Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri magistrati: Dott. Giuseppe Lupo Presidente Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. Ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 143/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F e P.I. Parte_1
n. ), elettivamente domiciliata in Agrigento, via Mazzini n. 205 presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Salvatore Tirinnocchi che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante CONTRO
, in persona dell'amministratore p.t. (P.I. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Agrigento, via Poggio Muscello, 41, presso lo P.IVA_2 studio dell'avv. Gaspare Di Giovanni che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellato
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta agli atti. MOTIVI DELLA DECISIONE FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 20/2024 emessa in data 08/01/2024 all'esito del giudizio n.r.g. 1176/2020 il Tribunale di Agrigento, ha accertato che il vano ascensore del CP_1
è condominiale e, per l'effetto, ha condannato la convenuta a Parte_1 liberare detto vano ascensore rimuovendo il montacarichi presente. Ha, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore Parte_1 che ha liquidato in € 7.616,00 euro, oltre accessori di legge ed ha, infine, posto le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della società convenuta Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello eccependone Parte_1
l'erroneità sotto vari profili. Costituitosi in giudizio il appellato ha resistito al CP_1 gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio dell'8 Novembre 2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1.Con il primo motivo di appello la società eccepisce la nullità Parte_1 della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa e chiede la rimessione della causa al primo giudice.
2.e 3. Con il secondo ed il terzo motivo di appello l'appellante contesta la decisione impugnata per avere la stessa recepito le conclusioni della CTU espletata senza tenere conto delle osservazioni critiche più volte reiterate in corso di causa da Parte_1 mentre non ha tenuto conto della documentazione probatoria agli atti (con particolare
[...] riferimento alla planimetria catastale allegata all'atto di acquisto dell'immobile) e degli esiti delle prove testimoniali espletate, dalle quali avrebbe di contro dovuto desumere che non vi era alcuna prova della realizzazione del vano ascensore in data successiva alla richiesta di sanatoria. Chiede, pertanto, il rinnovo delle operazioni peritali al fine di accertare l'epoca di realizzazione del montacarichi oggetto di causa.
4.Con il quarto motivo di appello, l'appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di usucapione del vano ascensore per averlo utilizzato in via esclusiva per oltre quarant'anni.
1.Il primo motivo di appello è infondato. Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono tassativamente individuate dall'art. 354 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, e tra queste non rientra la fattispecie descritta dall'appellante. Nel caso che ci occupa, parte appellante contesta da un lato l'illegittimità della trasformazione dell'udienza già fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. nella trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive e, dall'altro, il tardivo deposito della sentenza in data 8 Gennaio 2024, a fronte della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in data 29 Novembre 2023. Tale modus operandi, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe leso il suo diritto di difesa con conseguente nullità della sentenza impugnata. L'assunto non può essere condiviso. Occorre osservare che, chiamata a pronunciarsi sulla prima questione, la Corte di Cassazione ha già ritenuto la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n.37137). Quanto al secondo punto, occorre rammentare che, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. nella sua formulazione applicabile ratione temporis è consentito al Giudice sia di dare lettura del dispositivo e della motivazione al termine della discussione (redigendo la c.d. sentenza a verbale), sia di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni (cfr. art. 281 sexies co. 3 c.p.c.). Nessuna violazione procedurale (che in quanto tale non sarebbe stata comunque suscettibile di invalidare la decisione) si è pertanto verificata nel caso di specie.
2. e 3. Anche il secondo ed il terzo motivo di appello sono infondati. Con la domanda introduttiva del primo grado di giudizio, il sul Controparte_1 presupposto che la ditta avesse occupato parte del vano Parte_1 condominiale ove dovrebbe essere realizzato l'ascensore, ha chiesto accertarsi che il vano ascensore è un bene condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c. con conseguente condanna della a liberare il predetto vano ascensore rimuovendo il Parte_1 montacarichi, o parte di esso, che invade l'area del vano ascensore condominiale. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio è, in effetti, emerso che l'immobile sito in Agrigento, al viale Leonardo Sciascia n. 250 (in Catasto identificato al foglio 168, part. 443) è stato costruito abusivamente ed ha ottenuto la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge 47/85. Dalle planimetrie allegate alla concessione edilizia in sanatoria si evince che l'immobile si compone di una sequenza di 6 file di pilastri rettangolari e, a destra della quarta serie di pilastri è chiaramente identificato il vano tecnico a servizio dell'ascensore condominiale. Tale vano figura nelle planimetrie di piano terra, primo, secondo, terzo e quarto. Nella sezione longitudinale dello stabile è visibile che lo stesso attraversa tutti i solai presenti ad eccezione di quello di piano terra (e naturalmente seminterrato) non mettendo in comunicazione il piano terra con il seminterrato. Nella stessa planimetria, riportata alla figura 1, è identificabile un vano tecnico, di dimensioni più piccole, posto alla sinistra della quarta serie di pilastri (evidenziato con un rettangolo azzurro) al servizio del piano terra e del piano seminterrato (di proprietà della società , Parte_1 medesima rappresentazione è rilevabile nella pianta del piano seminterrato. Il CTU ha, però, accertato uno stato di fatto differente da quello rappresentato nella planimetria. Ha, infatti, chiarito che attraverso un piccolo vano tecnico presente al piano terra, è possibile raggiungere la parete perimetrale di tompagno del vano corsa ascensore condominiale. Tale parete presenta un foro attraverso il quale è possibile visionarne l'interno. Da tale foro il CTU ha accertato l'effettiva esistenza di un vano ascensore condominiale, a servizio di tutti i piani e realizzato a destra della quarta serie di pilastri, ma che, a differenza di quanto rilevato dalla documentazione tecnica, non presenta un solaio di piano terra continuo poiché il vano ascensore, invece che fermarsi al piano terra, mette in comunicazione lo stesso con il piano seminterrato. L'accesso a tale vano al piano terra, però, non avviene dall'androne condominiale, ma dall'interno dell'attività commerciale della Parte_1
Tale vano montacarichi/ascensore che, come rilevato in atti, avrebbe dovuto collegare il piano terra con il piano seminterrato, e si sarebbe dovuto trovare alla sinistra della quarta fila di pilastri, è stato realizzato in continuità con il vano corsa ascensore condominiale, quindi alla destra della quarta fila di pilastri, sovrapponendosi planimetricamente, con lo stesso. Per realizzare tale collegamento tra il piano seminterrato ed il piano terra, è stato forato il solaio del piano terra in corrispondenza del vano corsa condominiale. Di fatto i due vani corsa si trovano planimetricamente sovrapposti, al posto di avere due distinti vani corsa (uno condominiale alla destra della quarta fila di pilastri, e uno privato alla sinistra della quarta fila di pilastri) esiste un solo vano corsa ascensore, che collega il piano seminterrato al piano terrazzo dell'immobile, occupato attualmente dal montacarichi della ditta al servizio del solo piano terra e seminterrato. Parte_1
Tale descrizione dei luoghi effettuata dal CTU, oltre a trovare conforto nelle planimetrie allegate alla concessione edilizia in sanatoria e nelle rappresentazioni fotografiche dello stato dei luoghi realizzate dallo stesso CTU, è stata confermata anche dal CTP della ditta arch. , che in sede di osservazioni critiche ha Parte_1 Persona_1 esordito dicendo che “il CTU riporta fedelmente lo stato dei luoghi, accertando correttamente una differenza sostanziale tra gli elaborati della concessione edilizia in sanatoria e lo stato dei fatti”. Il CTP ha, pertanto, confermato quanto accertato dal CTU, ossia che vi è un vano unico, occupato parzialmente dal montacarichi a servizio della che partendo dal piano seminterrato giunge sino all'ultimo piano Parte_1 dell'edificio. Tale essendo l'effettivo stato dei luoghi, alcun rilievo probatorio può essere attribuito alla planimetria catastale risalente al 20/09/1985 ed allegata all'atto di compravendita dell'immobile in favore di Come, infatti, chiarito dal CTU detta Parte_1 planimetria evidenzia uno stato dei luoghi differente da quello reale poiché in essa vi è rappresentata una posizione del montacarichi diversa rispetto ai grafici in sanatoria e, per di più, rappresenta uno stato dei luoghi difforme dalla condizione rilevata al piano seminterrato. Il CTU ha, anche, precisato che i due ascensori non possono coesistere all'interno dello stesso vano poiché entrambi dovrebbero servire il piano terra sicchè l'unica possibilità di utilizzo dello stesso vano corsa ascensore sarebbe quella di installare un unico ascensore, con corsa utile dal piano seminterrato all'ultimo livello dell'edificio. Alla luce degli accertamenti posti in essere dal CTU, questo Collegio ritiene di condividere le sue conclusioni, non essendo tali risultanze istruttorie in alcun modo scalfite dalla planimetria catastale del 1985, più volte citata da parte appellante. Corre, infatti, l'obbligo di rammentare che le visure catastali non hanno alcun valore probatorio, in quanto i dati catastali non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale- tributario (ad iniziativa di parte), che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo - al di là di un eventuale mero valore indiziario - per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 09/02/2015 n. 631; T.A.R. Napoli, sez. VII, 22/03/2021, n. 1901). Parimenti, non possono ritenersi dirimenti le planimetrie catastali prodotte dall'appellante, trattandosi di documenti redatti unilateralmente dai soggetti interessati e, quindi, del tutto privi di verifiche circa la conformità alla reale situazione dei luoghi la cui genuinità è stata, del resto, del tutto sconfessata dagli accertamenti di fatto posti in essere nel primo grado di giudizio.
4.Anche il quarto motivo di appello è infondato. Come noto, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez. II,
05-102010, n. 20670; Cass. civ., sez. II, 24.8.2006, n. 18392): si richiede, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. Nel caso che ci occupa, la CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio ha chiarito che non vi è alcun accesso al vano montacarichi dall'androne condominiale, ma che ad esso si accede unicamente dall'interno della proprietà privata di (“durante il sopralluogo si è avuta la possibilità di accedere ad un Parte_1 Parte_1 piccolo vano tecnico, presente al piano terra, e di raggiungere la parete perimetrale di tompagno del vano corsa ascensore condominiale. La parete è realizzata in mattoni forati e presenta un foro, attraverso il quale è possibile visionarne l'interno”). Il teste ES
, sentito all'udienza dell'1 Dicembre 2021 ha dichiarato di avere effettuato alcuni
[...] sopralluoghi con l'amministratore del condominio per valutare la fattibilità dell'impianto ascensore ed anche lui ha precisato che il vano ascensore non è visibile nei vari piani poiché chiuso da pareti in muratura. Lui l'ha potuto visionare accedendovi da una piccola porta (da cui si accede con fatica chinandosi a terra, larga circa 55 cm e alta circa 80 cm) presente a sinistra della prima rampa di scale che, passando sotto il pianerottolo intermedio tra il piano terra e il primo piano, consente di raggiungere la colonna dell'ascensore. Tale rappresentazione dello stato dei luoghi consente di escludere l'integrazione del requisito della pubblicità del possesso esclusivo, da parte della ditta Parte_1
di un'area di pertinenza condominiale, con conseguente conferma della sentenza di
[...] primo grado anche in punto di rigetto della domanda di usucapione dalla stessa formulata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_1 Parte_1 pagamento, in favore del in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 3.400,00 oltre accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13 da distrarre in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte di Appello di Palermo in data 23 Gennaio 2025. Palermo, 25/01/2025 Il Consigliere rel. Il Presidente Mary Carmisciano Giuseppe Lupo