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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1500/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. Simona Solidoro appellante principale ed appellata in via incidentale
e
(c.f. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Casareale appellato ed appellante incidentale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.11.2021, dipendente della Controparte_1
con qualifica di “operatore certificatore - par. 183”, Parte_1 ha adito il Tribunale del lavoro di Bari per sentir accertare il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità e maturati a titolo di: - diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A CCNL del 23.7.1976; - indennità di presenza prevista dall'Accordo aziendale del 5.10.1988 e s.m.i.; - indennità di presenza bis prevista dall'Accordo del 4.5.1992; - indennità turni avvicendati di cui all'Accordo del
1.8.1997; - indennità incentivante, legata alle giornate di presenza, prevista dall'accordo aziendale del 23.11.1984 e s.m.i.; - indennità sabato lavorato di cui all'Accordo del 1.8.1997; - indennità di manovra di cui all'Accordo del 11.12.1984
e successivamente modificata dal verbale di riunione del 21.7.1994; il tutto previa disapplicazione di eventuali norme e/o contratti collettivi in contrasto con la
Direttiva Europea n. 88 del 2003, così come interpretata dalla C.G.U.E., con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle connesse differenze retributive.
2. Con sentenza definitiva resa in data 30.6.2023, il Tribunale di Bari ha così statuito: “accerta il diritto della parte ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della l'indennità sabato lavorato, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
- per l'effetto, condanna la società Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, a decorrere dal 18.07.2007, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascun credito al saldo”.
2.1. Il primo giudice, in sintesi, ha fondato la decisione sulle seguenti argomentazioni:
- la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, Dir. CE n. 2003/88 deve intendersi nel senso che per la durata delle ferie la retribuzione debba essere mantenuta;
- sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto al godimento, nel corso del periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del lavoro;
- in modo conforme al diritto unionale va dunque interpretata la normativa interna, liddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica pag. 2/22 definizione di retribuzione;
- quando la retribuzione è composta da diversi elementi, per determinare la retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica;
- in particolare, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare spettante durante le ferie annuali, come pure gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore, diversamente da quelli diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie;
- in applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria, nel caso di specie, sono computabili nel calcolo della retribuzione feriale le indennità rivendicate dal lavoratore (diarie e trasferte, presenza, presenza bis, indennità incentivante, indennità di manovra o spinta, indennità turni avvicendati), tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e dirette a compensare le specifiche penosità delle medesime, eccezion fatta per l'indennità per sabato lavorato, connessa alla semplice collocazione oraria delle prestazioni;
- dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa, sicchè deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale quantitativo;
- non può essere condivisa la tesi della datrice di lavoro, secondo cui i principi comunitari sarebbero privi di forza cogente nel nostro ordinamento in mancanza di specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione;
- è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, poiché, come affermato dalla Suprema Corte, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92/2012 e del d.lgs n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro pag. 3/22 tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, e per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- pertanto, non possono essere reputati prescritti i crediti maturati a far data dal quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 92/2012 e cioè dal
18.07.2007;
- tenuto conto che secondo la Corte di Giustizia europea il calcolo deve essere operato sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
3. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 15.12.2023, la
[...] ha interposto appello. Parte_1
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito con apposita CP_1 memoria depositata in data 13.12.2024, per resistere all'avverso gravame e spiegare al contempo appello incidentale, limitatamente alla statuizione di diniego dell'inclusione nella base di computo della retribuzione feriale dell'indennità per sabato lavorato.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 9.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con il primo motivo di gravame, la società denuncia l'errata interpretazione del quadro normativo e, in particolare, dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, rilevando che il diritto comunitario si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedere il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
Osserva, inoltre, che il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario, ma, al contrario, è espressamente escluso, né è prevista una pag. 4/22 disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno e che comunque la legislazione italiana è più articolata e garantista di quella europea.
Evidenzia che, secondo la giurisprudenza della CGUE, il principio ispiratore della citata Direttiva è che l'eventuale differenza della retribuzione percepita durante le ferie non deve essere di entità tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie e, a tal proposito, sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie (e, in particolare, l'art. 6 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, in base al quale durante i periodi di Controparte_2 ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui al medesimo art. 6), consentono al lavoratore in ferie di percepire una retribuzione comprensiva di tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
Argomenta che la normativa contrattuale di settore inerente al calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura ai lavoratori una retribuzione pressoché equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 cit. sarebbe in concreto ravvisabile.
Aggiunge che mancherebbe anche il richiesto effetto dissuasivo sulla effettiva capacità di fruire delle ferie in quanto nella specie l'incidenza giornaliera delle indennità riportate nelle buste paga prodotte dal lavoratore sarebbe irrisoria.
4.1. Con il secondo motivo, passa in rassegna le indennità chieste dalla controparte e riconosciute dal primo giudice, sostenendo che si tratterebbe, a differenza di quanto opinato in sentenza, di indennità non intrinsecamente collegate alla natura delle mansioni svolte e che non contraddistinguono lo stato e la qualifica professionale rivestita.
Deduce, in ogni caso, che le indennità di presenza bis, incentivante e incentivante aggiuntiva sono voci retributive già riconosciute nel giorno di ferie perché aventi incidenza economica su tutte le giornate retribuite, come, ad esempio, il giorno di riposo, il giorno festivo e lo stesso giorno di ferie. pag. 5/22 Aggiunge che le indennità di diaria e trasferta hanno natura di rimborso spese, anche in forza di quanto stabilito dall'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 314/1997 e, pertanto, sono esenti da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48.
Si duole, infine, della scarsa chiarezza dei criteri di determinazione del quantum enunciati nella gravata sentenza.
4.2. Con il terzo motivo, censura l'omessa motivazione sulle argomentazioni svolte in ordine alla "non continuità" e "non fissità" delle indennità richieste dal lavoratore, puntualizzando che: - le pattuizioni collettive individuano esattamente la retribuzione da erogare durante le ferie con riferimento alla “retribuzione normale” (artt. 5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976 e successive modificazioni); -
l'esclusione delle indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la "retribuzione normale" è espressamente sancita dall'art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980, che non richiama gli elementi di cui al n. 8) dell'elencazione contenuta nell'art. 6 del c.c.n.l. cit.; - tale disciplina contrattuale consentirebbe comunque al lavoratore, anche se in ferie, di percepire tutte le voci retributive fisse correlate all'inquadramento ovvero al particolare status rivestito, assicurandogli una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
4.3. Con il quarto motivo, si duole della omessa quantificazione delle somme oggetto di condanna a titolo di differenze retributive e del mancato esperimento di una CTU contabile, che avrebbe potuto accertare la presenza o meno dei requisiti richiesti per includere le varie indennità di cui al ricorso nella base di calcolo della retribuzione feriale, anche con riferimento ai caratteri della continuità e fissità.
4.4. Con il quinto motivo, lamenta l'erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione, evidenziando la particolare stabilità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e la propria natura di società a capitale pubblico, concessionaria di un pubblico servizio.
5. Con l'unico motivo di appello incidentale, il lavoratore censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso dalla base di calcolo della retribuzione pag. 6/22 feriale l'indennità per sabato lavorato, evidenziando come la stessa sia, in realtà, strettamente collegata alle mansioni espletate dal personale addetto alla manutenzione al di fuori dell'orario definito.
6. I motivi di gravame principale possono essere congiuntamente trattati, in quanto strettamente connessi.
7. Come ben chiarisce Cass. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.1. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in pag. 7/22 rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n.
13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs.
n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo, che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
“…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle
pag. 8/22 mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza
Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo
è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base”.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste, quindi, nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, Persona_2 punto 58, nonché Schultz-Hoff e a., EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta durante i periodi di lavoro effettivo dal lavoratore, quest'ultimo rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi Per_3 citata). pag. 9/22 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He cit.). “[…] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
7.2. Ne consegue che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare alle citate disposizioni, che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21.5.1981, l'indennità per turni avvicendati, ecc.) – non ha in questa sede alcuna rilevanza, dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza pag. 10/22 alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva se il lavoratore abbia o meno formalmente invocato, in sede di ricorso introduttivo, la nullità del C.C.N.L. di riferimento per contrarietà a norme imperative, perché ciò che conta è che abbia dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della citata Direttiva 2003/88/CE
7.3. Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023, la quale specifica altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione alla specifica mansione in esame).
8. Tanto premesso, merita piena condivisione la valutazione operata dal primo giudice in ordine alla computabilità nella base di calcolo della retribuzione feriale delle indennità riconosciute in sentenza.
9. Con riferimento all'indennità di diarie e trasferte, va evidenziato che il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio e l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20 con riferimento, invece, al personale degli impianti, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della pag. 11/22 retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Tra l'altro, l'art. 21 cit. prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative – il che rappresenta, evidentemente, la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario – prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante peraltro giammai in questo giudizio allegate, anche solo genericamente, né tanto meno comprovate).
Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – il richiamo all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”: tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione, ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
9.1. L'indennità di presenza, per come disciplinata dall'Accordo Nazionale
(paragrafi 3, 4) e 5) del 21.5.1981, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale del lavoratore risultando correlata alla di lui mera presenza in servizio, laddove si è visto sopra che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro;
non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
9.2. L'indennità di “turni avvicendati”, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, è riconosciuta a favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicché è evidente trattarsi,
pag. 12/22 anche in questo caso, di importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
9.3. Discorso analogo vale anche per l'indennità di manovra, di cui all'accordo aziendale del 11.12.1984, prevista in favore degli operai che “effettuano la manovra o la spinta dei rotabili in riparazione, da corrispondere fino a quando gli impianti non saranno dotati di idonee attrezzature tecniche” (indennità poi estesa al personale di macchina con Accordo Aziendale del 21.7.1994).
10. Come ben evidenziato dal Tribunale, v'è inoltre che dalle buste paga, mai specificamente contestate dall'azienda, emerge che (anche) i suddetti emolumenti – tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” – risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo.
Ne consegue che essi, di fatto, da un lato risultano connessi, come poc'anzi precisato, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame e dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale”, o, se vogliamo, “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i periodi feriali.
11. D'altro canto, è fondata la censura relativa all'erronea inclusione dell'indennità di presenza bis, dell'indennità incentivante e dell'indennità incentivante aggiuntiva.
Invero, l'indennità di presenza bis, a differenza dell'indennità di presenza riconosciuta a norma dell'Accordo del 5.10.1988 al personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di L. 1.914.000, compete, in forza dell'Accordo
Aziendale del 4.5.1992, art. 2, a partire dal 01.01.1992, in ragione di un importo di
L. 150.000 lorde mensili da erogare sotto forma di “indennità di presenza”, “con esclusione dei periodi di malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettativa o assenze non retribuite”; risulta, dunque, che tale ulteriore indennità di presenza, fino a prova contraria, sia stata regolarmente erogata durante i periodi feriali, che dal 1992 non sono più contemplati tra le ipotesi eccettuative.
pag. 13/22 Analoghe considerazioni valgono per l'indennità incentivante e l'indennità incentivante aggiuntiva, previste, giusta Accordo Aziendale 23.11.1984, in relazione alle giornate lavorative “con esclusione di malattie, infortuni, congedi straordinari non retribuiti, sospensioni, aspettativa, assenze arbitrarie e scioperi oltre 4 ore”: infatti, anche tali indennità devono stimarsi, salvo prova contraria, regolarmente erogate durante i periodi feriali.
Del resto, lo stesso lavoratore, nella memoria di costituzione in questa sede di gravame, evidenzia espressamente (cfr. pag. 13) che “…preso atto della corresponsione di tali indennità, all'udienza di comparizione delle parti e nelle note conclusive ha specificato la domanda escludendo tali voci”, sicchè non residua alcun dubbio sul fatto che esse debbano essere escluse.
12. Con riguardo, infine, all'indennità di sabato lavorato – oggetto di gravame incidentale – occorre richiamare quanto previsto alla pag. 2 dell'Accordo Aziendale
1.8.1997 (“Settore officina e manutenzione”): “in relazione alla nuova organizzazione del lavoro ed alla diversa distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale su 6 giorni (a differenza di quanto previsto, ad esempio, per il settore Uffici – v. pagina successiva dell'Accordo – che vede l'orario distribuito su 5 giorni lavorativi) dalle ore 7.00-7.30 alle ore
13.30- 14.00 con flessibilità di 15'-30' di posticipazione in entrata, per ogni sabato effettivamente lavorato sarà erogata una indennità di L. 13.000 (tredicimila). La Gestione si impegna, entro la fine del mese di settembre 1997, a ridiscutere anche l'articolazione dei turni del personale Manutenzione Linea e Manutenzione Rotabili”.
Il motivo è quindi fondato, perché, alla luce di quanto appena esposto, anche l'indennità per il sabato lavorato risulta intrinsecamente collegata ad una specifica peculiarità professionale, siccome destinata ai lavoratori operanti nel settore officina e manutenzione, come tali attinti, in funzione di detta peculiarità, dalla nuova organizzazione del lavoro su sei giorni.
Se è vero che trattasi, in qualche modo di compensi che dipendono dal verificarsi
(solo eventuale) di talune condizioni, è pur vero che dalle buste paga – come detto mai specificamente contestate dall'azienda – emerge che anche i suddetti emolumenti risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo, avuto pag. 14/22 riguardo ad una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”.
13. Occorre a questo punto verificare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la Direttiva n. 88 del
2003 ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
In tale ottica, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va pag. 15/22 calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
13.1. Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione, che, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del
29.03.2023).
In tale contesto, si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.), che ha precisato come gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi siano incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_4 giurisprudenza ivi citata).
Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto, laddove, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di lavoro effettivo, il lavoratore rischia di essere indotto a non godere delle sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della pag. 16/22 Cont sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, EU:C:2018:1018, Email_1 punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014,
Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
In base alle sentenze della Corte di Giustizia innanzi richiamate, le spettanze del lavoratore sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente, non a caso qui non contestato da parte appellante.
14. Parimenti infondate si rivelano le doglianze relative alla mancata ammissione della CTU per la quantificazione delle spettanze, essendo agevole constatare che, a fronte dal rilievo del Tribunale circa la verifica della corresponsione degli emolumenti per cui è causa in maniera continuativa (v. pag. 11 della sentenza appellata: “dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, sicchè deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti)”), la censura a mezzo della quale l'appellante si duole semplicemente della mancata quantificazione della pretesa resta del tutto generica e manifestamente inidonea a sconfessare l'accertamento operato dal giudice di prime cure in merito alla natura ed alle modalità di corresponsione degli emolumenti di cui si controverte.
Quanto alle obiezioni delle in ordine alle concrete modalità del calcolo per Pt_1 cui è causa, non possono trovare ingresso in questa sede, caratterizzata da una statuizione di mera condanna generica.
pag. 17/22 15. Da ultimo, deve essere disatteso anche il motivo di gravame a mezzo del quale viene sostanzialmente riproposta l'eccezione di prescrizione.
Invero, è ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla
L. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal D. Lgs. n. 23 del 2015) il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché, in sintesi, l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda).
Si tratta di indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ultimo, Cass. n.
2431/2024, ove si rileva che per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del
2012 nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.
Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass., Sez. un., n. 36197/2023).
Non è neppure condivisibile la tesi secondo cui la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione non potrebbe essere assimilata a quella propria del settore Parte privato in ragione del fatto che è ente a totale capitale pubblico.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. n. 35421/2022) da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le pag. 18/22 tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n.
7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016).
L'orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons.
Stat. Ad. Plen. n. 10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali» (deroghe qui pacificamente mancanti).
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal D. Lgs. n. 175 del 2016, che all'art.1, comma 3, ha previsto, con una disposizione di carattere generale, che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che
“salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi” (art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art.18 del D.L. n. 112 del 2008, conv. in L.
n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società
è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio, Cass. n. 35421/2022, secondo cui si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.); né le previsioni della normativa del settore autoferrotranviario relative alle contestazioni disciplinari – citate dall'appellante – valgono a sottrarlo a tale disciplina.
pag. 19/22 In termini da ultimo v. Cass. n. 25590/2023: «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del
2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.» ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla Legge Fornero in tema di licenziamenti individuali (ad analoghe conclusioni perviene Cass. n.
17631/2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici, neppure si può fare leva, nel singolo contesto, “sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo…”.
In definitiva, nulla osta all'applicazione dei principi affermati da ultimo da Cass. n.
2431/2024: come recentemente affermato, proprio in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
Ne deriva che, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di pag. 20/22 con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel Parte_3 corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa si applica la regola secondo cui il termine prescrizionale decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
16. In conclusione, l'appello principale proposto da Parte_1 va accolto per quanto di ragione, mentre va integralmente accolto l'appello incidentale di per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va CP_1 dichiarato il diritto del lavoratore all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie delle indennità di diaria e trasferte, presenza, turni avvicendati, manovra e, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, con esclusione delle ulteriori indennità originariamente indicate nel ricorso introduttivo di primo grado,
e con conseguente condanna della società datrice al pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto spettante mediante il computo degli emolumenti suddetti, a decorrere dal 18.07.2007.
Resta assorbita ogni altra questione controversa.
