TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3036/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FONTANA ANNAMARIA, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA V. BACHELET 12, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PRIOLA NUNZIATA, elettivamente domiciliata presso lo CP_2
studio del predetto difensore in VIA ROMA n. 17, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c.
La resistente ha precisato le conclusioni come da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta datata 10.01.2025, integrate in via istruttoria come da memoria ex art. 473 bis.17, comma 2,
c.p.c.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 09/10/2024, conveniva in giudizio la moglie Controparte_1 CP_2
, con cui aveva contratto matrimonio in data 11/11/1990, e da cui era separato in forza di
[...]
separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale depositato in data 27/09/2019, per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deduceva che dall'unione coniugale fossero nate le tre figlie (nata l'[...]), (nata Per_1 Per_2
Per_ il 10/08/1995) e (nata il [...]); solo quest'ultima convivente con la madre.
Esponeva che la propria situazione economica (dipendente della società Enel Sole srl a tempo indeterminato con reddito mensile pari a circa € 2.000,00, e non proprietario di immobili) non fosse mutata dalla data della separazione;
che i coniugi erano comproprietari al 50% della casa coniugale sita in Reggio Emilia, via Gigli n. 6, ed egli, in sede di accordi di separazione, aveva ceduto alla moglie la propria quota, divenendo in tal modo quest'ultima titolare dell'intera proprietà dell'immobile, ed a fronte di ciò i coniugi avevano dichiarato, negli stessi accordi di separazione, di nulla aver più nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento, e di essere economicamente autosufficienti;
che la moglie, successivamente alla separazione, avesse visto migliorare la sua condizione patrimoniale, avendo ricevuto in eredità un immobile, sito in Reggio Emilia, via Zibordi n. 3.
Per_ Il ricorrente sosteneva che la figlia era divenuta economicamente autosufficiente;
che la stessa, nell'anno 2023/2024, aveva omesso di effettuare l'iscrizione all'Università, e che aveva svolto attività lavorative come hostess/cameriera presso una società sportiva ed in un ristorante. Concludeva pertanto
Per_ chiedendo la revoca del contributo di mantenimento previsto per la figlia in sede di separazione omologata nel 2019, pari ad € 250,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat.
La resistente si costituiva in giudizio;
aderiva alla domanda di divorzio;
chiedeva la CP_2
Per_ conferma del contributo di mantenimento della figlia previsto negli accordi di separazione, pari ad un assegno mensile ad oggi rivalutato pari ad € 290,27, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via riconvenzionale, chiedeva il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile pari ad € 300,00 mensili, e di accertare e dichiarare il proprio diritto ad una percentuale nella misura del 40% dell'indennità di fine rapporto spettante al marito al momento della cessazione del proprio rapporto lavorativo.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 11/02/2025, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni, il giudice relatore ordinava la discussione orale ed all'esito tratteneva la causa in decisione.
pagina 2 di 8 2.
Fatte queste premesse, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 898/1970, così come modificata dalla legge 55/2015, essendo stata omologata con decreto di questo Tribunale depositato in data 27/09/2019 la separazione consensuale fra i coniugi, ed essendo ampiamente decorso il periodo previsto ex lege, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dai cinque anni trascorsi dall'omologa della separazione consensuale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza, come confermato dai coniugi stessi all'udienza di comparizione dell'11/02/2025, nonché dalle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, dalle quali si evince con tutta evidenza che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3.
Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, vanno preliminarmente respinte le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti.
In particolare, i capitoli di prova orale dedotti dal ricorrente sono in parte generici ed in parte irrilevanti ai fini della decisione.
Parimenti, appare inammissibile la prova per interpello e per testi dedotta dalla resistente, essendo i capitoli di prova articolati dalla convenuta generici ed in parte anche irrilevanti ai fini del decidere.
Infine, le richieste di indagini di polizia tributaria avanzate da entrambe le parti sono, oltre che generiche ed esplorative, anche superflue, alla luce di quanto si andrà argomentando in merito ai presupposti dell'assegno divorzile, così come, per le stesse ragioni, risulta superfluo ai fini della decisione l'ordine di esibizione richiesto dalla resistente.
4. Per_ Ciò precisato, per quanto riguarda il contributo di mantenimento della figlia (l'unica delle tre figlie maggiorenni convivente con la madre), mentre la resistente ha chiesto la conferma del contributo paterno di mantenimento previsto in sede di separazione consensuale, il ricorrente, di contro, ne ha chiesto la revoca, sulla base dell'assunto che la figlia sarebbe diventata economicamente autosufficiente.
L'assunto del ricorrente è infondato. Per_ La figlia è maggiorenne, ma non è economicamente autosufficiente.
pagina 3 di 8 Per_ Parte resistente ha innanzitutto documentalmente provato che, in data 15 novembre 2023, si sia laureata in Economia e Management (documento n. 7).
Pur vero che, nel frattempo, ha svolto lavori saltuari (dal 01.10.2022, nella mansione di cameriera) come risulta dal “percorso del lavoratore” prodotto dalla convenuta (doc. 8); tuttavia ha percepito, per detta saltuaria attività lavorativa, un reddito complessivo annuo (si veda l'anno di imposta 2023) estremamente esiguo, pari a soli € 1.639,00 per l'intero anno 2023 (cfr. Mod. 730 per l'anno d'imposta
2023 prodotto dalla resistente al doc. 9).
Per_ Inoltre, posto che, come si è detto, si è laureata in Economia e Management in data 15/11/2023, deve ritenersi che nel momento in cui il padre ha depositato il ricorso (09/10/2024), il lasso di tempo decorso dalla laurea conseguita non superava di certo la soglia temporale di tolleranza ragionevolmente accordabile alla figlia maggiorenne ai fini del reperimento di una occupazione lavorativa consona al percorso di studi universitari intrapreso.
E' comunque dirimente osservare che la figlia, dopo essersi laureata in data 15/11/2023, si sia iscritta, per l'anno accademico 2024/2025, al Corso di Laurea Magistrale in Management e comunicazione d'impresa presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, della durata di due anni, come risulta dall'attestato di iscrizione e dei versamenti delle tasse universitarie effettuati per l'anno accademico 2024/2025 (doc. 7 bis): la durata del corso di studi è di due anni accademici, ed è quindi evidente l'intenzione della ragazza di proseguire negli studi e, dunque, l'esistenza di un percorso formativo ancora in fieri.
Ritiene pertanto il Collegio che debba essere respinta la domanda di revoca formulata dal ricorrente, e confermato di conseguenza l'importo del contributo di mantenimento in essere dall' epoca della separazione consensuale, che rivalutato ad oggi ammonta pacificamente ad € 290,27 mensili (dato non contestato), oltre al 50% delle spese straordinarie.
5.
Venendo alla domanda riconvenzionale della resistente di riconoscimento di un assegno divorzile, detta domanda va esaminata alla luce dei noti principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 11.7.2018, n. 18287.
La convenuta ha dedotto sia la funzione assistenziale che quella perequativo-compensativa ricoperta, nel caso concreto, dall'assegno divorzile richiesto.
In estrema sintesi, alla stregua dei principi sanciti dalle citate Sezioni Unite, l'assegno divorzile è dovuto laddove un coniuge non sia economicamente autosufficiente (funzione assistenziale dell'assegno), oppure laddove lo squilibrio economico tra le parti trovi la sua radice causale nel pagina 4 di 8 sacrificio di aspettative professionali o rinunce di occasioni lavorative da parte del coniuge più debole, per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e all'arricchimento dell'altro coniuge (funzione compensativo-perequativa dell'assegno).
In entrambi i casi l'onere di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno.
Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone senza dubbio di applicare i suesposti principi di diritto al caso in esame.
L'assegno divorzile non potrebbe essere riconosciuto alla resistente con funzione assistenziale, poiché, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, quest'ultima deve ritenersi economicamente autosufficiente.
La convenuta, in sede di accordi di separazione, aveva dichiarato di essere economicamente autosufficiente, e da allora nulla è mutato rispetto alle sue condizioni economiche;
anzi, come si vedrà, la moglie ha visto incrementarsi il proprio patrimonio, essendo divenuta proprietaria, successivamente all'omologa della separazione consensuale, di un immobile ulteriore rispetto alla ex casa coniugale di cui già ella era divenuta proprietaria per intero per effetto degli accordi di separazione.
A quest'ultimo proposito, in tali accordi, i coniugi - che erano comproprietari al 50% ciascuno della casa coniugale sita in Reggio Emilia, via Gigli n.
6 - aveva convenuto, a definizione dei loro rapporti patrimoniali, che il marito trasferisse alla moglie la propria quota del 50%, ed in tal modo la moglie è divenuta proprietaria dell'intero immobile;
avevano inoltre dichiarato, a fronte di ciò, di “essere economicamente autosufficienti”.
Ora, è vero che la rinunzia all'assegno divorzile in sede di separazione sia affetta da nullità; tuttavia, nel caso di specie, la dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di separazione non va interpretata come rinuncia all'assegno divorzile (anche perché l'assegno divorzile potrebbe essere riconosciuto, in ipotesi, prescindendo dalla sua funzione prettamente assistenziale), quanto piuttosto come riconoscimento di un fatto scaturente dagli accordi coniugali, ossia il riconoscimento della propria condizione di autosufficienza economica.
Nella valutazione di tale condizione, deve tenersi conto non solo dei redditi, ma anche delle consistenze patrimoniali, e nel caso concreto, pur essendovi di certo uno squilibrio reddituale a vantaggio del marito, di contro il divario patrimoniale è a vantaggio della moglie, atteso che mentre il non CP_1
risulta proprietario di immobili, la risulta ad oggi proprietaria di due immobili (si veda la visura CP_2
catastale prodotta dalla resistente al doc. 15), uno acquisito a seguito di una successione mortis causa dopo l'omologa della separazione (immobile sito in via Zibordi n. 3 a Reggio Emilia), e l'altro pagina 5 di 8 costituito dalla ex casa coniugale, sita in via Gigli n. 6 a Reggio Emilia, la cui quota del 50% le era stata ceduta dal marito in sede di accordi di separazione.
Deve dunque ritenersi che il trasferimento patrimoniale verificatosi per effetto dell'accordo coniugale concluso in sede di separazione consensuale, in base al quale il marito ha trasferito alla moglie la propria quota del 50% della casa coniugale senza previsione di alcun corrispettivo, abbia comportato, in parte, anche un certo riequilibrio tra le rispettive condizioni economiche.
Invero, il contenuto degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale, e la mancata previsione di un assegno di mantenimento, pur non vincolando il Collegio nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, costituisce tuttavia un indice di riferimento ed un importante elemento di valutazione delle condizioni economiche delle parti, dovendosi supporre che i coniugi, nel regolamentare concordemente i loro rapporti patrimoniali, abbiano tenuto presente ogni elemento della loro situazione personale e patrimoniale pregressa.
Da allora, come si è detto, nulla è mutato, atteso che pure all'epoca della separazione la moglie era disoccupata.
Escluso dunque che possa essere riconosciuto alla moglie un assegno divorzile con funzione assistenziale, venendo ad esaminare l'altra funzione dell'assegno dedotta dalla resistente (ossia quella perequativo-compensativa), non risulta provato che la disparità reddituale trovi la sua radice causale nella rinuncia, da parte della convenuta, ad occasioni professionali e nel sacrificio di proprie aspirazioni lavorative.
Non vi è prova, in particolare, del fatto che la moglie avesse dovuto rinunciare, a causa di scelte imposte dalla vita familiare, a particolari ambizioni professionali, ad opportunità di carriera o ad occasioni di lavoro che le avrebbero garantito un maggior reddito o una maggiore soddisfazione e valorizzazione professionale.
Si consideri infatti che il matrimonio è stato contratto nel 1990 quando la sig.ra veva l'età di 24 CP_2
anni; se si esamina l'estratto conto previdenziale prodotto dalla resistente al doc. 14 bis, si evince che già prima del matrimonio la convenuta lavorasse in modo saltuario percependo redditi estremamente modesti;
dunque negli antecedenti al matrimonio la sua vita lavorativa era caratterizzata da una situazione di precarietà, e non vi è prova che ella, in costanza di matrimonio ed a causa delle scelte imposte dalla vita famigliare, abbia dovuto sacrificare particolari aspettative professionali.
Si consideri che il coniuge che richiede l'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa deve assolvere in modo “rigoroso” (come richiesto a pag. 36 della cit. sentenza delle Sezioni Unite)
l'onere di provare che la disparità reddituale esistente abbia questa specifica radice causale, e quindi
"che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative
pagina 6 di 8 professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge".
Nel caso concreto, la resistente non ha provato che la sperequazione reddituale sia causalmente riconducibile alla rinuncia, in costanza di matrimonio, a proprie opportunità di carriera o a particolari incarichi professionali e/o occasioni lavorative, considerato di contro che, come si è detto, già prima del matrimonio la sua situazione lavorativa era caratterizzata da precarietà e da redditi estremamente esigui, come comprovato dall'estratto conto previdenziale dalla stessa prodotto al doc. 14 bis.
Né vi è prova di un incremento economico e di un miglioramento della posizione lavorativa del marito verificatosi nel periodo della convivenza coniugale, anche perché il marito lavora come dipendente della Enel Sole Srl sin dal 04/03/1991 (cfr. CUD prodotto dal ricorrente al doc. 5), e non vi è dimostrazione specifica che la sua situazione patrimoniale e reddituale si sia modificata in meglio nel periodo della convivenza coniugale per progressioni di carriera o per un maggior impegno lavorativo consentiti dal ruolo endofamiliare svolto dalla moglie, dovendosi quindi presumere che il suo reddito di lavoro dipendente sia rimasto pressoché costante nel tempo, o comunque che si sia modificato per variabili causalmente indipendenti dal ruolo endofamiliare svolto dalla resistente.
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, il Collegio ritiene pertanto di dover respingere la domanda di assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta.
Rimane assorbita la ulteriore domanda di riconoscimento del 40% del TFR.
6.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza anche istruttoria ed eccezione disattese ed assorbite:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Reggio Emilia in data 11 novembre 1990 tra e con atto trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 CP_2
matrimonio del Comune di Reggio Emilia (Atto n. 299, Parte 2, Serie A, dell'anno 1990).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Conferma il contributo di mantenimento a carico del padre da versare alla madre per il Per_ mantenimento della figlia così come stabilito in sede di separazione consensuale, pari alla somma pagina 7 di 8 mensile di € 290,27 (già rivalutata alla data odierna), rivalutabile annualmente sulla base degli indici
Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese CP_2
straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo locale in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia.
4) Respinge la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
5) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
13 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3036/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FONTANA ANNAMARIA, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA V. BACHELET 12, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PRIOLA NUNZIATA, elettivamente domiciliata presso lo CP_2
studio del predetto difensore in VIA ROMA n. 17, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c.
La resistente ha precisato le conclusioni come da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta datata 10.01.2025, integrate in via istruttoria come da memoria ex art. 473 bis.17, comma 2,
c.p.c.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 09/10/2024, conveniva in giudizio la moglie Controparte_1 CP_2
, con cui aveva contratto matrimonio in data 11/11/1990, e da cui era separato in forza di
[...]
separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale depositato in data 27/09/2019, per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deduceva che dall'unione coniugale fossero nate le tre figlie (nata l'[...]), (nata Per_1 Per_2
Per_ il 10/08/1995) e (nata il [...]); solo quest'ultima convivente con la madre.
Esponeva che la propria situazione economica (dipendente della società Enel Sole srl a tempo indeterminato con reddito mensile pari a circa € 2.000,00, e non proprietario di immobili) non fosse mutata dalla data della separazione;
che i coniugi erano comproprietari al 50% della casa coniugale sita in Reggio Emilia, via Gigli n. 6, ed egli, in sede di accordi di separazione, aveva ceduto alla moglie la propria quota, divenendo in tal modo quest'ultima titolare dell'intera proprietà dell'immobile, ed a fronte di ciò i coniugi avevano dichiarato, negli stessi accordi di separazione, di nulla aver più nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento, e di essere economicamente autosufficienti;
che la moglie, successivamente alla separazione, avesse visto migliorare la sua condizione patrimoniale, avendo ricevuto in eredità un immobile, sito in Reggio Emilia, via Zibordi n. 3.
Per_ Il ricorrente sosteneva che la figlia era divenuta economicamente autosufficiente;
che la stessa, nell'anno 2023/2024, aveva omesso di effettuare l'iscrizione all'Università, e che aveva svolto attività lavorative come hostess/cameriera presso una società sportiva ed in un ristorante. Concludeva pertanto
Per_ chiedendo la revoca del contributo di mantenimento previsto per la figlia in sede di separazione omologata nel 2019, pari ad € 250,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat.
La resistente si costituiva in giudizio;
aderiva alla domanda di divorzio;
chiedeva la CP_2
Per_ conferma del contributo di mantenimento della figlia previsto negli accordi di separazione, pari ad un assegno mensile ad oggi rivalutato pari ad € 290,27, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via riconvenzionale, chiedeva il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile pari ad € 300,00 mensili, e di accertare e dichiarare il proprio diritto ad una percentuale nella misura del 40% dell'indennità di fine rapporto spettante al marito al momento della cessazione del proprio rapporto lavorativo.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 11/02/2025, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni, il giudice relatore ordinava la discussione orale ed all'esito tratteneva la causa in decisione.
pagina 2 di 8 2.
Fatte queste premesse, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 898/1970, così come modificata dalla legge 55/2015, essendo stata omologata con decreto di questo Tribunale depositato in data 27/09/2019 la separazione consensuale fra i coniugi, ed essendo ampiamente decorso il periodo previsto ex lege, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dai cinque anni trascorsi dall'omologa della separazione consensuale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza, come confermato dai coniugi stessi all'udienza di comparizione dell'11/02/2025, nonché dalle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, dalle quali si evince con tutta evidenza che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3.
Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, vanno preliminarmente respinte le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti.
In particolare, i capitoli di prova orale dedotti dal ricorrente sono in parte generici ed in parte irrilevanti ai fini della decisione.
Parimenti, appare inammissibile la prova per interpello e per testi dedotta dalla resistente, essendo i capitoli di prova articolati dalla convenuta generici ed in parte anche irrilevanti ai fini del decidere.
Infine, le richieste di indagini di polizia tributaria avanzate da entrambe le parti sono, oltre che generiche ed esplorative, anche superflue, alla luce di quanto si andrà argomentando in merito ai presupposti dell'assegno divorzile, così come, per le stesse ragioni, risulta superfluo ai fini della decisione l'ordine di esibizione richiesto dalla resistente.
4. Per_ Ciò precisato, per quanto riguarda il contributo di mantenimento della figlia (l'unica delle tre figlie maggiorenni convivente con la madre), mentre la resistente ha chiesto la conferma del contributo paterno di mantenimento previsto in sede di separazione consensuale, il ricorrente, di contro, ne ha chiesto la revoca, sulla base dell'assunto che la figlia sarebbe diventata economicamente autosufficiente.
L'assunto del ricorrente è infondato. Per_ La figlia è maggiorenne, ma non è economicamente autosufficiente.
pagina 3 di 8 Per_ Parte resistente ha innanzitutto documentalmente provato che, in data 15 novembre 2023, si sia laureata in Economia e Management (documento n. 7).
Pur vero che, nel frattempo, ha svolto lavori saltuari (dal 01.10.2022, nella mansione di cameriera) come risulta dal “percorso del lavoratore” prodotto dalla convenuta (doc. 8); tuttavia ha percepito, per detta saltuaria attività lavorativa, un reddito complessivo annuo (si veda l'anno di imposta 2023) estremamente esiguo, pari a soli € 1.639,00 per l'intero anno 2023 (cfr. Mod. 730 per l'anno d'imposta
2023 prodotto dalla resistente al doc. 9).
Per_ Inoltre, posto che, come si è detto, si è laureata in Economia e Management in data 15/11/2023, deve ritenersi che nel momento in cui il padre ha depositato il ricorso (09/10/2024), il lasso di tempo decorso dalla laurea conseguita non superava di certo la soglia temporale di tolleranza ragionevolmente accordabile alla figlia maggiorenne ai fini del reperimento di una occupazione lavorativa consona al percorso di studi universitari intrapreso.
E' comunque dirimente osservare che la figlia, dopo essersi laureata in data 15/11/2023, si sia iscritta, per l'anno accademico 2024/2025, al Corso di Laurea Magistrale in Management e comunicazione d'impresa presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, della durata di due anni, come risulta dall'attestato di iscrizione e dei versamenti delle tasse universitarie effettuati per l'anno accademico 2024/2025 (doc. 7 bis): la durata del corso di studi è di due anni accademici, ed è quindi evidente l'intenzione della ragazza di proseguire negli studi e, dunque, l'esistenza di un percorso formativo ancora in fieri.
Ritiene pertanto il Collegio che debba essere respinta la domanda di revoca formulata dal ricorrente, e confermato di conseguenza l'importo del contributo di mantenimento in essere dall' epoca della separazione consensuale, che rivalutato ad oggi ammonta pacificamente ad € 290,27 mensili (dato non contestato), oltre al 50% delle spese straordinarie.
5.
Venendo alla domanda riconvenzionale della resistente di riconoscimento di un assegno divorzile, detta domanda va esaminata alla luce dei noti principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 11.7.2018, n. 18287.
La convenuta ha dedotto sia la funzione assistenziale che quella perequativo-compensativa ricoperta, nel caso concreto, dall'assegno divorzile richiesto.
In estrema sintesi, alla stregua dei principi sanciti dalle citate Sezioni Unite, l'assegno divorzile è dovuto laddove un coniuge non sia economicamente autosufficiente (funzione assistenziale dell'assegno), oppure laddove lo squilibrio economico tra le parti trovi la sua radice causale nel pagina 4 di 8 sacrificio di aspettative professionali o rinunce di occasioni lavorative da parte del coniuge più debole, per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e all'arricchimento dell'altro coniuge (funzione compensativo-perequativa dell'assegno).
In entrambi i casi l'onere di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno.
Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone senza dubbio di applicare i suesposti principi di diritto al caso in esame.
L'assegno divorzile non potrebbe essere riconosciuto alla resistente con funzione assistenziale, poiché, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, quest'ultima deve ritenersi economicamente autosufficiente.
La convenuta, in sede di accordi di separazione, aveva dichiarato di essere economicamente autosufficiente, e da allora nulla è mutato rispetto alle sue condizioni economiche;
anzi, come si vedrà, la moglie ha visto incrementarsi il proprio patrimonio, essendo divenuta proprietaria, successivamente all'omologa della separazione consensuale, di un immobile ulteriore rispetto alla ex casa coniugale di cui già ella era divenuta proprietaria per intero per effetto degli accordi di separazione.
A quest'ultimo proposito, in tali accordi, i coniugi - che erano comproprietari al 50% ciascuno della casa coniugale sita in Reggio Emilia, via Gigli n.
6 - aveva convenuto, a definizione dei loro rapporti patrimoniali, che il marito trasferisse alla moglie la propria quota del 50%, ed in tal modo la moglie è divenuta proprietaria dell'intero immobile;
avevano inoltre dichiarato, a fronte di ciò, di “essere economicamente autosufficienti”.
Ora, è vero che la rinunzia all'assegno divorzile in sede di separazione sia affetta da nullità; tuttavia, nel caso di specie, la dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di separazione non va interpretata come rinuncia all'assegno divorzile (anche perché l'assegno divorzile potrebbe essere riconosciuto, in ipotesi, prescindendo dalla sua funzione prettamente assistenziale), quanto piuttosto come riconoscimento di un fatto scaturente dagli accordi coniugali, ossia il riconoscimento della propria condizione di autosufficienza economica.
Nella valutazione di tale condizione, deve tenersi conto non solo dei redditi, ma anche delle consistenze patrimoniali, e nel caso concreto, pur essendovi di certo uno squilibrio reddituale a vantaggio del marito, di contro il divario patrimoniale è a vantaggio della moglie, atteso che mentre il non CP_1
risulta proprietario di immobili, la risulta ad oggi proprietaria di due immobili (si veda la visura CP_2
catastale prodotta dalla resistente al doc. 15), uno acquisito a seguito di una successione mortis causa dopo l'omologa della separazione (immobile sito in via Zibordi n. 3 a Reggio Emilia), e l'altro pagina 5 di 8 costituito dalla ex casa coniugale, sita in via Gigli n. 6 a Reggio Emilia, la cui quota del 50% le era stata ceduta dal marito in sede di accordi di separazione.
Deve dunque ritenersi che il trasferimento patrimoniale verificatosi per effetto dell'accordo coniugale concluso in sede di separazione consensuale, in base al quale il marito ha trasferito alla moglie la propria quota del 50% della casa coniugale senza previsione di alcun corrispettivo, abbia comportato, in parte, anche un certo riequilibrio tra le rispettive condizioni economiche.
Invero, il contenuto degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale, e la mancata previsione di un assegno di mantenimento, pur non vincolando il Collegio nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, costituisce tuttavia un indice di riferimento ed un importante elemento di valutazione delle condizioni economiche delle parti, dovendosi supporre che i coniugi, nel regolamentare concordemente i loro rapporti patrimoniali, abbiano tenuto presente ogni elemento della loro situazione personale e patrimoniale pregressa.
Da allora, come si è detto, nulla è mutato, atteso che pure all'epoca della separazione la moglie era disoccupata.
Escluso dunque che possa essere riconosciuto alla moglie un assegno divorzile con funzione assistenziale, venendo ad esaminare l'altra funzione dell'assegno dedotta dalla resistente (ossia quella perequativo-compensativa), non risulta provato che la disparità reddituale trovi la sua radice causale nella rinuncia, da parte della convenuta, ad occasioni professionali e nel sacrificio di proprie aspirazioni lavorative.
Non vi è prova, in particolare, del fatto che la moglie avesse dovuto rinunciare, a causa di scelte imposte dalla vita familiare, a particolari ambizioni professionali, ad opportunità di carriera o ad occasioni di lavoro che le avrebbero garantito un maggior reddito o una maggiore soddisfazione e valorizzazione professionale.
Si consideri infatti che il matrimonio è stato contratto nel 1990 quando la sig.ra veva l'età di 24 CP_2
anni; se si esamina l'estratto conto previdenziale prodotto dalla resistente al doc. 14 bis, si evince che già prima del matrimonio la convenuta lavorasse in modo saltuario percependo redditi estremamente modesti;
dunque negli antecedenti al matrimonio la sua vita lavorativa era caratterizzata da una situazione di precarietà, e non vi è prova che ella, in costanza di matrimonio ed a causa delle scelte imposte dalla vita famigliare, abbia dovuto sacrificare particolari aspettative professionali.
Si consideri che il coniuge che richiede l'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa deve assolvere in modo “rigoroso” (come richiesto a pag. 36 della cit. sentenza delle Sezioni Unite)
l'onere di provare che la disparità reddituale esistente abbia questa specifica radice causale, e quindi
"che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative
pagina 6 di 8 professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge".
Nel caso concreto, la resistente non ha provato che la sperequazione reddituale sia causalmente riconducibile alla rinuncia, in costanza di matrimonio, a proprie opportunità di carriera o a particolari incarichi professionali e/o occasioni lavorative, considerato di contro che, come si è detto, già prima del matrimonio la sua situazione lavorativa era caratterizzata da precarietà e da redditi estremamente esigui, come comprovato dall'estratto conto previdenziale dalla stessa prodotto al doc. 14 bis.
Né vi è prova di un incremento economico e di un miglioramento della posizione lavorativa del marito verificatosi nel periodo della convivenza coniugale, anche perché il marito lavora come dipendente della Enel Sole Srl sin dal 04/03/1991 (cfr. CUD prodotto dal ricorrente al doc. 5), e non vi è dimostrazione specifica che la sua situazione patrimoniale e reddituale si sia modificata in meglio nel periodo della convivenza coniugale per progressioni di carriera o per un maggior impegno lavorativo consentiti dal ruolo endofamiliare svolto dalla moglie, dovendosi quindi presumere che il suo reddito di lavoro dipendente sia rimasto pressoché costante nel tempo, o comunque che si sia modificato per variabili causalmente indipendenti dal ruolo endofamiliare svolto dalla resistente.
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, il Collegio ritiene pertanto di dover respingere la domanda di assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta.
Rimane assorbita la ulteriore domanda di riconoscimento del 40% del TFR.
6.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza anche istruttoria ed eccezione disattese ed assorbite:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Reggio Emilia in data 11 novembre 1990 tra e con atto trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 CP_2
matrimonio del Comune di Reggio Emilia (Atto n. 299, Parte 2, Serie A, dell'anno 1990).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Conferma il contributo di mantenimento a carico del padre da versare alla madre per il Per_ mantenimento della figlia così come stabilito in sede di separazione consensuale, pari alla somma pagina 7 di 8 mensile di € 290,27 (già rivalutata alla data odierna), rivalutabile annualmente sulla base degli indici
Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese CP_2
straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo locale in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia.
4) Respinge la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
5) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
13 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 8 di 8