietà Parte_3 in capo al ricorrente delle quote societarie;
difatti, alcuni di loro ero stati an- che clienti abituali della società;
- in data 4 novembre 2020, il segretario dell' Parte_5 gli aveva comunicato (tramite un messaggio WhatsApp) la consegna presso la sede dell'Ordine di un pacco indirizzato alla Parte_3
, giunto lì per errore;
[...]
- tale episodio aveva dato luogo ad uno scambio di e-mail tra il Se- gretario e il Presidente dell'Ordine, in cui entrambi si dichiaravano strana- mente sorpresi ed increduli della coincidenza del domicilio della società con quella dell'Ordine ed intenzionati ad approfondire la questione tramite la verifica della visura camerale della;
Parte_3
- con raccomandata A/R del 3 dicembre 2020 l'Ufficio Procedimenti
Disciplinari gli aveva contestato un addebito disciplinare riferito alla conse- Part presso la sede dell'Ordine di due pacchi – rispettivamente il 4 e 27 no- vembre 2020 – indirizzati alla dalla cui visura camera- Parte_3 le era emersa la totale proprietà delle quote societarie in capo al ricorrente;
l'Ufficio aveva ritenuto che tale circostanza integrasse gli estremi di un
- 2 - «censurabile ed inammissibile conflitto di interesse», invitandolo a rimuo- vere il fattore di incompatibilità entro e non oltre 15 giorni e sospendendolo in via cautelare dal servizio;
- nonostante i tempi ristretti e la situazione emergenziale, aveva provveduto a cedere le quote alla propria coniuge, trasmettendo il certificato notarile all'Ufficio procedimenti disciplinari con nota del 18 dicembre 2020;
- ciononostante, tramite missiva del 26 febbraio 2021 l'Ordine gli aveva irrogato la sanzione del licenziamento con preavviso;
- in data 17 marzo 2021 egli aveva impugnato il licenziamento, ri- scontrato negativamente dall'Ordine con nota del 24 marzo 2021.
1.2. Tanto dedotto, ha lamentato l'illegittimità del recesso CP_1 datoriale in quanto non sorretto né da giusta causa né da giustificato motivo, chiedendo la condanna dell'Ordine convenuto alla reintegra del proprio po- sto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra.
Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna del datore al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, in ragione del danno economico e psicolo- gico patito a causa della scorretta condotta datoriale.
1.3. L' Parte_2 si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
In via preliminare, l'Ordine ha eccepito l'inammissibilità del ricorso stante l'inapplicabilità al presente giudizio del c.d. rito , trattandosi CP_3 di rapporto di lavoro pubblico e non ricorrendo il requisito dimensionale della datrice nonché per contraddittorietà del petitum.
Nel merito, il convenuto ha evidenziato la legittimità della sanzione espulsiva per effetto della sussistenza di un conflitto di interesse – senz'altro censurabile ed inammissibile – tra l'impiego pubblico ricoperto da e CP_1 il suo ruolo di unico proprietario delle quote della società di capitali.
In particolare, l'Ordine ha ribadito di non essere mai stato a cono- scenza del possesso delle quote societarie detenute da e di non aver CP_1 mai espresso qualsivoglia tacito assenso al mantenimento in capo al dipen- dente della citata proprietà; ha, infatti, sostenuto che tra le parti non era in- tercorso alcun tipo di incontro nel mese di luglio 2018; infine, ha discono- sciuto la conformità delle conversazioni WhatsApp allegate da controparte.
2. A seguito di istruttoria orale, con sentenza del 22 gennaio 2024 il
Tribunale ha accolto il ricorso ed annullato il licenziamento impugnato, condannando l' a reintegrare nel posto di lavoro ed a corri- Pt_2 CP_1 spondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di
- 3 - riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno di li- cenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura non supe- riore a ventiquattro mensilità.
Preliminarmente, il Tribunale ha dato atto di aver disposto, con ordi- nanza del 19 novembre 2021, la trasformazione del rito da quello speciale c.d. Fornero a quello ordinario del lavoro e, conseguentemente, ha ritenuto non operante il limite dimensionale dei 15 dipendenti e la differenziazione delle tutele, trovando invece applicazione l'art. 18 stat. lav. nella sua formu- lazione originaria.
Nel merito, il Giudice di prime cure ha affermato l'insussistenza del conflitto di interesse – oggetto della contestazione disciplinare – consistente nella circostanza, peraltro successivamente rimossa, che fosse con- CP_1 temporaneamente impiegato dell'Ordine e titolare delle quote societarie del- la Parte_3
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha osservato che:
- l'attività dell'Ordine – ente pubblico non economico, indipendente, ausiliario dello Stato – era diretta a sorvegliare la correttezza delle attività professionali degli iscritti e, nell'eventualità, ad adottare provvedimenti di- sciplinari per l'inosservanza del codice deontologico, nonché ad assicurare la qualità tecnico-professionale dei singoli iscritti al fine di valorizzare la funzione sociale dei servizi correlati alla salute e alla previsione;
- dall'altro canto, l'attività della aveva Parte_3 ad oggetto la commercializzazione di alcuni prodotti venduti dalle farmacie;
- pertanto, non poteva raffigurarsi alcuna interferenza tra la titolarità del dipendente delle quote azionarie e i compiti dell'Ordine professionale;
- quanto poi al fattore di incompatibilità – addebitato dall'Ordine, in violazione del principio di immodificabilità della contestazione, per la prima volta nella lettera di licenziamento – non ricorrevano alcune delle ipotesi previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- a tal riguardo, era senz'altro dirimente la circostanza che CP_1 aveva ottemperato alla diffida cedendo le quote societarie, così come la cir- costanza che il medesimo – al momento del licenziamento – non aveva mai esercitato alcun commercio e non aveva mai ricoperto alcuna carica all'interno della “ ; Parte_3
- l'addebito relativo al prospettato danno all'immagine, contestato già nella missiva del 3 dicembre 2020, era stato solo genericamente indicato e, comunque, era rimasto sfornito di specifiche allegazioni e supporto pro- batorio;
- 4 - - le condotte addebitate – per la prima volta con la missiva di licen- ziamento – asseritamente violative del art. 60 del c.c.n.l. Comparto e Fun- zioni Centrali erano prive di riferimento fattuale, in quanto l'Ordine si era limitato ad elencare le ipotesi normative di divieto senza allegare né provare alcunché;
- neppure potevano ritenersi applicabili alla fattispecie in esame gli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento – che prevedevano rispettivamente l'obbligo in capo al dirigente di comunicare eventuali partecipazioni aziona- rie e altri interessi finanziari «che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge» e quello in capo al dipendente di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività «che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi»
– avendo ricoperto all'interno dell'Ordine un semplice ruolo con CP_1 mansioni di carattere amministrativo;
- doveva quindi affermarsi l'illegittimità del licenziamento per insus- sistenza di giusta causa;
- in definitiva, dovevano essere riconosciute ad le tutele pre- CP_1 viste all'art 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 21 del d.lgs. n. 75 del 2017;
- del tutto infondata risultava invece la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali richiesta da nei confronti del datore, in CP_1 difetto di allegazione e prova.
3. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello l'
[...]
Parte_7 ha resistito depositando memoria. CP_1
Acquisti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio nonché i documenti prodotti dalle parti ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 7 gennaio 2025 la causa è stata discusa e deci- sa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'atto di gravame si articola in quattro motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo d'appello si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto applicabile le previsioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 alla realtà lavorativa dell'Ordine professionale, qualificando il rapporto la- vorativo intercorso tra quest'ultimo e quale rapporto di pubblico im- CP_1 piego.
A dire dell'appellante, con la novella dell'art. 12ter del d.l. n. 75 del
2023, conv. in l. n. 112 del 2023, il legislatore, intervenendo a modificare il disposto dell'art. 2, comma 2bis, del d.l. n. 101 del 2013, conv. con modif. in l. n. 125 del 2013, ha previsto che gli ordini professionali, in quanto enti
- 5 - pubblici aventi carattere associativo, non sono soggetti in via automatica ed immediata all'applicazione di tutte le disposizioni normative dirette alle amministrazioni pubbliche, bensì esclusivamente a quelle previsioni norma- tive che espressamente ricomprendono gli ordini medesimi tra i loro desti- natari.
Pertanto, a dire di parte appellante, non possono trovare applicazione nei confronti dei citati enti le norme del pubblico impiego per le quali non sia espressamente prevista l'estensione di efficacia anche agli stessi.
L'Ordine, dunque, sostiene che – anche nella denegata ipotesi di conferma dell'illegittimità della sanzione espulsiva – le norme di cui agli artt. 51 e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 non possano trovare in alcun modo applicazione.
4.2. Nel secondo motivo l'appellante denuncia l'errore in cui è in- corso il Giudice di prime cure per aver ritenuto illegittimo il licenziamento sul presupposto dell'insussistenza in capo al lavoratore di una situazione di conflitto d'interesse tra l'incarico di dipendente dell'Ordine e il ruolo di unico azionista della . Parte_3
L'Ordine sostiene innanzitutto che il Tribunale ha omesso di valutare adeguatamente, da un lato, la posizione del dipendente nel contesto organiz- zativo e gestionale della società di cui era unico socio – come tale, il solo a conseguire utili e vantaggi derivanti dal buon funzionamento della stessa –
e, dall'altro, la mancata comunicazione all'Ente da parte dell'impiegato del ruolo ricoperto dal medesimo all'interno della propria società.
In secondo luogo, parte appellante oppone che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, deve ritenersi evidente la sussistenza di una situazione di incompatibilità tra lo status di pubblico dipendente e lo svol- gimento di attività economica esterna all'ufficio, tenuto conto soprattutto della contiguità di interessi tra l'oggetto sociale della società privata e l'attività espletata da all'interno dell'Ordine. CP_1
In tale prospettiva, inoltre, deduce che – contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice – alcun rilievo dirimente poteva essere attribuito alla circostanza relativa alla cessione delle quote societarie, poiché
l'occultamento per anni della carica assunta dal dipendente nella società privata aveva irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario tra le parti.
Infine, l'Ente espone che il dipendente era tutt'altro che estraneo all'operato e alla gestione della propria società, avendo quest'ultimo, in più occasioni, anche durante il suo orario di servizio, contattato diversi membri dell'Ordine per promuovere la vendita di prodotti, merce ed apparecchi commercializzati dalla . Parte_3
- 6 - A suo dire, lo svolgimento delle attività per conto della propria so- cietà in sovrapposizione ai compiti di dipendente pubblico era confermato dagli accertamenti tecnici (come da perizia del 1° marzo 2024 a firma del
Prof. docente universitario di Sicurezza Informatica e Persona_1
Consulente di Informatica Forense) eseguiti sul personal computer messo a disposizione di da parte dell' dai quali era emerso che il di- CP_1 Pt_2 pendente aveva utilizzato il predetto dispositivo per la cura di vicende per- sonali, per la gestione contabile della sua società e la gestione di rapporti professionali intrattenuti con altre aziende del settore farmaceutico e para- farmaceutico.
4.3. Con il terzo motivo l' lamenta l'erroneità della pronuncia Pt_2 gravata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto violato il principio di im- mutabilità della contestazione disciplinare.
A tal riguardo, l'odierno appellante evidenzia che il provvedimento sanzionatorio risulta fondato sulle stesse condotte addebitate al lavoratore con la missiva di contestazione disciplinare, riconducibili al celato conflitto di interesse in capo al medesimo.
4.4. Con il quarto e ultimo motivo l'Ente stigmatizza l'erroneità del- la sentenza gravata per aver il Tribunale sottostimato la circostanza – corro- borata dalla prova testimoniale e neppure smentita dalla documentazione prodotta dal lavoratore – che i vertici dell'Ordine non fossero a conoscenza del ruolo rivestito nella società da parte di CP_1
5. In via preliminare deve constarsi la permanenza dell'interesse di ambo le parti ad una pronuncia sul merito della legittimità del licenziamento oggetto del presente giudizio.
Ed infatti, come risulta dalla documentazione depositata a seguito dell'ordinanza interlocutoria resa da questa Corte all'esito della camera di consiglio del 10 dicembre 2024, la nuova iniziativa disciplinare intrapresa dall'Ordine nei confronti di in epoca successiva alla sua reintegra- CP_1 zione nel posto di lavoro disposta con la pronuncia in questa sede gravata è sfociata in un secondo licenziamento, irrogato mediante nota del 26 giugno
2024 (v. doc. 8 della produzione di parte appellata). Anche tale recesso è stato impugnato dal lavoratore (v. ricorso doc. 9) e, allo stato, il relativo giudizio è pendente in primo grado (la prossima udienza è fissata per il 25 febbraio 2025; v. doc. 10).
Entrambi gli atti di recesso intimati dall'Ordine ad sono in sé CP_1 astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto e, in particolare, il secondo licenziamento è produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente (cfr. Cass. n.
- 7 - 1244 del 2011 e, più di recente, Cass. n. 2274 del 2024). Ne deriva che, co- me anticipato, in capo alle parti permane l'interesse ad ottenere una pronun- cia di questa Corte sulla legittimità del primo licenziamento.
6. Tanto premesso, l'appello deve ritenersi fondato, non potendosi condividere la decisione assunta dal Giudice di prime cure laddove ha af- fermato che nella specie non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra la posizione lavorativa di e la titolarità, in capo al medesimo, di tutte le CP_1 quote della s.r.l.s. Parte_3
6.1. Per una migliore comprensione della decisione è utile descrive- re, sia pure sinteticamente, i passaggi essenziali del procedimento discipli- nare che ha condotto al recesso unilaterale di cui si controverte in questa se- de.
Il procedimento è scaturito dalla segnalazione del 2 dicembre 2020 a firma del Presidente dell'Ordine, il quale aveva sollecitato l'espletamento di alcune verifiche a seguito della consegna presso la sede dell'Ordine (avve- nuta il 4 ed il 27 novembre 2020) di due pacchi indirizzati alla
[...]
. Parte_3
Con nota del 3 dicembre 2020 a firma del Presidente dell'Ufficio
Procedimenti Disciplinari – ai sensi delle norme di cui agli artt. 15 e 16 del c.c.n.l. Comparto Enti Pubblici non Economici Personale non Dirigente, del
Codice di Comportamento dei dipendenti dell' Parte_2
e delle disposizioni di cui agli artt. 55bis e ss. del d.lgs. n. 165
[...] del 2001 – erano stati contestati a i seguenti fatti: «(…) dietro CP_1 specifica sollecitazione proveniente dal Presidente dell'Ordine, si procede- va con il richiedere una visura camerale ordinaria e storica della “
[...]
presso il Registro delle Imprese della Camera di Parte_3 Pt_3
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di dalla quale emer- Pt_1 geva per un verso come la società si occupi di attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti parafarmaceutici, integratori alimen- tari, presidi medici, apparecchi sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici ed ortopedici e peraltro verso come sin dalla costituzione del sodalizio in parola (avvenuta nel maggio 2018) l'intera proprietà societaria fosse dete- CP_ nuta dalla nella misura del 100% quale socio unico.
Ora, appare evidente (anche alla luce dello specifico oggetto sociale del sodalizio) come tale circostanza finisca per integrare gli estremi di un censurabile ed inammissibile conflitto di interesse con la posizione della
S.V. dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Ordine, oltre che rappresentare una ipotesi assolutamente vietata dal Codice di Comporta-
- 8 - mento adottato con delibera del 21.12.2018 e da Lei debitamente sottoscrit- to.
Peraltro, il ruolo di proprietario unico di sodalizio operante nel set- tore del commercio di prodotti parafarmaceutici, presidi medici ed appa- recchi sanitari (mai formalmente comunicato dalla S.V. ai vertici dell'Ordine, né tanto meno formalmente evidenziato al Responsabile della prevenzione della corruzione) determina un manifesto e significativo danno alla immagine, al buon nome ed alla rispettabilità di questo Ordine nella misura in cui ingenera negli operatori del settore dubbi e perplessità in or- dine alla imparzialità, correttezza e trasparenza delle procedure gestite dall'Ordine medesimo e degli atti di competenza dello stesso.
Detto Suo comportamento costituisce gravissimo illecito disciplina- re, suscettibile potenzialmente di ledere e far venir meno il vincolo fiducia- rio tra Lei e questo Ordine, anche in ossequio ed ottemperanza alle previ- sioni del CCNL di settore».
Con la stessa nota, il dipendente era stato sospeso cautelativamente dal lavoro e dal servizio ed invitato a «rimuovere tempestivamente il denun- ciato fattore di incompatibilità con il regolare svolgimento del rapporto di lavoro subordinato in essere con questo Ordine dandone immediata contez- za a questi uffici entro e non oltre 15 gg. dalla presente così come che leg- ge».
Con missiva del 18 dicembre 2020, aveva comunicato CP_1 Cont all' di aver ceduto alla moglie tutte le quote societarie della s.r.l.s.
, trasmettendo la relativa certificazione notarile. Parte_3
L'Ordine aveva respinto le giustificazioni rese da e, quindi, CP_1 con lettera del 26 febbraio 2021 gli aveva inflitto la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, per i seguenti motivi: «- le condotte adde- bitate alla S.V. (…) concretizzano un illecito disciplinare per violazione di una serie di obblighi e doveri di comportamento di cui all'art. 60 CCNL
Comparto Funzioni Centrali (…); - i comportamenti in parola, peraltro, violano apertamente tanto disposto imperativo di cui all'art. 53 del D.Lgs
30 marzo 2001 n. 165 quanto le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento adottato con delibera di questo Ordine del 21.12.2018; - nella irrogazione della sanzione disciplinare si è tenuto conto della inten- zionalità, del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza ed im- perizia dimostrate dal dipendente (…), della rilevanza degli obblighi violati, della responsabilità connessa alla posizione di lavoro occupata dal dipen- dente (…), del manifesto e significativo danno alla immagine, al buon nome ed alla rispettabilità di questo Ordine derivato dalla vicenda che ci occupa
- 9 - (…). (…) tutte le predette violazioni disciplinari sono sussumibili nella in- frazione della violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro (se- condo le previsioni di cui all'art. 62, comma 9, n. 1, lett. g del CCNL Com- parto Funzionali Centrali)».
6.2. Ciò posto, giova ricordare che – secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità – la normativa sul pubblico impiego pre- vede il dovere di “esclusività” del dipendente pubblico, il quale è obbligato a riservare all'ufficio di appartenenza tutte le sue energie lavorative, con espresso divieto, salve limitate tassative eccezioni, di svolgere attività im- prenditoriale, professionale o di lavoro autonomo, nonché di instaurare rap- porti di lavoro alle dipendenze di terzi o accettare cariche o incarichi in so- cietà o enti che abbiano fini di lucro (cfr. Cass. n. 31277 del 2019).
L'obbligo di esclusività trova il suo fondamento nell'art. 98 della
Costituzione, il quale, nel prevedere che «i pubblici impiegati sono al servi- zio esclusivo della Nazione», ha voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico dai condiziona- menti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (cfr. Cass. n.
22188 del 2021 e, da ultimo, Cass. n. 8846 del 2023).
La norma generale in materia – che si applica a tutti i dipendenti pubblici – è rappresentata dall'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001. Al primo comma, tale disposizione richiama espressamente la disciplina sulle incom- patibilità e sul cumulo di incarichi e impieghi di cui all'art. 60 del d.P.R. n.
3 del 1957, fatta salva la deroga prevista dall'art. 23bis dello stesso decreto e quelle relative ai rapporti di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 6, com- ma 2, del d.P.CM. 17 marzo 1989, n. 117, e all'art. 1, commi 57 e ss. della l.
n. 662 del 1996.
A sua volta, l'art. 60 del citato d.P.R. è chiaro ed inequivoco nell'individuare le ipotesi di incompatibilità assoluta, disponendo che:
«l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna profes- sione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta
l'autorizzazione del Ministro competente».
La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che gli sbarramenti assoluti posti dalla normativa mirano a prevenire già sul piano meramente potenziale il dispendio di energie del lavoratore pubblico in altre attività. La preminenza dell'interesse pubblico, difatti, determina un assetto segnato dall'equiparazione fra attualità e potenzialità del conflitto. In altri termini,
- 10 - mediante il regime delle incompatibilità l'ordinamento ha inteso prevenire il concretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere.
Si tratta di valutazione astratta con giudizio prognostico ex ante, indipen- dentemente dall'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio (cfr. Cass. n. 22188 del 2021; Cass. n.
31277 del 2019; Cass. n. 7343 del 2010; cfr. altresì, in particolare, Cons. St.
n. 24 del 1999: «non vale ad escludere la situazione d'incompatibilità di un pubblico dipendente, che eserciti un'attività imprenditoriale, il fatto che egli eserciti regolarmente il suo lavoro, in quanto la norma d'incompatibilità mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente stesso, ai fini di un miglior rendimento nei confronti della p.a. datrice di lavoro»).
6.3. Con specifico riguardo al tema della titolarità, da parte del pub- blico dipendente, di quote di società, è utile richiamare la già citata pronun- cia della Suprema Corte n. 31277 del 2019, resa in una fattispecie in cui ve- niva in considerazione lo speciale regime delle incompatibilità previsto per il personale del servizio sanitario nazionale, ma che esprime un principio generale valido per ogni settore del pubblico impiego. In tale occasione la
Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il possesso di quote so- ciali integra una violazione della legge sull'incompatibilità del dipendente pubblico qualora la partecipazione sociale si riferisca a società il cui oggetto sia connesso e inerente all'ambito di attività della p.a. datrice.
Segnatamente, nel menzionato arresto si discuteva della sussistenza di un conflitto di interesse idoneo a determinare una situazione di incompa- tibilità tra il rapporto dipendente del dirigente medico con l'azienda sanita- ria locale e la proprietà in capo al medesimo di quote maggioritarie di una società di capitali che si occupava dell'organizzazione e prestazione di ser- vizi accessori all'attività medica. Nella relativa motivazione si legge: «
5.3. al pari della disposizione generale di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, anche quella di cui all'art. 4, comma 7, della l. n. 412/1991 (n.d.r.: cioè la normativa specifica che regola il regime previsto per il personale sanitario), persegue la finalità di garantire l'imparzialità, l'efficienza e il buon anda- mento della pubblica amministrazione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 97 Cost., nonché quella di evitare la creazione di centri d'interesse alternativi all'ufficio pubblico in capo al sanitario, che lo distoglierebbero dai propri doveri istituzionali;
5.4. ed allora, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territo- riale, dovendosi valorizzare la portata rigorosa della previsione di una in- compatibilità ex ante per la sola titolarità da parte del (omissis) di quote di maggioranza della società Hydra (…), tanto bastava a far ritenere integrata
- 11 - la situazione di incompatibilità di cui al sopracitato art. 4, comma 7, della l.
n. 412/1992;
5.5. è del tutto evidente, infatti, che l'espressione di cui alla norma citata “possono configurare conflitto di interessi con il servizio sanitario nazionale” vale a differenziare la tipologia delle partecipazioni societarie, restando evidentemente fuori dal divieto quelle che non configurino, sulla base di un giudizio prognostico ex ante da svolgersi anche e principalmente con riferimento all'oggetto sociale, alcun conflitto di interesse (essere un pubblico dipendente non impedisce in assoluto di investire il proprio denaro in quote del capitale sociale di una società)».
Sulla stessa linea si colloca Cass. n. 34015 del 2021, ove si afferma che «… La portata rigorosa della previsione fa discendere l'incompatibilità della sola titolarità di quote di società il cui oggetto sociale sia potenzial- mente in concorrenza con le attività del servizio sanitario nazionale;
resta- no escluse dal divieto le sole partecipazioni che non configurano, sulla base di un giudizio prognostico ex ante da svolgersi anche e principalmente con riferimento all'oggetto sociale, alcun conflitto di interesse».
6.4. Occorre a questo punto verificare la sussistenza dell'asserito e meramente potenziale conflitto di interesse – contestato ad nella CP_1 missiva di addebito – derivante dalla concomitante titolarità, da parte del medesimo, di tutte le quote della società e il Parte_3 ruolo di impiegato dell' Parte_2
Il Tribunale ha rilevato, senza che sul punto siano intervenute censu- re di sorta, che l' è costituto al fine di tutelare gli inte- Parte_2 ressi pubblici garanti dall'ordinamento e connessi all'esercizio professiona- le, la cui attività «consiste, tra l'altro, nel sorvegliare la correttezza della attività professionale degli iscritti e nell'adottare, se necessario, provvedi- menti disciplinari per la inosservanza del codice deontologico, oltre che – sul piano dell'efficienza dei servizi – nell'assicurare la qualità tecnico- professionale dei singoli iscritti, al fine di valorizzare, sul territorio, la fun- zione sociale dei servizi correlati alla salute e alla prevenzione, tradizio- nalmente svolta dalle farmacie per mezzo della dispensazione dei farmaci, di consigli ed educazione sanitaria;
il tutto nell'ottica della promozione e della salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio profes- sionale indicati nel codice deontologico» (v. pag. 5 della sentenza impugna- ta).
Come risulta dalla visura camerale della Parte_3
quest'ultima aveva il seguente oggetto sociale: «attività di commer-
[...] cio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti parafarmaceutici, integratori ali-
- 12 - mentari, presidi medici, apparecchi sanitari ed apparecchi medicali, chi- rurgici ed ortopedici, comprese le apparecchiature per centri di estetica;
prodotti di profumeria e di cosmetica, compresi articoli per parrucchieri;
prodotti di erboristeria» (v. pag. 4 della visura).
Orbene, a giudizio di questa Corte non v'è dubbio che gli scopi ri- spettivamente perseguiti dall'Ente appellante e dalla Parte_3 presentino profili di possibile interferenza. La società, difatti, si occupa della commercializzazione di prodotti rientranti in un settore merceologico di in- negabile interesse per gli iscritti all'Ordine dei farmacisti, cioè – come detto
– prodotti parafarmaceutici, integratori alimentari, presidi medici, apparec- chi sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici ed ortopedici.
Al contrario di quanto afferma il Tribunale di Bari, non rileva affatto che la società in questione, a differenza dell'Ordine, svolge attività di natura prettamente commerciale. Va considerato, difatti, che tale attività ha come propri principali destinatari – e dunque possibili clienti – i professionisti iscritti all'Ordine, i quali possono avere precipuo interesse ad acquistare prodotti venduti dall'azienda di cui il dipendente dell'Ordine è, in sostanza,
l'unico proprietario. In linea astratta non può escludersi che abbia CP_1 potuto utilizzare informazioni e conoscenze acquisite nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico dipendente a vantaggio della società di cui era uni- co proprietario. Allo stesso modo non può negarsi in radice che l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente sia stato pregiudicato (o sia potuto apparire tale) dai rapporti commerciali intrattenuti dalla Parte_8 con i farmacisti iscritti.
[...]
La decisione assunta dal Giudice di prime cure poggia su di una no- zione particolarmente ristretta di “conflitto di interessi” rilevante a fini di- sciplinari, giungendo ad escluderne la sussistenza per il sol fatto che l'Ordine e la non sono in diretta concorrenza l'uno con Parte_3
l'altra. Si tratta, tuttavia, di concezione oltremodo limitata e certamente non in linea con l'elaborazione giurisprudenziale di cui s'è dato conto in prece- denza, in base alla quale – come detto – la situazione di conflitto può essere anche meramente potenziale.
Mette conto ribadire nuovamente che la sussistenza del conflitto dev'essere valutata sulla base di un giudizio prognostico ex ante da svolger- si in base all'oggetto sociale. Solo accedendo a questa rigorosa interpreta- zione è possibile salvaguardare adeguatamente il bene giuridico alla cui tu- tela sono preordinati il regime delle incompatibilità e la disciplina del con- flitto di interesse, ossia la garanzia dell'obbligo di esclusività. Come accen- nato, difatti, si tratta di principio che ha primario rilievo nel rapporto di im-
- 13 - piego pubblico in quanto trova il proprio fondamento nell'art. 98 della Co- stituzione, tramite il quale, nel prevedere che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione», si è inteso rafforzare il principio di im- parzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui al prece- dente art. 97.
6.5. Non è possibile dubitare della sussistenza di tale conflitto (inteso nel senso ampio prima illustrato) in ragione del fatto che non godeva CP_1 di un'autonomia operativa e/o decisionale tale da poter dar luogo a situazio- ni che avrebbero potuto essere in contrasto con gli scopi istituzionali perse- guiti dall'Ente. La circostanza che era inquadrato al livello B3 del CP_1
c.c.n.l. di settore con la qualifica di impiegato tecnico-commerciale non esclude comunque in astratto che egli, nell'esercizio delle mansioni di perti- nenza, potesse trarre dei benefici a vantaggio della sua società a discapito dell'interesse pubblico, così violando il principio di imparzialità dell'azione amministrativa.
Del tutto privo di rilevanza è il fatto che i vertici dell' erano a Pt_2 conoscenza della partecipazione del dipendente alla società Parte_9
come comprovato dalle conversazioni via chat prodotte in copia dal-
[...] lo stesso lavoratore (v. doc. 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado, con cui il dr. , all'epoca segretario dell'Ordine, formula or- Parte_5 dini alla e fornisce i dati per la fatturazione;
v. doc. 28, Parte_3 con cui chiede al Presidente dr. se fosse inte- CP_1 Controparte_2 ressato ad ordinare delle visiere anticovid). Come già chiarito in precedenza, invero, la disciplina sul regime delle incompatibilità e del conflitto di inte- ressi è posta a presidio di esigenze della p.a. di carattere primario e indispo- nibile, sicché non può avere alcun rilievo la conoscenza da parte dell'amministrazione (e delle persone fisiche che la rappresentano) dello svolgimento dell'attività ovvero della partecipazione sociale oggetto di con- testazione.
Piuttosto, sono proprio le conversazioni prodotte da a dare CP_1 contezza della possibile – e niente affatto remota – interferenza tra il ruolo dal medesimo ricoperto alle dipendenze dell'Ordine e la sua partecipazione totalitaria alla alla cui attività di commercializzazione Parte_3 non era evidentemente del tutto estraneo l'odierno appellato. Lasciando in disparte la questione relativa alla mancanza di preventiva contestazione cir- ca l'utilizzo del ruolo di a beneficio della società (da cui, secondo la CP_1 parte, scaturirebbe la violazione del principio di immodificabilità della con- testazione disciplinare), le citate conversazioni attestano in modo inequivo- cabile che la situazione di conflitto di interessi – addebitata sin dal principio
- 14 - al dipendente – era tutt'altro che puramente ipotetica, potendo tradursi in una serie di iniziative da parte del socio totalitario al fine di promuovere la vendita di prodotti da parte della società in favore degli iscritti all'Ordine.
7. Le considerazioni che precedono hanno rilievo potenzialmente as- sorbente ai fini del giudizio, ma non esauriscono i profili di illiceità discipli- nare della condotta ascritta ad Ad avviso della Corte, difatti, deve CP_1 reputarsi fondato anche l'addebito relativo alla violazione degli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine a causa della man- cata comunicazione all'Ente datore di lavoro del possesso di tutte le quote della . Parte_3
7.1. La disciplina contenuta nel menzionato art. 5 impone la preven- tiva segnalazione agli organi competenti nel caso di partecipazione del di- pendente in associazioni o organizzazioni le cui attività interferiscono con quelle dell'Ordine stesso (così testualmente: «i dipendenti devono comuni- care, entro 30 giorni, Responsabile della prevenzione della corruzione la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse o di attività sono in qualsiasi modo riconducibili agli ambiti di competenza dell'Ordine»).
Il Tribunale di Bari ha escluso che tale disposizione possa operare nel caso di specie asserendo che essa riguarda esclusivamente il personale con qualifica dirigenziale. Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile, giac- ché il tenore testuale della norma (che si riferisce genericamente ai “dipen- denti”, senza ulteriori specificazioni) non autorizza affatto l'interpretazione restrittiva adottata dal primo Giudice.
Piuttosto, sul piano oggettivo va sottolineata l'estrema latitudine dell'ambito di operatività dell'art. 5 cit., il quale: a) estende l'obbligo di comunicazione ai casi di adesione del dipendente ad “associazioni” od “or- ganizzazioni”, per tale via facendo riferimento anche alla partecipazione ad enti collettivi di ogni sorta, ivi comprese le società commerciali (tant'è che, sintomaticamente, la comunicazione va effettuata al responsabile della pre- venzione della corruzione); b) adopera formule quanto mai late per descrive- re i possibili profili di interferenza tra l'organizzazione cui aderisce il di- pendente e l'Ordine, utilizzando locuzioni quali “ambiti di interesse o attivi- tà” e “in qualsiasi modo riconducibili”, a testimonianza della particolare at- tenzione con cui la p.a. cura che l'attività del dipendente sia finalizzata alla cura esclusiva dell'interesse pubblico.
7.2. In ogni caso, in relazione alla vicenda oggetto di scrutinio appa- re pertinente altresì il richiamo all'art. 6 del citato Codice, il quale obbliga il dipendente a comunicare per iscritto al responsabile della prevenzione della
- 15 - corruzione gli interessi finanziari ed i conflitti d'interesse (testualmente: «1.
La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse di cui all'articolo 6, comma 1, del Codice generale deve essere fatta per iscritto al
Responsabile della prevenzione della corruzione: a. Entro 30 giorni dall'approvazione e divulgazione del presente Codice. b. Entro 30 giorni dall'instaurazione di ciascun nuovo rapporto.
2. Il conflitto di interesse og- getto di comunicazione è reale o potenziale e può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale o anche morale»).
Le previsioni del Codice di comportamento specificamente applicato al rapporto di lavoro in questione integrano quelle contenute nel Codice di comportamento relativo a tutti i dipendenti pubblici ed approvato mediante d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (v. l'art. 1, comma 2, del Codice concernente i dipendenti dell'Ordine appellante).
L'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 6 del Codice per i di- pendenti dell'Ordine richiama – e pertanto integra – il contenuto dell'art. 6 del Codice generale, in base al quale: «
1. Fermi restando gli obblighi di tra- sparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il se- condo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano inte- ressi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate».
Anche in questo caso non può farsi a meno di rimarcare la notevole ampiezza della formula adoperata dal Codice di comportamento, il quale al comma 2 dell'art. 6 dispone che «Il conflitto di interesse oggetto di comuni- cazione è reale o potenziale e può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale o anche morale». Il tenore letterale della citata di- sposizione rende manifesto l'intento del Codice di obbligare il dipendente ad effettuare la comunicazione preventiva in rapporto a qualunque situazio- ne che possa in qualche misura condizionare lo svolgimento dell'attività alle dipendenze della pubblica amministrazione. Ciò spiega perché il conflitto da comunicare è “reale o potenziale” e perché gli interessi confliggenti possono essere di “qualsiasi natura”, anche non patrimoniale o soltanto morale.
In questo senso si è pronunciata anche la Suprema Corte, la quale ha interpretato le disposizioni del regolamento contenuto nel d.P.R. n. 62 del
- 16 - 2013 nel senso che «… ciò che rileva è il conflitto che in astratto (potenzia- le) può verificarsi e che è, di contro, ininfluente che esso si sia nel concreto realizzato, ove si consideri che gli obblighi imposti al pubblico dipendente mirano a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrati- va e, ad un tempo, a prevenire fenomeni di corruzione» (così Cass. n. 22683 del 2018, in motivazione).
Vanno dunque richiamate in questa sede le considerazioni prima ras- segnate in merito alla nozione di “conflitto di interesse” ed alla possibilità, quanto alla vicenda in esame, di ravvisarne l'esistenza in capo ad CP_1 per il sol fatto di essere unico socio della Non v'è Parte_3 dubbio che il potenziale conflitto sia ravvisabile anche nel caso di specie, in cui – come visto – il dipendente è l'unico titolare delle quote di una società
(e quindi ha un interesse a che la stessa eserciti un'attività in modo redditi- zio) che si occupa di commercializzare prodotti i cui acquirenti sono proprio i professionisti iscritti all'Ordine presso cui lavora CP_1
Va altresì ribadito che non ha alcun rilievo la circostanza che il re- sponsabile della prevenzione della corruzione fosse a conoscenza della tito- larità di tali quote, tanto da effettuare un ordine alla stessa e pagarla median- te assegno (v. all. 16 e 17 del fascicolo di primo grado). Come già chiarito in precedenza, la disciplina sul regime delle incompatibilità e del conflitto di interessi è posta a presidio di esigenze della p.a. di carattere indisponibile, per cui è ininfluente ai fini del decidere il fatto che il dr. sapeva della Per_2 partecipazione di alla società e che questi si interessava attivamente CP_1 della gestione dell'attività commerciale dalla medesima svolta.
Anche sotto questo profilo, quindi, si rivela pienamente fondata la contestazione disciplinare mossa ad CP_1
8. Accertata la sussistenza degli addebiti ascritti al dipendente, deve ritenersi congrua la decisione dell'Ordine di irrogare ad la misura CP_1 punitiva del licenziamento senza preavviso. Non hanno consistenza le cen- sure che, tramite il ricorso di primo grado, il dipendente ha sollevato nei confronti dell'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Ente datoriale.
8.1. Innanzitutto, non rileva in alcun modo la dedotta violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare che, secondo l'odierno appellato, vizierebbe l'atto espulsivo adottato dall'Ordine.
Anche a voler ammettere che nella nota di contestazione del 3 di- cembre 2020 non vi fosse alcuno specifico riferimento all'utilizzo concreto, da parte di del suo ruolo di dipendente dell'Ordine al fine di assicu- CP_1 rare vantaggi ed utilità alla (circostanza, invece, indi- Parte_3 cata nella lettera di recesso del 26 febbraio 2021), per tutte le ragioni prime
- 17 - illustrate le ulteriori condotte contestate al lavoratore sono da ritenersi suffi- cienti a legittimare l'esercizio del potere disciplinare nei riguardi del dipen- dente.
D'altro canto, il principio della immodificabilità delle ragioni comu- nicate come motivo del licenziamento opera come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, che altrimenti vedrebbe frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata dal datore (cfr. Cass. n.
6012 del 2009). Il divieto di modifica, cioè, è diretto a impedire la lesione, anche in fase stragiudiziale, del diritto di difesa del dipendente (cfr. Cass. n.
7185 del 2019, in motivazione).
Tale vulnus non si è verificato nel caso in esame, giacché
l'inserimento della lettera di recesso di circostanze non previamente conte- state non ha leso, in concreto, il diritto di difesa di il quale ha potuto CP_1 ampiamente difendersi in relazione a tutti i fatti che gli erano stati ab initio ascritti e che – per le plurime considerazioni prima rassegnate – sono suffi- cienti a legittimare l'adozione del provvedimento punitivo in questa sede impugnato.
8.2. Non ha alcuna rilevanza il fatto che, a seguito della lettera di ad- debito, la situazione di incompatibilità è stata tempestivamente rimossa da trasferendo le sue quote al coniuge mediante atto per notaio CP_1 Per_3 registrato il 21 dicembre 2020 (doc. 20 del fascicolo di parte).
Al riguardo, va rammentato che l'istituto della decadenza dal rappor- to di impiego, come disciplinato dagli artt. 60 e ss. del d.P.R. n. 3 del 1957,
è applicabile ai dipendenti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 53, comma 1, dello stesso decre- to, ma, siccome attiene alla materia delle incompatibilità, è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 del medesimo d.lgs. (cfr. Cass. n. 967 del 2006). La disciplina dell'incompatibilità contenuta nel d.P.R. n. 3 del 1957 prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico. Soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, posto che, diversamente, trova ap- plicazione l'istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria o di- sciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei re- quisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro (cfr.
- 18 - ex multis Cass. n. 17437 del 2012, Cass. n. 617 del 2015, Cass. n. 8722 del
2017, Cass. n. 28797 del 2017, Cass. n. 20555 del 2018).
Come ben chiarito da Cass. n. 8722 del 2017, «… ove si profili una situazione di incompatibilità assoluta, vengono in rilievo due diversi aspet- ti: l'uno relativo alla cessazione automatica del rapporto, che per volontà del legislatore si verifica qualora la incompatibilità non venga rimossa nel termine assegnato al dipendente;
l'altro inerente alla responsabilità disci- plinare per la violazione del dovere di esclusività, responsabilità che può essere comunque ravvisata anche nell'ipotesi in cui l'impiegato abbia ot- temperato alla diffida. Mentre la prima conseguenza opera su un piano og- gettivo e prescinde da valutazioni sulla gravità dell'inadempimento, la se- conda è assoggettata ai principi propri della responsabilità disciplinare che
… presuppone sempre un giudizio di proporzionalità fra fatto contestato e sanzione, da esprimere tenendo conto di tutti gli aspetti oggettivi e soggetti- vi della condotta. Detta duplicità si riflette sulla natura dell'atto adottato dal datore di lavoro e sull'indagine che deve essere compiuta in sede giudi- ziale, qualora dell'atto medesimo venga contestata la legittimità».
Sulla scorta degli esposti principi interpretativi è del tutto evidente che la tempestiva ottemperanza alla diffida contenuta nella lettera di conte- stazione non esclude di per sé la possibilità per l'Ordine di valutare la con- dotta di sul versante disciplinare. Di conseguenza, il fatto che il di- CP_1 pendente abbia trasferito le quote ad un proprio familiare non rende ex se ir- rilevante la condotta pregressa e non implica, quindi, l'automatica illegitti- mità della sanzione espulsiva inflitta dall'Ente all'odierno appellato.
8.3. Non può in alcun modo condividersi l'assunto del lavoratore se- condo cui l'azione disciplinare intrapresa nei suoi riguardi sarebbe illegitti- ma perché intempestiva in quanto già nel mese di luglio del 2018 il Presi- dente ed il Vicepresidente dell'Ordine erano a conoscenza della titolarità, in capo ad di tutte le quote della società. CP_1
A norma dell'art. 55bis, comma 9ter, del d.lgs. n. 165 del 2001
(comma introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 175 del 2017), «La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli ar- ticoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipenden- te cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione discipli- nare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le mo- dalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-
- 19 - quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimen- to».
In sostanza, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del
2017 (c.d. legge “Madia”) all'art. 55bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al respon- sabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito. Pertanto, a tal fine i tempi inter- corsi prima della comunicazione dell'illecito all'ufficio non hanno rilievo se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente (così si esprime, in particolare, Cass. n. 10284 del 2023).
La violazione del termine per la trasmissione degli atti dal responsa- bile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari, quindi, non com- porta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente. Ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di even- tuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ra- gione della violazione del diritto di difesa, dovendosi tener conto del fatto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti (cfr. Cass. n. 29142 del
2022).
Nella specie, non v'è dubbio che, quand'anche fossero dimostrate le circostanze di fatto allegate dal dipendente a supporto dell'eccezione in scrutinio, non risulterebbe violato il principio di tempestività dell'azione sanzionatoria. Il ritardo con cui è stato investito della vicenda in esame il competente ufficio per i procedimenti disciplinari, difatti, non ha in nessun modo impedito o per lo meno ostacolato e reso più difficile l'esercizio del diritto di a difendersi delle incolpazioni ascrittegli, trattandosi di CP_1 comportamenti ben circostanziati sul piano storico-fattuale rispetto ai quali egli ha potuto esprimere in modo compiuto tutte le proprie prerogative di di- fesa.
Senza dire che nell'impiego pubblico contrattualizzato il principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare esclude che l'inerzia del datore di lavoro possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della con- dotta, ove essa sia in contrasto con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva (cfr. la già menzionata
Cass. n. 8722 del 2017). Ciò in quanto l'art. 2106 c.c., applicabile anche
- 20 - all'impiego pubblico privatizzato in forza del richiamo contenuto nell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, non consente al datore di lavoro pubblico – e per esso ai suoi dirigenti – di lasciare impunite condotte tenute dall'impiegato in violazione delle regole di comportamento imposte dalla legge o dal contratto collettivo. Non a caso l'art. 55sexies del d.lgs. n. 165 del 2001 (inserito dal d.lgs. n. 150 del 2009), ha previsto, al comma 3, la re- sponsabilità del dirigente per il ritardo o l'omissione della iniziativa disci- plinare, evidentemente ritenuta doverosa dal legislatore.
Ne discende che nel rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche l'inerzia nella repressione del comportamento contrario ai doveri di ufficio può solo rilevare quale causa di decadenza dall'esercizio dell'azione, ove comporti il mancato rispetto dei termini perentori imposti dal legislatore, ma non può mai fare sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta vietata, né tanto meno rilevare ai fini della valutazione, in termini di liceità, della condotta del lavoratore (cfr. Cass. n. 11160 del
2018, in motivazione).
8.4. Infine, va senz'altro disattesa l'impugnativa di licenziamento proposta da nella parte in cui denunzia la “abnormità” della sanzione CP_1 disciplinare inflittagli dall'Ordine.
8.4.a. È utile ricordare che anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell'accertamento dell'illecito disciplinare. Anche in tale settore, difatti, vi è
l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo in- tenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta
(cfr. Cass. 18858 del 2016).
Una diversa interpretazione contrasterebbe con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) che informa l'attività del da- tore di lavoro pubblico e con le prioritarie esigenze di graduazione della sanzione all'effettiva gravità delle infrazioni contestate. Il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 c.c., richiamato dall'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nel testo risultante dalla novella del 2009 (cfr. da ultimo Cass. n. 26936 del
2024, che si pone nel solco di Cass. n. 18858 del 2016, Cass. n. 5706 del
2017, Cass. n. 13865 del 2019, Cass. n. 14063 del 2019 e Cass. n. 28111 del
2019).
- 21 -
8.4.b. Nella specie, come si legge nella lettera del 26 febbraio 2021, il licenziamento con preavviso è stato disposto a norma dell'art. 62, comma
9 punto 1 lett. g), del c.c.n.l. del comparto Funzioni Centrali.
La disposizione contrattuale richiamata nell'atto risolutivo recita co- sì: «Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giusti- ficato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per: … g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamen- to non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro».
A sua volta, il comma 1 dell'art. 62 cit. prevede: «Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono de- terminati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del com- portamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi vio- lati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipen- dente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circo- stanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro».
Orbene, ad avviso di questa Corte non v'è dubbio che la violazione commessa da sia connotata da rilevante gravità – sia sul versante CP_1 soggettivo che su quello oggettivo – e, quindi, che la sanzione espulsiva adottata dall'Ordine sia proporzionata all'infrazione commessa.
In primis, milita in questo senso l'elemento soggettivo della condotta tenuta dal dipendente, il quale per lungo tempo si è astenuto dal comunicare all'Ordine la sua partecipazione sociale totalitaria (come detto, la società era stata costituita nel 2018) e, anzi, ha svolto attività in favore dell'azienda pur versando in una situazione di possibile conflitto di interessi (come dimostra- to dalle chat prodotte). Può dunque affermarsi che la condotta è stata carat- terizzata da evidente intenzionalità e che la marcata intensità del dolo è tale da compromettere il vincolo fiduciario al punto da giustificare il recesso da- toriale.
In secondo luogo, non può non ribadirsi anche qui la particolare rile- vanza degli obblighi violati da Come ampiamente illustrato in pre- CP_1 cedenza, difatti, l'obbligo di preventiva comunicazione all'Ente del possibi-
- 22 - le conflitto e l'astensione da partecipazioni sociali potenzialmente conflit- tuali sono poste a presidio dei basilari principi di imparzialità e buon anda- mento della p.a. consacrati negli artt. 97 e 98 della Costituzione. È evidente, perciò, che le violazioni ascritte ad sono connotate da un indice di CP_1 gravità così significativo da legittimare e rendere senz'altro proporzionata l'adozione nei suoi confronti della sanzione espulsiva irrogata dall'Ordine.
9. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'impugnativa del licenziamento con preavviso intimato ad CP_1 mediante nota del 26 febbraio 2021.
Resta assorbita ogni altra questione e, in particolare, la domanda ri- sarcitoria avanzata da in quanto evidentemente consequenziale ri- CP_1 spetto all'impugnativa del recesso.
10. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno po- ste, dunque, a carico di CP_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo con d.m. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in con- creto espletata.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 7.3.2024 dall'Ordine In- terprovinciale dei e nei confronti di Parte_2 Parte_7 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione la- CP_1 voro, in data 22.1.2024, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugna- ta, rigetta l'impugnativa del licenziamento con preavviso intimato mediante nota del 26.2.2021, nonché ogni altra domanda proposta da CP_1
condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giu- CP_1 dizio, che liquida in € 7.000,00 per il primo grado e in € 5.000,00 per il se- condo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bari, il 7 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Pietro Mastrorilli
- 23 -