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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
nella causa civile iscritta al n°83 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parrinello Parte_1
Appellante CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Antonino Rizzo
Appellato
All'udienza del 24 aprile 2025 le parti hanno concluso come da verbale, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto in data 14/6/2022 chiedeva Parte_1 accertarsi il proprio “diritto ad usufruire anche dell'assegno di invalidità civile” in forza del decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Marsala in data 27/02/2022 con il quale il G.L. aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento. A sostegno della propria domanda la aveva dedotto di avere Parte_1 presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., r.g. n. 1846/2021, dinanzi al Tribunale di Marsala per il riconoscimento dell'invalidità civile e per l'indennità di accompagnamento. Aveva precisato che il giudizio si era concluso con decreto del 27/02/2022 con il quale il Tribunale aveva omologato l'accertamento del requisito medico legale per l'erogazione esclusivamente dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/1980 e che per l'effetto in data 14/03/2022 l' aveva provveduto a liquidare la sola indennità di CP_1
Pag. 1 accompagnamento quantunque ne avesse contestualmente accertato la condizione di invalidità. L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, CP_2 sostenendo che il giudizio per Atp era stato proposto soltanto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Con sentenza n. 1138/2022 il G.L. del Tribunale di Marsala ha rigettato il ricorso ritenendo che il decreto omologato, in assenza di contestazione della consulenza tecnica, aveva accertato esclusivamente la presenza dei requisiti medico-legali per il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 31/01/2023, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento all'assegno di invalidità civile, sostenendo che la stessa fosse contenuta nell'originario ricorso per Atp. Resiste l' che chiede il rigetto del gravame. CP_1
Ciò posto l'appello appare infondato. Secondo la prospettazione dell'appellante, il diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile discenderebbe dall'accertata presenza dei requisiti medico-legali previsti per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
Sostiene, in altri termini, l'appellante che il requisito medico-legale per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, accertato un grado di invalidità pari al 100%, ricomprendesse, implicitamente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza. Il motivo non merito accoglimento. Com'è noto, il quarto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione”.
Il successivo comma stabilisce che “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori
Pag. 2 requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. Nel caso che ci occupa risulta pacifico che la non aveva Parte_1 contestato nei termini previsti le risultanze dell'esperita c.t.u. che aveva accertato esclusivamente la sussistenza dei “requisiti medico-legali per avere diritto all'indennità di accompagnamento”. Nel decreto di omologa, emesso il 27/02/2022, si dichiara che la
“presenta i requisiti medico-legali per avere diritto al Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. La decorrenza, deve farsi risalire al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di invalidità”. Orbene, è di tutta evidenza che il suddetto decreto, come correttamente rilevato dall' e avallato dal Giudice di prime cure, abbia accertato CP_1 esclusivamente la presenza dei requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento, non potendosi ritenere implicitamente riconosciuti e/o assorbiti quelli stabiliti per l'assegno mensile d'invalidità. D'altra parte il decreto di omologa che ha accertato esclusivamente la sussistenza dei requisiti medico-legali per l'indennità di accompagnamento non può essere posto a fondamento di un'altra prestazione assistenziale.
Sul punto, la S.C. ha affermato che “L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di una determinata prestazione, non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa, dal momento che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato”(Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 24/11/2021, n. 36382). Contrari argomenti non possono trarsi dall'affermazione della Parte_1 secondo cui la richiesta per accertare il diritto alla pensione di invalidità civile sarebbe “ormai preclusa dal giudicato di primo grado”. Invero, come già evidenziato, il Giudice di primo grado ha semplicemente preso atto che l'invocato decreto di omologa aveva accertato esclusivamente il diritto della all'erogazione dell'indennità di Parte_1 accompagnamento, ritenendo che l'esperito ricorso ex art. 445 bis c.p.c. avesse ad oggetto unicamente tale prestazione assistenziale, senza
Pag. 3 preclusione alcuna a che la parte attivi ex novo un procedimento autonomo per la concessione della prestazione invocata . L'appello va, quindi, disatteso e la sentenza di primo grado va confermata. Nonostante la soccombenza la non può essere condannata al Parte_1 pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio ostandovi la dichiarata sussistenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 1138/2022 emessa dal Tribunale di Marsala in data 7 dicembre 2022.
Dichiara non dovute dall'appellante le spese del presente grado del giudizio. Palermo 24 aprile 2025
Il Presidente Maria G. Di Marco Il Consigliere est. Michele De Maria
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