Sentenza 16 novembre 1982
Massime • 1
Il requisito della comoda divisibilità di un bene, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., ricorre quando la divisione sia possibile senza spese rilevanti o imposizioni di limitazioni, pesi o vincoli a carico delle singole quote ed in maniera che il frazionamento dell'immobile considerato sotto l'aspetto economico e funzionale, non produce un notevole deprezzamento dello stesso, in relazione alla normale utilizzazione del bene indiviso, mentre il pericolo di pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene previste dal citato articolo, come elemento impeditivo alla applicabilità della precedente regola, deve essere valutata solo per quei beni il cui frazionamento, pur possibile alla stregua del criterio della comoda divisibilità, si appalesi pregiudizievole in relazione ai principi di una moderna economia e dell'igiene. ( Conf 314/82, mass n 418013 sulla prima parte).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/1982, n. 6125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6125 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1982 |
Testo completo
Il requisito della comoda divisibilità di un bene, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., ricorre quando la divisione sia possibile senza spese rilevanti o imposizioni di limitazioni, pesi o vincoli a carico delle singole quote ed in maniera che il frazionamento dell'immobile considerato sotto l'aspetto economico e funzionale, non produce un notevole deprezzamento dello stesso, in relazione alla normale utilizzazione del bene indiviso, mentre il pericolo di pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene previste dal citato articolo, come elemento impeditivo alla applicabilità della precedente regola, deve essere valutata solo per quei beni il cui frazionamento, pur possibile alla stregua del criterio della comoda divisibilità, si appalesi pregiudizievole in relazione ai principi di una moderna economia e dell'igiene. ( Conf 314/82, mass n 418013 sulla prima parte).*