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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 243/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...], il 1° maggio 1968, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Sergio Ballicu e dell'avv. Grazia Maria Savona, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv.
Daniela Cabiddu, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2021, ha agito in giudizio contro Parte_1
l' esponendo: CP_1
- di aver svolto dal 1° aprile 1990 al 22 luglio 1993 l'attività di operaio edile presso la Ditta
Mura Mario;
- di aver successivamente ricoperto, dal 1° dicembre 1993 al 26 gennaio 1994, la mansione di addetto al traporto carini presso la società del Fallimento CE.MA.C. s.r.l.;
- di svolgere, dal 1° aprile 1994, la mansione di impiantista di conglomerati bituminosi nella
Ditta Parte_2
- che nell'esercizio di quest'ultima attività lavorativa, articolata su otto ore al giorno per cinque giorni a settimana, le sue mansioni per una parte della giornata si svolgono nella cabina di controllo in cui, per mezzo di un pannello dotato di pulsantiera, si occupa della gestione e dell'impianto di conglomerati bituminosi caratterizzato da tramogge, nastri trasportatori, forni di essicazioni rotanti, elevatori a tazze, valli vibranti, aspiratori di polveri e fumi;
- che nell'altra parte della giornata, è solito provvedere alla pulizia delle tramogge dei residui attaccati e alla raccolta dei materiali fuoriusciti dai nastri trasportatori con pale, zappe e carriole;
pagina 1 di 6 - che si occupa giornalmente della manutenzione ordinaria (lubrificazione dei cuscinetti dei motori) e di quella straordinaria (sostituzione di vari pezzi di ricambio) degli impianti, attività che comportano l'assunzione di posture incongrue a causa del limitato spazio in cui venivano svolte;
- di occuparsi altresì dell'estrazione manuale dell'asfalto a freddo che viene inserito in sacchi di 25 kg;
- che l'esercizio di tali attività ha determinato l'insorgenza di diverse patologie quali “deficit statico /dinamico del rachide lombosacrale di origine discale con segni di sofferenza radicolare, tendinopatia cronica calcifica della cuffia dei rotatori spalla dx e sin., epicondilite bilaterale, malattia osteoarticolare e angioneurotica del segmento mani/polsi, esiti di erniectomia e somatectomia C5/C6 effettuate mediante stabilizzazione e artrodesi”, per le quali ha inoltrato due domande amministrative all' in data 13 febbraio 2014 per la patologia lombosacrale e in data CP_1
21 gennaio 2017 per le restanti;
- che tutte le domande e le relative opposizioni sono state rigettate dall' . CP_1
A causa del mancato accoglimento di suddette istanze, l' ha convenuto in giudizio l' al Pt_1 CP_1 fine di ottenere il riconoscimento di un danno biologico complessivo del 23 per cento, con il conseguente pagamento dei ratei maturati e non riscossi dalla data delle domande amministrative.
1.1. L' si è costituito in giudizio e ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del CP_1 diritto.
In particolare, ha rilevato che per la patologia lombosacrale denunciata con domanda del 13 febbraio 2014, il ricorso è tardivo in quanto presentato oltre un triennio dal rigetto dell'opposizione in sede amministrativa, datato 19 novembre 2014, mentre per le restanti affezioni denunciate con istanza amministrativa del 21 gennaio 2017 (tendinopatia cronica calcifica della cuffia dei rotatori spalla dx e sin., epicondilite bilaterale, malattia osteoarticolare e angioneurotica del segmento mani/polsi, esiti di erniectomia e somatectomia C5/C6 effettuate mediante stabilizzazione e artrodesi) è stata eccepita la tardività dell'opposizione, presentata in data 30 novembre 2020, in quanto trascorsi più di tre anni dalla data di diniego della domanda amministrativa.
L' ha in ogni caso contestato nel merito la fondatezza della domanda. CP_1
2. La domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto in ragione.
2.1. Deve in primo luogo essere rilevato che l' ha rinunciato all'eccezione sulla tardività CP_1 dell'opposizione delle domande amministrative del 21 gennaio 2017, pervenuta solo il 30 novembre 2020, in quanto ha concordato con parte ricorrente che in tale lasso di tempo “l'art. 42 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid- pagina 2 di 6 19, ha disposto la sospensione di diritto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno
2020 sia del decorso dei termini di decadenza sia dei termini di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall' (cfr. note di trattazione scritta di parte ricorrente del 17 giugno CP_1
2021) per cui l' per suddette patologie risultava ancora in termini. Pt_1
Merita invece accoglimento l'eccezione relativa
Alla prescrizione dell'azione relativa alla patologia lombosacrale per tardività del ricorso rispetto al rigetto dell'opposizione da parte dell' CP_1
Infatti, l'art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce un termine triennale per l'esercizio dell'azione volta all'ottenimento delle prestazioni previdenziali, termine che decorre dalla data di manifestazione della malattia professionale.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto il ricorso giudiziario soltanto in data 5 febbraio
2021, oltre il termine triennale decorrente dalla reiezione dell'opposizione del 19 novembre CP_1
2014, che ha interrotto la decorrenza della prescrizione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, detto termine decorre dal momento in cui il provvedimento di diniego o di accoglimento giunge nella sfera di conoscibilità dell'assicurato (cfr. Cass. civ. Sez. L., ord. 11 ottobre 2022, n. 29532).
Deve pertanto dichiararsi prescritto il diritto ad agire per l'accertamento della patologia della colonna lombare.
2.2. Nel merito, la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e produzioni documentali.
In relazione alle denunciate affezioni, lo svolgimento delle mansioni svolte da parte del ricorrente deve ritenersi dimostrata dall'esito della prova testimoniale.
I testi e , escussi all'udienza del 24 maggio 2022, hanno dichiarato Testimone_1 Testimone_2 di essere entrambi colleghi di lavoro presso la società Parte_2
Hanno entrambi riferito che l' svolge la sua mansione di impiantista per sei giorni a Pt_1 settimana, talvolta anche il sabato in caso di guasti, per otto ore al giorno, salvo straordinari. Il ricorrente gestisce l'impianto di conglomerati bituminosi per tramite una consolle con pulsanti facente capo a un computer;
si occupa altresì delle attività di manutenzione dell'impianto
(lubrificazione dei cuscinetti motori, sostituzione di pezzi meccanici, sostituzione di pezzi meccanici logorati, saldature).
Il ricorrente provvede inoltre alla pulizia dell'impianto stesso e delle caldaie, occupandosi in particolare dell'eliminazione dei residui permasti nelle tramogge e della raccolta dei materiali che si disperdevano al di fuori del nastro trasportatore.
pagina 3 di 6 Infine, è addetto a prelevare dalla tramoggia l'asfalto a freddo che provvedeva ad inserire in sacchi del peso di 20/25 kg.
Alla luce dell'esito dell'istruttoria testimoniale, si è proceduto con il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio.
2.3. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata 1° giugno 2023 ha ritenuto che il ricorrente sia affetto da:
“-“ernia discale lombare con disturbi trofici-sensitivi persistenti”. Voce 213 delle tabelle DM
12.07.2000 valutato nella misura del 7%;
- esiti di epicondiliti, epitrocleite e patologie muscolo tendine assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità. Voce 232 delle tabelle DM 12.07.2000., valutata nella misura del 2%;
- forme subcliniche con fenomenologia di NO, comparsa di tipica crisi ischemica nel corso del cold test a carico delle falangi distali ed intermendie, di più dita, con pronta risposta alla trinitrina”. Voce 34 delle tabelle DM 12.07.2000 valutato nella misura del 7%;
- Limitazione dei movimenti dell'articolare scaplo omerale ai gradi estremi Voce 224 delle tabelle DM 12.07.2000 valutato nella misura del 3%”.
Il c.t.u. ha inoltre ritenuto che non abbia origine lavorativa l'affezione da “esiti di erniectomia e somatectomia C5-C6, effettuate mediante stabilizzazione cervicale”.
Sulla base delle sopra indicate patologie, il c.t.u. ha inizialmente quantificato il danno biologico complessivo nella misura del 17 per cento.
A seguito delle osservazioni formulate da sulla bozza dell'elaborato – in particolare con CP_1 riferimento alla non riconducibilità professionale dell'angioneurosi e della patologia del rachide lombare – il consulente, con note depositate in data 30 marzo 2023, ha ribadito la sussistenza del nesso causale tra le mansioni svolte e l'insorgenza di entrambe le affezioni, ritenendo fondate le conclusioni inizialmente espresse.
Tuttavia, il giudice, ritenendo necessario tener conto della fondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall' in merito alla patologia lombare, ai fini della corretta CP_1 quantificazione del danno indennizzabile, ha richiesto al c.t.u. di procedere allo scorporo di tale menomazione dal computo complessivo.
Il consulente ha pertanto provveduto, con elaborato integrativo depositato in data 7 maggio 2025,
a rettificare il proprio precedente calcolo, rideterminando il danno biologico complessivo nella misura dell'11 per cento.
pagina 4 di 6 Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in capitale del
11 per cento con decorrenza dalle date delle domande amministrative del 21 gennaio 2017.
L' deve perciò essere condannato a erogare in favore della parte ricorrente l'indennizzo in CP_1 capitale commisurato al danno complessivo accertato nella misura del 11 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalle domande amministrative del 21 gennaio 2017.
3. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite devono essere compensate per 1/4, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e in applicazione del criterio della soccombenza prevalente l' deve essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese CP_1 processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un Parte_1 danno biologico in misura del 11 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 21 gennaio 2017;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico CP_1 dell'11 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 21 gennaio 2017;
- compensa le spese di lite per la misura di un quarto e condanna l' alla rifusione in favore CP_1 del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 2.179,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate con CP_1 separato decreto.
Cagliari, 8 agosto 2025
Il Giudice pagina 5 di 6 dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 243/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...], il 1° maggio 1968, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Sergio Ballicu e dell'avv. Grazia Maria Savona, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv.
Daniela Cabiddu, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2021, ha agito in giudizio contro Parte_1
l' esponendo: CP_1
- di aver svolto dal 1° aprile 1990 al 22 luglio 1993 l'attività di operaio edile presso la Ditta
Mura Mario;
- di aver successivamente ricoperto, dal 1° dicembre 1993 al 26 gennaio 1994, la mansione di addetto al traporto carini presso la società del Fallimento CE.MA.C. s.r.l.;
- di svolgere, dal 1° aprile 1994, la mansione di impiantista di conglomerati bituminosi nella
Ditta Parte_2
- che nell'esercizio di quest'ultima attività lavorativa, articolata su otto ore al giorno per cinque giorni a settimana, le sue mansioni per una parte della giornata si svolgono nella cabina di controllo in cui, per mezzo di un pannello dotato di pulsantiera, si occupa della gestione e dell'impianto di conglomerati bituminosi caratterizzato da tramogge, nastri trasportatori, forni di essicazioni rotanti, elevatori a tazze, valli vibranti, aspiratori di polveri e fumi;
- che nell'altra parte della giornata, è solito provvedere alla pulizia delle tramogge dei residui attaccati e alla raccolta dei materiali fuoriusciti dai nastri trasportatori con pale, zappe e carriole;
pagina 1 di 6 - che si occupa giornalmente della manutenzione ordinaria (lubrificazione dei cuscinetti dei motori) e di quella straordinaria (sostituzione di vari pezzi di ricambio) degli impianti, attività che comportano l'assunzione di posture incongrue a causa del limitato spazio in cui venivano svolte;
- di occuparsi altresì dell'estrazione manuale dell'asfalto a freddo che viene inserito in sacchi di 25 kg;
- che l'esercizio di tali attività ha determinato l'insorgenza di diverse patologie quali “deficit statico /dinamico del rachide lombosacrale di origine discale con segni di sofferenza radicolare, tendinopatia cronica calcifica della cuffia dei rotatori spalla dx e sin., epicondilite bilaterale, malattia osteoarticolare e angioneurotica del segmento mani/polsi, esiti di erniectomia e somatectomia C5/C6 effettuate mediante stabilizzazione e artrodesi”, per le quali ha inoltrato due domande amministrative all' in data 13 febbraio 2014 per la patologia lombosacrale e in data CP_1
21 gennaio 2017 per le restanti;
- che tutte le domande e le relative opposizioni sono state rigettate dall' . CP_1
A causa del mancato accoglimento di suddette istanze, l' ha convenuto in giudizio l' al Pt_1 CP_1 fine di ottenere il riconoscimento di un danno biologico complessivo del 23 per cento, con il conseguente pagamento dei ratei maturati e non riscossi dalla data delle domande amministrative.
1.1. L' si è costituito in giudizio e ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del CP_1 diritto.
In particolare, ha rilevato che per la patologia lombosacrale denunciata con domanda del 13 febbraio 2014, il ricorso è tardivo in quanto presentato oltre un triennio dal rigetto dell'opposizione in sede amministrativa, datato 19 novembre 2014, mentre per le restanti affezioni denunciate con istanza amministrativa del 21 gennaio 2017 (tendinopatia cronica calcifica della cuffia dei rotatori spalla dx e sin., epicondilite bilaterale, malattia osteoarticolare e angioneurotica del segmento mani/polsi, esiti di erniectomia e somatectomia C5/C6 effettuate mediante stabilizzazione e artrodesi) è stata eccepita la tardività dell'opposizione, presentata in data 30 novembre 2020, in quanto trascorsi più di tre anni dalla data di diniego della domanda amministrativa.
L' ha in ogni caso contestato nel merito la fondatezza della domanda. CP_1
2. La domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto in ragione.
2.1. Deve in primo luogo essere rilevato che l' ha rinunciato all'eccezione sulla tardività CP_1 dell'opposizione delle domande amministrative del 21 gennaio 2017, pervenuta solo il 30 novembre 2020, in quanto ha concordato con parte ricorrente che in tale lasso di tempo “l'art. 42 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid- pagina 2 di 6 19, ha disposto la sospensione di diritto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno
2020 sia del decorso dei termini di decadenza sia dei termini di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall' (cfr. note di trattazione scritta di parte ricorrente del 17 giugno CP_1
2021) per cui l' per suddette patologie risultava ancora in termini. Pt_1
Merita invece accoglimento l'eccezione relativa
Alla prescrizione dell'azione relativa alla patologia lombosacrale per tardività del ricorso rispetto al rigetto dell'opposizione da parte dell' CP_1
Infatti, l'art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce un termine triennale per l'esercizio dell'azione volta all'ottenimento delle prestazioni previdenziali, termine che decorre dalla data di manifestazione della malattia professionale.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto il ricorso giudiziario soltanto in data 5 febbraio
2021, oltre il termine triennale decorrente dalla reiezione dell'opposizione del 19 novembre CP_1
2014, che ha interrotto la decorrenza della prescrizione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, detto termine decorre dal momento in cui il provvedimento di diniego o di accoglimento giunge nella sfera di conoscibilità dell'assicurato (cfr. Cass. civ. Sez. L., ord. 11 ottobre 2022, n. 29532).
Deve pertanto dichiararsi prescritto il diritto ad agire per l'accertamento della patologia della colonna lombare.
2.2. Nel merito, la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e produzioni documentali.
In relazione alle denunciate affezioni, lo svolgimento delle mansioni svolte da parte del ricorrente deve ritenersi dimostrata dall'esito della prova testimoniale.
I testi e , escussi all'udienza del 24 maggio 2022, hanno dichiarato Testimone_1 Testimone_2 di essere entrambi colleghi di lavoro presso la società Parte_2
Hanno entrambi riferito che l' svolge la sua mansione di impiantista per sei giorni a Pt_1 settimana, talvolta anche il sabato in caso di guasti, per otto ore al giorno, salvo straordinari. Il ricorrente gestisce l'impianto di conglomerati bituminosi per tramite una consolle con pulsanti facente capo a un computer;
si occupa altresì delle attività di manutenzione dell'impianto
(lubrificazione dei cuscinetti motori, sostituzione di pezzi meccanici, sostituzione di pezzi meccanici logorati, saldature).
Il ricorrente provvede inoltre alla pulizia dell'impianto stesso e delle caldaie, occupandosi in particolare dell'eliminazione dei residui permasti nelle tramogge e della raccolta dei materiali che si disperdevano al di fuori del nastro trasportatore.
pagina 3 di 6 Infine, è addetto a prelevare dalla tramoggia l'asfalto a freddo che provvedeva ad inserire in sacchi del peso di 20/25 kg.
Alla luce dell'esito dell'istruttoria testimoniale, si è proceduto con il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio.
2.3. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata 1° giugno 2023 ha ritenuto che il ricorrente sia affetto da:
“-“ernia discale lombare con disturbi trofici-sensitivi persistenti”. Voce 213 delle tabelle DM
12.07.2000 valutato nella misura del 7%;
- esiti di epicondiliti, epitrocleite e patologie muscolo tendine assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità. Voce 232 delle tabelle DM 12.07.2000., valutata nella misura del 2%;
- forme subcliniche con fenomenologia di NO, comparsa di tipica crisi ischemica nel corso del cold test a carico delle falangi distali ed intermendie, di più dita, con pronta risposta alla trinitrina”. Voce 34 delle tabelle DM 12.07.2000 valutato nella misura del 7%;
- Limitazione dei movimenti dell'articolare scaplo omerale ai gradi estremi Voce 224 delle tabelle DM 12.07.2000 valutato nella misura del 3%”.
Il c.t.u. ha inoltre ritenuto che non abbia origine lavorativa l'affezione da “esiti di erniectomia e somatectomia C5-C6, effettuate mediante stabilizzazione cervicale”.
Sulla base delle sopra indicate patologie, il c.t.u. ha inizialmente quantificato il danno biologico complessivo nella misura del 17 per cento.
A seguito delle osservazioni formulate da sulla bozza dell'elaborato – in particolare con CP_1 riferimento alla non riconducibilità professionale dell'angioneurosi e della patologia del rachide lombare – il consulente, con note depositate in data 30 marzo 2023, ha ribadito la sussistenza del nesso causale tra le mansioni svolte e l'insorgenza di entrambe le affezioni, ritenendo fondate le conclusioni inizialmente espresse.
Tuttavia, il giudice, ritenendo necessario tener conto della fondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall' in merito alla patologia lombare, ai fini della corretta CP_1 quantificazione del danno indennizzabile, ha richiesto al c.t.u. di procedere allo scorporo di tale menomazione dal computo complessivo.
Il consulente ha pertanto provveduto, con elaborato integrativo depositato in data 7 maggio 2025,
a rettificare il proprio precedente calcolo, rideterminando il danno biologico complessivo nella misura dell'11 per cento.
pagina 4 di 6 Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in capitale del
11 per cento con decorrenza dalle date delle domande amministrative del 21 gennaio 2017.
L' deve perciò essere condannato a erogare in favore della parte ricorrente l'indennizzo in CP_1 capitale commisurato al danno complessivo accertato nella misura del 11 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalle domande amministrative del 21 gennaio 2017.
3. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite devono essere compensate per 1/4, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e in applicazione del criterio della soccombenza prevalente l' deve essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese CP_1 processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un Parte_1 danno biologico in misura del 11 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 21 gennaio 2017;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico CP_1 dell'11 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 21 gennaio 2017;
- compensa le spese di lite per la misura di un quarto e condanna l' alla rifusione in favore CP_1 del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 2.179,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate con CP_1 separato decreto.
Cagliari, 8 agosto 2025
Il Giudice pagina 5 di 6 dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6