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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2855/2023 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 23.1.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 2855/2023
R.G., vertente tra:
CP_1
Controparte_2 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
*****
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Maria Teresa Santillo che dichiara di es- sere presente per delega orale dell'Avvocato Paola Menditto e si riporta agli atti e ver- bali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Ivan Giannino che dichiara di essere pre- sente anche per delega orale dell'Avvocato Silvana Foggia e si riporta agli atti e ver- bali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Santillo si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Giannino si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2855/2023 R.G. - avente ad oggetto, appello avverso la sentenza n. 81/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 11.1.2023, nel procedimento 4593/2020 RG - vertente: tra
(p iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- CP_1 P.IVA_1 presentato e difeso dall'Avvocato Paola Menditto, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Caserta, Corso Trieste, n. 41; appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._1
Avvocati Ivan Giannino e Silvana Foggia, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in Sorrento (NA), Via Capo, n. 4; appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.9.2020, conveniva innanzi al Tri- Controparte_2 bunale di Torre Annunziata l' esponendo che: 1) l'attore, in data CP_1
04/09/2019, ore 10:30 – 11:00 circa, percorreva la SS 163 Amalfitana, in direzione
Piano di Sorrento, a bordo della propria bicicletta da corsa, alla testa di un gruppo di altri ciclisti;
2) giunto nel tratto stradale facente parte del territorio del Comune di Vi- co Equense – località Tordigliano, rallentava fino a fermarsi, per la presenza sulla propria corsia di marcia di una barriera costituita da una transenna con rete in plastica arancione che riduceva la sede stradale ad una sola corsia;
3) dopo aver fatto passare i
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veicoli provenienti dal senso contrario di circolazione, il Sig. , insieme al P_ gruppo di ciclisti che lo seguiva, riprendeva la marcia e si accingeva a oltrepassare la barriera, mantenendosi a pochi centimetri di distanza dalla stessa, per evitare di inva- dere eccessivamente l'opposto senso di marcia;
4) al passaggio del Sig. , P_ una folata di vento faceva sì che il telo arancione di plastica traforata, mal fissato alla transenna, si aprisse inaspettatamente, impigliandosi nel manubrio della bicicletta, provocandone la caduta al suolo sul lato sinistro unitamente al conducente;
5) l'istante subiva lesioni personali che richiedevano l'intervento dell'ambulanza del 118 per il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sorrento.
L'attore chiedeva il risarcimento dei danni.
Si costituiva l' contestando la propria legittimazione passiva, deducendo CP_1
l'esistenza di un cantiere privato e comunque la chiusura della strada.
Esaurita l'attività istruttoria, escussi i testi ed espletata la CTU medico-legale, il Giu- dice di primo grado, con la sentenza impugnata, ha ritenuto sussistente la responsabili- tà dell' CP_1
Il Tribunale ha così disposto: “a) condanna l in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , della complessiva Controparte_2 somma di euro 9.617,50, oltre interessi legali calcolati come in motivazione;
b) con- danna l' , in persona del rapp.te p.t., al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, delle spese di lite…”. CP_3
Contro l'indicata pronuncia, con atto notificato il 16.6.2023, l' ha proposto Pt_1 appello, costituendosi in data 19.6.2023 e articolando i seguenti motivi: “I) errata ap- plicazione dell'onere probatorio ed omessa valutazione di prova documentale relati- vamente alla legittimazione passiva in violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art.
115 c.p.c.”. II) violazione e falsa applicazione dell'artt. 2699 c.c. e 116 c.p.c. su un fatto decisivo del giudizio;
errata valutazione delle prove in violazione degli artt. 115,
116 c.pc., nonché 1227 cod. civ”.
Si è costituito l'appellato, chiedendo di disattendere l'appello, sia per motivi di rito, sia per ragioni di merito.
In via preliminare, va chiarito che ogni questione non univocamente posta all'esame della Corte deve reputarsi coperta dal giudicato.
Ciò posto, l'appello va disatteso.
Il primo motivo non può essere accolto per varie ragioni.
Infatti, è stato lo stesso Ente a dedurre di avere provveduto a chiudere la strada a causa del distacco di alcuni elementi pericolanti del costone, per cui appare viziata da intima contraddittorietà l'allegazione che potesse trattarsi di un cantiere privato.
Ancora, come si vedrà, si tratta di allegazione sfornita di concreto riscontro probato- rio.
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Ma in ogni caso, è noto il principio secondo cui, in tema di danni determinati dall'esi- stenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enuclea- ta, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente asso- luto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allor- quando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazio- ne la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure in- sieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente (Cassazione civile, sez. III, 25/06/2013, n.
15882; Cass. civ., III, 18/09/2023, n. 26780).
Neppure il secondo motivo può essere accolto, atteso che il racconto dei testi appare genuino.
Il teste escusso all'udienza del 10.5.2022, ha dichiarato “mi trovavo Testimone_1 in località Tordigliano verso le ore 10:30-11:00 del mattino a bordo del mio furgone
Porter Piaggio. Io ero in direzione di marcia da Sorrento verso Positano su strada a doppio senso. Davanti a me vi erano due macchine. Ho visto tre ciclisti che proveni- vano dal senso opposto di marcia da Positano verso Sorrento, alla destra di questi ci- clisti vi era una transenna con telo in plastica arancione che restringeva la strada rendendola percorribile in un solo senso di marcia. Di fatto un senso unico alternato.
Ho visto che al passaggio del primo ciclista il telo mosso dal vento si è impigliato nel manubrio della biciletta che è caduta sul lato sinistro insieme al conducente. Preciso che fu chiamata ed arrivò un'autoambulanza da Sorrento. Non c'erano segnalazioni di tale transenna;
furono apposte il giorno dopo...preciso che l'ambulanza arrivò do- po una mezz'oretta dalla chiamata. Il telo di plastica era libero e non era assicurato con funi o altro. In attesa dell'ambulanza c'eravamo io e i ciclisti. Le due macchine che mi precedevano erano già andate via…”.
Il teste escusso alla medesima udienza, ha riferito: “ero presente ai Testimone_2 fatti di causa il 4/9/19 alle ore 10.30 circa ed avevamo passato Positano in direzione
Sorrento sulla strada statale ed ero insieme ad altri due ciclisti, tra cui P_
. Ricordo che in località Tordigliano ci siamo fermati per consentire il transito
[...] delle auto che provenivano da Piano di Sorrento verso Positano, il senso di marcia opposto al nostro. Ciò in quanto una transenna con piede in cemento e ferro con telo in plastica a rete arancione restringeva la strada ad una sola corsia di marcia. Ab- biamo aspettato che passassero le auto provenienti da Piano di Sorrento e, al passag- gio del mio amico con la bici, il telo a rete della transenna si è impigliato nel P_ manubrio della bici di facendolo cadere sul lato sinistro poiché il telo era li- P_ bero e svolazzava, anche se non c'era vento. Chiamai personalmente l'Ambulanza che
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arrivo dopo mezz'ora circa…quando l'attore è caduto si è fermato solo un furgo- ne…”.
Entrambi i testi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi e la lieve discrasia inerente alla presenza o meno di vento non inficia la valutazione resa dal Tribunale e adesso dal
Collegio, stante il contenuto complessivo dei racconti.
Medesime valutazioni vanno rese in ordine alla circostanza che, dalle foto prodotte da parte attrice in primo grado, sembra scorgersi un'abitazione (anche se sembra si tratti di immobile diruto), sia per quanto detto in ordine al primo motivo, sia perché la cir- costanza non esclude che il cantiere non fosse nella disponibilità dell' CP_1
Quanto poi alla deduzione di quest'ultima, secondo cui la strada fosse chiusa, va detto che le dichiarazioni dei testi, che hanno fatto riferimento alla presenza di numerose vetture sulla carreggiata, inducono a ritenere non dimostrata la detta deduzione.
Peraltro, dalla produzione fotografica offerta dall' si può solo ritenere che vi fu CP_1 intervento dei VV.FF la notte precedente, mentre il provvedimento del 4.9.2019 alcu- na valenza può assumere, quantomeno in ordine alla persistenza della chiusura, stante la sua matrice unilaterale.
Del resto, dalle foto prodotte dall' si evince non solo l'esistenza di un cartello, Pt_1 ma anche il posizionamento delle transenne in modo da impedire il transito attraverso l'intera carreggiata, mentre da quelle prodotte di parte attrice in primo grado si argui- sce che le stesse erano state posizionate in modo da delimitare solo una parte della via.
La visione combinata delle foto potrebbe anche indurre a ritenere che si tratti delle medesime transenne, ma anche a non volere aderire a questa impostazione, le conclu- sioni non mutano, atteso che il transito non sarebbe stato possibile in caso di occlusio- ne dell'intera carreggiata.
Dunque, il materiale istruttorio complessivamente formatosi induce a ritenere che, successivamente all'attività dei VV FF, vi sia stata riapertura della strada.
In ogni caso parte appellante non ha fornito elementi univoci in contrario.
Per ciò che riguarda, infine, il terzo motivo, il contenuto narrativo delle dichiarazioni testimoniali rende avvertiti che questi non avrebbe potuto evitare la rete improvvisa- mente postagli davanti al passaggio, per cui neppure può trovare applicazione l'art. 1227 c.c.
Si è di recente affermato che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento danno- so e del suo rapporto di causalità con la res in custodia, ma non anche dell'imprevedi- bilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'one- re probatorio caratterizzante la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presen- tare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la va-
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lutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'e- vento si verifica (Cass. civ. Sez. III Ord., 09/03/2020, n. 6651).
Si è successivamente sostenuto che: “…l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi cioè nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, carat- teristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più inci- dente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rot- tura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord.,12-04-
2022, n. 11794, in motivazione;
cfr. anche Corte d'Appello Brescia Sez. II Sent.,
09/12/2021 e Corte d'Appello Genova Sez. II Sent., 29/10/2021, in www.leggi
d'Italia-repertorio di giurisprudenza).
Va quindi ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rile- vanza della diligenza o meno del custode (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 30/06/2022, n.
20943).
Vale altresì riportare passo recente della Suprema Corte: “(a) la natura oggettiva comporta che per sussistere la responsabilità è necessaria la sola dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e non già una presunzione di colpa del custode;
(b) tale responsabilità può essere esclusa solo in due casi: prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, rientrando l'ipotesi nella categoria dei fatti giuridici, oppure dimostrazione della rilevanza causale della con- dotta del danneggiato, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, rientrando detta ipotesi invece nella categoria dei fatti umani, connotata in modo indefettibile da colpa ex art. 1227 c.c. e dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento dannoso;
(c) concetti questi ultimi da intendersi non già come assoluta im- possibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperi- ta del danneggiato, ma nel senso di rilevanza delle sue condotte come oggettivamente imprevedibili o anche solamente colpose (per tutte, Cass. n. 21675/2023 e Cass. n.
2376/2024), perché violative dei doveri minimi di cautela, che vanno valutati non sul piano soggettivo del custode, ma, ancora una volta, su quello puramente oggettivo della regolarità causale (cfr. fra le molte, Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 marzo 2024, n.
5775; Cass. civ., Sez. III, Ord., 9 gennaio 2024, n. 845; Cass. civ., Sez. III, Ord., 27 dicembre 2023, n. 35966; Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 luglio 2023, n. 21675; Cass.
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civ., Sez. III, Ord. 23 maggio 2023, n. 14228; Cass. civ., Sez. III, 27 aprile 2023, n.
11152; Cass. civ., SS. UU., Ord. 30 giugno 2022, n. 20943)” (Cass. civ. III,
31/07/2024, n. 21461; cfr. anche Cass. civ. Sez. III, Ord., 11-07-2024, n. 19078).
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, con applicazione della decurtazione massima, stan- te la minima complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'im- pugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, princi- pale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento del- la sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avver- so sentenza n. 81/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 11.1.2023, nel procedimento 4593/2020 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio CP_1 che liquida in euro in euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso for- fettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
con di- strazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a ver- sare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 23.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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