Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3371 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3371 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Bove ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lecco, Via Cavour n. 73, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Sovico (MB), Viale Brianza n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Riboldi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Monza (MB), Via Enrico da Monza n. 44, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, sita in Sovico (MB) al Viale Brianza n. 21, resta assegnata ex art. 337 sexies c.c., con tutti gli arredi ivi esistenti, alla moglie che ivi vivrà e risiederà con i figli;
2. la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei minori con l'uno ovvero con l'altro genitore ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e con collocamento e residenza privilegiata presso la madre;
3. il padre potrà tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 20.00 alla domenica sera alle ore 20.00;
- vacanze natalizie: alternandosi con la madre di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- vacanze pasquali ed altre festività: alternandosi di anno in anno con la madre;
- durante la settimana il padre potrà visitare e/o trascorrere con ogni altra occasione, previo Per_1 accordo con la madre;
- sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori;
4. il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 Parte_2 Per_ figli ed entro il giorno 11 di ogni mese per dodici mensilità (a partire dal mese di giugno Per_1
2024), la somma di € 600,00 (euro seicento/00), in ragione di € 300,00 (euro trecento/00) per ciascun figlio, sul conto corrente intestato alla moglie alle coordinate IBAN a lui già note;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
a decorrere dal mese di luglio 2026, al termine di entrambi i finanziamenti accesi dal SI. per l'acquisto delle autovetture di cui al Parte_1 successivo punto 8., il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 Per_ mantenimento dei figli ed entro il giorno 11 di ogni mese per dodici mensilità, in Per_1 sostituzione dell'importo di € 600,00, la maggior somma di € 700,00 (euro settecento/00), in ragione di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, sul conto corrente intestato alla moglie alle coordinate IBAN a lui già note;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT;
5. oltre all'importo mensile di cui sopra, il SI. verserà alla SI.ra , a Parte_1 Parte_2 Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli ed in occasione del percepimento della 13^ Per_1 mensilità (mese di dicembre) e 14^ mensilità (mese di luglio) contributive supplementari, l'importo ulteriore di € 300,00 (euro trecento/00), in ragione di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascun figlio, sul conto corrente intestato alla moglie alle coordinate IBAN a lui già note;
Per_
6. le spese straordinarie nell'interesse dei figli ed verranno sostenute dai genitori, in Per_1 misura dell'80% a carico del padre e del restante 20% a carico della madre, secondo le “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del Tribunale di Monza datate 07.05.2018, da intendersi parte integrante del presente atto in quanto già note ai ricorrenti e consegnate loro in copia. Le parti dichiarano di far proseguire le lezioni di equitazioni alla figlia (in ragione di una lezione a Per_1 settimana) e di ripartire le spese secondo quanto sopra indicato e di far frequentare la palestra al Per_ figlio , stabilendo che le spese di iscrizione alla palestra verranno pagate ad anni alterni dalla mamma e dal papà, proseguendo l'alternanza già stabilita in sede di separazione;
7. l'Assegno Unico nell'interesse dei figli verrà percepito e trattenuto interamente dalla madre e, a tal fine, il padre si impegna a rilasciarle qualsiasi documentazione o sottoscrizione necessaria a tal fine;
8. sul SI. continuerà a gravare l'obbligo di pagamento integrale dei finanziamenti Parte_1 accesi per l'acquisto delle due vetture in uso ai coniugi (una Kia intestata alla madre del ricorrente ed una Fiat 500 intestata alla moglie) sino alla loro completa estinzione;
9. il conto corrente attualmente cointestato tra i coniugi, sul quale risultano appoggiati i finanziamenti di cui al precedente punto 8., verrà intestato in via esclusiva al marito;
10. quale ulteriore patto da ricondursi alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione consensuale delle condizioni di divorzio, la SI.ra si impegna ed obbliga a trasferire Parte_2 gratuitamente al SI. il quale diverrà esclusivo proprietario, la propria quota indivisa Parte_1 del 50% della proprietà del camper Autocaravan tg. EH368MB - telaio n. ZFA25000001773190, acquistato indivisamente ed in parti uguali tra loro in regime di comunione legale dei beni;
11. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avanzano reciprocamente alcuna richiesta di assegno divorzile;
12. i ricorrenti prestano sin d'ora, e per quanto necessario, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti relativi all'espatrio, nell'interesse proprio e della figlia minore;
13. spese e compensi di assistenza legale interamente compensati tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 691/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 12.09.2024 e pubblicata in data 20.09.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 20.05.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in data 02.05.2000 (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Triuggio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Triuggio, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi