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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R. G. 590/2024 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 590/2024, posta in decisione all'udienza collegiale del
04.02.2025, promossa OGGETTO: d a Parte_1
contratto di (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò
[...] C.F._1
locazione per UR (C.F. – pec : del Foro di C.F._2 Email_1 inadempimento Milano, come da procura alle liti in calce all'opposizione di sfratto in primo grado ed uso diverso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, via Sant'Antonino n. 3
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta delega conferita con atto separato, dagli C.F._4
Avvocati Fabiana Valli (c.f. – pec: C.F._5
e Micol Salogni (c.f. – pec: Email_2 C.F._6
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Email_3
Palazzolo S/O (BS), Via Silvio Pellico n. 18
APPELLATI
pagina 1 di 7 In punto: appello avverso la sentenza n. 1006/2024 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il
30 aprile 2024 e notificata l' 8 maggio 2024, resa nel procedimento R.G. n. 2860/2022
CONCLUSIONI dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia ,contrariis reiectis:– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1026/24 emessa dal Tribunale di Bergamo ,III Sezione Civile,
Giudice Onorario Dott.ssa Griffini , nell'ambito del giudizio N.R.G. 2860/22, depositata in cancelleria in data 30.04.2024 , notificata il 8 maggio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “la domanda dell'intimante sia respinta e che l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile sia revocata ” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello dell'appellata
NEL MERITO: respingersi l'appello proposto per le ragioni esposte in narrativa, rilevata l'infondatezza dell'appello, respingersi le domande formulate dall'appellante sig.ra
[...]
con conferma della sentenza n. 1006/24 emessa dal Tribunale di Bergamo in Parte_1
relazione al procedimento rg. 2860/2022, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi in favore degli avvocati antistatari.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1006/2024, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale tra le parti, stipulato in data 01.04.2010, per l'inadempimento della conduttrice ha confermato l'ordinanza provvisoria di Parte_1
rilascio e condannato la conduttrice al rimborso delle spese di lite. ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
I locatori si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
pagina 2 di 7 Alla prima udienza del 17.12.2024 l'appellante non è comparso ed è stato disposto il rinvio all'udienza del 04.02.2025, in cui la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di
Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante afferma che dall'atto introduttivo di sfratto di primo grado non si comprendeva quali erano le domande delle parti intimanti, che, inizialmente, facevano riferimento alla finita locazione, ma poi abbandonavano la domanda, probabilmente per evitare il pagamento dell'indennità di avviamento e si concentravano sulla morosità, data dal mancato pagamento di una sola rata di € 600 circa, che la conduttrice afferma di non aver potuto pagare, perché i canoni erano sempre stati saldati in contanti e i locatori non si erano recati da lei a prendere il suddetto importo, né avevano comunicato l'IBAN per consentirle di fare, comunque, il pagamento.
Col primo motivo di impugnazione contesta la sentenza dove ritiene che lei avrebbe dovuto conoscere l'IBAN dei ricorrenti.
Ammette che, diversi anni prima, alcuni canoni erano stati pagati a mezzo bonifico o paypal, per suo conto, da una sua conoscente, che le era debitrice, ma afferma di non essere riuscita a rintracciare questa conoscente, per chiederle se avesse l'IBAN dei locatori, che lei non ha e non risulta dal contratto di locazione, peraltro l'IBAN utilizzato anni prima poteva non essere più valido.
Afferma che, nel giudizio di primo grado, ha da subito manifestato la volontà di pagare, come si evince dalla comparsa di costituzione e ha portato anche all'udienza del 7.12.2022 assegni circolari, non accettati da controparte, come verbalizzato.
Col secondo motivo di impugnazione lamenta che il giudice di prime cure non ha valutato la gravità dell'inadempimento, considerando che l'insoluto era esiguo, riferito a un'unica rata mensile ed era dipeso da fatto che i ricorrenti non si erano recati al bar da lei gestito per il ritiro dell'importo in contanti, come da consuetudine.
Sottolinea che, nonostante le continue richieste, anche per il tramite del suo avvocato (come da p.e.c. agli atti e verbali di udienza), controparte non ha mai comunicato gli estremi bancari o altre forme di ricezione dei canoni di locazione per effettuare il dovuto pagamento.
Chiede che la domanda di risoluzione del contratto sia respinta e che l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile sia revocata.
pagina 3 di 7 Gli appellati chiedono il rigetto dell'appello
Affermano che: la sig.ra sin dall'avvio dell'attività commerciale ha manifestato difficoltà nel Parte_1
pagamento delle rate trimestrali anticipate di locazione, che, a differenza di quanto contrattualmente convenuto, venivano abitualmente frazionate e saldate con ritardo;
la sig.ra spesso, quando era all'estero, demandava il pagamento del canone, così Parte_1
come dalla stessa riconosciuto in udienza, a terzi soggetti, noti alla (e sconosciuti a Parte_1
loro) che provvedevano al pagamento, a mezzo bonifico bancario;
l'inosservanza dei termini di pagamento era spesso contestata alla sig.ra che, Parte_1 nonostante i richiami verbali, continuava a pagare “a singhiozzo”; nel marzo 2022 rilevato il mancato integrale pagamento del canone trimestrale di locazione con scadenza 01.01.2022, nonostante ripetuti solleciti verbali, avviavano la procedura di sfratto per morosità e, nelle more, rimaneva insoluto anche il trimestre con scadenza
01.04.2022.
Precisano che: trattandosi di sfratto commerciale, l'inadempienza non è giuridicamente sanabile;
la controparte non ha dato la prova dell'asserito puntuale pagamento dei canoni e non ha contestato l'inadempienza sul primo trimestre 2022, ma si è giustificata asserendo di non aver potuto pagare in contanti, come d'abitudine, perché loro non si sono recati a prendere l'importo e non le hanno comunicato l'IBAN per effettuare il pagamento, però ha ammesso che, in passato, alcuni canoni erano stati pagati a mezzo bonifico da persone da lei incaricate, alle quali solo lei avrebbe potuto dare l'IBAN, perché loro non avevano rapporti con queste terze persone, dunque non è vero che la conduttrice non avrebbe potuto pagare a mezzo bonifico.
Sottolineano che la conduttrice non ha pagato neppure i canoni successivi al primo trimestre
2022, salvo esibire in udienza, il 07.12.2022 un assegno circolare a saldo dei canoni fino al marzo 2023, offerto al solo fine di ottenere un bonario accordo di abbandono della vertenza e la possibilità di continuare la locazione commerciale, proposta che asseriscono di avere legittimamente rifiutato.
Affermano che il giudice ha correttamente rilevato che il mancato pagamento anche solo di un canone di locazione, in quanto violazione di un'obbligazione costitutiva del sinallagma pagina 4 di 7 contrattuale, giustifica la risoluzione del contratto, peraltro ribadiscono che l'insolvenza si è poi aggravata, col mancato pagamento di tutti i canoni sino a rilascio, a luglio 2023.
Per completezza, precisano di avere abbandonato la domanda di sfratto per finita locazione non per evitare il pagamento dell'indennità di avviamento, ma perché la disdetta, data con sei mesi di anticipo, invece dell'anno previsto per legge, non era valida.
La Corte osserva che l'abituale mancato rispetto delle scadenze per il pagamento dei canoni, con ritardi superiori ai venti giorni, non è contestato (ad es. il canone con scadenza
01.10.2021è stato pagato con acconti nel corso di quasi tre mesi, con saldo il 16.12.2021 e il canone con scadenza 01.07.2021 è stato pagato con versamenti dal 20.09 al 17.10.2021), inoltre è pacifico il mancato pagamento dell'importo di € 634,25 sul trimestre con scadenza
01.01.2022 (insoluto pari al 40% circa del canone trimestrale aggiornato).
Con riguardo alla locazione commerciale non è prevista la possibilità di sanatoria giudiziale della morosità e la conduttrice non ha provato di essersi diligentemente attivata per pagare l'insoluto prima dell'avvio della procedura di sfratto per morosità, con citazione notificata in data 05.04.2022, ad esempio portando l'importo in contanti al domicilio del creditore, dove il pagamento deve essere effettuato, in mancanza di diversa indicazione contrattuale, ex art. 1182 c.c., o facendo tempestiva richiesta al locatore di indicare l'IBAN per eseguire il bonifico (ammesso che la conduttrice non lo conoscesse).
Peraltro, oggi i mezzi di pagamento sono molteplici e all'udienza del 19.09.2023 la conduttrice, in sede di interpello, ha ammesso di avere delegato, in passato, terzi al pagamento del canone, a mezzo bonifico o Paypal, ma non ha nemmeno provato di avere effettuato una ricerca su Paypal per verificare se questo mezzo di pagamento fosse ancora utilizzabile per trasferire il denaro al locatore, dunque non è provata, l'affermazione dell'appellante di essersi trovata nell'impossibilità di pagare, non sapendo come far pervenire l'importo al locatore.
In realtà la conduttrice, dato che il locatore non si era recato fisicamente presso di lei per esigere il saldo del canone, ampiamente scaduto, ha ritenuto di poter temporeggiare, come era abituata a fare, ma come asserito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 27955/2020:
“quanto… alla precedente inerzia della locatrice rispetto ai pur reiterati ritardi, va ribadito
l'orientamento di questa Corte, …secondo cui tale inerzia non può essere interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale relativamente al termine di adempimento, non potendo un comportamento di significato così
pagina 5 di 7 equivoco, quale quello di non aver preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, indurre il conduttore a ritenere di poter adempiere secondo la propria disponibilità (cfr. in tal senso Cass. 18/03/2003, n. 3964, secondo cui tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto;
nello stesso senso Cass. 26/11/2019, n. 30730 e già Cass. 20/01/1994, n. 466; Cass. 15/12/1981, n.
6635); La conduttrice, insomma, non poteva legittimamente ritenere che il comportamento asseritamente tollerante, proprio perché neutro, avesse ingenerato in lei il ragionevole affidamento in merito alla rinunzia alla pretesa di un adempimento puntuale.”
Si aggiunge che, prima della notifica dell'intimazione di sfratto e citazione per convalida era scaduto anche il canone del trimestre aprile- giugno 2022 e la conduttrice solo con p.e.c. in data 12.05.2022 del suo legale, ha chiesto alla locatrice l'IBAN, asserendo di non averlo e di voler fare con questo mezzo il pagamento, peraltro solo dell'importo a saldo del primo trimestre di € 634,25, senza alcun cenno al canone del secondo trimestre, scaduto già dal 1^ aprile.
La condotta della Sig.ra di reiterata inadempienza a un'obbligazione costitutiva Parte_1
del sinallagma contrattuale giustifica la risoluzione del contratto, come già rilevato nell'impugnata sentenza, che, pertanto, deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1006/2024 del Tribunale di Parte_1
Bergamo.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.966, per compensi professionali, di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva ed € 1.911 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se dovuta e CPA, come per legge.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuta a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 04.02.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R. G. 590/2024 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 590/2024, posta in decisione all'udienza collegiale del
04.02.2025, promossa OGGETTO: d a Parte_1
contratto di (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò
[...] C.F._1
locazione per UR (C.F. – pec : del Foro di C.F._2 Email_1 inadempimento Milano, come da procura alle liti in calce all'opposizione di sfratto in primo grado ed uso diverso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, via Sant'Antonino n. 3
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta delega conferita con atto separato, dagli C.F._4
Avvocati Fabiana Valli (c.f. – pec: C.F._5
e Micol Salogni (c.f. – pec: Email_2 C.F._6
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Email_3
Palazzolo S/O (BS), Via Silvio Pellico n. 18
APPELLATI
pagina 1 di 7 In punto: appello avverso la sentenza n. 1006/2024 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il
30 aprile 2024 e notificata l' 8 maggio 2024, resa nel procedimento R.G. n. 2860/2022
CONCLUSIONI dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia ,contrariis reiectis:– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1026/24 emessa dal Tribunale di Bergamo ,III Sezione Civile,
Giudice Onorario Dott.ssa Griffini , nell'ambito del giudizio N.R.G. 2860/22, depositata in cancelleria in data 30.04.2024 , notificata il 8 maggio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “la domanda dell'intimante sia respinta e che l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile sia revocata ” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello dell'appellata
NEL MERITO: respingersi l'appello proposto per le ragioni esposte in narrativa, rilevata l'infondatezza dell'appello, respingersi le domande formulate dall'appellante sig.ra
[...]
con conferma della sentenza n. 1006/24 emessa dal Tribunale di Bergamo in Parte_1
relazione al procedimento rg. 2860/2022, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi in favore degli avvocati antistatari.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1006/2024, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale tra le parti, stipulato in data 01.04.2010, per l'inadempimento della conduttrice ha confermato l'ordinanza provvisoria di Parte_1
rilascio e condannato la conduttrice al rimborso delle spese di lite. ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
I locatori si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
pagina 2 di 7 Alla prima udienza del 17.12.2024 l'appellante non è comparso ed è stato disposto il rinvio all'udienza del 04.02.2025, in cui la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di
Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante afferma che dall'atto introduttivo di sfratto di primo grado non si comprendeva quali erano le domande delle parti intimanti, che, inizialmente, facevano riferimento alla finita locazione, ma poi abbandonavano la domanda, probabilmente per evitare il pagamento dell'indennità di avviamento e si concentravano sulla morosità, data dal mancato pagamento di una sola rata di € 600 circa, che la conduttrice afferma di non aver potuto pagare, perché i canoni erano sempre stati saldati in contanti e i locatori non si erano recati da lei a prendere il suddetto importo, né avevano comunicato l'IBAN per consentirle di fare, comunque, il pagamento.
Col primo motivo di impugnazione contesta la sentenza dove ritiene che lei avrebbe dovuto conoscere l'IBAN dei ricorrenti.
Ammette che, diversi anni prima, alcuni canoni erano stati pagati a mezzo bonifico o paypal, per suo conto, da una sua conoscente, che le era debitrice, ma afferma di non essere riuscita a rintracciare questa conoscente, per chiederle se avesse l'IBAN dei locatori, che lei non ha e non risulta dal contratto di locazione, peraltro l'IBAN utilizzato anni prima poteva non essere più valido.
Afferma che, nel giudizio di primo grado, ha da subito manifestato la volontà di pagare, come si evince dalla comparsa di costituzione e ha portato anche all'udienza del 7.12.2022 assegni circolari, non accettati da controparte, come verbalizzato.
Col secondo motivo di impugnazione lamenta che il giudice di prime cure non ha valutato la gravità dell'inadempimento, considerando che l'insoluto era esiguo, riferito a un'unica rata mensile ed era dipeso da fatto che i ricorrenti non si erano recati al bar da lei gestito per il ritiro dell'importo in contanti, come da consuetudine.
Sottolinea che, nonostante le continue richieste, anche per il tramite del suo avvocato (come da p.e.c. agli atti e verbali di udienza), controparte non ha mai comunicato gli estremi bancari o altre forme di ricezione dei canoni di locazione per effettuare il dovuto pagamento.
Chiede che la domanda di risoluzione del contratto sia respinta e che l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile sia revocata.
pagina 3 di 7 Gli appellati chiedono il rigetto dell'appello
Affermano che: la sig.ra sin dall'avvio dell'attività commerciale ha manifestato difficoltà nel Parte_1
pagamento delle rate trimestrali anticipate di locazione, che, a differenza di quanto contrattualmente convenuto, venivano abitualmente frazionate e saldate con ritardo;
la sig.ra spesso, quando era all'estero, demandava il pagamento del canone, così Parte_1
come dalla stessa riconosciuto in udienza, a terzi soggetti, noti alla (e sconosciuti a Parte_1
loro) che provvedevano al pagamento, a mezzo bonifico bancario;
l'inosservanza dei termini di pagamento era spesso contestata alla sig.ra che, Parte_1 nonostante i richiami verbali, continuava a pagare “a singhiozzo”; nel marzo 2022 rilevato il mancato integrale pagamento del canone trimestrale di locazione con scadenza 01.01.2022, nonostante ripetuti solleciti verbali, avviavano la procedura di sfratto per morosità e, nelle more, rimaneva insoluto anche il trimestre con scadenza
01.04.2022.
Precisano che: trattandosi di sfratto commerciale, l'inadempienza non è giuridicamente sanabile;
la controparte non ha dato la prova dell'asserito puntuale pagamento dei canoni e non ha contestato l'inadempienza sul primo trimestre 2022, ma si è giustificata asserendo di non aver potuto pagare in contanti, come d'abitudine, perché loro non si sono recati a prendere l'importo e non le hanno comunicato l'IBAN per effettuare il pagamento, però ha ammesso che, in passato, alcuni canoni erano stati pagati a mezzo bonifico da persone da lei incaricate, alle quali solo lei avrebbe potuto dare l'IBAN, perché loro non avevano rapporti con queste terze persone, dunque non è vero che la conduttrice non avrebbe potuto pagare a mezzo bonifico.
Sottolineano che la conduttrice non ha pagato neppure i canoni successivi al primo trimestre
2022, salvo esibire in udienza, il 07.12.2022 un assegno circolare a saldo dei canoni fino al marzo 2023, offerto al solo fine di ottenere un bonario accordo di abbandono della vertenza e la possibilità di continuare la locazione commerciale, proposta che asseriscono di avere legittimamente rifiutato.
Affermano che il giudice ha correttamente rilevato che il mancato pagamento anche solo di un canone di locazione, in quanto violazione di un'obbligazione costitutiva del sinallagma pagina 4 di 7 contrattuale, giustifica la risoluzione del contratto, peraltro ribadiscono che l'insolvenza si è poi aggravata, col mancato pagamento di tutti i canoni sino a rilascio, a luglio 2023.
Per completezza, precisano di avere abbandonato la domanda di sfratto per finita locazione non per evitare il pagamento dell'indennità di avviamento, ma perché la disdetta, data con sei mesi di anticipo, invece dell'anno previsto per legge, non era valida.
La Corte osserva che l'abituale mancato rispetto delle scadenze per il pagamento dei canoni, con ritardi superiori ai venti giorni, non è contestato (ad es. il canone con scadenza
01.10.2021è stato pagato con acconti nel corso di quasi tre mesi, con saldo il 16.12.2021 e il canone con scadenza 01.07.2021 è stato pagato con versamenti dal 20.09 al 17.10.2021), inoltre è pacifico il mancato pagamento dell'importo di € 634,25 sul trimestre con scadenza
01.01.2022 (insoluto pari al 40% circa del canone trimestrale aggiornato).
Con riguardo alla locazione commerciale non è prevista la possibilità di sanatoria giudiziale della morosità e la conduttrice non ha provato di essersi diligentemente attivata per pagare l'insoluto prima dell'avvio della procedura di sfratto per morosità, con citazione notificata in data 05.04.2022, ad esempio portando l'importo in contanti al domicilio del creditore, dove il pagamento deve essere effettuato, in mancanza di diversa indicazione contrattuale, ex art. 1182 c.c., o facendo tempestiva richiesta al locatore di indicare l'IBAN per eseguire il bonifico (ammesso che la conduttrice non lo conoscesse).
Peraltro, oggi i mezzi di pagamento sono molteplici e all'udienza del 19.09.2023 la conduttrice, in sede di interpello, ha ammesso di avere delegato, in passato, terzi al pagamento del canone, a mezzo bonifico o Paypal, ma non ha nemmeno provato di avere effettuato una ricerca su Paypal per verificare se questo mezzo di pagamento fosse ancora utilizzabile per trasferire il denaro al locatore, dunque non è provata, l'affermazione dell'appellante di essersi trovata nell'impossibilità di pagare, non sapendo come far pervenire l'importo al locatore.
In realtà la conduttrice, dato che il locatore non si era recato fisicamente presso di lei per esigere il saldo del canone, ampiamente scaduto, ha ritenuto di poter temporeggiare, come era abituata a fare, ma come asserito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 27955/2020:
“quanto… alla precedente inerzia della locatrice rispetto ai pur reiterati ritardi, va ribadito
l'orientamento di questa Corte, …secondo cui tale inerzia non può essere interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale relativamente al termine di adempimento, non potendo un comportamento di significato così
pagina 5 di 7 equivoco, quale quello di non aver preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, indurre il conduttore a ritenere di poter adempiere secondo la propria disponibilità (cfr. in tal senso Cass. 18/03/2003, n. 3964, secondo cui tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto;
nello stesso senso Cass. 26/11/2019, n. 30730 e già Cass. 20/01/1994, n. 466; Cass. 15/12/1981, n.
6635); La conduttrice, insomma, non poteva legittimamente ritenere che il comportamento asseritamente tollerante, proprio perché neutro, avesse ingenerato in lei il ragionevole affidamento in merito alla rinunzia alla pretesa di un adempimento puntuale.”
Si aggiunge che, prima della notifica dell'intimazione di sfratto e citazione per convalida era scaduto anche il canone del trimestre aprile- giugno 2022 e la conduttrice solo con p.e.c. in data 12.05.2022 del suo legale, ha chiesto alla locatrice l'IBAN, asserendo di non averlo e di voler fare con questo mezzo il pagamento, peraltro solo dell'importo a saldo del primo trimestre di € 634,25, senza alcun cenno al canone del secondo trimestre, scaduto già dal 1^ aprile.
La condotta della Sig.ra di reiterata inadempienza a un'obbligazione costitutiva Parte_1
del sinallagma contrattuale giustifica la risoluzione del contratto, come già rilevato nell'impugnata sentenza, che, pertanto, deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1006/2024 del Tribunale di Parte_1
Bergamo.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.966, per compensi professionali, di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva ed € 1.911 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se dovuta e CPA, come per legge.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuta a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 04.02.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pagina 7 di 7