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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
RG 2831/2024
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del Giudice CA UL, all'esito dell'udienza del 6.11.2025,tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. SACCO Parte_1 C.F._1
EN
RICORRENTE
e c.f. , difeso dall'Avv. VENTRICI ROBERTA Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Conclusioni: per parte ricorrente “…l'annullamento e conseguente revoca del decreto di ingiunzione di pagamento n. 5904 del 30/04/2024 di euro 26.000,00,notificato in data 10/05/2024 a mezzo servizio postale con a.r. e di tutti gli atti presupposti e prodromici con riferimento al verbale di contestazione n. 16/2022 R. AZ , emesso dai Carabinieri del ServizioForestale di Catanzaro. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta istanza,chiede la riduzione della sanzione pecuniaria irrogata al minimo della penaprevista,pari ad euro 500,00.” per parte resistente ““Nel merito, rigettare il ricorso giacché infondato in fatto e diritto, per le ragioni espresse in atti e alla luce della documentazione prodotta e, per l'effetto, dichiarare dovuta dal ricorrente la somma comminata a titolo di sanzione amministrativa così confermando il provvedimento opposto;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5904 Parte_1 del 30.4.2024, notificata in data 10.5.2024, fondata sul verbale di contestazione n. 16/2022, redatto in data 9.5.2022 a seguito del sopralluogo del 8.5.2022, emesso dai Carabinieri del Servizio Forestale di Catanzaro, con cui è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 26.007,60 per aver estirpato 26 piante di ultivo senza la necessaria autorizzazione in violazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 48/2012.
L'opposizione si fonda in sostanza su due motivi: la correttezza, sotto il profilo agronomico ed economico, per via dell'eccessiva densità degli alberi, dell'operazione di estirpazione delle piante;
il mancato inserimento delle piante estirpate tra quelle dichiarate nel fascicolo aziendale.
Si è costituita la resistendo al ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato.
La norma violata (art. 3, comma 1, l.r. n. 48/2012), così recita: “È vietata, nel territorio della Regione , l'estirpazione di alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, CP_1 salvo i casi consentiti e prescritti dalla presente legge.”.
È pacifico che il ricorrente abbia proceduto all'estirpazione delle 26 piante in assenza di autorizzazione.
A norma del comma 2 del citato articolo, è consentito estirpare senza autorizzazione soltanto: “a) gli alberi di ulivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e dei parchi;
b) gli alberi di ulivo nell'ambito di azienda vivaistica.”.
Non è il caso oggetto di giudizio, in cui il ricorrente deduce soltanto la correttezza dell'estirpazione sotto il profilo tecnico agronomico e la convenienza dell'operazione sotto l'aspetto economico.
In tale ipotesi, che non rientrando nell'ipotesi derogatoria rientra nella regola generale fissata dall'art. 3 comma 1, è peraltro pacificamente prescritta la necessità dell'autorizzazione (cfr. art. 4, comma 2, della l.r. 48/2012, per cui i proprietari o i conduttori possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo quando sia riconosciuta l'eccessiv densità dell'impianto, tale da recare danno all'oliveto).
Non possono perciò residuare dubbi sul fatto che, nel caso di specie, il ricorrente avesse l'obbligo di munirsi della prescritta autorizzazione per procedere a estirpare le piante, e la verifica della effettiva bontà sotto il profilo agronomico dell'operazione è del tutto superflua.
2 Per quanto concerne il motivo di opposizione che si fonda sulla non applicabilità della sanzione nel caso in cui le piante estirpate non fossero state dichiarate, la normativa regionale non fa alcuna distinzione tra piante dichiarate e non, sicché la condotta del ricorente integra, a prescindere da tale circostanza, l'illecito contestato dall'amministrazione.
Né, in proposito, è risultato conferente il richiamo alla sentenza n. 9045/2022 della Sesta sezione della Corte di Cassazione, la quale da un lato non ha affatto stabilito il principio di diritto affermato dal ricorrente e, dall'altro, si occupava di un caso del tutto diverso, in cui era stata contestata la violazione dell'art. 10 co. 1 della legge della n. 14/2007, che contempla il divieto di espianto e danneggiamento di CP_2 ulivi inseriti nell'elenco regionale di cui alla medesima legge.
Non può essere accolta la domanda di rideterminazione della sanzione, proposta in modo del tutto generico, non essendo stato dedotto alcun motivo che possa condurre a una valutazione di minor gravità dei fatti.
Peraltro, la sanzione, prevista dall'art. 8 in una forbice da € 500 a € 3.000 per ciascun albero abbattuto, è stata determinata dall'amministrazione nella misura di € 1.000 per ciascun albero, e quindi in una misura non lontana dal minimo di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura prossima ai valori minimi, scaglione di valore € 26.001 – 52.000, in ragione sia della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte resistente, liquidate in € 3.000 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
11.11.2025
Il Giudice
CA UL
3
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del Giudice CA UL, all'esito dell'udienza del 6.11.2025,tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. SACCO Parte_1 C.F._1
EN
RICORRENTE
e c.f. , difeso dall'Avv. VENTRICI ROBERTA Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Conclusioni: per parte ricorrente “…l'annullamento e conseguente revoca del decreto di ingiunzione di pagamento n. 5904 del 30/04/2024 di euro 26.000,00,notificato in data 10/05/2024 a mezzo servizio postale con a.r. e di tutti gli atti presupposti e prodromici con riferimento al verbale di contestazione n. 16/2022 R. AZ , emesso dai Carabinieri del ServizioForestale di Catanzaro. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta istanza,chiede la riduzione della sanzione pecuniaria irrogata al minimo della penaprevista,pari ad euro 500,00.” per parte resistente ““Nel merito, rigettare il ricorso giacché infondato in fatto e diritto, per le ragioni espresse in atti e alla luce della documentazione prodotta e, per l'effetto, dichiarare dovuta dal ricorrente la somma comminata a titolo di sanzione amministrativa così confermando il provvedimento opposto;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5904 Parte_1 del 30.4.2024, notificata in data 10.5.2024, fondata sul verbale di contestazione n. 16/2022, redatto in data 9.5.2022 a seguito del sopralluogo del 8.5.2022, emesso dai Carabinieri del Servizio Forestale di Catanzaro, con cui è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 26.007,60 per aver estirpato 26 piante di ultivo senza la necessaria autorizzazione in violazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 48/2012.
L'opposizione si fonda in sostanza su due motivi: la correttezza, sotto il profilo agronomico ed economico, per via dell'eccessiva densità degli alberi, dell'operazione di estirpazione delle piante;
il mancato inserimento delle piante estirpate tra quelle dichiarate nel fascicolo aziendale.
Si è costituita la resistendo al ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato.
La norma violata (art. 3, comma 1, l.r. n. 48/2012), così recita: “È vietata, nel territorio della Regione , l'estirpazione di alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, CP_1 salvo i casi consentiti e prescritti dalla presente legge.”.
È pacifico che il ricorrente abbia proceduto all'estirpazione delle 26 piante in assenza di autorizzazione.
A norma del comma 2 del citato articolo, è consentito estirpare senza autorizzazione soltanto: “a) gli alberi di ulivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e dei parchi;
b) gli alberi di ulivo nell'ambito di azienda vivaistica.”.
Non è il caso oggetto di giudizio, in cui il ricorrente deduce soltanto la correttezza dell'estirpazione sotto il profilo tecnico agronomico e la convenienza dell'operazione sotto l'aspetto economico.
In tale ipotesi, che non rientrando nell'ipotesi derogatoria rientra nella regola generale fissata dall'art. 3 comma 1, è peraltro pacificamente prescritta la necessità dell'autorizzazione (cfr. art. 4, comma 2, della l.r. 48/2012, per cui i proprietari o i conduttori possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo quando sia riconosciuta l'eccessiv densità dell'impianto, tale da recare danno all'oliveto).
Non possono perciò residuare dubbi sul fatto che, nel caso di specie, il ricorrente avesse l'obbligo di munirsi della prescritta autorizzazione per procedere a estirpare le piante, e la verifica della effettiva bontà sotto il profilo agronomico dell'operazione è del tutto superflua.
2 Per quanto concerne il motivo di opposizione che si fonda sulla non applicabilità della sanzione nel caso in cui le piante estirpate non fossero state dichiarate, la normativa regionale non fa alcuna distinzione tra piante dichiarate e non, sicché la condotta del ricorente integra, a prescindere da tale circostanza, l'illecito contestato dall'amministrazione.
Né, in proposito, è risultato conferente il richiamo alla sentenza n. 9045/2022 della Sesta sezione della Corte di Cassazione, la quale da un lato non ha affatto stabilito il principio di diritto affermato dal ricorrente e, dall'altro, si occupava di un caso del tutto diverso, in cui era stata contestata la violazione dell'art. 10 co. 1 della legge della n. 14/2007, che contempla il divieto di espianto e danneggiamento di CP_2 ulivi inseriti nell'elenco regionale di cui alla medesima legge.
Non può essere accolta la domanda di rideterminazione della sanzione, proposta in modo del tutto generico, non essendo stato dedotto alcun motivo che possa condurre a una valutazione di minor gravità dei fatti.
Peraltro, la sanzione, prevista dall'art. 8 in una forbice da € 500 a € 3.000 per ciascun albero abbattuto, è stata determinata dall'amministrazione nella misura di € 1.000 per ciascun albero, e quindi in una misura non lontana dal minimo di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura prossima ai valori minimi, scaglione di valore € 26.001 – 52.000, in ragione sia della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte resistente, liquidate in € 3.000 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
11.11.2025
Il Giudice
CA UL
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