CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 173/2021, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Fantini del Foro di Perugia ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Perugia, Via XX Settembre n. 57
APPELLANTE
Contro
C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
codice fiscale e partita IVA n. , in forza di procura del 4.02.2021 Controparte_2 P.IVA_2
autenticata dal Dottor Angelo Busani Notaio in Milano - Rep. 49784 / Racc. 22934, in persona del procuratore speciale dott. in virtù di procura conferita con atto autenticato per Controparte_3
notar in data 25 settembre 2020 rep. 22298 racc. 10843, elettivamente domiciliata in Persona_1
Perugia, Via Pellas 20/a, presso lo studio dell'Avv. Luca Tamburelli che la rappresentata e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
E contro in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO
pagina 1 di 11 Mutuo – Impugnazione sentenza N. 941/2020 Tribunale di Perugia pubblicata in data 3.9.2020
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impugna la sentenza del Tribunale di Perugia che ha rigettato Parte_1
l'opposizione all'esecuzione fondata su precetto notificatole il 5.7.2016 da Controparte_5
per il pagamento delle rate insolute, capitale residuo e interessi del mutuo per atto pubblico a
[...]
rogito Notaio Dott. Avv. Marco Galletti di Perugia in data 10.10.2006, rep. n. 21510, racc. n. 5618.
Con l'opposizione la debitrice lamentava l'indeterminatezza del credito azionato a mezzo dell'atto di precetto per assenza di certezza in ordine alle modalità con cui si era giunti all'indicazione della somma dovuta, con riferimento alle rate scadute, trattandosi di mutuo a tasso variabile per il quale non era di ausilio l'allegazione del piano di ammortamento originario;
l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo in conseguenza della manipolazione del tasso Euribor accertata dalla Commissione Europea, considerando il contratto di mutuo “a valle” rispetto ad intesa anticoncorrenziale e attinto da nullità ex art. 101 TFUE, e comunque come affetto da una nullità di tipo strutturale ai sensi del combinato disposto degli artt, 1284, comma 3, 1343, 1346 e 1418, comma 2
c.c., assumendo la previsione contrattuale una causa od oggetto illecito o comunque indeterminabile: con richiesta di rielaborazione del piano di ammortamento in applicazione del tasso legale ex art. 1284, comma 3 c.c. o del tasso BOT previsto dall'art. 117, comma 7 D. Lgs. 385/1993; la nullità del mutuo in quanto destinato a copertura di precedenti esposizioni maturate in conto corrente, per carenza e/o illiceità della causa;
l'illegittimità della richiesta degli interessi convenzionali dal dì del dovuto al saldo, in ragione della sua genericità, senza indicazione del tasso convenzionale e della porzione di credito su cui avrebbero dovuto trovare applicazione tali interessi.
Preliminarmente si rileva che la parte appellante ha eccepito il difetto assoluto di prova della acquisizione del credito ceduto e dunque della legittimazione passiva in capo ad , rilevando che CP_1
Contr non è stato prodotto il contratto scritto di scissione tra e completo dell'Elenco dei crediti CP_1
ceduti le ai fini della prova della cessione e titolarità del credito (ex multis Cass. Civ. n. 12739 del
13.05.2021, n. 24798 del 05.11.2020) e che l'unico documento prodotto, costituito dall'avviso di G.U., non è idoneo a provare la cessione del credito, in quanto ha soltanto funzione di pubblicità notizia e
(Cass. civ., ord. n. 5617/2020, 22151/2019 appare generico ed indeterminato in quanto rinvia pagina 2 di 11 all'esterno (sito internet) per la individuazione dei crediti ceduti. Eccepisce quindi il difetto di legittimazione passiva in capo ad e l'inammissibilità della sua costituzione in giudizio. CP_1
La ha eccepito la tardività e novità della eccezione in quanto articolata per la prima CP_1
volta nella comparsa conclusionale del 08/10/2023.
L'eccezione è ammissibile ma infondata.
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa: secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023: nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione non avendo l'impugnante adempiuto l'onere di allegazione rispetto all'asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari).
In realtà costituitasi ha in premessa indicato che: CP_1
“ con effetti giuridici a far data dal 1°.12.2020, la C.F. Controparte_7
(la ” o si è scissa in (anche la “Società Beneficiaria”), P.IVA_3 CP_8 CP_9 CP_1
trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (Compendio Scisso), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020 e composto, in sintesi:
• all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari
e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e,
• al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto;
Il tutto come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. Del 25.11.2020 per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di e Persona_2 CP_5 CP_5
di Napoli in data 26.11.2020 (la "Scissione");
pagina 3 di 11 Del trasferimento del compendio scisso è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151 (doc.
3).
In conseguenza dell'operazione di scissione di cui ai punti che precedono, è divenuta CP_1
esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso il credito rinveniente dal mutuo, erogato ai sensi dell'art. 38 e ss. D. Lgs n. 385/93, con contratto stipulato in data 10 ottobre
2006, a rogito notaio dott. Rep. 21510, Racc. 5618, a fronte del quale la Persona_3 [...]
ha instaurato l'esecuzione RGE n. 356/2016 opposta dall'appellante”. Controparte_4
In caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n.22409; conforme Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944, la cui motivazione sul punto è richiamata altresì da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 2024; Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023; Appello Firenze Sez. spec. Impresa, 15/04/2024, n.720; Appello
Roma sez. I, 10/10/2023, n.6472).
La Gazzetta Ufficiale prodotta in atti fa chiaro riferimento al fatto che nella scissione rientrano i crediti in sofferenza alla data del 1 dicembre 20201, in quanto ivi si legge:
pagina 4 di 11 In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria:
• crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr.
272/2008 (i "Crediti NPL");
• crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr.
139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati").
Il credito di cui al mutuo del 10/10/2006, stipulato a Rogito Notaio Dott. Avv. Marco Galletti
Rep. 21510, Racc. 5618, è chiaramente passato a sofferenza almeno nell'anno 2016, costituendo il presente giudizio un'opposizione all'esecuzione avverso un precetto del 05/07/2016 versato in atti;
infatti, è “a sofferenza” l'esposizione creditizia nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.
Peraltro l'avviso di cessione pubblicato su G.U. ex art. 58 TUB comprende il rinvio (mediante indicazione di sito Internet della cessionaria) dell'elenco numerico dei contratti di finanziamento ceduti, e l'odierno appellante non ha eccepito che fra tali contratti non risultava compreso quello dal quale derivava il credito.
Dunque deve essere riconosciuta la legittimazione passiva in capo ad . CP_1
Con il primo motivo di appello cesura il rigetto dell'eccezione di indeterminatezza Parte_1
del tasso di interesse e conseguente incertezza del credito, eccependo che la mancata indicazione del regime di calcolo finanziario e dunque della tipologia di ammortamento adottata ha comportato la totale incertezza del credito precettato.
Il motivo è infondato.
L'applicazione del regime di capitalizzazione composita rispetto a quella semplice non costituisce un costo occulto a carico del mutuatario ai fini del calcolo del TAEG, non comporta anatocismo né rileva ai fini della verifica del superamento della soglia anti usura. Invero, le Sezioni
Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la nota sentenza n. 15130/2024, pur trattando espressamente una ipotesi di mutuo a tasso fisso, hanno affermato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione (ammortamento alla francese) «non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi
(infatti ogni volta che il pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue;
l'interesse è calcolato sul capitale di volta in volta residuo e non ha alla sua base alcun interesse
pagina 5 di 11 capitalizzato, di modo che, non essendovi contaminazione di interessi capitalizzati, il calcolo degli interessi non integra una violazione dell'art. 1283 c.c. )”; né tale sistema genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato, dal momento che gli interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente (senza alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato); né esso si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente».
Questi tre principi enunciati dalla Suprema Corte sono sicuramente mutuabili anche per il mutuo a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza sia di anatocismo che di costi occulti, con conseguente insussistenza di incertezza dei tassi.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha escluso che l'opacità del contratto, la sua scarsa trasparenza per la presenza di un costo o “prezzo” occulto -per mancata esplicitazione in contratto del maggior costo come effetto del sistema composto di capitalizzazione degli interessi – integri un problema di assenza di determinatezza dell'oggetto del contratto (Cass. SS.UU. 15130/24 cit.), né l'indagine sulla determinatezza va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto.
Il mutuo ipotecario oggetto di contestazione comprende il piano di ammortamento esplicitamente indicato come “alla francese”, allegato al contratto e sottoscritto dalle parti. Dal piano di ammortamento la parte era perfettamente in grado di comprendere le modalità di composizione della rata, nonché il costo complessivo dell'operazione.
Di talché, le censure formulate dall'appellante sono infondate alla luce del recente arresto della Corte a Sezioni Unite summenzionato, che ha escluso la sussistenza di violazione della regola di cui all'art. 117 TUB. (cfr. pure App. Perugia, 18 settembre 2024).
Esclusa l'incertezza e indeterminatezza dei tassi, deve ritenersi infondata l'eccezione di incertezza del credito azionato.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 474 c.p.c. per mancata messa a disposizione delle somme da parte della Banca, posto che l'art. 3 del contratto di mutuo prevedeva che : “ “La Banca consegna la somma di euro 500.000,00 alla parte mutuataria che rilascia con la sottoscrizione del presente contratto ampia e liberatoria quietanza. La parte mutuataria incarica la Banca di custodire la somma in un deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa fino a
pagina 6 di 11 quando, a giudizio della Banca, la parte mutuataria non abbia fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni ……e che sono state adempiute tutte le altre condizioni convenute nel contratto….” ; ritiene l'appellante che si sia trattato di una messa a disposizione fittizia o apparente, quindi oltre al (primo) contratto di mutuo del Controparte_4
10.10.2006, per agire in via esecutiva avrebbe dovuto produrre anche l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata attestante l'effettivo svincolo o quietanza della somma mutuata, ovvero la prova, nella forma solenne, della riconsegna definitiva dell'importo mutuato, mentre di per sé il solo contratto di mutuo 10.10.2006 non è valido ed idoneo titolo esecutivo.
Il motivo è nuovo, ma ammissibile perché il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc (cfr. Cass. 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430).
Tuttavia anche tale motivo di appello è infondato.
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, in attesa dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022 ).
Tale principio, ad avviso di questa Corte, non è scalfito da Cass. 12007/2024 che riguarda la diversa ipotesi di verifica di esistenza di una obbligazione attuale di restituzione, fondata sul presupposto che il mutuo non costituisca titolo esecutivo quando l'atto notarile oltre alla erogazione della somma di denaro registra il contestuale deposito cauzionale della medesima somma in un conto corrente infruttifero della banca, vincolato all'ordine della Banca medesima, che così ne acquisisce la proprietà e la disponibilità; in tali casi non vi sarebbe un credito attuale, perché la somma dovuta è già
pagina 7 di 11 stata restituita alla banca e tale circostanza risulta dall'atto pubblico, tenuto conto del fatto che il deposito bancario ha natura di deposito irregolare e, di conseguenza, fa acquistare al depositario la proprietà della somma di denaro depositata (art. 1834 c.c.), con obbligo di quest'ultimo di restituirla nella stessa specie monetaria, e che lo “svincolo” della somma, rientrata nel patrimonio della Banca, richiedeva un successivo atto volontario di quest'ultima, che determinasse il nuovo trasferimento della sua proprietà in favore della parte mutuataria, affinché sorgesse l'obbligazione di restituzione di essa a carico di quest'ultima. Come rileva la Corte in motivazione della cit. sentenza 12007/2024, fino al momento dello svincolo la mutuataria non poteva disporre di tale somma, mentre ne poteva disporre esclusivamente la banca, sia in quanto depositaria in virtù di deposito irregolare, quindi comunque proprietaria del denaro, sia in quanto alla stessa banca era attribuito il diritto potestativo di disporne lo
“svincolo” e fino a tale momento, non solo sulla parte mutuataria non poteva ritenersi gravare alcuna obbligazione di restituzione della predetta somma, che si trovava in realtà già nel patrimonio giuridico della banca, ma, addirittura, al contrario, era la banca che risultava obbligata (al verificarsi delle condizioni convenzionalmente previste) a trasferirla alla mutuataria.
Invece nel caso di specie, tenuto conto di tutte le ulteriori pattuizioni negoziali, si rinviene solo un incarico conferito dal mutuatario alla Banca di custodire le somme in un deposito cauzionale infruttifero, con autorizzazione per la Banca, se entro 90 giorni il mutuatario non abbia provveduto a documentare gli adempimenti richiesti, a dichiarare risolto il contratto e a ad utilizzare l'importo del deposito per l'estinzione del mutuo: dunque non è necessario alcun atto di svincolo da parte della
Banca, la quale ha solo facoltà di apprensione delle somme in caso di inadempimento del mutuatario.
Trattandosi, pertanto, anche di ipotesi in fatto distinta dalla questione ultimamente trattata da Cass. SS.UU. con la sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025, a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.2 in, relativo alla astratta configurabilità, o meno, di un titolo esecutivo, nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante, in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all'avveramento di determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi, in cui comunque le Sezioni Unite con il pronunciamento recentissimo citato hanno sancito che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. 2 Con ordinanza interlocutoria del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 10.10.2024. pagina 8 di 11 Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari
e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
Con il terzo motivo l'appellante denuncia la nullità del mutuo fondiario per violazione dell'art. 474 co 2 n. 3 c.p.c. in quanto il mutuo era funzionale al ripianamento di debiti pregressi della medesima mutuataria. Con il quarto motivo si denuncia l'omessa pronuncia di nullità almeno parziale, in quanto parte del mutuo è stato utilizzato (per l'importo di € 180.832,77) per il ripianamento di esposizione debitoria della verso la medesima Banca mutante, trattandosi quindi di mera Parte_1
operazione contabile senza consegna effettiva del denaro. Analoga denuncia di nullità parziale viene esposta nel quinto motivo, in quanto le somme mutuate sono state utilizzate per coprire esposizioni debitorie sul c/c 352.93 viziato da addebiti illeciti, come risultato nel corso del giudizio RG 2359/15 ove il CTU aveva accertato illegittima applicazione di interessi ultra legali ed altre voci per € 72.664,43.
Il terzo e il quarto motivo sono infondati alla luce della prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il cd. "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico
- poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16377 del 2023; Cass., Sezione 3,
Ordinanza n. 544 dell'11.1.2023; Sezione 3, n. 23149 del 25 luglio 2022, Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021). Anche se le somme accreditate vengono immediatamente utilizzate per l'estinzione di un debito preesistente del mutuatario nei confronti del mutuante, questo processo non implica una semplice dilazione del termine di pagamento o un pactum de non petendo
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23149 del 25/07/2022 cit.), perché le somme sono state comunque poste a disposizione del mutuatario, e utilizzate per estinguere un debito preesistente.
Tale orientamento è stato suggellato da Sezioni Unite n. 33719 del 16/11/2022 in tema di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, ma anche in materia di validità del mutuo a ripianamento di passività e poteri del Giudice di riqualificazione dei contratti.
Le Sezioni Unite, espressamente intervenendo sul dibattito circa la validità del mutuo a riposizionamento di precedenti debiti con lo stesso istituto, dichiarano che “Il mutuo fondiario,
pagina 9 di 11 inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cfr. Cass. Sez. I n. 28662 del 2013, sez. III
n. 19282 del 2014, sez. III n. 37654 del 2021, sez. III n. 23149 del 2022).
Quanto all'ultimo motivo, si osserva che non vi è accertamento definitivo di illiceità degli addebiti (e della loro misura al momento dell'erogazione del mutuo) sul conto corrente n. 352.93 asseritamente ripianato, tenuto conto che gli importi indicati dal CTU nel separato giudizio RG n.
2359/2015 (che ancora non appare concluso) ammontano semmai a soli circa 87.000,00 euro (tra CMS
e interessi sostituiti ex art. 117 TUB), ma non v'è sentenza definitiva che lo accerti;
non vi è nemmeno prova che il predetto indebito fosse tutto integralmente maturato nel momento in cui è intervenuto l'accredito delle somme di cui al contratto di mutuo per cui è causa, e la parte appellante ha dimostrato, con perizia di parte documentata (All. 5° fascicolo appellato), che le somme rogate non sono state poste a rientro di precedenti esposizione debitorie tenuto conto che la banca a giugno 2006 aveva concesso oltre la linea di credito a revoca e che con lettera del 24/10/2006 – a mutuo sottoscritto e a due giorni dall'erogazione del medesimo – la banca portava la linea di credito già concessa mediante apertura di credito regolata in c/c 352.93 ad € 150.000,00, autorizzando così il mutuatario al totale prelievo della somma in via di erogazione immediatamente dopo l'erogazione medesima;
in base a tale documentazione appare che la somma erogata è stata completamente messa a disposizione della correntista e che pertanto non è possibile sostenere che la stessa sia stata in parte destinata ad estinguere le passività maturate sul c/c di appoggio.
Infine, si osserva che eventualmente la destinazione di parte delle somme a ripianare esposizioni illecitamente addebitate dalla Banca su altro conto corrente non determina la nullità del mutuo, neanche parziale, ma semmai un obbligo restitutorio delle somme in capo alla Banca, come verrà eventualmente stabilito nel giudizio di merito pendente tra le parti relativo a quel conto corrente.
Per tali motivi l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza quanto all'appellante e CP_1
Nulla sulle spese quanto a rimasto contumace. CP_4
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello
-condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 CP_1
grado, che si liquidano in euro 4.997,00 per compensi, oltre I.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
pagina 10 di 11 - spese irripetibili nei confronti di Controparte_5
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 14.2.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.ssa Claudia Matteini
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le tre vigenti sottoclassi di crediti deteriorati in base alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 BdI sono le "sofferenze", le
"inadempienze probabili", le "esposizioni scadute e/o sconfinanti”. In particolare:
▪ Le sofferenze sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
▪ Le inadempienze probabili sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.
▪ Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 173/2021, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Fantini del Foro di Perugia ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Perugia, Via XX Settembre n. 57
APPELLANTE
Contro
C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
codice fiscale e partita IVA n. , in forza di procura del 4.02.2021 Controparte_2 P.IVA_2
autenticata dal Dottor Angelo Busani Notaio in Milano - Rep. 49784 / Racc. 22934, in persona del procuratore speciale dott. in virtù di procura conferita con atto autenticato per Controparte_3
notar in data 25 settembre 2020 rep. 22298 racc. 10843, elettivamente domiciliata in Persona_1
Perugia, Via Pellas 20/a, presso lo studio dell'Avv. Luca Tamburelli che la rappresentata e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
E contro in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO
pagina 1 di 11 Mutuo – Impugnazione sentenza N. 941/2020 Tribunale di Perugia pubblicata in data 3.9.2020
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impugna la sentenza del Tribunale di Perugia che ha rigettato Parte_1
l'opposizione all'esecuzione fondata su precetto notificatole il 5.7.2016 da Controparte_5
per il pagamento delle rate insolute, capitale residuo e interessi del mutuo per atto pubblico a
[...]
rogito Notaio Dott. Avv. Marco Galletti di Perugia in data 10.10.2006, rep. n. 21510, racc. n. 5618.
Con l'opposizione la debitrice lamentava l'indeterminatezza del credito azionato a mezzo dell'atto di precetto per assenza di certezza in ordine alle modalità con cui si era giunti all'indicazione della somma dovuta, con riferimento alle rate scadute, trattandosi di mutuo a tasso variabile per il quale non era di ausilio l'allegazione del piano di ammortamento originario;
l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo in conseguenza della manipolazione del tasso Euribor accertata dalla Commissione Europea, considerando il contratto di mutuo “a valle” rispetto ad intesa anticoncorrenziale e attinto da nullità ex art. 101 TFUE, e comunque come affetto da una nullità di tipo strutturale ai sensi del combinato disposto degli artt, 1284, comma 3, 1343, 1346 e 1418, comma 2
c.c., assumendo la previsione contrattuale una causa od oggetto illecito o comunque indeterminabile: con richiesta di rielaborazione del piano di ammortamento in applicazione del tasso legale ex art. 1284, comma 3 c.c. o del tasso BOT previsto dall'art. 117, comma 7 D. Lgs. 385/1993; la nullità del mutuo in quanto destinato a copertura di precedenti esposizioni maturate in conto corrente, per carenza e/o illiceità della causa;
l'illegittimità della richiesta degli interessi convenzionali dal dì del dovuto al saldo, in ragione della sua genericità, senza indicazione del tasso convenzionale e della porzione di credito su cui avrebbero dovuto trovare applicazione tali interessi.
Preliminarmente si rileva che la parte appellante ha eccepito il difetto assoluto di prova della acquisizione del credito ceduto e dunque della legittimazione passiva in capo ad , rilevando che CP_1
Contr non è stato prodotto il contratto scritto di scissione tra e completo dell'Elenco dei crediti CP_1
ceduti le ai fini della prova della cessione e titolarità del credito (ex multis Cass. Civ. n. 12739 del
13.05.2021, n. 24798 del 05.11.2020) e che l'unico documento prodotto, costituito dall'avviso di G.U., non è idoneo a provare la cessione del credito, in quanto ha soltanto funzione di pubblicità notizia e
(Cass. civ., ord. n. 5617/2020, 22151/2019 appare generico ed indeterminato in quanto rinvia pagina 2 di 11 all'esterno (sito internet) per la individuazione dei crediti ceduti. Eccepisce quindi il difetto di legittimazione passiva in capo ad e l'inammissibilità della sua costituzione in giudizio. CP_1
La ha eccepito la tardività e novità della eccezione in quanto articolata per la prima CP_1
volta nella comparsa conclusionale del 08/10/2023.
L'eccezione è ammissibile ma infondata.
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa: secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023: nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione non avendo l'impugnante adempiuto l'onere di allegazione rispetto all'asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari).
In realtà costituitasi ha in premessa indicato che: CP_1
“ con effetti giuridici a far data dal 1°.12.2020, la C.F. Controparte_7
(la ” o si è scissa in (anche la “Società Beneficiaria”), P.IVA_3 CP_8 CP_9 CP_1
trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (Compendio Scisso), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020 e composto, in sintesi:
• all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari
e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e,
• al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto;
Il tutto come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. Del 25.11.2020 per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di e Persona_2 CP_5 CP_5
di Napoli in data 26.11.2020 (la "Scissione");
pagina 3 di 11 Del trasferimento del compendio scisso è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151 (doc.
3).
In conseguenza dell'operazione di scissione di cui ai punti che precedono, è divenuta CP_1
esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso il credito rinveniente dal mutuo, erogato ai sensi dell'art. 38 e ss. D. Lgs n. 385/93, con contratto stipulato in data 10 ottobre
2006, a rogito notaio dott. Rep. 21510, Racc. 5618, a fronte del quale la Persona_3 [...]
ha instaurato l'esecuzione RGE n. 356/2016 opposta dall'appellante”. Controparte_4
In caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n.22409; conforme Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944, la cui motivazione sul punto è richiamata altresì da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 2024; Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023; Appello Firenze Sez. spec. Impresa, 15/04/2024, n.720; Appello
Roma sez. I, 10/10/2023, n.6472).
La Gazzetta Ufficiale prodotta in atti fa chiaro riferimento al fatto che nella scissione rientrano i crediti in sofferenza alla data del 1 dicembre 20201, in quanto ivi si legge:
pagina 4 di 11 In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria:
• crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr.
272/2008 (i "Crediti NPL");
• crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr.
139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati").
Il credito di cui al mutuo del 10/10/2006, stipulato a Rogito Notaio Dott. Avv. Marco Galletti
Rep. 21510, Racc. 5618, è chiaramente passato a sofferenza almeno nell'anno 2016, costituendo il presente giudizio un'opposizione all'esecuzione avverso un precetto del 05/07/2016 versato in atti;
infatti, è “a sofferenza” l'esposizione creditizia nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.
Peraltro l'avviso di cessione pubblicato su G.U. ex art. 58 TUB comprende il rinvio (mediante indicazione di sito Internet della cessionaria) dell'elenco numerico dei contratti di finanziamento ceduti, e l'odierno appellante non ha eccepito che fra tali contratti non risultava compreso quello dal quale derivava il credito.
Dunque deve essere riconosciuta la legittimazione passiva in capo ad . CP_1
Con il primo motivo di appello cesura il rigetto dell'eccezione di indeterminatezza Parte_1
del tasso di interesse e conseguente incertezza del credito, eccependo che la mancata indicazione del regime di calcolo finanziario e dunque della tipologia di ammortamento adottata ha comportato la totale incertezza del credito precettato.
Il motivo è infondato.
L'applicazione del regime di capitalizzazione composita rispetto a quella semplice non costituisce un costo occulto a carico del mutuatario ai fini del calcolo del TAEG, non comporta anatocismo né rileva ai fini della verifica del superamento della soglia anti usura. Invero, le Sezioni
Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la nota sentenza n. 15130/2024, pur trattando espressamente una ipotesi di mutuo a tasso fisso, hanno affermato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione (ammortamento alla francese) «non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi
(infatti ogni volta che il pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue;
l'interesse è calcolato sul capitale di volta in volta residuo e non ha alla sua base alcun interesse
pagina 5 di 11 capitalizzato, di modo che, non essendovi contaminazione di interessi capitalizzati, il calcolo degli interessi non integra una violazione dell'art. 1283 c.c. )”; né tale sistema genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato, dal momento che gli interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente (senza alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato); né esso si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente».
Questi tre principi enunciati dalla Suprema Corte sono sicuramente mutuabili anche per il mutuo a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza sia di anatocismo che di costi occulti, con conseguente insussistenza di incertezza dei tassi.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha escluso che l'opacità del contratto, la sua scarsa trasparenza per la presenza di un costo o “prezzo” occulto -per mancata esplicitazione in contratto del maggior costo come effetto del sistema composto di capitalizzazione degli interessi – integri un problema di assenza di determinatezza dell'oggetto del contratto (Cass. SS.UU. 15130/24 cit.), né l'indagine sulla determinatezza va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto.
Il mutuo ipotecario oggetto di contestazione comprende il piano di ammortamento esplicitamente indicato come “alla francese”, allegato al contratto e sottoscritto dalle parti. Dal piano di ammortamento la parte era perfettamente in grado di comprendere le modalità di composizione della rata, nonché il costo complessivo dell'operazione.
Di talché, le censure formulate dall'appellante sono infondate alla luce del recente arresto della Corte a Sezioni Unite summenzionato, che ha escluso la sussistenza di violazione della regola di cui all'art. 117 TUB. (cfr. pure App. Perugia, 18 settembre 2024).
Esclusa l'incertezza e indeterminatezza dei tassi, deve ritenersi infondata l'eccezione di incertezza del credito azionato.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 474 c.p.c. per mancata messa a disposizione delle somme da parte della Banca, posto che l'art. 3 del contratto di mutuo prevedeva che : “ “La Banca consegna la somma di euro 500.000,00 alla parte mutuataria che rilascia con la sottoscrizione del presente contratto ampia e liberatoria quietanza. La parte mutuataria incarica la Banca di custodire la somma in un deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa fino a
pagina 6 di 11 quando, a giudizio della Banca, la parte mutuataria non abbia fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni ……e che sono state adempiute tutte le altre condizioni convenute nel contratto….” ; ritiene l'appellante che si sia trattato di una messa a disposizione fittizia o apparente, quindi oltre al (primo) contratto di mutuo del Controparte_4
10.10.2006, per agire in via esecutiva avrebbe dovuto produrre anche l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata attestante l'effettivo svincolo o quietanza della somma mutuata, ovvero la prova, nella forma solenne, della riconsegna definitiva dell'importo mutuato, mentre di per sé il solo contratto di mutuo 10.10.2006 non è valido ed idoneo titolo esecutivo.
Il motivo è nuovo, ma ammissibile perché il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc (cfr. Cass. 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430).
Tuttavia anche tale motivo di appello è infondato.
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, in attesa dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022 ).
Tale principio, ad avviso di questa Corte, non è scalfito da Cass. 12007/2024 che riguarda la diversa ipotesi di verifica di esistenza di una obbligazione attuale di restituzione, fondata sul presupposto che il mutuo non costituisca titolo esecutivo quando l'atto notarile oltre alla erogazione della somma di denaro registra il contestuale deposito cauzionale della medesima somma in un conto corrente infruttifero della banca, vincolato all'ordine della Banca medesima, che così ne acquisisce la proprietà e la disponibilità; in tali casi non vi sarebbe un credito attuale, perché la somma dovuta è già
pagina 7 di 11 stata restituita alla banca e tale circostanza risulta dall'atto pubblico, tenuto conto del fatto che il deposito bancario ha natura di deposito irregolare e, di conseguenza, fa acquistare al depositario la proprietà della somma di denaro depositata (art. 1834 c.c.), con obbligo di quest'ultimo di restituirla nella stessa specie monetaria, e che lo “svincolo” della somma, rientrata nel patrimonio della Banca, richiedeva un successivo atto volontario di quest'ultima, che determinasse il nuovo trasferimento della sua proprietà in favore della parte mutuataria, affinché sorgesse l'obbligazione di restituzione di essa a carico di quest'ultima. Come rileva la Corte in motivazione della cit. sentenza 12007/2024, fino al momento dello svincolo la mutuataria non poteva disporre di tale somma, mentre ne poteva disporre esclusivamente la banca, sia in quanto depositaria in virtù di deposito irregolare, quindi comunque proprietaria del denaro, sia in quanto alla stessa banca era attribuito il diritto potestativo di disporne lo
“svincolo” e fino a tale momento, non solo sulla parte mutuataria non poteva ritenersi gravare alcuna obbligazione di restituzione della predetta somma, che si trovava in realtà già nel patrimonio giuridico della banca, ma, addirittura, al contrario, era la banca che risultava obbligata (al verificarsi delle condizioni convenzionalmente previste) a trasferirla alla mutuataria.
Invece nel caso di specie, tenuto conto di tutte le ulteriori pattuizioni negoziali, si rinviene solo un incarico conferito dal mutuatario alla Banca di custodire le somme in un deposito cauzionale infruttifero, con autorizzazione per la Banca, se entro 90 giorni il mutuatario non abbia provveduto a documentare gli adempimenti richiesti, a dichiarare risolto il contratto e a ad utilizzare l'importo del deposito per l'estinzione del mutuo: dunque non è necessario alcun atto di svincolo da parte della
Banca, la quale ha solo facoltà di apprensione delle somme in caso di inadempimento del mutuatario.
Trattandosi, pertanto, anche di ipotesi in fatto distinta dalla questione ultimamente trattata da Cass. SS.UU. con la sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025, a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.2 in, relativo alla astratta configurabilità, o meno, di un titolo esecutivo, nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante, in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all'avveramento di determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi, in cui comunque le Sezioni Unite con il pronunciamento recentissimo citato hanno sancito che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. 2 Con ordinanza interlocutoria del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 10.10.2024. pagina 8 di 11 Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari
e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
Con il terzo motivo l'appellante denuncia la nullità del mutuo fondiario per violazione dell'art. 474 co 2 n. 3 c.p.c. in quanto il mutuo era funzionale al ripianamento di debiti pregressi della medesima mutuataria. Con il quarto motivo si denuncia l'omessa pronuncia di nullità almeno parziale, in quanto parte del mutuo è stato utilizzato (per l'importo di € 180.832,77) per il ripianamento di esposizione debitoria della verso la medesima Banca mutante, trattandosi quindi di mera Parte_1
operazione contabile senza consegna effettiva del denaro. Analoga denuncia di nullità parziale viene esposta nel quinto motivo, in quanto le somme mutuate sono state utilizzate per coprire esposizioni debitorie sul c/c 352.93 viziato da addebiti illeciti, come risultato nel corso del giudizio RG 2359/15 ove il CTU aveva accertato illegittima applicazione di interessi ultra legali ed altre voci per € 72.664,43.
Il terzo e il quarto motivo sono infondati alla luce della prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il cd. "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico
- poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16377 del 2023; Cass., Sezione 3,
Ordinanza n. 544 dell'11.1.2023; Sezione 3, n. 23149 del 25 luglio 2022, Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021). Anche se le somme accreditate vengono immediatamente utilizzate per l'estinzione di un debito preesistente del mutuatario nei confronti del mutuante, questo processo non implica una semplice dilazione del termine di pagamento o un pactum de non petendo
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23149 del 25/07/2022 cit.), perché le somme sono state comunque poste a disposizione del mutuatario, e utilizzate per estinguere un debito preesistente.
Tale orientamento è stato suggellato da Sezioni Unite n. 33719 del 16/11/2022 in tema di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, ma anche in materia di validità del mutuo a ripianamento di passività e poteri del Giudice di riqualificazione dei contratti.
Le Sezioni Unite, espressamente intervenendo sul dibattito circa la validità del mutuo a riposizionamento di precedenti debiti con lo stesso istituto, dichiarano che “Il mutuo fondiario,
pagina 9 di 11 inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cfr. Cass. Sez. I n. 28662 del 2013, sez. III
n. 19282 del 2014, sez. III n. 37654 del 2021, sez. III n. 23149 del 2022).
Quanto all'ultimo motivo, si osserva che non vi è accertamento definitivo di illiceità degli addebiti (e della loro misura al momento dell'erogazione del mutuo) sul conto corrente n. 352.93 asseritamente ripianato, tenuto conto che gli importi indicati dal CTU nel separato giudizio RG n.
2359/2015 (che ancora non appare concluso) ammontano semmai a soli circa 87.000,00 euro (tra CMS
e interessi sostituiti ex art. 117 TUB), ma non v'è sentenza definitiva che lo accerti;
non vi è nemmeno prova che il predetto indebito fosse tutto integralmente maturato nel momento in cui è intervenuto l'accredito delle somme di cui al contratto di mutuo per cui è causa, e la parte appellante ha dimostrato, con perizia di parte documentata (All. 5° fascicolo appellato), che le somme rogate non sono state poste a rientro di precedenti esposizione debitorie tenuto conto che la banca a giugno 2006 aveva concesso oltre la linea di credito a revoca e che con lettera del 24/10/2006 – a mutuo sottoscritto e a due giorni dall'erogazione del medesimo – la banca portava la linea di credito già concessa mediante apertura di credito regolata in c/c 352.93 ad € 150.000,00, autorizzando così il mutuatario al totale prelievo della somma in via di erogazione immediatamente dopo l'erogazione medesima;
in base a tale documentazione appare che la somma erogata è stata completamente messa a disposizione della correntista e che pertanto non è possibile sostenere che la stessa sia stata in parte destinata ad estinguere le passività maturate sul c/c di appoggio.
Infine, si osserva che eventualmente la destinazione di parte delle somme a ripianare esposizioni illecitamente addebitate dalla Banca su altro conto corrente non determina la nullità del mutuo, neanche parziale, ma semmai un obbligo restitutorio delle somme in capo alla Banca, come verrà eventualmente stabilito nel giudizio di merito pendente tra le parti relativo a quel conto corrente.
Per tali motivi l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza quanto all'appellante e CP_1
Nulla sulle spese quanto a rimasto contumace. CP_4
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello
-condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 CP_1
grado, che si liquidano in euro 4.997,00 per compensi, oltre I.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
pagina 10 di 11 - spese irripetibili nei confronti di Controparte_5
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 14.2.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.ssa Claudia Matteini
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le tre vigenti sottoclassi di crediti deteriorati in base alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 BdI sono le "sofferenze", le
"inadempienze probabili", le "esposizioni scadute e/o sconfinanti”. In particolare:
▪ Le sofferenze sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
▪ Le inadempienze probabili sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.
▪ Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.