Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
L'inesistenza giuridica della sentenza può esser fatta valere, oltreché (ed in ogni tempo) attraverso il rimedio dell'"actio nullitatis", anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi (e diversamente da quanto accade per i vizi che comportano nullità), il giudice, dichiarata l'inesistenza della sentenza, deve rimettere le parti nel grado in cui tale radicale vizio si sia verificato, venendo, in tale ipotesi, consentita (a differenza dell'"actio nullitatis") la continuazione del giudizio, con la pronuncia di una decisione di merito, nell'ambito dello stesso processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DI ASCOLI PICENO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BR NN IA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 13/96 della Pretura di FERMO, Sezione distaccata di RIPATRANSONE, depositata il 29/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 29.2.1996 il Pretore Dirigente della Pretura di Fermo, sezione distaccata di Ripatransone, disponeva il deposito del dispositivo letto in udienza il 5.10.1994 nel procedimento promosso da TI AN MA con ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dall'U.P.I.C.A. di Ascoli Piceno.
Si precisava in detto provvedimento che, non essendo stata depositata la sentenza da parte del Vice Pretore Onorario, resosi irreperibile, non rimaneva che provvedere al deposito del dispositivo per consentire alla parte interessata, con l'impugnazione della sentenza, di richiedere la sua eventuale nullità per mancanza di motivazione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'U.P.I.C.A. di Ascoli Piceno, deducendo un unico motivo di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'U.P.I.C.A. di Ascoli Piceno denuncia violazione dell'art. 132 C.P.C. e dei principi generali in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 C.P.C.. Deduce la nullità della sentenza in quanto del tutto carente del requisito essenziale della motivazione relativa alla decisione assunta.
In materia di sanzioni amministrative il mancato deposito della sentenza dopo la lettura del dispositivo in udienza comporta l'inesistenza della stessa, essendo la decisione formata dall'indissolubile legame del dispositivo con la motivazione ove vengono espresse le ragioni poste a fondamento del convincimento del giudice.
Tale principio del resto è stato affermato relativamente alle cause di lavoro (Cass. 4881/85), per le quali, analogamente, sono previsti la lettura in udienza del dispositivo (art. 429 C.P.C.) ed il successivo deposito della sentenza.
Trattandosi di inesistenza giuridica, la sua disciplina deve ritenersi assimilabile al caso espressamente previsto dall'art. 161 comma 2 C.P.C. di mancanza nella sentenza di sottoscrizione del giudice, in ordine alla quale il provvedimento, a differenza delle altre ipotesi in cui è affetto da nullità emendabili, fino a quando non sia passato in giudicato, con i normali mezzi di impugnazione, è insuscettibile invece di giudicato, con la conseguenza che un tale radicale vizio può essere fatto valere in ogni tempo con la cosiddetta "actio nullitatis".
Ma ciò non comporta l'impossibilità per la parte di avvalersi, alla stregua dei vizi che danno luogo alla nullità, dei mezzi di impugnazione qualora ne siano rispettati i termini, ma solo l'attribuzione di poteri diversi al giudice investito del gravame. Nel sistema processuale l'impugnazione costituisce un mezzo interamente devolutivo nel senso che il giudice è chiamato al riesame di tutte le questioni nei limiti in cui le parti le hanno proposte. Per tale ragione egli, di regola, qualora rilevi una nullità della sentenza o del procedimento, deve ugualmente trattenere la causa per la decisione, previa eventuale rinnovazione degli atti nulli, tranne che in talune ipotesi tassative (artt. 353 e 354 C.P.C.) per le quali è prevista invece la rimessione della causa al primo giudice, che assume così carattere eccezionale. Fra queste deve considerarsi anche la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice (art. 161 comma 2 C.P.C.), affetta, come tale, da inesistenza giuridica ed alla cui disciplina vanno assimilati, come si è già sottolineato, tutti gli altri casi di inesistenza individuati dalla giurisprudenza.
In definitiva deve ritenersi quindi che l'inesistenza giuridica della sentenza può essere fatta valere, oltre che con l'"actio nullitatis" in ogni tempo, anche con i normali mezzi di impugnazione, con la differenza, in tale caso, diversamente da quanto avviene per i vizi che comportano nullità, che il giudice, dichiarata l'inesistenza della sentenza, deve rimettere le parti nel grado in cui tale radicale vizio si è verificato.
In tal senso del resto è l'orientamento di questa Corte (Cass. 1122/96; Cass. 1965/ 94; Cass. 9661/93; Cass. 8156/90; Cass. 9/77;
Cass. 610/77). Peraltro, attraverso lo strumento della impugnazione ed il rinvio al giudice "a quo", viene consentita, a differenza dell'"actio nullitatis", la continuazione del processo con la pronuncia di una decisione nel merito nell'ambito dello stesso processo. Nè possono considererai espressioni di un diverso principio altre decisioni di questa Corte che fanno riferimento unicamente all'"actio nullitatis" (Cass. 5557/97; Cass. 10269/96; Sez. Un. 8085/92; Cass. 9102/90; Cass. 5075/89). Si tratta infatti in tali casi non già di sentenze ma di provvedimenti di altra natura ritenuti privi di contenuto decisorio in quanto emessi in radicale carenza di potere e, come tali, privi quindi del presupposto richiesto per la proposizione del ricorso ex art. 111 Cost. Del pari non può considerarsi in contrasto la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 5617/98. In quel caso infatti si era trattato della diversa ipotesi di ricorso proposto avverso il dispositivo pronunciato dal Tribunale in sede di appello in materia di lavoro, ricorso che era stato notificato successivamente al deposito della sentenza, vale a dire dopo che questa aveva acquistato giuridica esistenza, quando la parte avrebbe ben potuto indirizzare l'impugnazione avverso la sentenza medesima anziché contro il dispositivo.
Nel caso in esame invece non solo la sentenza, dopo quasi tre anni, non era stata ancora depositata, ma il Pretore Dirigente dell'Ufficio ha escluso una tale eventualità in futuro per irreperibilità del giudice che l'aveva pronunciata. L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, al Pretore di Fermo, Sezione Distaccata di Ripatransone, in persona di altro magistrato.
P. Q. M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Pretore di Fermo, Sezione Distaccata di Ripatransone, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 4.12.1998. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1999.