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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/11/2025, n. 4318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4318 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa EL RO,
vista la propria ordinanza del 4 giugno 2025 con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 18 settembre 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art.281
sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 498/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
nata a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Milano (MI), viale Monza
n. 40, presso lo studio degli avv.ti Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen del
Foro di Milano (domicili digitali PEC: Email_1
, dai quali è rappresentata e difesa, giusta Email_2
procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
con sede in , Via Giacomo Cusmano n.24, in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , Via I. CP_1
Pindemonte n. 88, presso la Legale aziendale, rappresentata e difesa, CP_2
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Giorgio Li Vigni e dall'Avv.
TO SC (domicili digitali: p.e.c. pec: Email_3
, entrambi in ruolo presso l'U.O.C. Legale della Email_4
stessa Azienda, giusta procura speciale su foglio separato depositato telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
[...]
Controparte_3
(P.IVA ), con
[...] P.IVA_2
sede in , via Ugo La Malfa n. 30, in persona del Presidente dell'Ordine e CP_1
legale rappr.te pro-tempore, Dott. elettivamente Controparte_4
domiciliato ai fini del presente giudizio in nella Piazza Don Luigi Sturzo CP_1
n° 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Rosa del Foro di (domicilio CP_1
digitale PEC , dal quale è rappresentato e difeso, Email_5
giusta procura speciale alle liti su foglio separato depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
OGGETTO: azione risarcitoria
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) rigetta la domanda proposta dall'attrice contro l'
[...]
e l' Controparte_1 [...]
Controparte_3
;
[...]
2) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2025, conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale l Controparte_1
e l' Controparte_3
(di
[...]
seguito denominati, rispettivamente, per brevità, soltanto e CP_5 [...]
e di ) al fine di: CP_6 CP_7 CP_1
- accertare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro adottati nei suoi confronti, disapplicandoli per violazione di legge;
- condannare l' al pagamento dei danni patrimoniali relativi CP_5
ai mancati incassi nel mese di dicembre 2021 (sospensione dal 27 novembre)
per l'ammontare di € 2. 860,00;
- condannare l' e di al pagamento dei danni Controparte_6 CP_7 CP_1
patrimoniali per l'importo complessivo di € 14.783,33, per i periodi di sospensione dal lavoro;
- condannare le controparti in solido tra loro al pagamento dell'ulteriore danno patrimoniale di € 8.500,00 complessivi (6.000,00 + 2.500,00) per l'ulteriore danno patrimoniale a seguito di indebitamento resosi necessario per far fronte alle spese di alimentazione e di mantenimento dell'abitazione; - condannare le controparti in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa;
- il tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284,
secondo comma, c.c. e art. 1284, quarto comma, c.c. fino al saldo effettivo,
con vittoria di compensi e spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- ove ritenuto necessario, effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte
Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 D.L.
n.44/2021 impositivo degli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
In punto di fatto, premetteva: di essere una libera professionista esercente la professione sanitaria di fisioterapista, regolarmente iscritta, all'epoca dei fatti,
all'Ordine dei TSRM e PSTP di;
di essere stata destinataria, in data CP_1
11.11.2021, di un avviso di accertamento per mancato adempimento dell'obbligo di somministrazione del vaccino per la prevenzione dell'infezione Sars Cov 2 in asserita violazione dell'art. 4 D.L. n. 44/2021 da parte della Direzione generale dell;
di essere stata sospesa in data 24.11.2021 dall'esercizio della CP_5
professione di Fisioterapista da parte dell'Ordine dei TSRM e PSTP di con CP_1
atto notificato il 25.11.2021; di essere stata ulteriormente sospesa dall'esercizio della professione di Fisioterapista da parte dell' e PSTP di in Controparte_6 CP_1
data 31.01.2022 ed ancora con delibera dell'Ordine del 17.10.2022; di avere ripreso in data 2 novembre 2022 l'esercizio della professione in seguito all'entrata in vigore del DL n. 162/2022.
Assumeva che: - i provvedimenti adottati nei suoi confronti erano illegittimi perché avevano imposto un obbligo vaccinale aliud pro alio rispetto a quello voluto dal legislatore,
ossia vaccini anticovid 19, in luogo di vaccini per la prevenzione dell'infezione da
Sars-Cov -2;
- la normativa che aveva previsto tale obbligo vaccinale era viziata da errori di fatto, in quanto basata su dati medico-scientifico-statistici non acquisiti da autorità
pubbliche preposte e soprattutto su dati epidemiologici indeterminati e falsi, sicché
poteva escludersi una funzione terapeutica per la prevenzione della diffusione del virus SARS – Cov- 2 dei vaccini anti CO -19;
- che la legittimità dei provvedimenti non poteva affermarsi neppure in forza di una funzione “indiretta” del vaccino a fini di prevenzione della diffusione del virus
SARS -Cov-2, in quanto i vaccini anti -CO -19 non erano stati autorizzati da AIFA
con l'inserimento nell'elenco di quelli autorizzati off label ex legge n.648/1996 e tale utilizzo era vietato dalla legge speciale comunitaria;
- infine, era impossibile adempiere all'obbligo di possesso del c.d. green pass anche effettuando i test in vitro molecolari e antigenici, stante l'inutilizzabilità dei dispositivi in vitro disponibili sul mercato al fine specifico richiesto dalla normativa di riferimento;
- in via subordinata, occorreva uno scrutinio sulla legittimità costituzionale dell'art.4 ter del D.L. n.44/2021 in relazione all'art.32 della Costituzione, per irragionevolezza, non proporzionalità, non necessità dell'obbligo vaccinale aliud
pro alio in ragione dell'erroneità e/o incontrovertibile indeterminatezza e falsificazione dei dati medico scientifico statistici della diffusione del virus Sars Cov La , costituitasi, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di CP_5
legittimazione passiva, deducendo che l'atto lesivo di sospensione proveniva
Cont dall'Ordine dei e PSTRP della Provincia di e non dalla . CP_6 CP_1
Cont Nel merito, assumeva l'infondatezza della domanda attorea, in quanto l si era attenuta alle prescrizioni normative che regolavano il procedimento per l'accertamento della inosservanza dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e vi aveva dato corretta esecuzione, non avendo alcun potere di sindacare la tipologia di vaccino somministrato e le procedure ministeriali adottate durante il periodo pandemico.
Contestava, infine, il quantum richiesto.
L'Ordine dei TSRM e PSTRP di , costituitosi, eccepiva, in via CP_1
preliminare, l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione della causa innanzi al giudice competente e l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem.
Nel merito, assumeva la legittimità del provvedimento impugnato.
A fondamento della eccezione di estinzione del giudizio e di inammissibilità
della domanda per violazione del ne bis in idem, esponeva che l'attrice aveva precedentemente promosso un separato giudizio, innanzi al Tar di Palermo contro l' di , iscritto al n° RG. 516/2022, avente ad Controparte_8 CP_1
oggetto medesimi petitum e causa petendi, con cui si chiedeva l'annullamento, previa sospensione, della delibera n.16/2022 del 31.01.2022, e che il predetto giudizio si era concluso con sentenza n.1354/2025 del 22.04.2024 con la quale il giudice
Amministrativo aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto nelle forme e nei termini di cui all'art. 11
cod. proc. amm., nella specie non rispettati.
Per quanto concerne il merito, assumeva che il provvedimento di sospensione era stato emesso dall' di a seguito di una attività Controparte_8 CP_1
procedimentale pienamente conforme alla normativa vigente, nonché in osservanza di un obbligo di legge conseguente all'accertamento della violazione dell'adempimento da parte del professionista e quindi di natura vincolata.
Con decreto ex art.171 bis c.p.c. del 28.03.2025, veniva sottoposta alle parti la questione – rilevabile d'ufficio – dell'eventuale difetto di legittimazione passiva delle parti convenute in relazione alle domande attoree proposte.
La causa, quindi, tenuto conto delle eccezioni formulate dalle parti e rilevate d'ufficio, all'udienza di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. del 18 settembre
2025, sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di udienza, è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta.
Ciò posto, giova premettere, per una migliore intelligenza dei fatti di causa, che
, prima dell'introduzione del presente giudizio, aveva proposto Parte_1
ricorso al TAR Regione Sicilia contro l'Ordine per ottenere l'annullamento della delibera n.16/2022 del 31.01.2022 a lei notificato il 01.02.2022 (che aveva disposto la sua sospensione temporanea dall'esercizio della professione di Fisioterapista fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale), nonché di tutti gli atti presupposti e successivi, in quanto limitativi e restrittivi dell'attività professionale e della libertà
personale, stante l'illegittimità costituzionale dell'art.4 del d.l. n.44/2021
concernente l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Il TAR Regione Sicilia, con sentenza n.01354 del 23 aprile 2024, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio, ove fosse persistito interesse, avrebbe potuto essere riassunto nelle forme e nei termini di cui all'art.11
cod. proc. amm.
La motivazione posta a fondamento della sentenza del Tar è che la normativa in questione non lascia margini per l'esercizio di alcun potere autoritativo da parte della P.A., che deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa per la sospensione dall'esercizio della professione.
Al riguardo, il TAR ha richiamato una pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “In tema di sospensione dall'esercizio della
professione sanitaria per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4
del d.l. n. 44 del 2021, conv., con modif., nella l. n. 76 del 2021, la relativa controversia
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che viene in rilievo un diritto
soggettivo - ossia continuare ad esercitare la professione sanitaria, nonostante
l'inadempimento all'obbligo vaccinale - nei cui confronti la pubblica amministrazione non
esercita alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale,
venendo in rilievo esclusivamente limiti e condizioni di previsione legislativa.” (in termini la massima di Cass. S.U. n. 28429/2022).
Ora, passando all'esame delle eccezioni preliminari, sollevate dall' CP_6
e e dalla , le stesse appaiono infondate.
[...] Controparte_9 CP_5
Per quanto concerne l'eccezione di estinzione del presente giudizio per tardiva riassunzione sollevata dall' di , basti osservare Controparte_8 CP_1
che l'odierna attrice ha scelto di non riassumere il giudizio già introdotto dinanzi al Tar e di proporre un nuovo giudizio – quale è quello presente – che ha ad oggetto la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi - impugnati dinanzi al Tar -
per la loro illegittimità e le domande di condanna al risarcimento del danno, sia contro l' e di (parte del giudizio dinanzi al Tar), Controparte_6 CP_8 CP_1
sia contro la (che non è stata parte del giudizio amministrativo). CP_5
Ora, la mancata tempestiva riassunzione di un giudizio derivante dalla declaratoria di difetto di giurisdizione, determina l'estinzione del processo, ma non dell'azione, salvi i termini di eventuale decadenza e di prescrizione del diritto, i quali vanno autonomamente valutati (vedi la norma generale in materia di estinzione di cui all'art.310, primo comma, c.p.c. secondo cui l'estinzione del processo non estingue l'azione).
Ne consegue che l'odierna attrice non ha perso il diritto ad introdurre il presente autonomo giudizio a seguito della mancata riassunzione del giudizio promosso dinanzi al TAR.
Quanto alla eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem
proposta dall' di , anche questa è infondata, in Controparte_8 CP_1
quanto il giudizio amministrativo si è concluso con una pronuncia in rito, di inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito.
Passando, infine, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
, la stessa è destituita di fondamento. CP_5
Invero, l'atto di accertamento di inadempimento dell'obbligo vaccinale costituisce il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione da parte dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di . CP_1
Le domande attoree sono, invece, infondate nel merito.
La sopra richiamata sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.U. n.
28429/2022 ha, invero, affermato la giurisdizione del Giudice ordinario in tema di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv., con modif., nella l. n. 76 del 2021, proprio in quanto verrebbero in rilievo esclusivamente “i
limiti e le condizioni di previsione legislativa”, e non un potere autoritativo della
P.A..
Ed è proprio per la stessa ragione che il TAR, adito dalla odierna attrice, con la sentenza n.01354 del 23.04.2024, ha declinato la propria giurisdizione, in quanto ha ritenuto – condivisibilmente - che non vi sia esercizio di alcun potere autoritativo da parte della P.A., la quale deve attenersi a verificare i presupposti per la sospensione dall'esercizio della professione previsti dalla legge.
Ne consegue che il giudice ordinario deve limitarsi a verificare se sussistono i presupposti previsti dalla normativa per l'accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale e per la sospensione dall'esercizio della professione.
Nella specie, il rispetto dei limiti e delle condizioni, ossia dei presupposti sostanziali e procedimentali per l'adozione da parte dell'Asp e dell'Ordine dei provvedimenti di cui si chiede la disapplicazione, a ben vedere, non è neppure oggetto di doglianza da parte dell'attrice.
Cont E comunque l e l'Ordine hanno adottato i provvedimenti di rispettiva competenza nell'assoluto rispetto e nella puntuale osservanza di tutti i presupposti sostanziali e procedimentali (ossia dei “limiti e condizioni”) previsti dalla normativa per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e per la sospensione provvisoria dall'esercizio della professione (vedi documentazione in atti).
Cont In sostanza, sia la che l'Ordine si sono limitati ad applicare la legge, che non attribuiva agli organi competenti margini di discrezionalità, né rientrava nelle loro competenze la valutazione dei complessi dati scientifici posti a base dell'obbligo vaccinale, sicché gli stessi hanno legittimamente operato. L'unica doglianza dell'attrice, in realtà, si sostanzia nella questione della illegittimità costituzionale dell'art.4 del D.L. n.44/2021 e successive modifiche, che ha imposto l'obbligo vaccinale (poi individuato nei vaccini anti COVID-19) per la funzione terapeutica di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, in quanto la volontà discrezionale del legislatore di imporre tale obbligo vaccinale sarebbe stata viziata da determinanti errori di fatto, in assenza dei quali non sarebbero sussistiti i presupposti di necessità, ragionevolezza, proporzionalità per la restrizione della libertà personale determinata dalla imposizione dell'obbligo vaccinale a tutela del diritto alla salute.
La doglianza attiene quindi alla irragionevolezza, non proporzionalità, non necessità dell'obbligo vaccinale aliud pro alio, in ragione dell'erroneità e/o incontrovertibile indeterminatezza e falsificazione dei dati medico scientifico statistici della diffusione del virus Sars – cov - 2 e della malattia covid 19 in Italia.
La illegittimità dell'avviso di accertamento del mancato adempimento
Cont dell'obbligo vaccinale della da parte della e dei provvedimenti di Pt_1
sospensione dall'esercizio della sua libera professione da parte dell'Ordine è un effetto meramente conseguenziale della ritenuta illegittimità della normativa primaria impositiva dell'obbligo vaccinale e della normativa secondaria e non dipende, invece, dalla inosservanza dei limiti e delle condizioni di previsione legislativa (cui fa riferimento anche la Suprema Corte di Cass. a S.U. n.28429/2022
sopra richiamata nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario “venendo in
rilievo esclusivamente limiti e condizioni di previsione legislativa”).
Cont Né, come è noto, la e l'Ordine avevano il potere di disapplicare la legge
(incorrendo piuttosto nel reato di omissione di atti d'ufficio) e/o la legittimazione per sollevare la questione di illegittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, che può essere rimessa soltanto dal giudice nell'ambito di un processo, d'ufficio o su istanza di parte, previa delibazione della rilevanza e non manifesta infondatezza.
D'altra parte, non sussistono neppure i presupposti per la rimessione, nel presente giudizio, della questione di legittimità costituzionale alla Corte
Costituzionale, la quale, con plurime sentenze, ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art.4 del
D.L. n.44/2021 con riferimento all'art.32 Cost.
Invero, la Corte Costituzione ha statuito come di seguito:
-“Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal
Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35
Cost., degli artt.
4-bis, comma 1, e 4, commi 1, 4 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito
e come modificati dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e dal d.l. n. 24 del 2022, come
convertito, nella parte in cui prevedono per i lavoratori impiegati in strutture residenziali,
socio-assistenziali e socio-sanitarie l'obbligo vaccinale anti COVID-19, anziché l'obbligo di
sottoporsi indifferentemente al test molecolare, al test antigenico da eseguire in laboratorio,
oppure al test antigenico rapido di ultima generazione, per la rilevazione di SARS-CoV-2.
Le misure approntate dal legislatore - che vanno valutate tenendo conto della situazione
determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, risultante soprattutto
dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali - sono effetto della
predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini e, dall'aprile del 2021,
dell'introduzione dell'obbligo vaccinale censurato. Contrariamente all'assunto del
Pa rimettente, i dati esposti nei rapporti dell' , lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini,
dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, la loro
efficacia - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata
altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale.
La decisione di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (entro limiti soggettivi e temporali)
non può reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti
Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale
vaccinazione era destinata ad affrontare. In base a tali considerazioni, l'imposizione di
un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che
espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute
dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano
scientifico. Può quindi affermarsi che le disposizioni censurate hanno operato un
contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco
diritto degli altri e con l'interesse della collettività. Né può ritenersi che la previsione, per i
lavoratori in oggetto, dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici con una elevata frequenza,
anziché al vaccino, costituisca un'alternativa idonea, in quanto sarebbe stata del tutto
inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente
rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale, considerando
anche i costi insostenibili e lo sforzo difficilmente tollerabile, dal momento che la gestione
dei tamponi grava interamente sul SSN. La decisione censurata risulta altresì non
sproporzionata, in quanto la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, destinata
a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato
di crisi epidemiologica, non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto
necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del
virus, ed è stata costantemente modulata in base all'andamento della situazione sanitaria.
Infine, la misura neppure lede il diritto al lavoro. All'inosservanza dell'obbligo vaccinale,
infatti, si attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi
e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e
temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero il rischio di diffusione del contagio, in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore
di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. e dall'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008. Il diritto
fondamentale al lavoro, avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere
all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente
alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica
necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di
rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di
sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.”(in termini la massima di
Corte Cost. n.15/2023; conforme Corte Cost. n. 14/2023);
-“Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal
Tribunale di Genova, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 4 del
d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come sostituito, «nella parte in cui impone l'obbligo
vaccinale – pena la sospensione dall'albo – indistintamente a tutti gli esercenti le professioni
sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell'albo dei Chimici
e dei Fisici, o comunque lo impone senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di
svolgimento della professione». La scelta del legislatore – censurata per la dedotta
irragionevolezza della scelta di imporre la vaccinazione anti COVID-19 indistintamente a
tutti gli esercenti le professioni sanitarie, senza alcuna considerazione delle specifiche
tipologie di professione e dell'attività lavorativa in concreto svolta – non può ritenersi
irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali. Deve considerarsi che la scelta
per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra
la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti,
rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi,
in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile
assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale. Né spetta alla Corte
costituzionale valutare quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante l'imposizione dell'obbligo vaccinale, essendo tale scelta rimessa alla
responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore, pur dovendo, però, valutare se la
scelta del legislatore sia rispettosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, in
particolare quando, come nella specie, vengano in rilievo diritti fondamentali che richiedano
di essere ponderati e bilanciati tra loro. Ebbene, l'imposizione dell'obbligo vaccinale per
categorie predeterminate di soggetti rappresenta una scelta non irragionevolmente mossa
dall'esigenza di garantire linearità e automaticità all'individuazione dei destinatari, così da
consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e
contrasti in sede applicativa. Non è secondario, poi, che l'individuazione direttamente per
legge dei destinatari dell'obbligo vaccinale sia coerente con l'esigenza – che trae origine
dall'art. 32 Cost. – di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione
venga compressa nell'interesse della comunità. Infine, la scelta dell'imposizione dell'obbligo
vaccinale per categorie risulta non sproporzionata, stante la portata della conseguenza
dell'inadempimento (sospensione del rapporto lavorativo, priva di conseguenze di tipo
disciplinare) e la natura transitoria dell'imposizione, correlata alla sua rigorosa
modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica in corso”.
(in termini la massima di Corte Cost. n.185/2023).
Del resto, gli altri profili di legittimità costituzionale della norma - prospettati dall'attrice come ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte Costituzionale
– non superano il vaglio di non manifesta infondatezza e rilevanza nel presente giudizio.
A tal proposito, infatti, proprio il principio espresso dalla Corte Costituzionale
con sentenza n.171/2023 – più volte richiamato dalla parte attrice – secondo cui
“L'eventuale scorretto esercizio del potere attribuito all'amministrazione, laddove si
ritenesse non attendibile la valutazione tecnico scientifica che ne è necessariamente alla base, non si riverbera in un vizio della norma di legge – che, nei limiti di quanto consentito dalla
riserva relativa di cui all'art.32 Cost., ha demandato all'amministrazione detta valutazione
– ma determina, semmai, l'illegittimità della circolare amministrativa, che potrà essere
conosciuta dai giudici comuni, cui pure ne è rimessa l'interpretazione” consente di escludere che le doglianze relative alla erroneità dei dati epidemiologici e scientifici si traducano in un vizio della legge, attenendo, piuttosto, alle valutazioni sottese alle circolari amministrative ministeriali.
Per di più, dette doglianze, aventi ad oggetto le circolari amministrative ministeriali, comporterebbero un sindacato sull'esercizio della discrezionalità
tecnica della P.A. (possibile soltanto per manifesta illogicità), che esulerebbe comunque dalla giurisdizione del giudice ordinario, al quale - secondo le S.U. della
Suprema Corte di Cassazione e la giurisprudenza amministrativa sopra richiamate condivise da questo giudice -, è rimesso esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge (in modo vincolato) per l'adozione del provvedimento di accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale e di quello di sospensione temporanea dall'esercizio della professione.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande attoree vanno rigettate.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite tra le parti,
sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione, in ragione dell'assoluta novità delle questioni trattate.
Così deciso in Palermo il 31 ottobre 2025.
IL GIUDICE
EL RO La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma
digitale dal Giudice EL RO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite
dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 e della malattia CO 19 in Italia.