Articolo 6 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 maggio 1975
Art. 6.
L' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 71 - (Tirocinio pratico a ispettore sanitario). - Ai concorsi per ispettore sanitario sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975
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