TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/05/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA Settore civile Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza
Il Tribunale di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna Giudice
ha pronunciato, a scioglimento della riserva di riferire al collegio assunta all'udienza del
21/11/2024, celebrata monocraticamente dal giudice delegato, la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso, rubricato al nr. 59-1/2024 R.G.P.U., iscritto a ruolo in data 05.09.2024, depositato da rappresentata ed elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti, per dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale e, in subordine, di liquidazione controllata del patrimonio a carico di corrente in Massa Controparte_1
(MS) C.F. ; P.IVA_1
rilevato che, in data 14.10.2024, è stato depositato ulteriore ricorso da , Parte_2
rappresentata ed elettivamente domiciliata come in atti, esaminati gli atti e i documenti depositati unitamente al ricorso;
esaminate le risultanze delle informative acquisite presso i creditori istituzionali e gli enti istituzionali ); CP_2 CP_3 Controparte_4
Udita la relazione del Giudice delegato;
celebrata in data 21.11.2024 l'udienza di costituzione del contraddittorio;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione, notifica perfezionatasi a mezzo p.e.c., inviata dalla
Cancelleria in data 25.09.2024;
considerato che
, all'udienza sopraindicata nessuno si è costituito per la parte resistente nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
***
OSSERVA
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27 c. 3 CCII la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale, in quanto la società debitrice ha la sede legale in Massa e non sussistono ragioni per ritenere che “il centro degli interessi” sia ubicato altrove.
Ciò posto, ricorre il requisito di procedibilità con riferimento ad entrambe le domande formulate ai sensi degli artt. 49, 59 e 267 c.2 CCII, dal momento che parte ricorrente vanta nei confronti della società debitrice un credito complessivo pari ad euro 10.796,59 fondati in parte su fatture e in parte sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 254/2024 emesso dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Massa.
Parimenti, risultano debiti scaduti e non pagati nei confronti dei creditori istituzionali, così come accertati all'esito della istruttoria ope legis disposta d'ufficio e, in particolare, euro
47.644,97 (totale residuo al netto dell'importo sospeso) nei confronti di , euro CP_2
46.815,82 verso ed euro 18.209,56 nei confronti di Agenzia delle Entrate. Per effetto CP_4
di quanto sopra rilevato risultano integrate sia la condizione di procedibilità prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale (debiti scaduti e non pagati in misura maggiore di euro
30.000,00) sia la condizione di procedibilità prevista per l'apertura della liquidazione controllata (debiti scaduti e non pagati in misura maggiore di euro 50.000,00).
Inoltre, dal bilancio chiuso al 31.12.2021 acquisito d'ufficio presso il Registro Imprese emergono valori che dimostrano il non superamento dei limiti di cui all'art. 2 lett. b) e, infatti, si registra un attivo pari ad euro 3.449, un passivo per euro 2.521 e ricavi per euro 6.135.
Infatti, l'art. 2, rubricato “Definizioni”, comma 1°, lettera d) D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i.
(tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” offre una nozione giuridica di “impresa minore” espressa nei seguenti termini testuali: “Ai fini del presente codice si intende per: (…) d) <> :
l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”. Alla luce degli elementi di fatto presenti in atti, come sopra sintetizzati, e della suddetta definizione giuridica, risulta manifesto che l'impresa convenuta ha i requisiti dimensionali della “impresa minore”.
Nonostante la mancata costituzione dell'imprenditore convenuto, l'operatività della presunzione legale relativa della sussistenza delle soglie soggettive dimensionali risulta superata dagli indizi gravi, precisi e concordanti, emergenti dalle circostanze e dai dati sopra riepilogati, che militano a favore della conclusione che si tratti di impresa minore, ossia sotto-soglia, dunque non assoggettabile a liquidazione giudiziale.
La natura di impresa “minore” ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. d) CCII della società debitrice preclude, quindi, la possibilità di accogliere la domanda formulata in via principale dal creditore istante ossia la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Con riguardo, poi, alla domanda formulata in via subordinata da Parte_1
finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura di liquidazione controllata
[...] ai sensi dell'art. 268 CCII, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
In senso conforme al presente provvedimento, si registra una pronuncia del Tribunale di
Busto Arsizio che con sentenza n. 18/2024 pubblicata in data 15.02.2024, rep. 7018, ammette il cumulo tra due domande (liquidazione giudiziale e liquidazione controllata) da trattare in via gradata.
La domanda di liquidazione controllata depositata dal creditore nei confronti del debitore che versi in uno stato di sovraindebitamento prescinde dalla “astratta” consistenza e capacità patrimoniale del debitore inadempiente.
L'improcedibilità della domanda di liquidazione controllata in caso di insussistenza di attivo da distribuire ai sensi dell'art. 268 c. 3 CCII presuppone che la domanda sia proposta nei confronti di un debitore persona fisica e che lo stesso debitore, per tramite di un OCC nominato, attesti tale circostanza.
Entrambi questi elementi risultano non ravvisabili nella presente fattispecie.
Sussiste, altresì, il requisito di cui all'art. 270 c.
1. CCII, non essendo neppure state avanzate domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del CCII (concordato minore).
Infine, appare pacifico l'ulteriore presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c), ovvero “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista
o dell'imprenditore minore…….”. Nel caso di specie, il debitore presenta una esposizione debitoria complessiva di oltre
120.000 euro, considerando i crediti azionati dai ricorrenti e i debiti maturati nei confronti dei creditori istituzionali, che non appaiono ripianabili con il patrimonio disponibile della società debitrice.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta come sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi, per contro, desumere la sussistenza di uno stato di incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Risulta dunque soddisfatto il requisito del “sovraindebitamento” come definito nell'art. 2 comma 1° lettera c), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n.
136), recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”:
“Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
La nozione giuridica di “sovraindebitamento” presuppone a sua volta le nozioni di:
“crisi”: “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con
l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];
“insolvenza”: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].
L'art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il
D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” nel testo attualmente vigente, risultante dalle modificazioni introdotte dal Correttivo recato dal
D.lgs. 136/2024, ha il seguente tenore letterale:
“Con la sentenza il tribunale: (…) b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In quest'ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”. In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo:
Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (Entrata in vigore e disciplina transitoria):
“1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. (…)
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. (enfasi aggiunta).
Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data (sabato) 28 settembre 2024 e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.
P.Q.M.
Visto l'art. 50 CCII
RIGETTA l'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della
Società ” Controparte_5
(C.F. e P. I.V.A.: ), con sede legale in Massa (MS); P.IVA_1
Visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata a carico della Società “
[...]
” (C.F. e P. I.V.A.: Controparte_5
), con sede legale in Massa (MS); P.IVA_1
NOMINA, quale Giudice delegato, il Dr. Alessandro Pellegri;
, quale Liquidatore giudiziale, l'avv. Franco Andrea TALAMONI, del Foro di Pt_3
Massa Carrara, in possesso dei requisiti di cui all'art. 270 c. 2 lett b) CCII, poiché iscritto nell'elenco dei gestori di cui allo “Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della della Toscana Nord-Ovest”; Controparte_4
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine, a pena di inammissibilità, fino a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA, al debitore e a i terzi che li detengano, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, “il termine per
a riassunzione del processo interrotto decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nei sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro Imprese, a cura del Liquidatore.
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati, facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore,
e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura. DISPONE CHE il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione del compenso;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore
e alla parte ricorrente.
DISPONE CHE, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Sentenza ope legis esecutiva
Così deciso in Massa, nella Camera di Consiglio del giorno 04.02.2025.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Pellegri
Il Presidente
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli
Il Tribunale di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna Giudice
ha pronunciato, a scioglimento della riserva di riferire al collegio assunta all'udienza del
21/11/2024, celebrata monocraticamente dal giudice delegato, la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso, rubricato al nr. 59-1/2024 R.G.P.U., iscritto a ruolo in data 05.09.2024, depositato da rappresentata ed elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti, per dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale e, in subordine, di liquidazione controllata del patrimonio a carico di corrente in Massa Controparte_1
(MS) C.F. ; P.IVA_1
rilevato che, in data 14.10.2024, è stato depositato ulteriore ricorso da , Parte_2
rappresentata ed elettivamente domiciliata come in atti, esaminati gli atti e i documenti depositati unitamente al ricorso;
esaminate le risultanze delle informative acquisite presso i creditori istituzionali e gli enti istituzionali ); CP_2 CP_3 Controparte_4
Udita la relazione del Giudice delegato;
celebrata in data 21.11.2024 l'udienza di costituzione del contraddittorio;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione, notifica perfezionatasi a mezzo p.e.c., inviata dalla
Cancelleria in data 25.09.2024;
considerato che
, all'udienza sopraindicata nessuno si è costituito per la parte resistente nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
***
OSSERVA
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27 c. 3 CCII la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale, in quanto la società debitrice ha la sede legale in Massa e non sussistono ragioni per ritenere che “il centro degli interessi” sia ubicato altrove.
Ciò posto, ricorre il requisito di procedibilità con riferimento ad entrambe le domande formulate ai sensi degli artt. 49, 59 e 267 c.2 CCII, dal momento che parte ricorrente vanta nei confronti della società debitrice un credito complessivo pari ad euro 10.796,59 fondati in parte su fatture e in parte sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 254/2024 emesso dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Massa.
Parimenti, risultano debiti scaduti e non pagati nei confronti dei creditori istituzionali, così come accertati all'esito della istruttoria ope legis disposta d'ufficio e, in particolare, euro
47.644,97 (totale residuo al netto dell'importo sospeso) nei confronti di , euro CP_2
46.815,82 verso ed euro 18.209,56 nei confronti di Agenzia delle Entrate. Per effetto CP_4
di quanto sopra rilevato risultano integrate sia la condizione di procedibilità prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale (debiti scaduti e non pagati in misura maggiore di euro
30.000,00) sia la condizione di procedibilità prevista per l'apertura della liquidazione controllata (debiti scaduti e non pagati in misura maggiore di euro 50.000,00).
Inoltre, dal bilancio chiuso al 31.12.2021 acquisito d'ufficio presso il Registro Imprese emergono valori che dimostrano il non superamento dei limiti di cui all'art. 2 lett. b) e, infatti, si registra un attivo pari ad euro 3.449, un passivo per euro 2.521 e ricavi per euro 6.135.
Infatti, l'art. 2, rubricato “Definizioni”, comma 1°, lettera d) D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i.
(tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” offre una nozione giuridica di “impresa minore” espressa nei seguenti termini testuali: “Ai fini del presente codice si intende per: (…) d) <
l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”. Alla luce degli elementi di fatto presenti in atti, come sopra sintetizzati, e della suddetta definizione giuridica, risulta manifesto che l'impresa convenuta ha i requisiti dimensionali della “impresa minore”.
Nonostante la mancata costituzione dell'imprenditore convenuto, l'operatività della presunzione legale relativa della sussistenza delle soglie soggettive dimensionali risulta superata dagli indizi gravi, precisi e concordanti, emergenti dalle circostanze e dai dati sopra riepilogati, che militano a favore della conclusione che si tratti di impresa minore, ossia sotto-soglia, dunque non assoggettabile a liquidazione giudiziale.
La natura di impresa “minore” ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. d) CCII della società debitrice preclude, quindi, la possibilità di accogliere la domanda formulata in via principale dal creditore istante ossia la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Con riguardo, poi, alla domanda formulata in via subordinata da Parte_1
finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura di liquidazione controllata
[...] ai sensi dell'art. 268 CCII, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
In senso conforme al presente provvedimento, si registra una pronuncia del Tribunale di
Busto Arsizio che con sentenza n. 18/2024 pubblicata in data 15.02.2024, rep. 7018, ammette il cumulo tra due domande (liquidazione giudiziale e liquidazione controllata) da trattare in via gradata.
La domanda di liquidazione controllata depositata dal creditore nei confronti del debitore che versi in uno stato di sovraindebitamento prescinde dalla “astratta” consistenza e capacità patrimoniale del debitore inadempiente.
L'improcedibilità della domanda di liquidazione controllata in caso di insussistenza di attivo da distribuire ai sensi dell'art. 268 c. 3 CCII presuppone che la domanda sia proposta nei confronti di un debitore persona fisica e che lo stesso debitore, per tramite di un OCC nominato, attesti tale circostanza.
Entrambi questi elementi risultano non ravvisabili nella presente fattispecie.
Sussiste, altresì, il requisito di cui all'art. 270 c.
1. CCII, non essendo neppure state avanzate domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del CCII (concordato minore).
Infine, appare pacifico l'ulteriore presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c), ovvero “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista
o dell'imprenditore minore…….”. Nel caso di specie, il debitore presenta una esposizione debitoria complessiva di oltre
120.000 euro, considerando i crediti azionati dai ricorrenti e i debiti maturati nei confronti dei creditori istituzionali, che non appaiono ripianabili con il patrimonio disponibile della società debitrice.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta come sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi, per contro, desumere la sussistenza di uno stato di incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Risulta dunque soddisfatto il requisito del “sovraindebitamento” come definito nell'art. 2 comma 1° lettera c), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n.
136), recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”:
“Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
La nozione giuridica di “sovraindebitamento” presuppone a sua volta le nozioni di:
“crisi”: “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con
l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];
“insolvenza”: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].
L'art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il
D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” nel testo attualmente vigente, risultante dalle modificazioni introdotte dal Correttivo recato dal
D.lgs. 136/2024, ha il seguente tenore letterale:
“Con la sentenza il tribunale: (…) b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In quest'ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”. In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo:
Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (Entrata in vigore e disciplina transitoria):
“1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. (…)
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. (enfasi aggiunta).
Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data (sabato) 28 settembre 2024 e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.
P.Q.M.
Visto l'art. 50 CCII
RIGETTA l'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della
Società ” Controparte_5
(C.F. e P. I.V.A.: ), con sede legale in Massa (MS); P.IVA_1
Visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata a carico della Società “
[...]
” (C.F. e P. I.V.A.: Controparte_5
), con sede legale in Massa (MS); P.IVA_1
NOMINA, quale Giudice delegato, il Dr. Alessandro Pellegri;
, quale Liquidatore giudiziale, l'avv. Franco Andrea TALAMONI, del Foro di Pt_3
Massa Carrara, in possesso dei requisiti di cui all'art. 270 c. 2 lett b) CCII, poiché iscritto nell'elenco dei gestori di cui allo “Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della della Toscana Nord-Ovest”; Controparte_4
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine, a pena di inammissibilità, fino a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA, al debitore e a i terzi che li detengano, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, “il termine per
a riassunzione del processo interrotto decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nei sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro Imprese, a cura del Liquidatore.
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati, facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore,
e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura. DISPONE CHE il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione del compenso;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore
e alla parte ricorrente.
DISPONE CHE, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Sentenza ope legis esecutiva
Così deciso in Massa, nella Camera di Consiglio del giorno 04.02.2025.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Pellegri
Il Presidente
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli