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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 5496/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5496 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2015
TRA di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, codice fiscale: Pt_1
, elettivamente domiciliato in Messina, presso e nello studio dell'avv. P.IVA_1
Giuseppe Corvaja che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE/ATTORE
E
, C.F. , elettivamente domiciliata presso e CP_1 C.F._1
nello studio dell'Avv. Francesco Sciacca che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
OPPOSTA/CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Udienza: 13 settembre 2024, convertita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione L ha proposto opposizione avverso il Parte_2
decreto n. 976/15 emesso dal Tribunale di Messina il 17/07/2015, con cui veniva ingiunta al pagamento in favore della Dott.ssa della somma di € CP_1
22.381,44, oltre interessi di legge e le spese della procedura monitoria.
Questi i motivi dell'opposizione: 1) Incompetenza per materia;
2) Carenza di legittimazione passiva dell'opponente; 3) Insussistenza del credito vantato ex adverso;
4) Eccessività delle avverse pretese.
Chiedeva, pertanto: 1) preliminarmente accertare, dichiarare e riconoscere
l'incompetenza per materia del Tribunale adìto, appartenendosi la dedotta fattispecie alla competenza del Tribunale Civile - Sezione Lavoro, per le motivazioni spiegate in narrativa;
2) in via ancora preliminare, accertare, dichiarare e riconoscere la carenza di legittimazione passiva dell in persona del legale rappresentante pro- Pt_1
tempore, in ordine alle pretese dell'opposta, per le motivazioni spiegate in narrativa;
3) in subordine e nel merito, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni preliminari, accertare, dichiarare e riconoscere l'insussistenza del credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente, per le motivazioni spiegate in narrativa;
4) conseguentemente e per l'effetto annullare, dichiarare nullo, revocare o comunque privare di efficacia con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 976/15, emesso dal Tribunale Civile di Messina il 17/07/2015, notificato il 29/07/2015; 5) in via ancor più gradata, accertare, dichiarare e riconoscere l'eccessività delle avverse pretese, per le motivazioni spiegate in narrativa;
6) conseguentemente e per l'effetto, ridurre congruamente le somme eventualmente riconosciute come dovute all'opposta; 7) ammettere i mezzi istruttori opportuni e conducenti, ivi compresi interrogatorio formale dell'opposta e prova per testi, da indicare ed articolare nei modi e termini di legge;
8) con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Costituitasi in giudizio l'opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto;
indi, su base documentale, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e dunque, va rigettata. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza per materia.
L'eccezione, esaminato il Disciplinare D'Incarico conferito alla Dott.ssa – CP_1
prodotto dall'opponente - il quale prevedeva un rapporto di “collaborazione autonomo e libero professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con l Parte_2
né di collaborazione continuativa”, non può che essere rigettata, trattandosi
[...]
di richiesta di compensi per una prestazione resa da un libero professionista, la cui competenza è del Tribunale di Messina, sezione civile.
Non merita accoglimento anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dello
Pt_1
La disamina del Disciplinare d'Incarico e del Regolamento Gestione condominiale consente di ritenere che lo era proprietario di tutte le unità abitative all'interno Pt_1
del Condominio e che pertanto, destinatario della richiesta di compenso per la gestione del Condominio era certamente l'Istituto opponente, su cui, peraltro, gravava l'onere di dimostrare la fondatezza dell'eccezione di legittimazione passiva, dallo stesso avanzata.
L'opponente, di contro, non ha dimostrato di non essere il soggetto tenuto al pagamento dei compensi oggetto dell'ingiunzione in esame.
L'opponente eccepisce inoltre l'insussistenza del credito vantato dall'opposta.
A questo riguardo occorre precisare che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nel presente giudizio di merito, quindi, deve verificarsi la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da soggetto al quale compete la CP_1
posizione sostanziale di attore e sul quale grava l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile
1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Solo successivamente, si dovrà anche valutare se l'opponente ha dato prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Orbene, parte opponente sostiene in particolare che il credito in questione non è certo, liquido ed esigibile, mancanza di requisiti che avrebbe dovuto far propendere per il rigetto del ricorso proposto ex adverso. Dalla documentazione versata in atti, infatti, si evince che il diritto alla corresponsione delle quote dovute al gestore dallo sorge esclusivamente a seguito di presentazione dei bilanci consuntivi Pt_1
regolarmente approvati dall'assemblea condominiale. Nel caso in esame la dott.ssa
pur avendo assunto la gestione del in data CP_1 Parte_3
15/02/2011, non ha mai provveduto alla redazione dei bilanci consuntivi 2011-2012
e 2013 fino alla cessazione dell'incarico, né li ha mai sottoposti al vaglio ed alla successiva approvazione dell'assemblea condominiale, in aperta violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del disciplinare d'incarico e secondo la vigente normativa, in particolare l'art. 1130 c.c.
L'Istituto opponente, nello specifico, riporta nel proprio atto introduttivo, l'art. 5 del
Disciplinare che così dovrebbe recitare: “riconosce un compenso mensile pari ad €
8,00 per ciascuna unità immobiliare;
tale importo graverà per intero nei confronti dei proprietari ed al 50% (€ 4,00) nei confronti degli inquilini dell'Ente. La restante quota del 50% ( € 4,00) per ciascuna unità immobiliare in locazione verrà corrisposta dall'Istituto a chiusura dell'esercizio finanziario (31 Dicembre di ciascun anno)a presentazione del consuntivo di gestione regolarmente approvato ovvero, nei casi di rinuncia o revoca, alla data di cessazione dell'attività gestionale”.
Ebbene, che ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al gestore fosse necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea dei bilanci consuntivi non lo si ricava né dal
Regolamento, né tantomeno dal Disciplinare D'incarico (prodotto dall'opponente), in cui, peraltro, l'art. 5 menzionato dallo non è presente. Pt_1 Il Disciplinare è composto da n. tre articoli e sul punto prevedeva unicamente che la liquidazione dei compensi “avverrà a presentazione di consuntivo con apposito provvedimento dirigenziale alle condizioni di cui al regolamento allegato”.
All'art. 10 del Regolamento poi era così previsto: “Al Gestore verrà riconosciuto un compenso mensile pari a € 8,00 per ogni unità immobiliare. Tale importo graverà per intero nei confronti dei proprietari ed al 50% per gli assegnatari. La quota a carico dell'Ente verrà corrisposta a chiusura dell'esercizio finanziario o, nei casi di rinuncia o revoca, alla data del provvedimento dirigenziale”.
Tutti i bilanci consuntivi, peraltro, si può agevolmente ritenere che siano stati regolarmente presentati tenuto conto che sono stati inviati in sede di passaggio di consegne all'opponente il quale ha contestato la mancata allegazione dei verbali di approvazione dei bilanci, ma non anche la mancata presentazione degli stessi.
Infine, dato per ammesso che lo era l'unico proprietario di tutte le unità Pt_1
abitative, l'approvazione dei consuntivi spettava a quest'ultimo, così come previsto dall'art. 12 del Regolamento.
Va da sé che anche il terzo motivo deve essere disatteso.
Va rigettato anche il quarto motivo tenuto conto che legittimamente nella somma ingiunta è stata inserita la ritenuta d'acconto, valutato che il condominio è sostituto d'imposta e per legge è tenuto a operare la ritenuta d'acconto anche sui compensi da corrispondere all'amministratore di condominio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Ivana Bonfiglio, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5496 /2015, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta;
b) condanna parte opponente al pagamento in favore di ciascuna parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi euro € 3.397,00 nei valori medi, esclusa la fase istruttoria, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Messina, 7 gennaio 2025.
Il Cancelliere
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio