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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 2805 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.03.2025, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in allegato Parte_1 all'atto introduttivo, dall'avv. Fabio Sarra e da sé stesso avv. ed elett.te Parte_1
dom.to presso il suo studio in Roma alla Via PANFILO CASTALDI, n. 8,
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in margine all'atto di precetto, Controparte_1 dall'avv. Toni De Simone e elett.te domiciliata in Fondi (LT), Via Cesare Battisti n. 6,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.
SUCCINTE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato dalla parte Parte_1 opposta a mezzo PEC in data 10 giugno 2024 chiedendo “In via preliminare: sospendere
l'efficacia esecutiva del precetto notificato in data 10 giugno 2024 per tutti i motivi indicati in premessa In via pregiudiziale e principale: - Accertare e dichiarare la violazione del disposto dell'art. 477 c.p.c., avendo controparte notificato il titolo contestualmente al precetto e per
l'effetto dichiarare nullo il precetto de quo;
Nel merito in via principale - Accertare e dichiarare la qualità di erede con beneficio di inventario dell'Avv. nei confronti Parte_1 dell'eredità del Sig. ;- Accertare e dichiarare la nullità del precetto e del Persona_1
1 titolo esecutivo notificati in data 10 giugno 2024 da parte della intimante per tutti i motivi indicati in premessa e per l'effetto ritenere nullo il precetto de quo Con condanna della Sig.ra CP_1
alla refusione delle spese ed onorari di lite oltre Iva, CPA e spese generali come per
[...]
legge.”.
Si costituiva parte opposta formulando espressa rinuncia con effetto “ex tunc” all'atto di precetto notificato il 10.06.2024.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività delle memorie ex art. 171 ter cpc di parte opponente, essendo tempestivo il loro deposito che scadeva per la seconda memoria il 13.11.2024.
Ciò premesso l'istante lamenta l'illegittimità del precetto per violazione dell'art. 477 c.p.c.
È incontestato tra le parti che il precetto è stato notificato contestualmente al titolo esecutivo in violazione dell'art. 477, 1° comma c.p.c. secondo il quale il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.
La notifica dell'atto di rinuncia all'opposto precetto, con richiesta di non iscrizione a ruolo del giudizio, avveniva in data 21/06/2024 al debitore e procuratore in proprio avv. Parte_1
(all. 1 atto di rinuncia a precetto notificato).
[...]
In pari data l'avv. Fabio Sarra provvedeva all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
Tanto premesso va osservato che la rinuncia perveniva via mail alle ore 19.24 allorquando presumibilmente parte opponente aveva già iscritto a ruolo la causa e, comunque, il suo difensore aveva redatto l'atto e portato a termine il mandato difensivo, con relativo diritto al compenso.
Ne deriva che pur essendo cessata la materia del contendere, vanno liquidate le spese sulla base della soccombenza virtuale.
In ordine al primo motivo di opposizione va detto che esso è fondato.
L'obbligo per il creditore che intende esercitare l'azione esecutiva nei confronti dei successori a titolo universale di provvedere prima alla notificazione ai successori del titolo in forma esecutiva, aspettando poi dieci giorni per notificare poi l'atto di precetto, ha la finalità precipua di permettere agli eredi di svolgere le opportune verifiche in ordine all'esistenza del titolo e alla sussistenza dell'inadempimento, garantendo loro un tempo minimo per adempiere spontaneamente o apprestare eventuali difese.
Ne deriva che non possono condividersi le asserzioni di parte opposta circa la natura formale della violazione, in quanto l'opposizione sul puto è fondata e avrebbe trovato accoglimento.
Ogni altra questione risulta assorbita dalla presente decisione.
Le spese, quindi, vanno poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione,
- condanno parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in
€ 195,00 che liquida in € 700,00 per la fase di studio, in € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e € 900,00 per la fase decisoria oltre iva, spese generali e c.p.a..
Latina, 18.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)
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