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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 372 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da:
(C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, piazza Galilei n. 12, presso lo studio dell'avv. Luigi Merello,
che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di appello;
appellante
CONTRO
(P.IVA ), con sede in Cagliari, via Del Commercio n. 17, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Cagliari, via Orlando n.
Pagina 1 3, presso lo studio dell'Avv. Stefania Alfonso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
All'udienza del 11/07/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte, rilevata la non manifesta infondatezza dal punto di vista costituzionale (violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione), rimettere il procedimento al Giudice delle Leggi per i provvedimenti di competenza sulle seguenti questioni: 1)
non dare IL GIUSTO VALORE ALLA DICHIARAZIONE DELLA PARTE che afferma di non aver potuto vedere e aprire il file e quindi vedere il provvedimento da impugnare, trattandosi di comunicazione TELEMATICA, in cui è allegato un file particolarmente compresso. MANCANZA
QUINDI DELLA PRECISAZIONE CHE A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DI
CANCELLERIA VI SIA UNA PRESUNZIONE “IURIS ET DE IURE” DELLA APERTURA DEL
FILE E QUINDI DELLA PRESA VISIONE DEL PROVVEDIMENTO. 2) Non viene precisato, nella norma in argomento, di che tipo di COMUNICAZIONE deve essere, potendo le stesse essere di diverso tipo, e non con efficacia di notifica, a differenza della NOTIFICA, che può essere eseguita solo dalle persone indicate dalla legge. Mancanza dell'anzidetta precisazione. 3) Palese violazione del principio “dell'impulso di parte” come principio attinente vuoi all'eguaglianza delle parti, vuoi alla parità processuale delle stesse e quindi come principio fondante del “giusto processo”. Inutile
rilevare come gli atti per avere effetto giuridico nei confronti della controparte devono avvenire ad opera o per impulso delle parti stesse. 4) Palese violazione di chiarezza della norma (art 702
quater cpc) nella parte in cui con la presenza di una congiunzione alternativa con lettera “O” tra le parole COMUNICAZIONI “O” NOTIFICAZIONI presuppone eguaglianza fra le due situazioni nascenti dal ricevimento di uno dei due atti, CON POTERE DI SCELTA in capo alle parti, o
Pagina 2 comunque alla parte interessata, e non di fatto al compimento di un atto da parte di un estraneo.
MANCANZA DUNQUE DI UNA PRECISAZIONE AL RIGUARDO TALE DA DARE
LEGITTIMAZIONE ALLA “COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA” RICEVUTA “PRIMA” E
TALE DA TOGLIERE VALORE ALLA EVENTUALE NOTIFICA, NONCHÉ AL COSIDDETTO
“TERMINE LUNGO” DI CUI ALLO ART. 327 cpc. 5) Rilevare come non manifestamente infondata costituzionalmente, in violazione dell'art 3 della Costituzione la questione relativa alla mancanza di RECLAMABILITA' O INPUGNABILITA' dell'Ordinanza con la quale il Giudice
Monocratico investito di un procedimento ex art 702 bis ( oggi artt. 281 DECIES E SEGG.) decide in ordine alla mutazione del rito, quasi sempre per motivi istruttori, rigettando tale richiesta. Tale
ordinanza non può essere RECLAMATA O IMPUGNATA davanti allo Collegio (anche se può
essere motivo di appello).Tale mancanza di RECLAMABILITA' O IMPUGNABILITA' danneggia quasi sempre il convenuto che si trova implicato in un procedimento che non ha avuto possibilità di scelta, e nel quale non può adeguatamente difendersi , per via della tipologia del procedimento, in questo senso limitato anche nella deduzione di mezzi istruttori, che potrebbero portare alla modifica del rito, modifica che se richiesta e rigettata, non puo' nemmeno essere reclamata davanti al Collegio”.
Nell'interesse dell'appellata: “1) Dichiarare inammissibile perché tardivo e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...]
avverso l'ordinanza n. 1688/2024– R.G. n. 2459/2021 emessa dal Parte_2
Tribunale di Cagliari il 15.07.2024, confermando l'ordinanza impugnata. 2) Rigettare tutte le avverse domande 3) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto
Il Tribunale di Cagliari con ordinanza in data 15.07.2024 pronunciata a seguito di riserva assunta all'udienza del 14.06.2023, definendo il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. distinto al n.r.g.
2459/2021, ha disposto nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento del ricorso, dichiara la
Pagina 3 legittimità dell'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 cc da parte della società ricorrente in conseguenza dell'inadempimento della parte resistente e l'avvenuta caducazione del contratto e,
per l'effetto, condanna la sig.ra alla restituzione in favore della società Parte_1
del doppio della caparra versata (complessivi € 40.000,00) oltre interessi al tasso CP_1
legale dalla data del recesso alla data della domanda e al tasso per le transazioni commerciali dalla data della domanda al soddisfo;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Condanna la sig.ra alla rifusione in favore della delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 7.616,00 per compenso professionale e € 286,00 per esborsi, oltre spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Col ricorso aveva esposto: di avere stipulato un contratto preliminare di affitto di Parte_3
ramo d'azienda con la sig.ra titolare della ditta individuale , Pt_1 Parte_1 Parte_2
esercente attività di stabilimento balneare con servizi di ristoro in un chiosco sito in Cagliari, nel lungomare Poetto;
che il contratto aveva ad oggetto, in particolare, la gestione della attività di bar,
ristorante e gelateria;
di avere corrisposto la somma pari a € 20.000,00 a titolo di caparra;
che la stipula del definitivo era subordinata al preventivo conseguimento, presso il Comune di Cagliari, da parte della , titolare della concessione, dell'autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi Pt_1
della suddetta attività, come previsto dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione;
che ex art. 5,
comma 1, spettava al concedente farsi carico di tutte le formalità necessarie per l'ottenimento da parte dell'Ente locale dell'autorizzazione e per la voltura in capo all'affittuario; che in data
07.06.2019, aveva fornito la documentazione necessaria ad ottenere le relative volture e autorizzazioni, ma la resistente non aveva provveduto ad avviare la procedura necessaria per il rilascio della preventiva autorizzazione, pregiudicando in via definitiva l'intero affare, sicché, con raccomandata a/r del 03.07.2019, perso ogni interesse alla conclusione dell'affare, essa società
aveva richiesto alla ditta individuale la restituzione della somma versata, senza esito. Parte_2
La convenuta si era difesa sostenendo che l'inadempimento fosse invece ascrivibile alla Pt_3
che non aveva consegnato copia del contratto preliminare di cessione del ramo d'azienda
[...]
