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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funZIne di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituZIne dell'udienza” del 29.05.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5514 del ruolo gen. dell'anno 2020
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso come da procura in atti dagli avv.ti Maria Antonietta Cimmino e
Parte_2
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Marialuigia Ferrante resistente
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Raffaele Schipani resistente
NONCHÉ
in qualità di legale rappresentante della CP_3 Controparte_2
interveniente volontaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con ricorso depositato il 26.10.2020, premettendo di aver subito in data 23.05.2019 un infortunio sul lavoro – allorché, mentre “si trovava in tenimento del Comune di San Felice a Cancello (CE), alla Via Fora, dettagliatamente sul
1 fondo agricolo di proprietà di tale sig. … in prossimità della località Persona_1
“Piazzetta Cave”, intento per conto della resistente a raccogliere ciliegie su di un albero ad un'altezza di circa otto/dieci (n. 8/10) metri (…) perdeva improvvisamente l'equilibrio e rovinava violentemente al suolo” – dal quale ha riportato postumi invalidanti permanenti in misura indennizzabile, rivendica dall' le provvidenze corrispondenti al grado di CP_1
invalidità da cui si dice afflitto. Addebita, inoltre, alla Società convenuta la responsabilità dell'incidente occorsogli durante lo svolgimento delle sue mansioni di “bracciante agricolo”
(benché senza formale inquadramento), postulando, pertanto, il risarcimento dei danni subiti ex art. 2087 c.c..
Nella resistenza dell' – che ha contestato la mancanza di prova circa il verificarsi CP_1 dell'infortunio e la sussistenza dell'occasione di lavoro – nonché della convenuta CP_2
(a cui si è aggiunta personalmente la sig.ra quale rappresentante legale
[...] CP_3 della società, nei cui confronti, peraltro, alcuna domanda è stata svolta in ricorso) – che ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata nel merito – la causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni, l'acquisiZIne dei documenti allegati dalle parti e l'espletamento di una consulenza medico-legale.
Ciò posto, alla stregua delle risultanze istruttorie il ricorso è senz'altro fondato e dev'essere accolto.
Invero, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, l'ambito di applicaZIne dell'assicuraZIne obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro.
Nel caso di specie, l'esperita prova testimoniale ha dimostrato al di là di ogni plausibile dubbio sia l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto dal ricorrente e contestato dalla convenuta società (trattandosi di lavoro irregolare), che consente all'istante di fruire della copertura assicurativa per l'infortunio occorsogli, sia il verificarsi di tale infortunio con le modalità descritte in ricorso, che permettono di qualificarlo come infortunio sul lavoro e di ricondurlo nell'ambito di applicaZIne del testo unico n. 1124 del 1965.
Quanto, poi, alla domanda di risarcimento dei danni aZInata dal ricorrente nei confronti della società convenuta, essa si fonda sulla dedotta responsabilità contrattuale dell'azienda datrice di lavoro ex art. 2087 c.c..
2 In punto di diritto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'eserciZI dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
L'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087
c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico, è un obbligo di prevenZIne, che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relaZIne allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego di attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro.
Se è vero che la norma, nella sua peculiare formulaZIne, è idonea ad assicurare un continuo rinnovamento ed adeguamento del sistema protettivo alla luce dei dati acquisiti dalla scienza, è altresì vero, tuttavia, che essa non configura affatto un caso di responsabilità oggettiva;
ed, infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla norma in esame non può desumersi la prescriZIne di un obbligo assoluto di proteZIne, riferibile a qualsiasi danno alla integrità psico-fisica del lavoratore, con la conseguenza di ritenere pressoché automatico l'addebito di responsabilità ogni volta che un danno si sia comunque verificato. Occorre, invece, che l'evento lesivo e dannoso sia riferibile a colpa del datore di lavoro, derivante dalla violaZIne di regole di condotta, siano esse richiamate da una fonte tipica (“nominate”) oppure desumibili dall'obbligo generale di cui all'art. 2087
c.c. (“innominate”), purché ritenute necessarie nel caso concreto ed in relaZIne alla specifica attività di lavoro. Pertanto, la colpa può identificarsi solo con la deviaZIne dallo standard di sicurezza esigibile, perché proprio, in concreto ed in quel momento storico, delle diverse attività produttive.
Sul piano propriamente probatorio, le SeZIni Unite della Corte di CassaZIne hanno fornito un contributo chiarificatore in tema di distribuZIne dell'onere della prova nell'ambito della disposiZIne in commento. La CassaZIne (SSUU n. 6572/06), chiamata a comporre un contrasto in tema di prova del danno da demansionamento, ha affermato che il regime probatorio applicabile nell'ambito dell'art. 2087 c.c. è quello previsto dall'art. 1218 c.c.: il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestaZIne per causa a lui non imputabile.
3 Se è vero quindi che, in tema di responsabilità contrattuale in generale e, in particolare, in tema di responsabilità che sorge in capo al datore di lavoro a causa della violaZIne delle disposiZIni di cui all'art. 2087 c.c., dalla parte che subisce l'inadempimento non deve essere dimostrata la colpa (o il dolo) dell'altra parte (dato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., é il debitore - datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestaZIne o la non esatta esecuZIne della stessa o comunque il pregiudiZI che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile), tuttavia, incombe sul presunto danneggiato l'onere, innanzitutto, di allegare e, quindi, di dimostrare che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'eserciZI dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
In altre parole, mentre l'elemento psicologico della condotta asseritamente antigiuridica non deve essere dimostrato da colui che ne subisce gli effetti, quest'ultimo ha l'onere di fornire adeguata dimostraZIne, previa idonea allegaZIne, dell'esistenza dell'elemento materiale e delle regole di condotta che assume essere state violate.
Ne deriva che l'aZIne di responsabilità promossa dal lavoratore esige la dimostraZIne della esistenza del danno, della esposiZIne al rischio in base alle mansioni svolte, della nocività dell'ambiente di lavoro, del fatto-inadempimento del datore di lavoro, nonché del nesso di causalità materiale tra questi due fattori. Una volta soddisfatto tale onere, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno in relaZIne alle specificità del caso.
Deve insomma negarsi la responsabilità ogni volta che la diligenza richiesta non era esigibile (concetto assimilabile alla impossibilità, sia pure entro i limiti del non dovuto e del non dedotto in obbligaZIne). Non può, infatti, pretendersi l'adoZIne di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche assolutamente impensabili ed ecceZInali alla comune esperienza;
occorre riferirsi a quei presidi che la tecnica pone normalmente a disposiZIne, non a congegni e dispositivi tecnici mai da alcuno applicati o addirittura inesistenti sul mercato. Neppure può pretendersi che il datore di lavoro ricerchi a proprie spese nuove misure di prevenZIne o compia sperimentaZIni, ma che applichi le misure conosciute e necessarie secondo la comune esperienza e tenendo conto delle cogniZIni acquisite dalla scienza in quel determinato momento (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 27 febbraio 2017, n. 4970; Cass., sez. lav., 26 aprile 2016, n. 8237; Cass., sez. lav., 11 aprile
2013, n. 8855).
4 Tanto premesso, le risultanze processuali consentono di ritenere provato il fatto illecito in tutte le sue componenti (danno alla salute, infortunio sul lavoro per inadempimento del datore di lavoro – sub specie di osservanza delle norme di cautela che presidiano l'attività
d'impresa – e nesso di causalità tra tale inadempimento e l'evento lesivo).
È d'uopo, innanzitutto, esaminare nel dettaglio il contenuto e il tenore delle testimonianze acquisite in giudiZI, che restituiscono un quadro probatorio nel quale trova sicura conferma la ricostruZIne dei fatti per come prospettati dalla difesa attorea, tali, cioè, da integrare la fattispecie costitutiva del diritto di credito aZInato.
Rilievo preminente assumono le dichiaraZIni precise e particolareggiate rese da entrambi i testi ascoltati all'udienza del 26.01.2023, che di seguito integralmente si riportano:
“Sono un cugino del ricorrente e confermo di aver lavorato per la ditta CI già nel
2018 per una ventina di giorni e poi nel 2019 dagli inizi di maggio fino alla data dell'incidente di mio cugino, cioè fino al 23 maggio. La mattina dell'incidente stavamo raccogliendo le ciliegie, verso le 10:00, 10:30, e confermo che mio cugino è salito su un albero con una scala, io ero a pochi metri di distanza, e appena è salito
l'ho sentito gridare e l'ho visto a terra. Lui non si ricorda se si è rotta la scala o ha ceduto la pianta, ma posso dire che altri che erano più vicini, come suo figlio ad esempio, mi hanno detto che è stato un ramo dell'albero a cedere e a provocare la caduta. Confermo che la mattina al lavoro venivano anche la titolare, la sig.ra che Pt_2
lavorava anche lei insieme a noi con altre due donne a sistemare le ciliegie nelle cassette,
e poi veniva suo padre AN che portava tutti gli attrezzi e gli strumenti necessari agli operai. Al momento dell'incidente di mio cugino, però, non c'era nessuno dei due, né il sig. AN né la sig.ra , perché eravamo diverse squadre di lavoro Pt_2
distribuite nei dintorni, in tutto eravamo circa 25 operai, e il sig. AN girava tra le varie squadre, mentre la figlia in quel momento era in un altro terreno sempre lì vicino. Io subito dopo l'incidente ho chiamato al cellulare il sig. AN che ha detto che sarebbe arrivato subito, intanto io e altri due operai l'abbiamo accompagnato con l'auto di uno di loro all'ospedale di San Felice a Cancello, ma da lì hanno subito trasferito mio cugino in ambulanza all'ospedale di Caserta, noi l'abbiamo seguito con la nostra auto, e lì
a Caserta abbiamo incontrato il sig. AN. Confermo di aver dichiarato al pronto soccorso le cause dell'incidente” (cfr. teste ); Testimone_1
5 “Sono un nipote del ricorrente e ho iniziato a lavorare per la ditta CI l'anno prima dell'incidente di mio ZI, poi ho smesso dopo l'incidente. Confermo che la mattina dell'incidente io ero proprio vicino all'albero sul quale è salito mio ZI e l'ho proprio visto cadere. Ho visto che mio ZI stava raccogliendo le ciliegie e mentre le strappava con forza da un ramo il ramo si è spezzato e lui ha perso l'equilibrio ed è caduto, da circa 10 metri d'altezza. Confermo che il sig. AN e la sig.ra non Pt_2 erano presenti al momento dell'incidente. Io ho accompagnato mio ZI al pronto soccorso ma poi non l'ho seguito all'ospedale di Caserta perché ho riportato indietro
l'automobile” (cfr. teste . Testimone_2
Entrambi i testimoni esaminati – le cui dichiaraZIni appaiono contenutisticamente circostanziate e senza dubbio credibili, in quanto provenienti da soggetti conoscitori diretti dei fatti di causa, la cui attendibilità non pare affatto inficiata dal rapporto di parentela che li lega al ricorrente – hanno, dunque, pienamente confermato tutte le circostanze su cui si fonda la domanda di indennizzo (e quella risarcitoria) avanzata in ricorso.
Peraltro, dette circostanze trovano piena conferma negli esiti dell'attività ispettiva svolta dai funZInari dell' Dipartimento di PrevenZIne – U.O.C. ServiZI Parte_3
PrevenZIne e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (cfr. all. 5): infatti, dai verbali di sommarie informaZIni testimoniali acquisite in sede ispettiva è scaturita una formale
Parte comunicaZIne di emersione “lavoro nero” redatta dai funZInari dell' (trasmessa anche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta), nella quale si dà atto che “A seguito di delega di indagini pervenuta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere … il sottoscritto T.d.P. ha accertato che presso la ditta (…) i Pt_4 Controparte_2
seguenti lavoratori hanno prestato la loro attività senza essere mai stati assunti
(lavoratori a “nero”): … … … Parte_1 Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
(…)”; inoltre, gli stessi funZInari verbalizzanti, rilevato che “sono state accertate violaZIni in tema di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro a carico della sig.ra nella qualità di datore di lavoro …”, le hanno contestato una CP_3
serie di illeciti, tra i quali: la mancata fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di proteZIne individuale, l'omessa verifica che i lavoratori ricevessero una informaZIne e una formaZIne sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché la mancata fornitura agli stessi di “un'attrezzatura conforme ai requisiti di cui all'art. 70 del D.Lgs. 81/08, idonea ad evitare la caduta dall'alto del sig. in quanto in Parte_1 dotaZIne avrebbe avuto solo uno scaletto…”.
6 Emerge, inoltre, dalla documentaZIne medica versata in atti che il giorno 23.05.2019, presso l , veniva disposto il ricovero ospedaliero del ricorrente ed accertato Controparte_4 un “politrauma con frattura somatica di D12 RMN rachide del 29.05.2019: frattura con cuneizzaZIne anteriore del soma di D12 netto avvallamento della limitante superiore intervento chirurgico 08.06.2019: osteosintesi peduncolare posteriore D10-11 L1 per frattura d12 11.06.2019: deambula autonomamente con busto frattura somatica di D12 con impegno del canale spinale. Operato di osteosintesi peduncolare posteriore D11-L1”
(cfr. all. da 3 a 10); quindi, in data 11.06.2019, il sig. veniva dimesso dall' Pt_1 CP_4
con la seguente diagnosi: “frattura somatica di D12 con impegno del canale
[...] spinale trattata chirurgicamente con osteosintesi peduncolare spinale posteriore” (cfr. cartella clinica all. 10).
In definitiva, l'intrinseca congruenza e l'obiettiva credibilità delle dichiaraZIni rese dai testi addotti dal ricorrente, e la convergenza di queste con gli ulteriori elementi di prova acquisiti, consentono di ritenere pienamente raggiunta la prova del dedotto infortunio sul lavoro, come pure del fatto che il giorno dell'incidente il era totalmente sprovvisto di Pt_1
dispositivi di sicurezza, e che il medesimo ricorrente, durante lo svolgimento delle mansioni affidategli, non era sottoposto ad alcuna forma di controllo né di vigilanza da parte del datore di lavoro.
Va, al riguardo, sottolineato che l'obbligo contrattuale ex art. 2087 c.c., posto a carico del datore di lavoro, riguarda non solo la messa in opera dei necessari dispositivi di sicurezza ma anche l'esigere ed il verificare che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di proteZIne messi a loro disposiZIne, e ciò attraverso una doverosa attività di controllo costante, volta anche ad impedire eventuali comportamenti dei lavoratori tali da rendere inutili o insufficienti le apprestate cautele tecniche, senza che la suddetta responsabilità resti esclusa da un'eventuale concorrente colpa del lavoratore nella causaZIne dell'evento dannoso, salva l'ipotesi in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestaZIne lavorativa (cfr. Cass., sez. lav., 26 giugno 2002, n. 9304).
Tornando alla fattispecie in esame, la società datrice di lavoro – tardivamente costituitasi in giudiZI – non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure di proteZIne necessarie ad evitare il danno, ivi compresa una condotta impeditiva o quantomeno di vigilanza idonea a dimostrare la propria mancanza di colpa in relaZIne all'evento lesivo.
7 Deve, inoltre, escludersi che il contegno assunto dal ricorrente in occasione dell'infortunio possa essere qualificato in termini di condotta abnorme del tutto avulsa dall'attività lavorativa svolta.
Costituisce, infatti, principio consolidato l'affermaZIne secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, ovvero dell'assoluta imprevedibilità.
Si parla in proposito di “rischio elettivo”, ossia di quel rischio, diverso da quello inerente all'attività svolta, ricollegabile ad una particolare situaZIne nella quale il prestatore di lavoro si sia venuto a trovare per propria scelta volontaria ed arbitraria.
In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situaZIne diversa da quella inerente all'attività lavorativa, creando condiZIni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso (cfr. in tal senso, Cass., 12 febbraio
2021, n. 3763; Cass., 19 marzo 2019, n. 7649).
Al contrario, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto senz'altro a prevenire anche le condiZIni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivaZIni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eZIlogico tra prestaZIne e attività assicurata (così Cass., 18 giugno 2018, n. 16026).
Ebbene, applicando tali principi ermeneutici al caso di specie, rileva il Tribunale come la condotta tenuta dal lavoratore si inserisca pienamente nell'ambito dell'attività lavorativa svolta e del processo inerente alla mera raccolta di ciliegie, non configurandosi certo in termini di comportamento abnorme, arbitrario o inopinabile quello consistente nello sporgersi per raggiungere i frutti collocati sui rami più in alto.
La condiZIne di rischio ed il contegno tenuto dal ricorrente avrebbero potuto certamente essere impediti dalla fornitura di opportuni dispositivi di proteZIne individuale o, quanto meno, da un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte del datore di lavoro
8 sull'effettiva osservanza delle disposiZIni di sicurezza eventualmente impartite ai lavoratori e, più in generale, sull'attività svolta dai propri dipendenti.
Non è emersa, viceversa, alcuna prova della circostanza che il datore di lavoro avesse effettivamente impartito istruZIni sui rischi e sulle cautele da adottare nell'espletamento dell'attività di raccolta dei frutti direttamente dagli alberi, né, tantomeno, che avesse fornito ai propri dipendenti la strumentaZIne necessaria a metterli in sicurezza dai rischi connessi all'espletamento delle anzidette mansioni.
In presenza, dunque, di un comportamento certamente omissivo e colposo del datore di lavoro, la condotta pure imprudente o negligente del lavoratore – non configurando, per i motivi su evidenziati, rischio elettivo – non vale ad escludere in capo al datore di lavoro la responsabilità per la violaZIne dell'obbligo di sicurezza ai sensi dell'art. 2087 c.c..
La parte ricorrente ha anche fornito prova del danno conseguenza dell'inadempimento datoriale e del nesso causale tra l'effetto della violaZIne dell'obbligo di sicurezza ed il pregiudiZI subito.
Sul punto, infatti, il CTU nominato nel presente giudiZI, all'esito dell'esame obiettivo, sulla scorta di un attento esame della documentaZIne in atti, tutta compiutamente valutata, ha accertato ed evidenziato che “allo stato attuale sono residuati esiti anatomici, cicatriziali e funZInali della frattura somatica di D12 ridotta chirurgicamente;
tali esiti hanno un certo nesso causale essendo certamente ascrivibili alla caduta al suolo dalla pianta dell'infortunato essendo quindi rispettata la criteriologia medico-legale tra causa ed effetto
(…) considerato che la percentuale invalidante per la frattura della XII vertebra dorsale è specificatamente tabellata al n°202 “esiti di frattura della XII vertebra dorsale con residua deformaZIne somatica e deficit funZInale di media entità” nella misura del “fino a 10”, potremo valutare tali esiti complessivamente nella misura del 8%, esiti che riconoscono al ricorrente l'indennizzo in capitale del solo danno biologico, ai sensi del D.Lgs. 38 del 23/02/00; tale valutaZIne, sempre in termini di danno biologico, può essere riconosciuta in egual misura, 8%, anche in responsabilità civile secondo il baremes di valutaZIne di riferimento della Società Italiana di Medicina Legale” (cfr. elaborato peritale in atti).
Il quadro patologico così accertato ha quindi determinato per il CTU, utilizzando la tabella delle menomaZIni applicabili al caso di specie, una menomaZIne dell'integrità CP_1 psico-fisica globalmente valutata nella misura dell'8%.
Tale consulenza tecnica, confermata dalla documentaZIne sanitaria in atti, risulta svolta sulla base di metodiche di accertamento medico legali complete e corrette, utilizzando
9 argomentaZIni logiche, esaurienti e persuasive ed in conformità ai quesiti formulati all'atto del conferimento dell'incarico, e va pertanto interamente condivisa;
né del resto, le parti convenute hanno mosso contestaZIni riguardo agli accertamenti medico-legali svolti.
Venendo alla determinaZIne del quantum debeatur, in presenza di un danno alla persona, va ritenuta la risarcibilità esclusivamente di due distinte figure di danno, quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
Com'è noto, la rilettura costituZInalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia acceZIne, ha riportato il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile, che distingue solo tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.)
e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n. 8827/2003; n. 15027/2005; n.
23918/2006).
Nel caso di specie, in conseguenza del dedotto inadempimento datoriale, nulla è stato richiesto o provato in termini di danno patrimoniale.
Quanto invece al danno non patrimoniale, del quale è formulata esplicita richiesta di risarcimento in ricorso, giova osservare quanto segue.
Notoriamente il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica ed il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c..
L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparaZIne anche dei danni non patrimoniali nei casi determinati dalla legge, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno (connotato, quest'ultimo, dall'ingiustizia, determinata dalla lesione non giustificata di interessi meritevoli di tutela) e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata:
Corte Cost. n. 372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008).
L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuaZIne delle norme che prevedono siffatta tutela (in primo luogo l'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato e poi altri casi espressamente previsti da leggi ordinarie); mentre, al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del
10 principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituZInali inviolabili, la tutela
è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla CostituZIne.
Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), denominato danno biologico, laddove in precedenza la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (vedi sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006).
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro, le SeZIni unite hanno confermato che il risarcimento del danno non patrimoniale discende, oltre che dai principi costituZInali, anche dall'espressa disposiZIne di cui all'art. 2087 coc. civ..
Chi agisce in giudiZI per il risarcimento del danno non patrimoniale – categoria unitaria contrapposta a quella del danno patrimoniale – deve, quindi, specificamente illustrare le varie sfaccettature di cui questo si compone, di guisa da consentire un ristoro del pregiudiZI effettivamente e concretamente subito.
Venendo ai profili più squisitamente attinenti alla liquidaZIne del danno non patrimoniale, va ricordato che, di recente, la Suprema Corte, rileggendo le note sentenze c.d. di San
Martino del 2008, proprio al fine di evitare inammissibili duplicaZIni risarcitorie, ha affermato che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
Nella liquidaZIne del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, sul piano istruttorio, ad un articolato ed approfondito accertamento che lasci spaZI anche al fatto notorio e a presunZIni, senza tuttavia incorrere in automatismi risarcitori, con la conseguenza che il danno alla salute standard è personalizzabile solo in presenza di conseguenze dannose del tutto peculiari ed anomale. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzaZIne in aumento del risarcimento.
Vanno, poi, risarciti, oltre al danno biologico - ove dedotti e comprovati - quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinaZIne medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la
11 vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperaZIne) comunemente annoverati in termini di c.d. “danno morale” (così, Cass., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513).
Tali principi sono stati ribaditi dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, in cui si afferma che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relaZInali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutaZIne ed autonoma liquidaZIne rispetto al danno biologico” (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006) e che “ai fini della liquidaZIne del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relaZInale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzaZIne di tale tipologia di pregiudiZI”
(così, Cass., sez. III, 17 maggio 2022, n. 15733).
Ciò premesso in termini generali – e tornando al caso de quo – deve rilevarsi che il ricorrente ha domandato la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo in capitale, CP_1 nonché la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del “danno differenziale
… nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, esistenziali e morali subiti …”.
Ora, l'accertamento del verificarsi dell'infortunio con le modalità descritte in ricorso, nonché del grado di menomaZIne dell'integrità psico-fisica ad esso conseguente nella misura dell'8%, conduce inevitabilmente all'accoglimento della domanda proposta nei confronti dell' ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 38/2000. CP_1
Occorre però, a questo punto, delineare brevemente i rapporti di reciproca interferenza delle regole che presiedono il sistema di assicuraZIne obbligatoria con le aZIni di risarcimento del danno promosse dal lavoratore, secondo la ricostruZIne sistematica fornita dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
La tutela indennitaria opera, proprio perché trattasi di assicuraZIne obbligatoria, a CP_1
prescindere da un accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ovvero di un
12 terzo. Inoltre, la prestaZIne erogata (ovvero erogabile) dall' definita in termini di CP_1
indennizzo, non può essere ritenuta equivalente al risarcimento civilistico.
Il primo è predeterminato in misura forfettaria, sorge da un obbligo legislativo ed è svincolato dalla colpa, dovendo garantire un “minimum sociale” in ragione della finalità solidaristica di cui all'art. 38 Cost.; il secondo presuppone invece l'accertamento della condotta colpevole.
Accanto alla tutela indennitaria si colloca, pertanto, quella risarcitoria aZInabile nei confronti del datore di lavoro, che resta civilmente responsabile per i danni c.d. complementari e differenziali, non determinabili a priori quantitativamente.
La coesistenza tra le due forme di tutela mira, da un lato, ad inverare il divieto di occulte duplicaZIni o indebite locupletaZIni risarcitorie in favore del danneggiato ma, all'estremo opposto, afferma l'esigenza di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla CostituZIne, come ambito inviolabile della dignità umana (Corte cost. n. 309 del 1999).
Dalla differenza strutturale e funZInale tra indennizzo del danno biologico ex art. 13
D.Lgs. n. 38 del 2000 e risarcimento del danno biologico è conseguita la preclusione di ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall' possano considerarsi CP_1
integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore, anche perché ritenere il contrario significherebbe attribuire al lavoratore danneggiato un trattamento deteriore - quanto al danno biologico - rispetto al danneggiato non lavoratore, con dubbi di legittimità costituZInale.
Va, dunque, precisato che, in caso di aZIne “contrattuale” formulata per un'ipotesi di responsabilità ex art. 2087 c.c., la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del datore di lavoro, anche senza ulteriori specifiche indicaZIni contenute nell'atto introduttivo, non potrà che essere qualificata in termini di risarcimento del danno differenziale e complementare.
Più specificamente, il danno ulteriore e diverso da quello liquidato dall' può riguardare CP_1
voci di danno che risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall'art. 1218 c.c., definibili come:
- danni complementari (anche definiti “danni differenziali qualitativi”) non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali, ad esempio, il danno biologico da invalidità
13 temporanea, il danno biologico fino al 5%, la personalizzaZIne del danno non patrimoniale, il danno morale;
- danni differenziali c.d. quantitativi, correlati essenzialmente alla minor quantificaZIne economica del danno da invalidità permanente operata dalle tabelle rispetto a quella CP_1
operata dalle tabelle create ed applicate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che costituiscono ormai diritto vivente.
Ed infatti, in virtù dell'operatività della copertura assicurativa, il datore di lavoro è esonerato dal risarcimento dell'integrale danno nei limiti della regola dell'esonero posta dall'art. 10 T.U. DPR n. 1124 del 1965.
Laddove la tutela assicurativa non operi per insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi, riprendono vigore le regole civilistiche in tema di responsabilità e, quindi, di inadempimento contrattuale, con conseguente ristoro dei danni c.d. complementari.
La regola dell'esonero cade, poi, allorquando il fatto inadempimento integri un reato perseguibile d'ufficio. In tal caso, il lavoratore, in virtù del principio della integralità del risarcimento del danno, potrà agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento di quanto non ha ottenuto o avrebbe ottenuto in sede indennitaria dall' CP_1
(c.d. differenziale quantitativo).
Come statuito dalla giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, il danno differenziale “è quello che rientra nel tipo già considerato dall'assicuraZIne obbligatoria, ma che, in ragione del carattere indennitario di questa, può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, sia per la diversa valutaZIne del grado di inabilità in sede in confronto al diritto comune sia per il diverso valore del punto di CP_1 inabilità” (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 10 aprile 2017 n. 9166).
Pertanto, applicando alla fattispecie oggetto di causa i più recenti insegnamenti giurisprudenziali, occorrerà, in primo luogo, liquidare il danno civilistico e, successivamente, procedere alla comparaZIne di tale danno con l'indennizzo erogabile dall' secondo il criterio delle poste omogenee (cfr. Cass., sez. lav., 7 febbraio 2023, n. CP_1
3694); valutato, poi, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, bisognerà detrarre da esso quanto indennizzabile dall' in base ai parametri CP_1
legali e in relaZIne alle medesime componenti del danno.
Nel liquidare il danno civilistico si terrà conto, tuttavia, del solo danno biologico permanente, non avendo il ricorrente chiesto con specifica domanda (cfr. Cass. Civ. n.
18560/2019) il riconoscimento del danno da invalidità temporanea.
14 Tenuto conto, dunque, delle condivisibili conclusioni rassegnate dal CTU in ordine al grado di invalidità accertato (8%), nonché dell'età del danneggiato al momento della stabilizzaZIne dei postumi (47 anni), il danno – in applicaZIne delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate nel 2024 (sulla cui vocaZIne naZInale e sulla cui corrispondenza ai criteri di equità imposti dal codice civile si veda Cass., 7 giugno 2011, n.
12408; Cass. 30 giugno 2011, n. 14402 e, più recentemente, Cass., sez. III, 5 maggio
2020, n. 8468) – va equitativamente liquidato nella somma di € 17.583,47, di cui €
12.970,43 a titolo di “danno biologico/dinamico-relaZInale” ed € 4.323,04 a titolo di
“danno da sofferenza soggettiva interiore”, avendo la Suprema Corte affermato di recente
(cfr. Cass. n. 25164/2020) la necessità di un'indicaZIne distinta dei due valori
(indicaZIne, appunto, recepita nelle tabelle milanesi) atteso che, nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzaZIne (ossia ricorrano circostanze ecceZInali e specifiche), bisogna procedere all'aumento percentuale del solo danno biologico depurato dalla componente morale.
Nel caso di specie, tuttavia, non si ritiene di dover “personalizzare” la liquidaZIne dell'unitario danno non patrimoniale, stante la mancata puntuale ed adeguata dimostraZIne da parte del ricorrente di specifiche ed ecceZInali circostanze del caso concreto tali da indurre a ritenere che si sia verificata una particolare compromissione della sfera dinamico-esistenziale: infatti, l'aumento del risarcimento “standard” del danno biologico si giustifica solo laddove siano dedotte e provate circostanze specifiche ed ecceZInali che rendono il danno in concreto subito dal danneggiato più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Peraltro, si consideri che nell'ipotesi di riconoscimento di danni biologici di lieve entità, è richiesto un maggior rigore nell'allegaZIne e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (così
Cass, sez III, 3 marzo 2023, n. 6444).
Insomma, le circostanze di fatto che giustificano la personalizzaZIne del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un fatto costitutivo della pretesa e, come tali, devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore senza potersi risolvere in mere enunciaZIni generiche, astratte od ipotetiche (in tal senso, cfr. Cass., S.U., 11 novembre
2008, n. 26972); al contrario, nella fattispecie in esame, non vengono puntualmente allegate situaZIni in virtù delle quali poter ritenere che le conseguenze patite in concreto
15 dal ricorrente per effetto dell'inadempimento datoriale siano state differenti da quelle inevitabilmente ed ordinariamente ricollegabili al tipo di lesione patita.
Ne consegue che alcuna ulteriore voce risarcitoria a titolo di danno morale e/o esistenziale può essere riconosciuta al ricorrente, in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte già richiamata, “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidaZIne il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuZIne di nomi diversi a pregiudizi identici”, non costituendo le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza
(danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relaZIne, danno estetico, ecc.) pregiudizi autonomamente risarcibili, e potendo venire in consideraZIne solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico (mediante la c.d. “personalizzaZIne” del danno non patrimoniale) in presenza di adeguata dimostraZIne.
In definitiva, va riconosciuta in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesioni all'integrità psico-fisica, la complessiva somma di €
17.583,47.
Di tale danno, tuttavia, il datore di lavoro dovrà rispondere nei limiti del c.d. danno differenziale.
Si deve perciò procedere al calcolato ex officio della prestaZIne previdenziale di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000: sul punto, avuto riguardo al grado di menomaZIne subita dal ricorrente (8%), all'età dell'assicurato al momento della stabilizzaZIne dei postumi (47 anni) e ai valori indicati dalla “tabella indennizzo danno biologico” richiamata dall'art. 13 citato, l'indennizzo va determinato in € 10.341,72.
L' va, pertanto, condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura CP_1
suindicata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Il datore di lavoro (come già chiarito) va invece condannato al pagamento del danno differenziale (dato dalla differenza tra le poste omogenee di cui sopra), pari ad € 7.241,75, oltre rivalutaZIne monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite e quelle di consulenza seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
16 a) Condanna l a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno CP_1 biologico subito a causa dell'infortunio sul lavoro del 23.05.2019 nella misura di €
10.341,72, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
b) Condanna la società a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento Controparte_2 del danno non patrimoniale differenziale, la somma di € 7.241,75, oltre rivalutaZIne monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
c) Condanna le parti convenute in solido a pagare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuZIne.
d) Pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di consulenza.
S.M.C.V., 30.05.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa A. Cozzolino
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