Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 14/04/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
6373/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 figlio minore nato il [...] in [...] rapp.ti e difesi dall'Avv. Felicia Bifulco, Persona_1 presso il cui studio elett.te domicilia in Poggiomarino (NA) alla via XXV Aprile n.13
ricorrenti
E
CP_
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.to Stefano Azzano, con i quali elett.te domicilia in Napoli alla Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda dei ricorrenti in epigrafe indicati, n.q. di genitori del CP_ minore, , volta a ottenere, in contraddittorio con l' il riconoscimento, per il predetto Persona_1 figlio minore, dell'indennità di frequenza ex Legge 289/90 e succ. modific., nonché portatore di handicap ai sensi della L. 104/92; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 6/11/2024, successivamente alla proposizione, nelle forme di legge, del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 4452/2023, instaurato dalle parti ricorrenti con atto del
13/07/2023.
CP_ L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, si osserva che la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore degli istanti nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale.
Si osserva altresì che il CTU ha già risposto in maniera esaustiva, nella propria consulenza, alle osservazioni critiche formulate dalla difesa dell'istante, chiarendo che “NON SUSSISTONO i requisiti biologici, per beneficiare dell'indennità di frequenza (art. 1, legge 289/90). Si può considerare il ricorrente persona
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche del minore, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica in atti).
Le spese del giudizio vengono compensate considerato l'accoglimento solo parziale della domanda proposta con ricorso per ATP e il rigetto del ricorso in opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 CP_ responsabilità genitoriale sul figlio minore , con ricorso del 6/11/2024 nei confronti dell' Persona_1 così provvede: a)rigetta il ricorso in opposizione ad ATP, e per l'effetto dichiara che il minore Persona_1 si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per poter fruire dei benefici ex L. 104/92, art. 3, comma
1, senza diritto a prestazioni ulteriori;
b)compensa le spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 23/5/2025
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco