Ordinanza collegiale 22 aprile 2023
Ordinanza cautelare 16 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 24 ottobre 2023
Sentenza 20 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 5 giugno 2024
Commentari • 5
- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Rassegna dei più rilevanti principi di diritto sostanziale espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell'anno 2025 Di Anna Laura Rum Sommario: 1. Per l'Adunanza Plenaria, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'ANAC, c'è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 6 del 2025) 2. Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica: per l'Adunanza Plenaria, il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 42/2004 riguarda le porzioni di aree ricomprese nei 150 metri a partire dai piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate (Consiglio …
Leggi di più… - 2. Enti Locali NewsStefano Usai · https://www.publika.it/
L'art 187 non prevede a differenza dell'art 50 la possibilità di derogare alla rotazione quando l'indagine sia fatta senza porre limitazioni alla rotazione E' possibile ritenere che, essendo un principio ormai consolidato sia applicabile anche nelle concessioni? In alternativa [...] Al servizio di supporto legale del MIT viene chiesta una chiara interpretazione del secondo periodo del comma 14 dell'articolo 41 del nuovo codice Disposizione, come noto, che dopo aver puntualizzato la necessità di scorporare gli oneri della manodopera dalla [...] Nel nostro ente il servizio finanziario si appresta a bandire l'appalto per il servizio di tesoreria Vorremmo sapere che cosa cambia, in relazione …
Leggi di più… - 3. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
NOTA A CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, SENTENZA 9 GIUGNO 2025, N. 6 Per l'Adunanza Plenaria, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'ANAC, c'è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico Il Supremo Consesso chiarisce anche che, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile Di Anna Laura Rum Sommario: 1. I fatti di causa 2. La questione deferita all'Adunanza Plenaria 3. Le argomentazioni dell'Adunanza Plenaria 4. Il principio di diritto I fatti di causa La vicenda in esame vede l'indizione, da parte di un'azienda ospedaliera, di una procedura di …
Leggi di più… - 4. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2025
FATTO 1. L'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, con deliberazione 6 aprile 2023, n. 591, ha indetto una procedura di gara aperta telematica - suddivisa in 43 lotti - per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 1° aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), finalizzata all'affidamento della fornitura di protesi e dispositivi medici per le necessità della unità operativa semplice (u.o.s.) di cardiologia interventistica della stessa azienda. L'art. 12 del disciplinare ha previsto, in attuazione dell'art. 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, l'obbligo per i concorrenti di effettuare, a pena di …
Leggi di più… - 5. Bando tipo n. 1/2023, in caso di mancato pagamento della “tassa sulla gara” obbligatorio attivare il soccorso istruttorioStefano Usai · https://www.publika.it/ · 16 novembre 2023
Con la recente sentenza n. 9186/2023, la V sezione del Consiglio di Stato ribadisce che il mancato pagamento della “tassa sulla gara“ (prevista dall'art. 1, comma 67, della l. n. 266 del 2005) determina l'esclusione dalla gara e non consente l'attivazione del soccorso istruttorio. La sentenza ne chiarisce, come si vedrà più avanti, le ragioni ma è bene evidenziare che detto epilogo risulta in realtà capovolto con il nuovo bando tipo ANAC n. 1/2023 che, invece, ammette la possibilità di attivare il soccorso istruttorio “integrativo”. La previsione, evidentemente, non avrà efficacia retroattiva. La sentenza
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 16/06/2023, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2023
N. 02437/2023 REG.PROV.CAU.
N. 04670/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4670 del 2023, proposto da
Ditta Lanzino Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6;
contro
Comune di Santa Caterina Albanese, Centrale Unica di Committenza Comune Capofila di Terranova da Sibari, non costituiti in giudizio;
nei confronti
RL US e C. s.a.s. di Vuono Gianfranco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00747/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 Cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della RL US e C. s.a.s. di Vuono Gianfranco;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Oreste Morcavallo in dichiarata delega di Achille Morcavallo, e Chilelli in dichiarata delega di Colombo;
Ritenuto, a un sommario e preliminare esame proprio della presente fase cautelare, che non emergono dai motivi e dalle deduzioni dell’appellante elementi di fumus tali da giustificare l’adozione della misura cautelare richiesta;
Rilevato, in ogni caso, che la questione di diritto controversa incide su profili di finanziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac, verso cui è opportuna l’integrazione del contraddittorio a cura dell’appellante, nei termini di cui in dispositivo;
Ritenuto di fissare l’udienza pubblica per la discussione, come in dispositivo;
Considerato che la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del presente incidente cautelare;
Visti gli artt. 28, comma 3 e 51, comma 1, Cod. proc. amm.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Respinge l’istanza cautelare;
Fissa per la discussione l’udienza pubblica del 12 ottobre 2023;
Ordina all’appellante di chiamare in giudizio l’Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac, notificando alla stessa l’atto d’appello, la memoria di costituzione della controparte e la presente ordinanza, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di quest’ultima;
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO