Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2705 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], nella Parte_1 C.F._1 qualità di Erede dell'originario ricorrente sig. (deceduto in data 01.09.2023), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DI IACOVO SIMONA c/o il cui studio in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 10
AREA URBANA CORIG 87064 CORIGLIANO -ROSSANO ITALIA, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI CATO STEFANIA con domicilio P.IVA_1 eletto in CORSO CALABRIA C/O 87012 CASTROVILLARI Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'originaria ricorrente, vedendosi riconosciuto invalido senza diritto all'accompagnamento nonché ai benefici di cui alla L. 104/92 (art. 3, comma 3°), ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andavano riconosciute le provvidenze a causa delle pluripatologie da cui risultava affetto con decorrenza dalla data della domanda spinta in via
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici in materia di handicap grave con detta decorrenza.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_3 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
A seguito del decesso della Parte spiegava intervento la sig.ra , erede della de cuius. Parte_1
Acquisito il fascicolo della pregressa fase di Accertamento tecnico Preventivo, disposta la rinnovazione della ctu veniva depositata la relazione ad opera della dott.ssa Persona_2
1. L'opposizione deve ritenersi fondata.
2. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico dell' originario ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 14.06.2023 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 10.07.2023 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 25.07.2023.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo state espletate le visite presso la
Commissione medica il 30.05.2022 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo è stato iscritto in data 14.10.2022.
3. L'originario ricorrente con il ricorso aveva chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP in precedenza espletata (4815/22 RG), accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento nonché ai benefici in tema di handicap grave.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
A sua volta profilo l'art. 3 della L. 104/92 stabilisce che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Il CTU nominato dott.ssa a seguito della valutazione della documentazione Persona_2 sanitaria in atti ha accertato in capo al de cuius la sussistenza dei requisiti sanitari afferenti ai benefici richiesti;
ciò con decorrenza dalla data di presentazione della domanda avanzata in via amministrativa ossia dal 21.05.2022.
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni dell'originario ricorrente quali riscontrate sulla scorta della documentazione esistente agli atti.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il Giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti.
La domanda deve quindi accogliersi.
5. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), seguono la soccombenza così come quelle di ctu liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
nella qualità di erede dell'originario ricorrente sig. (deceduto in data Parte_1 Persona_1
CP_ 01.09.2023) e sulla domanda da questa proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t. così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando la sussistenza in capo ad dei presupposti di natura sanitaria afferente alla Persona_1
indennità di accompagnamento ed ai benefici in materia di handicap grave ex art. 3, comma 3°, L.
104/92 con decorrenza dal 21.05.2022 fino al 01.09.2023;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in €. 2.650,00 otre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Simona Di Iacovo;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase, liquidate con separato decreto.
- Castrovillari, 17 Febbraio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo