Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
1483 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1483 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to MENNITTO ELENA , con elezione di Parte_1
domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.TOTARO NICOLA , con elezione di domicilio CP_1
presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 28.03.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 22/03/2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge, con la quale aveva contratto matrimonio il CP_1
17.03.2023, in Casablanca (Atto n. 297 , Parte II, Serie C, anno 2023, del Registro degli Atti di
Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Foggia), precisando che
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Alla prima udienza, il Giudice ha disposto un rinvio per la rinnovazione della notifica alla resistente.
Con comparsa del 18.01.2025 si è costituita la resistente, chiedendo pronunciarsi la separazione tra i coniugi.
Con istanza congiunta depositata il 27.03.2025, le parti hanno datto atto di voler trasformare il giudizio in consensuale e hanno depositato i patti della separazione sottoscritti dalle stesse.
All'udienza del 28.03.2025, il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Il PM ha reso parere favorevole il 2.04.2025
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti depositati il 27.03.2025 sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio il 17.03.2023, in Casablanca;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Foggia (Atto n. 297 , Parte II, Serie C, anno 2023, del Registro degli Atti di Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Foggia);
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti dichiara efficaci le condizioni di cui agli accordi depositati il 27.03.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 03/04/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro