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Decreto 7 marzo 2025
Decreto 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, decreto 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
SPECIALE
N.R.G. 634/2025
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Controparte_1
rilevato che la ricorrente in monitorio richiede euro 46.305,28 dei quali euro 29.154,59 di soli interessi di mora a fronte di un finanziamento di euro 20mila parzialmente rimborsato dal consumatore nella misura di euro 10.825,34
rilevato che il contratto azionato in monitorio prevede la Decadenza dal beneficio del termine (art. 17) e il conseguente pagamento di penale e interessi di mora in caso di mancato pagamento di due rate rilevato che la predetta clausola non risulta sottoscritta singolarmente ma unitamente ad altre clausole vessatorie e che il ricorrente non ha fornito prova di specifica e individuale pattuizione rilevato che il contratto che consente la pronuncia della decadenza dal beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento di una sola rata o simili e il conseguente pagamento di penali e interessi di mora si pone in contrasto con l'art. 33 co. 2 lett. f) e t) del Codice del consumo (cfr.
CP_2
rilevato che il ricorrente con le integrazioni fornite in data 6 marzo 2025 ha insistito nel ricorso nei termini originari
p.q.m.
RIGETTA
il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 634/2025 proposto nei confronti di Parte_1 06/03/2025
[...]
Il Giudice
dott. Stefano Fava
SPECIALE
N.R.G. 634/2025
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Controparte_1
rilevato che la ricorrente in monitorio richiede euro 46.305,28 dei quali euro 29.154,59 di soli interessi di mora a fronte di un finanziamento di euro 20mila parzialmente rimborsato dal consumatore nella misura di euro 10.825,34
rilevato che il contratto azionato in monitorio prevede la Decadenza dal beneficio del termine (art. 17) e il conseguente pagamento di penale e interessi di mora in caso di mancato pagamento di due rate rilevato che la predetta clausola non risulta sottoscritta singolarmente ma unitamente ad altre clausole vessatorie e che il ricorrente non ha fornito prova di specifica e individuale pattuizione rilevato che il contratto che consente la pronuncia della decadenza dal beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento di una sola rata o simili e il conseguente pagamento di penali e interessi di mora si pone in contrasto con l'art. 33 co. 2 lett. f) e t) del Codice del consumo (cfr.
CP_2
rilevato che il ricorrente con le integrazioni fornite in data 6 marzo 2025 ha insistito nel ricorso nei termini originari
p.q.m.
RIGETTA
il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 634/2025 proposto nei confronti di Parte_1 06/03/2025
[...]
Il Giudice
dott. Stefano Fava