CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 389/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1. Dott. Vito Colucci - Presidente;
2. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
3. Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 389/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 723/2023 del Tribunale di Salerno, depositata in data 17 febbraio 2023, pubblicata dalla cancelleria in pari data, non notificata,
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno ed elettivamente domiciliata ope legis in Salerno (SA), al Corso Vittorio Emanuele nr. 58,
- appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv.to Daniele Coppola ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Pastore n. 53, presso studio difensore;
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv.to Rosario Novaco, ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla A. Balzico n.
26, presso studio difensore.
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 723/2023 del Tribunale di Salerno –
Querela di falso CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 30/03/2023, e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 6/04/2023, l , per Parte_1 il tramite dell'Avvocatura Distrettuale di Salerno, proponeva gravame avverso la sentenza n.
723/2023 del Tribunale di Salerno, depositata in data 17/02/2023, pubblicata in pari data, non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) dichiara la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 06/10/2017 – cron. N. 6436/15 – avviso di Cont ricevimento dell'atto spedito con raccomandata dall'U.P. Di Sa 06/10/2017 diretto a CP_1
via S. Leone Magno, 9, Olevano S.T. (SA) in quanto detta sottoscrizione non è riconducibile
[...] all'apparente firmataria;
2) condanna parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00, oltre spese vive e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% da calcolarsi sull'onorario, nonché Iva e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) Pone definitivamente a carico di parti convenute, in solido, le spese del compenso al CTU, già liquidato con separato provvedimento…;
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione per querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c. notificato in data 11/07/2019, conveniva dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Salerno l' – e per sentire accertare Parte_1 Controparte_4 la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento postale del 6/10/2017 cron. n.
6436/15 – avviso di accertamento dell'atto spedito con raccomandata dell' U.P. di , CP_5 notificato il 6/10/2017 e ricevuto il 9/10/2017 dall' , affermando e Parte_1 contestando l'autenticità della firma apposta al documento.
In particolare, l' , dopo aver notificato in data Parte_1 Controparte_6
9/10/2017 l'avviso di accertamento esecutivo TF9011505033/2017, non essendovi l'impugnazione procedeva alla comunicazione dell'avviso di presa in carico n.
10077201800002004000 per l'attività di riscossione, di cui l'avviso di accertamento esecutivo notificato il 3/04/2018. Avverso detto avviso proponeva ricorso per Controparte_1 far accertare l'omessa notifica dell'avviso di accertamento TF90115050033/2017. Detto
pag. 2/6 ricorso è stato rigettato dalla in data 24/09/2018 con Controparte_7 sentenza n. 4031/6/18.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' che asseriva la regolarità della Controparte_8 notifica e chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile e infondata, vinte le spese.
Concessi in termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di
C.T.U. grafologica, al cui esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, che veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante,
[...]
, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale di Salerno, Controparte_8 censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) improcedibilità della querela di falso per sopravvenuta carenza di interesse;
2) inammissibilità della querela di falso.
Chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: dichiararsi l'improcedibilità ed inammissibilità della querela di falso, spese vinte per i due gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio quale parte appellata che chiedeva nel merito rigettarsi Controparte_1
l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto;
per la sussistenza dell'interesse alla proposizione della querela, e per la esperibilità del rimedio avverso l'avviso di ricevimento, della querela di falso.
Costituitasi l' si conformava alle difese di parte appellante. Controparte_4
Fissata la prima udienza, disposta la trattazione del giudizio secondo il rito cartolare, mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva assegnata a sentenza, innanzi al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. In primo luogo, il giudizio di querela di falso è diretto ad eliminare l'efficacia probatoria dell'atto pubblico e/o della scrittura privata che sia stata riconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta, o comunque autenticata, o ancora che sia già stata oggetto di un procedimento di verificazione.
La querela di falso è inerente dunque ad atti o scritture alle quali viene riconosciuto il valore di prova legale. Difatti si osserva che l'art. 2702 c.c. dispone che la scrittura privata, una volta pag. 3/6 riconosciutane la sottoscrizione, si comporta come atto pubblico per quel che riguarda l'attendibilità del documento e la sua efficacia probatoria, nonché per quanto riguarda il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione, con conseguente possibilità di rimuovere siffatta efficacia soltanto attraverso la querela di falso (Cass., Sez. Lav., sent. n. 4689 del 11-
07-1983). Il giudizio di querela di falso ha certamente oggetto più ampio rispetto a quello successivo al disconoscimento e teso alla verificazione del documento, dal momento che non solo concerne gli atti pubblici, ma anche perché può essere teso ad accertare la falsità materiale del documento – nelle forme della contraffazione e della alterazione – e la falsità ideologica, pur se limitatamente alla non rispondenza tra quanto attestato nell'atto e quanto dichiarato come avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale (Cass. civ. sent. n. 47 dell'11-
01-1988). Essa è proponibile, pertanto, in via principale, quanto in via incidentale, nel corso del giudizio ordinario in cui l'atto ritenuto falso sia decisivo ai fini della pronuncia definitiva.
Tra i requisiti imposti al fine dell'esperimento del procedimento in questione, l'art. 221 c.p.c. stabilisce che l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, debba contenere, a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità salvo che questa sia rilevabile “ictu oculi” dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6383 del 26-11-1988). Il giudice, nella fase iniziale del procedimento deve provvedere ad un giudizio di valutazione circa la necessità di procedere con la querela di falso, proprio sulla base degli elementi e delle prove fornite. Nel caso di specie la querela di falso è stata proposta per fare accertare la falsità della firma apposta all' avviso di ricevimento postale relativo alla notifica degli avvisi di accertamento n. Quanto al motivo di appello relativo alla mancata verifica NumeroDiC_1 della rilevanza del documento in relazione alla decisione della Controparte_7
del 24/09/2018 con sentenza n. 4031/6/2018, che avendo rigettato il ricorso
[...] avrebbe fatto venir meno l'interesse attuale all'appello, esso è infondato. In primo luogo,
l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria deve essere provato dalla parte che intende avvalersene, attraverso la produzione della sentenza di riferimento con la relativa annotazione di definitività, cosa che non è accaduta nel caso di specie. La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornire la prova mediante produzione delle stessa munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att.
c.p.c., anche in caso di contestazione delle controparte, restandone esonerata dall'ammissione esplicita della formazione del giudicato ( Cass. civ.. n. 36258/2023) Inoltre, la parte appellata ha fornito prova della proposizione dell'appello innanzi alla Controparte_9 il 19/04/2019 e dell'attualità dell'interesse alla pronuncia incidentale sul falso. Quanto al pag. 4/6 secondo motivo di appello va osservato che nell'ipotesi di notifica eseguita dall'agente postale la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni attinenti all'attività svolta, nonché dell'identità del destinatario ricevente( Cass. civ n. 2486/2018) la contestazione sulla identità va fatta con la querela di falso, ciò contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante. Peraltro, è onere dell'agente postale procedere alla indicazione degli elementi identificativi del soggetto che provvede al ritiro del plico postale. L'appello è infondato in quanto la querela di falso è ammissibile nel caso di specie. L'Agenzia contesta che la querela di falso sia ammissibile in relazione alla falsità della firma sull'avviso di ricevimento di raccomandata indirizzata alla , poiché non attestata con valore di Controparte_1 pubblica fede dall'addetto al servizio postale che ha redatto l'avviso di ricevimento. Tuttavia, la notificazione a mezzo posta con cui l'agente postale attesta l'esecuzione della notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982 fa fede sino a querela di falso, in quanto tale attività di notifica è compiuta in delega dell'ufficiale giudiziario, che può avvalersi del sevizio postale per l'attività notificatoria, per cui il destinatario dell'atto che contesti di aver apposto la firma deve proporre querela di falso. ( Cass. sez. 2 n. 19512/2020). L'appello è infondato. Le spese del giudizio sono liquidate seguendo la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 723/2023 del Tribunale di Salerno, datata Parte_1
17/02/2023, nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_4 ogni altra istanza ed eccezione respinta ed assorbita, così provvede
1. rigetta l'appello;
2. condanna in solido al Controparte_10 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro Controparte_1
5.500,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario.
Dà atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 23/04/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
pag. 5/6 Dott.ssa Giulia Carleo
Dott.Vito Colucci
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 389/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1. Dott. Vito Colucci - Presidente;
2. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
3. Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 389/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 723/2023 del Tribunale di Salerno, depositata in data 17 febbraio 2023, pubblicata dalla cancelleria in pari data, non notificata,
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno ed elettivamente domiciliata ope legis in Salerno (SA), al Corso Vittorio Emanuele nr. 58,
- appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv.to Daniele Coppola ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Pastore n. 53, presso studio difensore;
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv.to Rosario Novaco, ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla A. Balzico n.
26, presso studio difensore.
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 723/2023 del Tribunale di Salerno –
Querela di falso CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 30/03/2023, e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 6/04/2023, l , per Parte_1 il tramite dell'Avvocatura Distrettuale di Salerno, proponeva gravame avverso la sentenza n.
723/2023 del Tribunale di Salerno, depositata in data 17/02/2023, pubblicata in pari data, non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) dichiara la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 06/10/2017 – cron. N. 6436/15 – avviso di Cont ricevimento dell'atto spedito con raccomandata dall'U.P. Di Sa 06/10/2017 diretto a CP_1
via S. Leone Magno, 9, Olevano S.T. (SA) in quanto detta sottoscrizione non è riconducibile
[...] all'apparente firmataria;
2) condanna parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00, oltre spese vive e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% da calcolarsi sull'onorario, nonché Iva e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) Pone definitivamente a carico di parti convenute, in solido, le spese del compenso al CTU, già liquidato con separato provvedimento…;
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione per querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c. notificato in data 11/07/2019, conveniva dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Salerno l' – e per sentire accertare Parte_1 Controparte_4 la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento postale del 6/10/2017 cron. n.
6436/15 – avviso di accertamento dell'atto spedito con raccomandata dell' U.P. di , CP_5 notificato il 6/10/2017 e ricevuto il 9/10/2017 dall' , affermando e Parte_1 contestando l'autenticità della firma apposta al documento.
In particolare, l' , dopo aver notificato in data Parte_1 Controparte_6
9/10/2017 l'avviso di accertamento esecutivo TF9011505033/2017, non essendovi l'impugnazione procedeva alla comunicazione dell'avviso di presa in carico n.
10077201800002004000 per l'attività di riscossione, di cui l'avviso di accertamento esecutivo notificato il 3/04/2018. Avverso detto avviso proponeva ricorso per Controparte_1 far accertare l'omessa notifica dell'avviso di accertamento TF90115050033/2017. Detto
pag. 2/6 ricorso è stato rigettato dalla in data 24/09/2018 con Controparte_7 sentenza n. 4031/6/18.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' che asseriva la regolarità della Controparte_8 notifica e chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile e infondata, vinte le spese.
Concessi in termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di
C.T.U. grafologica, al cui esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, che veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante,
[...]
, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale di Salerno, Controparte_8 censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) improcedibilità della querela di falso per sopravvenuta carenza di interesse;
2) inammissibilità della querela di falso.
Chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: dichiararsi l'improcedibilità ed inammissibilità della querela di falso, spese vinte per i due gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio quale parte appellata che chiedeva nel merito rigettarsi Controparte_1
l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto;
per la sussistenza dell'interesse alla proposizione della querela, e per la esperibilità del rimedio avverso l'avviso di ricevimento, della querela di falso.
Costituitasi l' si conformava alle difese di parte appellante. Controparte_4
Fissata la prima udienza, disposta la trattazione del giudizio secondo il rito cartolare, mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva assegnata a sentenza, innanzi al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. In primo luogo, il giudizio di querela di falso è diretto ad eliminare l'efficacia probatoria dell'atto pubblico e/o della scrittura privata che sia stata riconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta, o comunque autenticata, o ancora che sia già stata oggetto di un procedimento di verificazione.
La querela di falso è inerente dunque ad atti o scritture alle quali viene riconosciuto il valore di prova legale. Difatti si osserva che l'art. 2702 c.c. dispone che la scrittura privata, una volta pag. 3/6 riconosciutane la sottoscrizione, si comporta come atto pubblico per quel che riguarda l'attendibilità del documento e la sua efficacia probatoria, nonché per quanto riguarda il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione, con conseguente possibilità di rimuovere siffatta efficacia soltanto attraverso la querela di falso (Cass., Sez. Lav., sent. n. 4689 del 11-
07-1983). Il giudizio di querela di falso ha certamente oggetto più ampio rispetto a quello successivo al disconoscimento e teso alla verificazione del documento, dal momento che non solo concerne gli atti pubblici, ma anche perché può essere teso ad accertare la falsità materiale del documento – nelle forme della contraffazione e della alterazione – e la falsità ideologica, pur se limitatamente alla non rispondenza tra quanto attestato nell'atto e quanto dichiarato come avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale (Cass. civ. sent. n. 47 dell'11-
01-1988). Essa è proponibile, pertanto, in via principale, quanto in via incidentale, nel corso del giudizio ordinario in cui l'atto ritenuto falso sia decisivo ai fini della pronuncia definitiva.
Tra i requisiti imposti al fine dell'esperimento del procedimento in questione, l'art. 221 c.p.c. stabilisce che l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, debba contenere, a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità salvo che questa sia rilevabile “ictu oculi” dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6383 del 26-11-1988). Il giudice, nella fase iniziale del procedimento deve provvedere ad un giudizio di valutazione circa la necessità di procedere con la querela di falso, proprio sulla base degli elementi e delle prove fornite. Nel caso di specie la querela di falso è stata proposta per fare accertare la falsità della firma apposta all' avviso di ricevimento postale relativo alla notifica degli avvisi di accertamento n. Quanto al motivo di appello relativo alla mancata verifica NumeroDiC_1 della rilevanza del documento in relazione alla decisione della Controparte_7
del 24/09/2018 con sentenza n. 4031/6/2018, che avendo rigettato il ricorso
[...] avrebbe fatto venir meno l'interesse attuale all'appello, esso è infondato. In primo luogo,
l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria deve essere provato dalla parte che intende avvalersene, attraverso la produzione della sentenza di riferimento con la relativa annotazione di definitività, cosa che non è accaduta nel caso di specie. La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornire la prova mediante produzione delle stessa munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att.
c.p.c., anche in caso di contestazione delle controparte, restandone esonerata dall'ammissione esplicita della formazione del giudicato ( Cass. civ.. n. 36258/2023) Inoltre, la parte appellata ha fornito prova della proposizione dell'appello innanzi alla Controparte_9 il 19/04/2019 e dell'attualità dell'interesse alla pronuncia incidentale sul falso. Quanto al pag. 4/6 secondo motivo di appello va osservato che nell'ipotesi di notifica eseguita dall'agente postale la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni attinenti all'attività svolta, nonché dell'identità del destinatario ricevente( Cass. civ n. 2486/2018) la contestazione sulla identità va fatta con la querela di falso, ciò contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante. Peraltro, è onere dell'agente postale procedere alla indicazione degli elementi identificativi del soggetto che provvede al ritiro del plico postale. L'appello è infondato in quanto la querela di falso è ammissibile nel caso di specie. L'Agenzia contesta che la querela di falso sia ammissibile in relazione alla falsità della firma sull'avviso di ricevimento di raccomandata indirizzata alla , poiché non attestata con valore di Controparte_1 pubblica fede dall'addetto al servizio postale che ha redatto l'avviso di ricevimento. Tuttavia, la notificazione a mezzo posta con cui l'agente postale attesta l'esecuzione della notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982 fa fede sino a querela di falso, in quanto tale attività di notifica è compiuta in delega dell'ufficiale giudiziario, che può avvalersi del sevizio postale per l'attività notificatoria, per cui il destinatario dell'atto che contesti di aver apposto la firma deve proporre querela di falso. ( Cass. sez. 2 n. 19512/2020). L'appello è infondato. Le spese del giudizio sono liquidate seguendo la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 723/2023 del Tribunale di Salerno, datata Parte_1
17/02/2023, nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_4 ogni altra istanza ed eccezione respinta ed assorbita, così provvede
1. rigetta l'appello;
2. condanna in solido al Controparte_10 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro Controparte_1
5.500,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario.
Dà atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 23/04/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
pag. 5/6 Dott.ssa Giulia Carleo
Dott.Vito Colucci
pag. 6/6