Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2556 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2556 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. NOTARO FRANCESCO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI CAPRIO ANTONIO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/02/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 22/10/1990 (atto n. 588, P. II, S. A, sez. A, anno 1990), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 26/04/2021, era intervenuta separazione in forza di resa nel procedimento rg. 26103/2020. Pt_2
1
l'1/08/2001, tutti maggiorenni ma solo i primi due anche economicamente indipendenti. Per_3
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: stabilire che le parti possano fissare liberamente, dove crederanno opportuno, la propria residenza e/o il loro domicilio;
fissare a carico dei genitori un assegno mensile complessivo di € 700,00 quale loro contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , da versare in via diretta alla Per_3
figlia con loro non più convivente entro il 5 di ogni mese;
ogni genitore verserà mensilmente la quota di propria spettanza, pari ad € 350,00, direttamente sul conto corrente di cui è titolare la figlia. Detto assegno sarà rivalutato in base agli indici calcolati dall'Istat e pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale per il mese di ciascun anno a partire da quello successivo al versamento del primo assegno. L'entità del contributo al mantenimento è stabilita tenendo in considerazione la circostanza che attualmente non ha alcuna spesa di alloggio poiché vive Per_3 nell'abitazione di proprietà del fratello , a lui acquistata dai genitori;
pertanto, in caso di Per_1
mutamento delle condizioni di ospitalità da parte del fratello, detto contributo sarà rideterminato;
obbligare entrambi i genitori a provvedere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie riguardanti la figlia;
per identificare tali spese straordinarie e per distinguere tra Per_3
quelle che necessitano o meno del preventivo accordo tra i genitori, le parti richiamano e fanno espresso riferimento al contenuto del Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli firmato dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli;
prendere atto che le parti, prof. e dott.ssa , dal punto di vista Parte_1 CP_1
economico e patrimoniale, dichiarano di godere entrambi di mezzi adeguati, pertanto ciascuna rinuncia, come in effetti rinuncia, all'assegno di divorzio a proprio favore ed a carico dell'altra, e
l'altra parte accetta la rinuncia;
2 prendere atto che le parti dichiarano di aver regolarmente adempiuto alle altre condizioni contenute nell'accordo di separazione e di aver risolto bonariamente ogni altra pendenza di ordine economico esistente tra loro, pertanto ciascuna nulla ha a pretendere dall'altra; per quant'altro, le parti richiamano esplicitamente la normativa vigente in materia
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a Parte_1 CP_1
NAPOLI il 22/10/1990 (atto n. 588, P. II, S. A, sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 1990);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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