Art. 11.
Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e' elevato, a decorrere dal 1 luglio 1951, da lire 70.000 a lire 88.000.
Questo contributo e' corrisposto per lire 15.000 dall'iscritto e per lire 73.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.
Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e' elevato, a decorrere dal 1 luglio 1951, da lire 70.000 a lire 88.000.
Questo contributo e' corrisposto per lire 15.000 dall'iscritto e per lire 73.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.