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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2163/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2163/2022 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI VALENTINA Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO ZZ (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI C.F._1
VALENTINA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BATINI ROBERTA e dell'avv.
[...] P.IVA_2
CAMPORA FRANCESCO;
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 15 gennaio 2025: per l'attore opponente ALESSANDRO ZZ: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Livorno, reietta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: 1) dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 569/2022, emesso dal Tribunale di Livorno in data 3.5.2022 e depositato in Cancelleria il 4.5.2022, per le ragioni tutte di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia e rigettare integralmente le domande tutte dispiegate da
[...]
perché infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte Controparte_1 indicate in narrativa;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal IG. AL
PE e da a;
Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 4 3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge”; per la convenuta opposta “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, respingere le domande dell'attore in opposizione in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto opposto 569/2022 (RG
1217/2022), emesso dal Tribunale di Livorno il 04.05.2022 e notificato al IG. PE in data 13 maggio 2022 e a in data 24.5.2022. Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio nonché della fase monitoria”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) Il processo veniva assegnato a questo magistrato il 1 settembre 2023 quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. A seguito di ricorso della il Controparte_2
Tribunale di Livorno, con decreto n.569/2022 depositato in data 3 maggio 2022, ingiungeva a
ALESSANDRO ZZ di pagare la somma di euro 709.987,02, oltre accessori.
II. Con atto notificato a mezzo PEC al procuratore domiciliatario in data 22 giugno 2022,
ALESSANDRO ZZ proponeva opposizione avverso il predetto decreto ed esponeva che: le fideiussioni rilasciate in data 31 agosto 2021 prevedevano delle clausole nulle in quanto riprendevano lo schema contrattuale ABI 2003, recante gli artt. n.2, n.6 e n.8, che erano stati dichiarati in contrasto dal provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio 205 con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990.
Con la sentenza del 30 dicembre 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
L'opponente concludeva affermando che il comportamento tenuto dalla la quale, nonostante il CP_1 tempo trascorso dal provvedimento della Banca D'Italia del 2005, aveva mantenuto le clausole (nulle) contrarie a detto provvedimento (v. artt. 1 e 5 delle Fideiussioni), aveva anche dimostrato inequivocabilmente che non avrebbe sottoscritto alcuna fideiussione senza la presenza di dette clausole, con la conseguenza che, ex art. 1419 c.c., l'intero contratto era da considerarsi nullo.
pagina 2 di 4 III. Con comparsa depositata in data 17 ottobre 2022 si costituiva in giudizio
[...] la quale chiedeva che l'opposizione fosse respinta e che il Controparte_2
decreto fosse confermato.
IV. Con ordinanza depositata in data 8 settembre 2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali depositate dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione viene respinta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto viene confermato.
La tesi dell'opponente ALESSANDRO ZZ, secondo cui le fideiussioni rilasciate dal predetto opponente sarebbero nulle per intero ai sensi dell'art. 1419 I comma cc in quanto la
[...]
on avrebbe contrattato se il regolamento contrattuale Controparte_2
non avesse previsto anche le clausole dettate dagli artt. 1 e 5, recanti previsioni in contrasto con il provvedimento della Banca D'Italia del 2005, non è fondata in diritto.
Le lettere di fideiussione sottoscritte da ALESSANDRO ZZ in data 31 agosto 2021 e prodotte dalla convenuta opposta con i documenti nn. 12, 13 e 14, non riproducono il testo delle clausole, che è stato dichiarato in contrasto dal provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio 205 con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990.
Peraltro, la parte opponente non ha né allegato né provato che le clausole in ipotesi nulle (articoli 2, 6 e
8 dello schema ABI) hanno trovato concreta applicazione in fattispecie.
Ma, a parte queste premesse, dal presupposto che la non ha modificato il regolamento CP_1 contrattuale del 2001, dopo il provvedimento della Banca d'Italia del 2005, non può trarsi la conseguenza che vuole l'attore opponente, essendo noto che per modificare il contratto di fideiussione
è necessario l'accordo delle parti e neppure l'opponente ha domandato alla di espungere dal CP_1 testo contrattuale le clausole sanzionate dalla Banca D'Italia.
ALESSANDRO ZZ, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che Controparte_2
vengono liquidate nella misura di euro 9.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ALESSANDRO ZZ contro ogni diversa domanda, Controparte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Livorno n.569/2022 depositato in data 3 maggio 2022; condanna ALESSANDRO ZZ a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a a somma di euro 9.000,00 per onorari Controparte_2
di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 8 aprile 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2163/2022 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI VALENTINA Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO ZZ (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI C.F._1
VALENTINA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BATINI ROBERTA e dell'avv.
[...] P.IVA_2
CAMPORA FRANCESCO;
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 15 gennaio 2025: per l'attore opponente ALESSANDRO ZZ: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Livorno, reietta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: 1) dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 569/2022, emesso dal Tribunale di Livorno in data 3.5.2022 e depositato in Cancelleria il 4.5.2022, per le ragioni tutte di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia e rigettare integralmente le domande tutte dispiegate da
[...]
perché infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte Controparte_1 indicate in narrativa;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal IG. AL
PE e da a;
Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 4 3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge”; per la convenuta opposta “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, respingere le domande dell'attore in opposizione in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto opposto 569/2022 (RG
1217/2022), emesso dal Tribunale di Livorno il 04.05.2022 e notificato al IG. PE in data 13 maggio 2022 e a in data 24.5.2022. Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio nonché della fase monitoria”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) Il processo veniva assegnato a questo magistrato il 1 settembre 2023 quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. A seguito di ricorso della il Controparte_2
Tribunale di Livorno, con decreto n.569/2022 depositato in data 3 maggio 2022, ingiungeva a
ALESSANDRO ZZ di pagare la somma di euro 709.987,02, oltre accessori.
II. Con atto notificato a mezzo PEC al procuratore domiciliatario in data 22 giugno 2022,
ALESSANDRO ZZ proponeva opposizione avverso il predetto decreto ed esponeva che: le fideiussioni rilasciate in data 31 agosto 2021 prevedevano delle clausole nulle in quanto riprendevano lo schema contrattuale ABI 2003, recante gli artt. n.2, n.6 e n.8, che erano stati dichiarati in contrasto dal provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio 205 con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990.
Con la sentenza del 30 dicembre 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
L'opponente concludeva affermando che il comportamento tenuto dalla la quale, nonostante il CP_1 tempo trascorso dal provvedimento della Banca D'Italia del 2005, aveva mantenuto le clausole (nulle) contrarie a detto provvedimento (v. artt. 1 e 5 delle Fideiussioni), aveva anche dimostrato inequivocabilmente che non avrebbe sottoscritto alcuna fideiussione senza la presenza di dette clausole, con la conseguenza che, ex art. 1419 c.c., l'intero contratto era da considerarsi nullo.
pagina 2 di 4 III. Con comparsa depositata in data 17 ottobre 2022 si costituiva in giudizio
[...] la quale chiedeva che l'opposizione fosse respinta e che il Controparte_2
decreto fosse confermato.
IV. Con ordinanza depositata in data 8 settembre 2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali depositate dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione viene respinta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto viene confermato.
La tesi dell'opponente ALESSANDRO ZZ, secondo cui le fideiussioni rilasciate dal predetto opponente sarebbero nulle per intero ai sensi dell'art. 1419 I comma cc in quanto la
[...]
on avrebbe contrattato se il regolamento contrattuale Controparte_2
non avesse previsto anche le clausole dettate dagli artt. 1 e 5, recanti previsioni in contrasto con il provvedimento della Banca D'Italia del 2005, non è fondata in diritto.
Le lettere di fideiussione sottoscritte da ALESSANDRO ZZ in data 31 agosto 2021 e prodotte dalla convenuta opposta con i documenti nn. 12, 13 e 14, non riproducono il testo delle clausole, che è stato dichiarato in contrasto dal provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio 205 con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990.
Peraltro, la parte opponente non ha né allegato né provato che le clausole in ipotesi nulle (articoli 2, 6 e
8 dello schema ABI) hanno trovato concreta applicazione in fattispecie.
Ma, a parte queste premesse, dal presupposto che la non ha modificato il regolamento CP_1 contrattuale del 2001, dopo il provvedimento della Banca d'Italia del 2005, non può trarsi la conseguenza che vuole l'attore opponente, essendo noto che per modificare il contratto di fideiussione
è necessario l'accordo delle parti e neppure l'opponente ha domandato alla di espungere dal CP_1 testo contrattuale le clausole sanzionate dalla Banca D'Italia.
ALESSANDRO ZZ, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che Controparte_2
vengono liquidate nella misura di euro 9.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ALESSANDRO ZZ contro ogni diversa domanda, Controparte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Livorno n.569/2022 depositato in data 3 maggio 2022; condanna ALESSANDRO ZZ a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a a somma di euro 9.000,00 per onorari Controparte_2
di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 8 aprile 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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