17. Considerato l'esito complessivo della lite all'esito dei due gradi del giudizio, che vede il lavoratore quale parte sostanzialmente vittoriosa, le spese del doppio grado seguono la soccombenza della società datrice e si liquidano come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da Parte_1
in persona del l.r.p.t., con ricorso depositato in data 15.12.2023,
[...] avverso la sentenza resa in data 30.06.2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di nonché sull'appello Controparte_1 incidentale proposto da quest'ultimo avverso la medesima sentenza con memoria pag. 21/22 depositata in data 13.12.2024, così provvede, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
- dichiara il diritto di all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione CP_1 goduta nei periodi di ferie delle diarie e trasferte, dell'indennità di presenza, dell'indennità turni avvicendati, dell'indennità di manovra e dell'indennità sabato lavorato, con esclusione delle altre indennità originariamente indicate nel ricorso introduttivo;
- condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, computando sulla base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede a decorrere dal 18.07.2007, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dall'insorgenza di ciascun credito al saldo;
- condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.100,00 per il primo grado ed in € 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Bari, il 9.1.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1500/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. Simona Solidoro appellante principale ed appellata in via incidentale
e
(c.f. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Casareale appellato ed appellante incidentale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.11.2021, dipendente della Controparte_1
con qualifica di “operatore certificatore - par. 183”, Parte_1 ha adito il Tribunale del lavoro di Bari per sentir accertare il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità e maturati a titolo di: - diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A CCNL del 23.7.1976; - indennità di presenza prevista dall'Accordo aziendale del 5.10.1988 e s.m.i.; - indennità di presenza bis prevista dall'Accordo del 4.5.1992; - indennità turni avvicendati di cui all'Accordo del
1.8.1997; - indennità incentivante, legata alle giornate di presenza, prevista dall'accordo aziendale del 23.11.1984 e s.m.i.; - indennità sabato lavorato di cui all'Accordo del 1.8.1997; - indennità di manovra di cui all'Accordo del 11.12.1984
e successivamente modificata dal verbale di riunione del 21.7.1994; il tutto previa disapplicazione di eventuali norme e/o contratti collettivi in contrasto con la
Direttiva Europea n. 88 del 2003, così come interpretata dalla C.G.U.E., con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle connesse differenze retributive.
2. Con sentenza definitiva resa in data 30.6.2023, il Tribunale di Bari ha così statuito: “accerta il diritto della parte ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della l'indennità sabato lavorato, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
- per l'effetto, condanna la società Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, a decorrere dal 18.07.2007, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascun credito al saldo”.
2.1. Il primo giudice, in sintesi, ha fondato la decisione sulle seguenti argomentazioni:
- la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, Dir. CE n. 2003/88 deve intendersi nel senso che per la durata delle ferie la retribuzione debba essere mantenuta;
- sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto al godimento, nel corso del periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del lavoro;
- in modo conforme al diritto unionale va dunque interpretata la normativa interna, liddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica pag. 2/22 definizione di retribuzione;
- quando la retribuzione è composta da diversi elementi, per determinare la retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica;
- in particolare, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare spettante durante le ferie annuali, come pure gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore, diversamente da quelli diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie;
- in applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria, nel caso di specie, sono computabili nel calcolo della retribuzione feriale le indennità rivendicate dal lavoratore (diarie e trasferte, presenza, presenza bis, indennità incentivante, indennità di manovra o spinta, indennità turni avvicendati), tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e dirette a compensare le specifiche penosità delle medesime, eccezion fatta per l'indennità per sabato lavorato, connessa alla semplice collocazione oraria delle prestazioni;
- dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa, sicchè deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale quantitativo;
- non può essere condivisa la tesi della datrice di lavoro, secondo cui i principi comunitari sarebbero privi di forza cogente nel nostro ordinamento in mancanza di specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione;
- è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, poiché, come affermato dalla Suprema Corte, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92/2012 e del d.lgs n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro pag. 3/22 tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, e per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- pertanto, non possono essere reputati prescritti i crediti maturati a far data dal quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 92/2012 e cioè dal
18.07.2007;
- tenuto conto che secondo la Corte di Giustizia europea il calcolo deve essere operato sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
3. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 15.12.2023, la
[...] ha interposto appello. Parte_1
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito con apposita CP_1 memoria depositata in data 13.12.2024, per resistere all'avverso gravame e spiegare al contempo appello incidentale, limitatamente alla statuizione di diniego dell'inclusione nella base di computo della retribuzione feriale dell'indennità per sabato lavorato.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 9.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con il primo motivo di gravame, la società denuncia l'errata interpretazione del quadro normativo e, in particolare, dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, rilevando che il diritto comunitario si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedere il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
Osserva, inoltre, che il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario, ma, al contrario, è espressamente escluso, né è prevista una pag. 4/22 disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno e che comunque la legislazione italiana è più articolata e garantista di quella europea.
Evidenzia che, secondo la giurisprudenza della CGUE, il principio ispiratore della citata Direttiva è che l'eventuale differenza della retribuzione percepita durante le ferie non deve essere di entità tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie e, a tal proposito, sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie (e, in particolare, l'art. 6 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, in base al quale durante i periodi di Controparte_2 ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui al medesimo art. 6), consentono al lavoratore in ferie di percepire una retribuzione comprensiva di tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
Argomenta che la normativa contrattuale di settore inerente al calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura ai lavoratori una retribuzione pressoché equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 cit. sarebbe in concreto ravvisabile.
Aggiunge che mancherebbe anche il richiesto effetto dissuasivo sulla effettiva capacità di fruire delle ferie in quanto nella specie l'incidenza giornaliera delle indennità riportate nelle buste paga prodotte dal lavoratore sarebbe irrisoria.
4.1. Con il secondo motivo, passa in rassegna le indennità chieste dalla controparte e riconosciute dal primo giudice, sostenendo che si tratterebbe, a differenza di quanto opinato in sentenza, di indennità non intrinsecamente collegate alla natura delle mansioni svolte e che non contraddistinguono lo stato e la qualifica professionale rivestita.
Deduce, in ogni caso, che le indennità di presenza bis, incentivante e incentivante aggiuntiva sono voci retributive già riconosciute nel giorno di ferie perché aventi incidenza economica su tutte le giornate retribuite, come, ad esempio, il giorno di riposo, il giorno festivo e lo stesso giorno di ferie. pag. 5/22 Aggiunge che le indennità di diaria e trasferta hanno natura di rimborso spese, anche in forza di quanto stabilito dall'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 314/1997 e, pertanto, sono esenti da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48.
Si duole, infine, della scarsa chiarezza dei criteri di determinazione del quantum enunciati nella gravata sentenza.
4.2. Con il terzo motivo, censura l'omessa motivazione sulle argomentazioni svolte in ordine alla "non continuità" e "non fissità" delle indennità richieste dal lavoratore, puntualizzando che: - le pattuizioni collettive individuano esattamente la retribuzione da erogare durante le ferie con riferimento alla “retribuzione normale” (artt. 5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976 e successive modificazioni); -
l'esclusione delle indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la "retribuzione normale" è espressamente sancita dall'art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980, che non richiama gli elementi di cui al n. 8) dell'elencazione contenuta nell'art. 6 del c.c.n.l. cit.; - tale disciplina contrattuale consentirebbe comunque al lavoratore, anche se in ferie, di percepire tutte le voci retributive fisse correlate all'inquadramento ovvero al particolare status rivestito, assicurandogli una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
4.3. Con il quarto motivo, si duole della omessa quantificazione delle somme oggetto di condanna a titolo di differenze retributive e del mancato esperimento di una CTU contabile, che avrebbe potuto accertare la presenza o meno dei requisiti richiesti per includere le varie indennità di cui al ricorso nella base di calcolo della retribuzione feriale, anche con riferimento ai caratteri della continuità e fissità.
4.4. Con il quinto motivo, lamenta l'erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione, evidenziando la particolare stabilità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e la propria natura di società a capitale pubblico, concessionaria di un pubblico servizio.
5. Con l'unico motivo di appello incidentale, il lavoratore censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso dalla base di calcolo della retribuzione pag. 6/22 feriale l'indennità per sabato lavorato, evidenziando come la stessa sia, in realtà, strettamente collegata alle mansioni espletate dal personale addetto alla manutenzione al di fuori dell'orario definito.
6. I motivi di gravame principale possono essere congiuntamente trattati, in quanto strettamente connessi.
7. Come ben chiarisce Cass. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.1. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in pag. 7/22 rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n.
13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs.
n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo, che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
“…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle
pag. 8/22 mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza
Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo
è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base”.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste, quindi, nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, Persona_2 punto 58, nonché Schultz-Hoff e a., EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta durante i periodi di lavoro effettivo dal lavoratore, quest'ultimo rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi Per_3 citata). pag. 9/22 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He cit.). “[…] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
7.2. Ne consegue che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare alle citate disposizioni, che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21.5.1981, l'indennità per turni avvicendati, ecc.) – non ha in questa sede alcuna rilevanza, dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza pag. 10/22 alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva se il lavoratore abbia o meno formalmente invocato, in sede di ricorso introduttivo, la nullità del C.C.N.L. di riferimento per contrarietà a norme imperative, perché ciò che conta è che abbia dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della citata Direttiva 2003/88/CE
7.3. Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023, la quale specifica altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione alla specifica mansione in esame).
8. Tanto premesso, merita piena condivisione la valutazione operata dal primo giudice in ordine alla computabilità nella base di calcolo della retribuzione feriale delle indennità riconosciute in sentenza.
9. Con riferimento all'indennità di diarie e trasferte, va evidenziato che il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio e l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20 con riferimento, invece, al personale degli impianti, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della pag. 11/22 retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Tra l'altro, l'art. 21 cit. prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative – il che rappresenta, evidentemente, la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario – prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante peraltro giammai in questo giudizio allegate, anche solo genericamente, né tanto meno comprovate).
Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – il richiamo all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”: tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione, ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
9.1. L'indennità di presenza, per come disciplinata dall'Accordo Nazionale
(paragrafi 3, 4) e 5) del 21.5.1981, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale del lavoratore risultando correlata alla di lui mera presenza in servizio, laddove si è visto sopra che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro;
non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
9.2. L'indennità di “turni avvicendati”, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, è riconosciuta a favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicché è evidente trattarsi,
pag. 12/22 anche in questo caso, di importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
9.3. Discorso analogo vale anche per l'indennità di manovra, di cui all'accordo aziendale del 11.12.1984, prevista in favore degli operai che “effettuano la manovra o la spinta dei rotabili in riparazione, da corrispondere fino a quando gli impianti non saranno dotati di idonee attrezzature tecniche” (indennità poi estesa al personale di macchina con Accordo Aziendale del 21.7.1994).
10. Come ben evidenziato dal Tribunale, v'è inoltre che dalle buste paga, mai specificamente contestate dall'azienda, emerge che (anche) i suddetti emolumenti – tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” – risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo.
Ne consegue che essi, di fatto, da un lato risultano connessi, come poc'anzi precisato, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame e dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale”, o, se vogliamo, “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i periodi feriali.
11. D'altro canto, è fondata la censura relativa all'erronea inclusione dell'indennità di presenza bis, dell'indennità incentivante e dell'indennità incentivante aggiuntiva.
Invero, l'indennità di presenza bis, a differenza dell'indennità di presenza riconosciuta a norma dell'Accordo del 5.10.1988 al personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di L. 1.914.000, compete, in forza dell'Accordo
Aziendale del 4.5.1992, art. 2, a partire dal 01.01.1992, in ragione di un importo di
L. 150.000 lorde mensili da erogare sotto forma di “indennità di presenza”, “con esclusione dei periodi di malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettativa o assenze non retribuite”; risulta, dunque, che tale ulteriore indennità di presenza, fino a prova contraria, sia stata regolarmente erogata durante i periodi feriali, che dal 1992 non sono più contemplati tra le ipotesi eccettuative.
pag. 13/22 Analoghe considerazioni valgono per l'indennità incentivante e l'indennità incentivante aggiuntiva, previste, giusta Accordo Aziendale 23.11.1984, in relazione alle giornate lavorative “con esclusione di malattie, infortuni, congedi straordinari non retribuiti, sospensioni, aspettativa, assenze arbitrarie e scioperi oltre 4 ore”: infatti, anche tali indennità devono stimarsi, salvo prova contraria, regolarmente erogate durante i periodi feriali.
Del resto, lo stesso lavoratore, nella memoria di costituzione in questa sede di gravame, evidenzia espressamente (cfr. pag. 13) che “…preso atto della corresponsione di tali indennità, all'udienza di comparizione delle parti e nelle note conclusive ha specificato la domanda escludendo tali voci”, sicchè non residua alcun dubbio sul fatto che esse debbano essere escluse.
12. Con riguardo, infine, all'indennità di sabato lavorato – oggetto di gravame incidentale – occorre richiamare quanto previsto alla pag. 2 dell'Accordo Aziendale
1.8.1997 (“Settore officina e manutenzione”): “in relazione alla nuova organizzazione del lavoro ed alla diversa distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale su 6 giorni (a differenza di quanto previsto, ad esempio, per il settore Uffici – v. pagina successiva dell'Accordo – che vede l'orario distribuito su 5 giorni lavorativi) dalle ore 7.00-7.30 alle ore
13.30- 14.00 con flessibilità di 15'-30' di posticipazione in entrata, per ogni sabato effettivamente lavorato sarà erogata una indennità di L. 13.000 (tredicimila). La Gestione si impegna, entro la fine del mese di settembre 1997, a ridiscutere anche l'articolazione dei turni del personale Manutenzione Linea e Manutenzione Rotabili”.
Il motivo è quindi fondato, perché, alla luce di quanto appena esposto, anche l'indennità per il sabato lavorato risulta intrinsecamente collegata ad una specifica peculiarità professionale, siccome destinata ai lavoratori operanti nel settore officina e manutenzione, come tali attinti, in funzione di detta peculiarità, dalla nuova organizzazione del lavoro su sei giorni.
Se è vero che trattasi, in qualche modo di compensi che dipendono dal verificarsi
(solo eventuale) di talune condizioni, è pur vero che dalle buste paga – come detto mai specificamente contestate dall'azienda – emerge che anche i suddetti emolumenti risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo, avuto pag. 14/22 riguardo ad una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”.
13. Occorre a questo punto verificare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la Direttiva n. 88 del
2003 ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
In tale ottica, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va pag. 15/22 calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
13.1. Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione, che, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del
29.03.2023).
In tale contesto, si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.), che ha precisato come gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi siano incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_4 giurisprudenza ivi citata).
Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto, laddove, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di lavoro effettivo, il lavoratore rischia di essere indotto a non godere delle sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della pag. 16/22 Cont sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, EU:C:2018:1018, Email_1 punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014,
Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
In base alle sentenze della Corte di Giustizia innanzi richiamate, le spettanze del lavoratore sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente, non a caso qui non contestato da parte appellante.
14. Parimenti infondate si rivelano le doglianze relative alla mancata ammissione della CTU per la quantificazione delle spettanze, essendo agevole constatare che, a fronte dal rilievo del Tribunale circa la verifica della corresponsione degli emolumenti per cui è causa in maniera continuativa (v. pag. 11 della sentenza appellata: “dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, sicchè deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti)”), la censura a mezzo della quale l'appellante si duole semplicemente della mancata quantificazione della pretesa resta del tutto generica e manifestamente inidonea a sconfessare l'accertamento operato dal giudice di prime cure in merito alla natura ed alle modalità di corresponsione degli emolumenti di cui si controverte.
Quanto alle obiezioni delle in ordine alle concrete modalità del calcolo per Pt_1 cui è causa, non possono trovare ingresso in questa sede, caratterizzata da una statuizione di mera condanna generica.
pag. 17/22 15. Da ultimo, deve essere disatteso anche il motivo di gravame a mezzo del quale viene sostanzialmente riproposta l'eccezione di prescrizione.
Invero, è ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla
L. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal D. Lgs. n. 23 del 2015) il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché, in sintesi, l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda).
Si tratta di indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ultimo, Cass. n.
2431/2024, ove si rileva che per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del
2012 nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.
Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass., Sez. un., n. 36197/2023).
Non è neppure condivisibile la tesi secondo cui la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione non potrebbe essere assimilata a quella propria del settore Parte privato in ragione del fatto che è ente a totale capitale pubblico.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. n. 35421/2022) da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le pag. 18/22 tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n.
7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016).
L'orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons.
Stat. Ad. Plen. n. 10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali» (deroghe qui pacificamente mancanti).
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal D. Lgs. n. 175 del 2016, che all'art.1, comma 3, ha previsto, con una disposizione di carattere generale, che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che
“salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi” (art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art.18 del D.L. n. 112 del 2008, conv. in L.
n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società
è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio, Cass. n. 35421/2022, secondo cui si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.); né le previsioni della normativa del settore autoferrotranviario relative alle contestazioni disciplinari – citate dall'appellante – valgono a sottrarlo a tale disciplina.
pag. 19/22 In termini da ultimo v. Cass. n. 25590/2023: «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del
2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.» ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla Legge Fornero in tema di licenziamenti individuali (ad analoghe conclusioni perviene Cass. n.
17631/2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici, neppure si può fare leva, nel singolo contesto, “sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo…”.
In definitiva, nulla osta all'applicazione dei principi affermati da ultimo da Cass. n.
2431/2024: come recentemente affermato, proprio in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
Ne deriva che, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di pag. 20/22 con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel Parte_3 corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa si applica la regola secondo cui il termine prescrizionale decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
16. In conclusione, l'appello principale proposto da Parte_1 va accolto per quanto di ragione, mentre va integralmente accolto l'appello incidentale di per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va CP_1 dichiarato il diritto del lavoratore all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie delle indennità di diaria e trasferte, presenza, turni avvicendati, manovra e, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, con esclusione delle ulteriori indennità originariamente indicate nel ricorso introduttivo di primo grado,
e con conseguente condanna della società datrice al pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto spettante mediante il computo degli emolumenti suddetti, a decorrere dal 18.07.2007.
Resta assorbita ogni altra questione controversa.
17. Considerato l'esito complessivo della lite all'esito dei due gradi del giudizio, che vede il lavoratore quale parte sostanzialmente vittoriosa, le spese del doppio grado seguono la soccombenza della società datrice e si liquidano come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da Parte_1
in persona del l.r.p.t., con ricorso depositato in data 15.12.2023,
[...] avverso la sentenza resa in data 30.06.2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di nonché sull'appello Controparte_1 incidentale proposto da quest'ultimo avverso la medesima sentenza con memoria pag. 21/22 depositata in data 13.12.2024, così provvede, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
- dichiara il diritto di all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione CP_1 goduta nei periodi di ferie delle diarie e trasferte, dell'indennità di presenza, dell'indennità turni avvicendati, dell'indennità di manovra e dell'indennità sabato lavorato, con esclusione delle altre indennità originariamente indicate nel ricorso introduttivo;
- condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, computando sulla base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede a decorrere dal 18.07.2007, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dall'insorgenza di ciascun credito al saldo;
- condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.100,00 per il primo grado ed in € 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Bari, il 9.1.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
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