Pagina 4 regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro – la cui registrazione era appunto a carico della
– costituente parte integrante della documentazione da presentare all'Ufficio Patrimonio del Pt_3
Comune di Cagliari, sicchè il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 5 del contratto preliminare era imputabile alla ricorrente, con conseguente diritto di essa convenuta a trattenere la caparra a titolo di risarcimento del danno.
Il Tribunale, ribadita la insussistenza dei presupposti per il mutamento del rito, atteso che le prove orali, come dedotte dalla resistente, erano in parte generiche e in parte irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio, ha osservato che “…In base all'art. 45 bis Cod. Nav. il soggetto legittimato a chiedere l'autorizzazione all'affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione è il concessionario. In questo caso la concessionaria era in possesso della documentazione necessaria ai fini della domanda di cui all'art. 45 bis Cod. Nav., sottoscritta dal rappresentante legale della fin dal 6 giugno 2019. La stessa resistente ha prodotto tale documentazione nel Parte_3
presente giudizio come doc.
6. La resistente non ha dimostrato di avere presentato al Comune di
Cagliari l'istanza di cui all'art. 45 bis Cod. Nav. e non ha dimostrato che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, fosse necessaria la registrazione del contratto preliminare e non fosse sufficiente la semplice copia del contratto sottoscritto dalle parti. Anche dal fac-simile della domanda da presentare al Comune di Cagliari risulta che è richiesta solo la copia della scrittura privata che motiva la domanda di autorizzazione e non anche la registrazione. …”, concludendo che “Solo in data 18 luglio 2019, dopo avere già ricevuto la comunicazione del recesso, la resistente ha chiesto alla una copia del contratto preliminare registrato” e che “La Parte_3
prolungata inerzia della resistente, che solo dopo la comunicazione del recesso si è attivata per chiedere un documento, peraltro non richiesto dallo stesso Comune, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza”.
titolare della ditta individuale ha proposto appello Parte_1 Parte_2
deducendo:
Pagina 5 A) La nullità del supposto contratto verbale di affitto di ramo di azienda su cui si fonda il provvedimento del giudice eccependo “la inesistenza e/o nullità del contratto, in quanto non esiste un documento firmato da entrambe le parti tale da considerarsi contratto” laddove, nella specie,
sarebbe “assolutamente essenziale trattandosi di una procedura contrattuale mista, in parte privatistica ed in parte pubblica ed in cui i soggetti rilevanti ed essenziali per il raggiungimento dell' accordo sono tre, due parti private ed il terzo pubblico cioe' il Comune di Cagliari. B) La
mancanza di prova del contratto ai sensi dell' art, 2556 del Cod, Civile. C) La nullità per mancanza della forma scritta del contratto essendo l'azienda composta, quale suo elemento principale, da un immobile fabbricato ai sensi del comb. disp. dell'art. 2556 ultima parte e art. 1350 c.c.”, con la conseguenza che, trattandosi di rapporto mai nato, neppure potrebbe disporsi la restituzione del doppio della caparra. Nel merito, l'erronea interpretazione delle risultanze processuali, qualora si ritenesse valida la sussistenza di un contratto sul rilievo: “D).…e' anche vero che il contratto prima di registrarlo andava anche firmato, cosa che non è stato. Quindi non vi era alcun contratto firmato. A questo punto vorrei sapere, magari dal Giudice, cosa sarebbe andato a fare l' incaricato della in Comune se non aveva, non solo un contratto “registrato, Parte_2
ma neppure “firmato”.???? Niente di niente, evidentemente, perché la documentazione sarebbe stata ritenuta immediatamente irricevibile. Ed e' qui a ns avviso che appare chiarissima la inadempienza della .”. E) Illegittima condanna al pagamento del doppio della caparra. F) Pt_3
Illegittima condanna al pagamento degli interessi commerciali.”,
L'appellane ha, quindi;
concluso:” A) In via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la nullità
di qualsiasi accordo o contratto per la mancanza della forma scritta necessaria nella procedura de quo e quindi disporre in tal senso la totale riforma della sentenza appellata. B) In subordine, e sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare che per il predetto motivo (mancanza di forma scritta), ai sensi dell'art. 2556 CC, ricorrendo i presupposti di detta norma, il contratto e le condizioni dello stesso non sono comunque provate e che quindi non è provata la inadempienza della appellante, con riforma della sentenza appellata. C) In ulteriore subordine e sempre
Pagina 6 pregiudizialmente e/o preliminarmente dichiarare la nullità dell'ipotetico contratto verbale di affitto di azienda in quanto tra i beni locati vi è un immobile regolarmente accatastato che quindi comporta la necessità della forma scritta ex art 2556 ultima parte e Art. 1350 C.C. e quindi riformare conseguentemente la sentenza appellata. D) Nel merito ed in via principale , qualora si ritenesse la validità di un contratto di affitto di azienda, riformare la sentenza appellata dichiarando che la inadempienza contrattuale è attribuibile alla per non aver sottoscritto il Pt_3
contratto preliminare, nonostante i solleciti.
E) nel merito ed in via riconvenzionale, per l'effetto di cui al capo che precede, dichiarare legittimo il trattenimento della somma di €.20.000,00 a titolo di caparra da parte della Pt_2
in accoglimento della domanda riconvenzionale.Dichiarare, sempre in via riconvenzionale,
[...]
legittimo il trattenimento della somma di €. 20.000,00 da parte della nelle ipotesi Parte_2
previste in via preliminare e/o pregiudiziale a titolo di risarcimento del danno (perdita di chance,
come desumibile dalle prove qualora escusse).F) in ogni caso riformare la sentenza appellata,
dichiarando legittimo il trattenimento della somma versata. G) Sempre nel merito, ed in deprecata ipotesi, si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello riformi la sentenza/ordinanza appellata a riguardo della condanna al doppio della caparra ed al pagamento degli interessi commerciali, per i motivi esposti in parte motiva ,dichiarando gli stessi non dovuti. H) In via istruttoria si chiede che la Corte
di Appello voglia ammettere prova per testi sulle circostanze dedotte nella comparsa di costituzione e risposta i cui capitoli di prova hanno da intendersi qui integralmente trascritti con l'indicazione dei testi nella quale si domandava al Giudice il mutamento del rito. I) Con vittoria di spese e di onorari, anche del primo grado del giudizio nell'ipotesi di cui al capo D. In tutte le altre ipotesi che precedono con spese compensate.”.
Si è costituita la società appellata esordendo: “Con atto d' appello notificato in data 03.11.2024,
la , proponeva impugnazione avverso l'ordinanza ex art Parte_2
702 ter c.p.c. del Tribunale di Cagliari rep. 1688/24 - cron. 14684/24 del 15.07.2024 – r.g. 2459/21
comunicata alle parti in data 17.07.2024”, ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità
Pagina 7 dell'appello siccome proposto fuori termine, sul rilievo per cui l'art. 702-quater, comma 1, c.p.c.
prevede che l'ordinanza conclusiva del rito sommario passi in giudicato «se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione», disancorando così la decorrenza del termine
“breve” dalla sola iniziativa di parte (la notifica) e riconoscendo un valore alla comunicazione di cancelleria.
Ha fatto rilevare l'appellata che “ l'ordinanza oggi impugnata è stata emessa in data 15 luglio
2024 e comunicata alle parti in data 17 luglio 2024, così come può rilevarsi dal fascicolo telematico di primo grado del quale si chiede formalmente l'acquisizione nel presente giudizio d'appello. L' atto d'appello ( un ricorso e non una citazione) è stato notificato in data 3 novembre
2024 quindi ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla norma in esame.”.
Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso rilevando, tra l'altro, la pretestuosità e la novità di talune eccezioni e domande.
All'udienza fissata la Corte si è riservata, e con ordinanza del 10 aprile 2025 ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado disponendo che la Cancelleria acquisisse la documentazione completa concernente l'oggetto della comunicazione/notificazione di cancelleria eseguita in data 15 luglio 2024 nei confronti dell'Avv.
Luigi Merello, al fine di accertare se essa contenesse o meno l'ordinanza integrale emessa a definizione del procedimento n. 2459/2021 R.G. ( . Tale Parte_4
documentazione è stata acquisita. Accordato, dunque, un differimento a seguito della rinuncia al mandato del difensore dell'appellante, sono pervenute tempestive memorie scritte. Il difensore dell'appellante, munito di nuova procura, ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe muovendo dal seguente rilievo: “Nelle proprie memorie l'appellante ha preso atto che la comunicazione di cancelleria era del 15/17 luglio 2024 (mentre invece veniva rispettato il termine,
proponendo l'appello, nei trenta giorni dalla NOTIFICA della sentenza da parte dell' attore,
avvenuta il 3 ottobre successivo), ed ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale sotto diversi profili.
Pagina 8 ***
Giova premettere che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 253/2020, nell'esaminare la compatibilità del rito sommario disciplinato dagli artt. 702 bis c.p.c. con il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa “ad armi pari”, ha dichiarato “… l'illegittimità costituzionale dell'art. 702 ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Ad
avviso della Corte Costituzionale costituisce elemento dirimente la circostanza che la finalità
acceleratoria, perseguita dal legislatore con l'introduzione del procedimento sommario di cognizione, sia sì funzionale a garantire la ragionevole durata del processo, ma si riveli conseguenza sproporzionata e irragionevole ex art. 3 Cost., nell'ambito di una fattispecie quale quella in esame.”.
Tale, unico profilo di incostituzionalità è estraneo a ben vedere alle questioni sollevate dall'appellante.
Ciò posto, pare opportuno ricordare chce il legislatore del 2009, con l'introduzione del rito sommario di cognizione (abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 -c.d. "Riforma Cartabia"-,
come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197), disciplinato dagli artt. 702 bis-ter-quater c.p.c.,
ha perseguito l'obiettivo di ridurre la durata dei giudizi di primo grado con uno strumento volto a favorire l'accelerazione e la speditezza dei processi nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, consentendo all'attore la scelta di un rito più celere rispetto a quello ordinario, laddove sia possibile istruire la causa nelle forme, rapide e snelle (omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio), di cui alle norme sopra indicate. La finalità perseguita, dunque,
come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, che, con l'esclusione di cui sopra, ne ha
Pagina 9 verificato la generale tenuta, risulta coerente con il principio, di rilievo costituzionale, della ragionevole durata del giudizio. Al fine di conseguire tale obiettivo, l'art. 702 bis c.p.c. circoscrive l'esperibilità del procedimento sommario unicamente alle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, ex art. 50 ter c.p.c.; ciò implica, necessariamente, che sono escluse dall'ambito di applicazione del rito le ipotesi in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale,
nonché quelle che la normativa speciale (L. n. 533/73) attribuisce al Giudice del lavoro. Quanto
alla giurisprudenza di legittimità, più volte la stessa si è espressa sul procedimento sommario chiarendo, fra l'altro e per quanto qui rileva: “La valutazione, da parte del giudice, della necessità
di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c.,
presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis". (Sez. 3 - , Ordinanza n. 24538 del 05/10/2018), nonché: “Gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. (applicabili ratione temporis alla fattispecie) disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere,
senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell'appello, giacché l'art. 702 quater c.p.c., nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 14315 del 22/05/2024).
Tanto precisato, l'appellante ha sollevato dubbi di legittimità delle norme disciplinanti il procedimento sommario per le ragioni appresso riportate:
: 1) non dare IL GIUSTO VALORE ALLA DICHIARAZIONE DELLA PARTE che afferma di non aver potuto vedere e aprire il file e quindi vedere il provvedimento da impugnare, trattandosi
Pagina 10 di comunicazione , in cui è allegato un file particolarmente compresso. MANCANZA CP_2
QUINDI DELLA PRECISAZIONE CHE A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DI
CANCELLERIA VI SIA UNA PRESUNZIONE “IURIS ET DE IURE” DELLA APERTURA DEL
FILE E QUINDI DELLA PRESA VISIONE DEL PROVVEDIMENTO.
Ora, in disparte la tardività della circostanza fattuale sottesa alla doglianza, l'assunto, introdotto solo con le suddette memorie conclusive, in termini assolutamente generici (non sono neanche allegate la ragioni per cui non si sarebbe riusciti ad aprire il file, situazione, peraltro, neppure segnalata alla Cancelleria e all'Ufficio a suo tempo) ne evidenzia, piuttosto, la pretestuosità, non invece, come necessario, l' idoneità a costituire profilo rilevante e non manifestamente infondato ai fini di rimettere la questione alla Corte Costituzionale;
2) Non viene precisato, nella norma in argomento, di che tipo di COMUNICAZIONE deve essere, potendo le stesse essere di diverso tipo, e non con efficacia di notifica, a differenza della
NOTIFICA, che può essere eseguita solo dalle persone indicate dalla legge. Mancanza
dell'anzidetta precisazione.”.
Anche tale profilo non può essere valutato in termini di non manifesta infondatezza. Si riporta il principio ribadito più volte dalla Suprema Corte sul solco del tenore letterale ed inequivoco delle norme che regolano il rito sommario: “Nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c., la comunicazione di cancelleria deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione. Ne consegue che ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per l'appello occorre fare riferimento alla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte,
ovvero, se anteriore, alla detta comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione. (Sez. 6 - 2, Ord. n. 5079 del 16/02/2022). Ebbene l'articolo in questione chiarisce esattamente e senza possibilità di indurre in equivoco le finalità che con riferimento all'ordinanza di cui trattasi assolve la comunicazione di cancelleria, di talchè la norma
Pagina 11 null'altro avrebbe dovuto precisare quanto a natura, funzioni e soggetto deputato ad effettuare la comunicazione in argomento.
3) Palese violazione del principio “dell'impulso di parte” come principio attinente vuoi all'eguaglianza delle parti, vuoi alla parità processuale delle stesse e quindi come principio fondante del “giusto processo”. Inutile rilevare come gli atti per avere effetto giuridico nei confronti della controparte devono avvenire ad opera o per impulso delle parti stesse.
Non solo l'impulso di parte non attiene all'eguaglianza, posto che la comunicazione è fatta allo stesso modo alle parti processuali, ma neppure assurge a principio costituzionale (v. Cass. sopra richiamata). E' evidente che ragioni di celerità e ragionevole durata del processo sottendono a tale previsione normativa, che , peraltro, preserva l'assoluta uguaglianza delle parti sotto il profilo considerato.
4) Palese violazione di chiarezza della norma (art 702 quater cpc) nella parte in cui con la presenza di una congiunzione alternativa con lettera “O” tra le parole COMUNICAZIONI “O”
NOTIFICAZIONI presuppone eguaglianza fra le due situazioni nascenti dal ricevimento di uno dei due atti, CON POTERE DI SCELTA in capo alle parti, o comunque alla parte interessata, e non di fatto al compimento di un atto da parte di un estraneo. MANCANZA DUNQUE DI UNA
PRECISAZIONE AL RIGUARDO TALE DA DARE LEGITTIMAZIONE ALLA
“COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA” RICEVUTA “PRIMA” E TALE DA TOGLIERE
VALORE ALLA EVENTUALE NOTIFICA, NONCHÉ AL COSIDDETTO “TERMINE LUNGO” DI
CUI ALLO ART. 327 cpc. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante la norma ha, come accennato, un tenore chiaro ed inequivocabile, tale da non creare equivoci ed ancor meno a supportare una valutazione di rilevanza della questione con riguardo al caso specifico ai fini di una sua eventuale rimessione alla Corte Costituzionale.
5) Rilevare come non manifestamente infondata costituzionalmente, in violazione dell'art 3
della Costituzione la questione relativa alla mancanza di RECLAMABILITA' O INPUGNABILITA'
dell'Ordinanza con la quale il Giudice Monocratico investito di un procedimento ex art 702 bis (
Pagina 12 oggi artt. 281 DECIES E SEGG.) decide in ordine alla mutazione del rito, quasi sempre per motivi istruttori, rigettando tale richiesta. Tale ordinanza non può essere RECLAMATA O IMPUGNATA
davanti allo Collegio (anche se può essere motivo di appello).Tale mancanza di RECLAMABILITA'
O IMPUGNABILITA' danneggia quasi sempre il convenuto che si trova implicato in un procedimento che non ha avuto possibilità di scelta, e nel quale non può adeguatamente difendersi ,
per via della tipologia del procedimento, in questo senso limitato anche nella deduzione di mezzi istruttori, che potrebbero portare alla modifica del rito, modifica che se richiesta e rigettata, non puo' nemmeno essere reclamata davanti al Collegio.
Si richiamano i principi sopra espressi in materia di poteri istruttori del giudice evidenziandosi che,
peraltro, in appello risultano ampliate le facoltà istruttorie delle parti rispetto a quanto previsto dal rito ordinario. Quanto alla non reclamabilità dell' ordinanza di rigetto dell'istanza di mutamento del rito, il principio rientra nella regola generale della non impugnabilità ex se dei provvedimenti che governano la direzione dell'udienza e del processo, in ossequio alla esigenza costituzionale di ragionevole durata ed in linea, nella specie, con la celerità del rito, laddove tale snellezza trova un suo ampio correttivo, come rilevato, nel dare ingresso entri certi termini alle istanze istruttorie anche in appello.
Tutte le questioni non superano, dunque, il vaglio di non manifesta infondatezza riservato al giudice remittente.
L'appello, in ultima analisi è tardivo e come tale inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza (valore della causa entro lo scaglione di euro
52.000,00, parametro medio per le prime due fasi minimo per la fase decisoria, stante la contenutissima attività svolta, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, con la riduzione del 50% per la decisione in rito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando:
dichiara inammissibile l'appello proposto da titolare della ditta individuale Parte_1
Pagina 13 , avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari in data 15.07.2024 pronunciata a Parte_2
seguito di riserva assunta all'udienza del 14.06.2023, definendo il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. distinto al n.r.g. 2459/2021;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della , che Controparte_1
liquida in euro 2.605,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Dichiara che sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 372 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da:
(C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, piazza Galilei n. 12, presso lo studio dell'avv. Luigi Merello,
che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di appello;
appellante
CONTRO
(P.IVA ), con sede in Cagliari, via Del Commercio n. 17, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Cagliari, via Orlando n.
Pagina 1 3, presso lo studio dell'Avv. Stefania Alfonso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
All'udienza del 11/07/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte, rilevata la non manifesta infondatezza dal punto di vista costituzionale (violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione), rimettere il procedimento al Giudice delle Leggi per i provvedimenti di competenza sulle seguenti questioni: 1)
non dare IL GIUSTO VALORE ALLA DICHIARAZIONE DELLA PARTE che afferma di non aver potuto vedere e aprire il file e quindi vedere il provvedimento da impugnare, trattandosi di comunicazione TELEMATICA, in cui è allegato un file particolarmente compresso. MANCANZA
QUINDI DELLA PRECISAZIONE CHE A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DI
CANCELLERIA VI SIA UNA PRESUNZIONE “IURIS ET DE IURE” DELLA APERTURA DEL
FILE E QUINDI DELLA PRESA VISIONE DEL PROVVEDIMENTO. 2) Non viene precisato, nella norma in argomento, di che tipo di COMUNICAZIONE deve essere, potendo le stesse essere di diverso tipo, e non con efficacia di notifica, a differenza della NOTIFICA, che può essere eseguita solo dalle persone indicate dalla legge. Mancanza dell'anzidetta precisazione. 3) Palese violazione del principio “dell'impulso di parte” come principio attinente vuoi all'eguaglianza delle parti, vuoi alla parità processuale delle stesse e quindi come principio fondante del “giusto processo”. Inutile
rilevare come gli atti per avere effetto giuridico nei confronti della controparte devono avvenire ad opera o per impulso delle parti stesse. 4) Palese violazione di chiarezza della norma (art 702
quater cpc) nella parte in cui con la presenza di una congiunzione alternativa con lettera “O” tra le parole COMUNICAZIONI “O” NOTIFICAZIONI presuppone eguaglianza fra le due situazioni nascenti dal ricevimento di uno dei due atti, CON POTERE DI SCELTA in capo alle parti, o
Pagina 2 comunque alla parte interessata, e non di fatto al compimento di un atto da parte di un estraneo.
MANCANZA DUNQUE DI UNA PRECISAZIONE AL RIGUARDO TALE DA DARE
LEGITTIMAZIONE ALLA “COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA” RICEVUTA “PRIMA” E
TALE DA TOGLIERE VALORE ALLA EVENTUALE NOTIFICA, NONCHÉ AL COSIDDETTO
“TERMINE LUNGO” DI CUI ALLO ART. 327 cpc. 5) Rilevare come non manifestamente infondata costituzionalmente, in violazione dell'art 3 della Costituzione la questione relativa alla mancanza di RECLAMABILITA' O INPUGNABILITA' dell'Ordinanza con la quale il Giudice
Monocratico investito di un procedimento ex art 702 bis ( oggi artt. 281 DECIES E SEGG.) decide in ordine alla mutazione del rito, quasi sempre per motivi istruttori, rigettando tale richiesta. Tale
ordinanza non può essere RECLAMATA O IMPUGNATA davanti allo Collegio (anche se può
essere motivo di appello).Tale mancanza di RECLAMABILITA' O IMPUGNABILITA' danneggia quasi sempre il convenuto che si trova implicato in un procedimento che non ha avuto possibilità di scelta, e nel quale non può adeguatamente difendersi , per via della tipologia del procedimento, in questo senso limitato anche nella deduzione di mezzi istruttori, che potrebbero portare alla modifica del rito, modifica che se richiesta e rigettata, non puo' nemmeno essere reclamata davanti al Collegio”.
Nell'interesse dell'appellata: “1) Dichiarare inammissibile perché tardivo e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...]
avverso l'ordinanza n. 1688/2024– R.G. n. 2459/2021 emessa dal Parte_2
Tribunale di Cagliari il 15.07.2024, confermando l'ordinanza impugnata. 2) Rigettare tutte le avverse domande 3) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto
Il Tribunale di Cagliari con ordinanza in data 15.07.2024 pronunciata a seguito di riserva assunta all'udienza del 14.06.2023, definendo il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. distinto al n.r.g.
2459/2021, ha disposto nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento del ricorso, dichiara la
Pagina 3 legittimità dell'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 cc da parte della società ricorrente in conseguenza dell'inadempimento della parte resistente e l'avvenuta caducazione del contratto e,
per l'effetto, condanna la sig.ra alla restituzione in favore della società Parte_1
del doppio della caparra versata (complessivi € 40.000,00) oltre interessi al tasso CP_1
legale dalla data del recesso alla data della domanda e al tasso per le transazioni commerciali dalla data della domanda al soddisfo;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Condanna la sig.ra alla rifusione in favore della delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 7.616,00 per compenso professionale e € 286,00 per esborsi, oltre spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Col ricorso aveva esposto: di avere stipulato un contratto preliminare di affitto di Parte_3
ramo d'azienda con la sig.ra titolare della ditta individuale , Pt_1 Parte_1 Parte_2
esercente attività di stabilimento balneare con servizi di ristoro in un chiosco sito in Cagliari, nel lungomare Poetto;
che il contratto aveva ad oggetto, in particolare, la gestione della attività di bar,
ristorante e gelateria;
di avere corrisposto la somma pari a € 20.000,00 a titolo di caparra;
che la stipula del definitivo era subordinata al preventivo conseguimento, presso il Comune di Cagliari, da parte della , titolare della concessione, dell'autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi Pt_1
della suddetta attività, come previsto dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione;
che ex art. 5,
comma 1, spettava al concedente farsi carico di tutte le formalità necessarie per l'ottenimento da parte dell'Ente locale dell'autorizzazione e per la voltura in capo all'affittuario; che in data
07.06.2019, aveva fornito la documentazione necessaria ad ottenere le relative volture e autorizzazioni, ma la resistente non aveva provveduto ad avviare la procedura necessaria per il rilascio della preventiva autorizzazione, pregiudicando in via definitiva l'intero affare, sicché, con raccomandata a/r del 03.07.2019, perso ogni interesse alla conclusione dell'affare, essa società
aveva richiesto alla ditta individuale la restituzione della somma versata, senza esito. Parte_2
La convenuta si era difesa sostenendo che l'inadempimento fosse invece ascrivibile alla Pt_3
che non aveva consegnato copia del contratto preliminare di cessione del ramo d'azienda
[...]
Pagina 4 regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro – la cui registrazione era appunto a carico della
– costituente parte integrante della documentazione da presentare all'Ufficio Patrimonio del Pt_3
Comune di Cagliari, sicchè il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 5 del contratto preliminare era imputabile alla ricorrente, con conseguente diritto di essa convenuta a trattenere la caparra a titolo di risarcimento del danno.
Il Tribunale, ribadita la insussistenza dei presupposti per il mutamento del rito, atteso che le prove orali, come dedotte dalla resistente, erano in parte generiche e in parte irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio, ha osservato che “…In base all'art. 45 bis Cod. Nav. il soggetto legittimato a chiedere l'autorizzazione all'affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione è il concessionario. In questo caso la concessionaria era in possesso della documentazione necessaria ai fini della domanda di cui all'art. 45 bis Cod. Nav., sottoscritta dal rappresentante legale della fin dal 6 giugno 2019. La stessa resistente ha prodotto tale documentazione nel Parte_3
presente giudizio come doc.
6. La resistente non ha dimostrato di avere presentato al Comune di
Cagliari l'istanza di cui all'art. 45 bis Cod. Nav. e non ha dimostrato che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, fosse necessaria la registrazione del contratto preliminare e non fosse sufficiente la semplice copia del contratto sottoscritto dalle parti. Anche dal fac-simile della domanda da presentare al Comune di Cagliari risulta che è richiesta solo la copia della scrittura privata che motiva la domanda di autorizzazione e non anche la registrazione. …”, concludendo che “Solo in data 18 luglio 2019, dopo avere già ricevuto la comunicazione del recesso, la resistente ha chiesto alla una copia del contratto preliminare registrato” e che “La Parte_3
prolungata inerzia della resistente, che solo dopo la comunicazione del recesso si è attivata per chiedere un documento, peraltro non richiesto dallo stesso Comune, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza”.
titolare della ditta individuale ha proposto appello Parte_1 Parte_2
deducendo:
Pagina 5 A) La nullità del supposto contratto verbale di affitto di ramo di azienda su cui si fonda il provvedimento del giudice eccependo “la inesistenza e/o nullità del contratto, in quanto non esiste un documento firmato da entrambe le parti tale da considerarsi contratto” laddove, nella specie,
sarebbe “assolutamente essenziale trattandosi di una procedura contrattuale mista, in parte privatistica ed in parte pubblica ed in cui i soggetti rilevanti ed essenziali per il raggiungimento dell' accordo sono tre, due parti private ed il terzo pubblico cioe' il Comune di Cagliari. B) La
mancanza di prova del contratto ai sensi dell' art, 2556 del Cod, Civile. C) La nullità per mancanza della forma scritta del contratto essendo l'azienda composta, quale suo elemento principale, da un immobile fabbricato ai sensi del comb. disp. dell'art. 2556 ultima parte e art. 1350 c.c.”, con la conseguenza che, trattandosi di rapporto mai nato, neppure potrebbe disporsi la restituzione del doppio della caparra. Nel merito, l'erronea interpretazione delle risultanze processuali, qualora si ritenesse valida la sussistenza di un contratto sul rilievo: “D).…e' anche vero che il contratto prima di registrarlo andava anche firmato, cosa che non è stato. Quindi non vi era alcun contratto firmato. A questo punto vorrei sapere, magari dal Giudice, cosa sarebbe andato a fare l' incaricato della in Comune se non aveva, non solo un contratto “registrato, Parte_2
ma neppure “firmato”.???? Niente di niente, evidentemente, perché la documentazione sarebbe stata ritenuta immediatamente irricevibile. Ed e' qui a ns avviso che appare chiarissima la inadempienza della .”. E) Illegittima condanna al pagamento del doppio della caparra. F) Pt_3
Illegittima condanna al pagamento degli interessi commerciali.”,
L'appellane ha, quindi;
concluso:” A) In via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la nullità
di qualsiasi accordo o contratto per la mancanza della forma scritta necessaria nella procedura de quo e quindi disporre in tal senso la totale riforma della sentenza appellata. B) In subordine, e sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare che per il predetto motivo (mancanza di forma scritta), ai sensi dell'art. 2556 CC, ricorrendo i presupposti di detta norma, il contratto e le condizioni dello stesso non sono comunque provate e che quindi non è provata la inadempienza della appellante, con riforma della sentenza appellata. C) In ulteriore subordine e sempre
Pagina 6 pregiudizialmente e/o preliminarmente dichiarare la nullità dell'ipotetico contratto verbale di affitto di azienda in quanto tra i beni locati vi è un immobile regolarmente accatastato che quindi comporta la necessità della forma scritta ex art 2556 ultima parte e Art. 1350 C.C. e quindi riformare conseguentemente la sentenza appellata. D) Nel merito ed in via principale , qualora si ritenesse la validità di un contratto di affitto di azienda, riformare la sentenza appellata dichiarando che la inadempienza contrattuale è attribuibile alla per non aver sottoscritto il Pt_3
contratto preliminare, nonostante i solleciti.
E) nel merito ed in via riconvenzionale, per l'effetto di cui al capo che precede, dichiarare legittimo il trattenimento della somma di €.20.000,00 a titolo di caparra da parte della Pt_2
in accoglimento della domanda riconvenzionale.Dichiarare, sempre in via riconvenzionale,
[...]
legittimo il trattenimento della somma di €. 20.000,00 da parte della nelle ipotesi Parte_2
previste in via preliminare e/o pregiudiziale a titolo di risarcimento del danno (perdita di chance,
come desumibile dalle prove qualora escusse).F) in ogni caso riformare la sentenza appellata,
dichiarando legittimo il trattenimento della somma versata. G) Sempre nel merito, ed in deprecata ipotesi, si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello riformi la sentenza/ordinanza appellata a riguardo della condanna al doppio della caparra ed al pagamento degli interessi commerciali, per i motivi esposti in parte motiva ,dichiarando gli stessi non dovuti. H) In via istruttoria si chiede che la Corte
di Appello voglia ammettere prova per testi sulle circostanze dedotte nella comparsa di costituzione e risposta i cui capitoli di prova hanno da intendersi qui integralmente trascritti con l'indicazione dei testi nella quale si domandava al Giudice il mutamento del rito. I) Con vittoria di spese e di onorari, anche del primo grado del giudizio nell'ipotesi di cui al capo D. In tutte le altre ipotesi che precedono con spese compensate.”.
Si è costituita la società appellata esordendo: “Con atto d' appello notificato in data 03.11.2024,
la , proponeva impugnazione avverso l'ordinanza ex art Parte_2
702 ter c.p.c. del Tribunale di Cagliari rep. 1688/24 - cron. 14684/24 del 15.07.2024 – r.g. 2459/21
comunicata alle parti in data 17.07.2024”, ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità
Pagina 7 dell'appello siccome proposto fuori termine, sul rilievo per cui l'art. 702-quater, comma 1, c.p.c.
prevede che l'ordinanza conclusiva del rito sommario passi in giudicato «se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione», disancorando così la decorrenza del termine
“breve” dalla sola iniziativa di parte (la notifica) e riconoscendo un valore alla comunicazione di cancelleria.
Ha fatto rilevare l'appellata che “ l'ordinanza oggi impugnata è stata emessa in data 15 luglio
2024 e comunicata alle parti in data 17 luglio 2024, così come può rilevarsi dal fascicolo telematico di primo grado del quale si chiede formalmente l'acquisizione nel presente giudizio d'appello. L' atto d'appello ( un ricorso e non una citazione) è stato notificato in data 3 novembre
2024 quindi ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla norma in esame.”.
Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso rilevando, tra l'altro, la pretestuosità e la novità di talune eccezioni e domande.
All'udienza fissata la Corte si è riservata, e con ordinanza del 10 aprile 2025 ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado disponendo che la Cancelleria acquisisse la documentazione completa concernente l'oggetto della comunicazione/notificazione di cancelleria eseguita in data 15 luglio 2024 nei confronti dell'Avv.
Luigi Merello, al fine di accertare se essa contenesse o meno l'ordinanza integrale emessa a definizione del procedimento n. 2459/2021 R.G. ( . Tale Parte_4
documentazione è stata acquisita. Accordato, dunque, un differimento a seguito della rinuncia al mandato del difensore dell'appellante, sono pervenute tempestive memorie scritte. Il difensore dell'appellante, munito di nuova procura, ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe muovendo dal seguente rilievo: “Nelle proprie memorie l'appellante ha preso atto che la comunicazione di cancelleria era del 15/17 luglio 2024 (mentre invece veniva rispettato il termine,
proponendo l'appello, nei trenta giorni dalla NOTIFICA della sentenza da parte dell' attore,
avvenuta il 3 ottobre successivo), ed ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale sotto diversi profili.
Pagina 8 ***
Giova premettere che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 253/2020, nell'esaminare la compatibilità del rito sommario disciplinato dagli artt. 702 bis c.p.c. con il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa “ad armi pari”, ha dichiarato “… l'illegittimità costituzionale dell'art. 702 ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Ad
avviso della Corte Costituzionale costituisce elemento dirimente la circostanza che la finalità
acceleratoria, perseguita dal legislatore con l'introduzione del procedimento sommario di cognizione, sia sì funzionale a garantire la ragionevole durata del processo, ma si riveli conseguenza sproporzionata e irragionevole ex art. 3 Cost., nell'ambito di una fattispecie quale quella in esame.”.
Tale, unico profilo di incostituzionalità è estraneo a ben vedere alle questioni sollevate dall'appellante.
Ciò posto, pare opportuno ricordare chce il legislatore del 2009, con l'introduzione del rito sommario di cognizione (abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 -c.d. "Riforma Cartabia"-,
come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197), disciplinato dagli artt. 702 bis-ter-quater c.p.c.,
ha perseguito l'obiettivo di ridurre la durata dei giudizi di primo grado con uno strumento volto a favorire l'accelerazione e la speditezza dei processi nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, consentendo all'attore la scelta di un rito più celere rispetto a quello ordinario, laddove sia possibile istruire la causa nelle forme, rapide e snelle (omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio), di cui alle norme sopra indicate. La finalità perseguita, dunque,
come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, che, con l'esclusione di cui sopra, ne ha
Pagina 9 verificato la generale tenuta, risulta coerente con il principio, di rilievo costituzionale, della ragionevole durata del giudizio. Al fine di conseguire tale obiettivo, l'art. 702 bis c.p.c. circoscrive l'esperibilità del procedimento sommario unicamente alle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, ex art. 50 ter c.p.c.; ciò implica, necessariamente, che sono escluse dall'ambito di applicazione del rito le ipotesi in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale,
nonché quelle che la normativa speciale (L. n. 533/73) attribuisce al Giudice del lavoro. Quanto
alla giurisprudenza di legittimità, più volte la stessa si è espressa sul procedimento sommario chiarendo, fra l'altro e per quanto qui rileva: “La valutazione, da parte del giudice, della necessità
di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c.,
presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis". (Sez. 3 - , Ordinanza n. 24538 del 05/10/2018), nonché: “Gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. (applicabili ratione temporis alla fattispecie) disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere,
senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell'appello, giacché l'art. 702 quater c.p.c., nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 14315 del 22/05/2024).
Tanto precisato, l'appellante ha sollevato dubbi di legittimità delle norme disciplinanti il procedimento sommario per le ragioni appresso riportate:
: 1) non dare IL GIUSTO VALORE ALLA DICHIARAZIONE DELLA PARTE che afferma di non aver potuto vedere e aprire il file e quindi vedere il provvedimento da impugnare, trattandosi
Pagina 10 di comunicazione , in cui è allegato un file particolarmente compresso. MANCANZA CP_2
QUINDI DELLA PRECISAZIONE CHE A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DI
CANCELLERIA VI SIA UNA PRESUNZIONE “IURIS ET DE IURE” DELLA APERTURA DEL
FILE E QUINDI DELLA PRESA VISIONE DEL PROVVEDIMENTO.
Ora, in disparte la tardività della circostanza fattuale sottesa alla doglianza, l'assunto, introdotto solo con le suddette memorie conclusive, in termini assolutamente generici (non sono neanche allegate la ragioni per cui non si sarebbe riusciti ad aprire il file, situazione, peraltro, neppure segnalata alla Cancelleria e all'Ufficio a suo tempo) ne evidenzia, piuttosto, la pretestuosità, non invece, come necessario, l' idoneità a costituire profilo rilevante e non manifestamente infondato ai fini di rimettere la questione alla Corte Costituzionale;
2) Non viene precisato, nella norma in argomento, di che tipo di COMUNICAZIONE deve essere, potendo le stesse essere di diverso tipo, e non con efficacia di notifica, a differenza della
NOTIFICA, che può essere eseguita solo dalle persone indicate dalla legge. Mancanza
dell'anzidetta precisazione.”.
Anche tale profilo non può essere valutato in termini di non manifesta infondatezza. Si riporta il principio ribadito più volte dalla Suprema Corte sul solco del tenore letterale ed inequivoco delle norme che regolano il rito sommario: “Nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c., la comunicazione di cancelleria deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione. Ne consegue che ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per l'appello occorre fare riferimento alla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte,
ovvero, se anteriore, alla detta comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione. (Sez. 6 - 2, Ord. n. 5079 del 16/02/2022). Ebbene l'articolo in questione chiarisce esattamente e senza possibilità di indurre in equivoco le finalità che con riferimento all'ordinanza di cui trattasi assolve la comunicazione di cancelleria, di talchè la norma
Pagina 11 null'altro avrebbe dovuto precisare quanto a natura, funzioni e soggetto deputato ad effettuare la comunicazione in argomento.
3) Palese violazione del principio “dell'impulso di parte” come principio attinente vuoi all'eguaglianza delle parti, vuoi alla parità processuale delle stesse e quindi come principio fondante del “giusto processo”. Inutile rilevare come gli atti per avere effetto giuridico nei confronti della controparte devono avvenire ad opera o per impulso delle parti stesse.
Non solo l'impulso di parte non attiene all'eguaglianza, posto che la comunicazione è fatta allo stesso modo alle parti processuali, ma neppure assurge a principio costituzionale (v. Cass. sopra richiamata). E' evidente che ragioni di celerità e ragionevole durata del processo sottendono a tale previsione normativa, che , peraltro, preserva l'assoluta uguaglianza delle parti sotto il profilo considerato.
4) Palese violazione di chiarezza della norma (art 702 quater cpc) nella parte in cui con la presenza di una congiunzione alternativa con lettera “O” tra le parole COMUNICAZIONI “O”
NOTIFICAZIONI presuppone eguaglianza fra le due situazioni nascenti dal ricevimento di uno dei due atti, CON POTERE DI SCELTA in capo alle parti, o comunque alla parte interessata, e non di fatto al compimento di un atto da parte di un estraneo. MANCANZA DUNQUE DI UNA
PRECISAZIONE AL RIGUARDO TALE DA DARE LEGITTIMAZIONE ALLA
“COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA” RICEVUTA “PRIMA” E TALE DA TOGLIERE
VALORE ALLA EVENTUALE NOTIFICA, NONCHÉ AL COSIDDETTO “TERMINE LUNGO” DI
CUI ALLO ART. 327 cpc. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante la norma ha, come accennato, un tenore chiaro ed inequivocabile, tale da non creare equivoci ed ancor meno a supportare una valutazione di rilevanza della questione con riguardo al caso specifico ai fini di una sua eventuale rimessione alla Corte Costituzionale.
5) Rilevare come non manifestamente infondata costituzionalmente, in violazione dell'art 3
della Costituzione la questione relativa alla mancanza di RECLAMABILITA' O INPUGNABILITA'
dell'Ordinanza con la quale il Giudice Monocratico investito di un procedimento ex art 702 bis (
Pagina 12 oggi artt. 281 DECIES E SEGG.) decide in ordine alla mutazione del rito, quasi sempre per motivi istruttori, rigettando tale richiesta. Tale ordinanza non può essere RECLAMATA O IMPUGNATA
davanti allo Collegio (anche se può essere motivo di appello).Tale mancanza di RECLAMABILITA'
O IMPUGNABILITA' danneggia quasi sempre il convenuto che si trova implicato in un procedimento che non ha avuto possibilità di scelta, e nel quale non può adeguatamente difendersi ,
per via della tipologia del procedimento, in questo senso limitato anche nella deduzione di mezzi istruttori, che potrebbero portare alla modifica del rito, modifica che se richiesta e rigettata, non puo' nemmeno essere reclamata davanti al Collegio.
Si richiamano i principi sopra espressi in materia di poteri istruttori del giudice evidenziandosi che,
peraltro, in appello risultano ampliate le facoltà istruttorie delle parti rispetto a quanto previsto dal rito ordinario. Quanto alla non reclamabilità dell' ordinanza di rigetto dell'istanza di mutamento del rito, il principio rientra nella regola generale della non impugnabilità ex se dei provvedimenti che governano la direzione dell'udienza e del processo, in ossequio alla esigenza costituzionale di ragionevole durata ed in linea, nella specie, con la celerità del rito, laddove tale snellezza trova un suo ampio correttivo, come rilevato, nel dare ingresso entri certi termini alle istanze istruttorie anche in appello.
Tutte le questioni non superano, dunque, il vaglio di non manifesta infondatezza riservato al giudice remittente.
L'appello, in ultima analisi è tardivo e come tale inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza (valore della causa entro lo scaglione di euro
52.000,00, parametro medio per le prime due fasi minimo per la fase decisoria, stante la contenutissima attività svolta, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, con la riduzione del 50% per la decisione in rito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando:
dichiara inammissibile l'appello proposto da titolare della ditta individuale Parte_1
Pagina 13 , avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari in data 15.07.2024 pronunciata a Parte_2
seguito di riserva assunta all'udienza del 14.06.2023, definendo il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. distinto al n.r.g. 2459/2021;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della , che Controparte_1
liquida in euro 2.605,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Dichiara che sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
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