Articolo 47 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Articolo 48Articolo 50
Versione
28 ottobre 1947
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Versione
9 febbraio 1966
Art. 47.
Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste degli elettori o che sia effettuata la cancellazione d'uno o ((piu' cittadini)) e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1000 a lire 10.000.
Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966