Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 772/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 772/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 213/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 16/01/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 14/06/2023,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Iacovino ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Eboli (SA), alla Via Cupe Inferiore nr. 29, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
in persona del suo procuratore avv. rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Letizio Galdi ed elettivamente domiciliata in Casoria (NA), alla Via Matteotti nr. 96, presso studio difensore,
- appellata –
E già in persona del legale Controparte_3 CP_4 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Bergadano ed elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Padova nr. 22, presso lo studio dell'avv. Gennaro
Carrano.
- altra parte appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 213/2023 del Tribunale di Salerno –
Contratto di finanziamento e risarcimento danni
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 11/07/2023 per le appellate presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata
Corte di Appello di Salerno in data 13/07/2023, proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 213/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 16/01/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 14/06/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) rigetta le domande proposte da 2) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore della (già ), della complessiva Parte_1 Controparte_3 CP_4 somma di € 25.110,86; 3) condanna alla rifusione in favore della convenuta Parte_1 [...]
(già ) delle spese di lite, che liquida nell'importo di € 2.540,00, oltre rimborso Controparte_3 CP_4 spese generali nella misura del 15% come per legge, IVA e C.P.A.; 4) condanna alla Parte_1 rifusione in favore della terza chiamata delle spese di lite, che liquida nell'importo di € Controparte_1
2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, IVA e C.P.A.”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data
15/05/2015 e iscritto a ruolo in data 19/05/2015, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Salerno, la in persona dell'Amministratore delegato, CP_4 esponendo di aver stipulato in data 08/06/2010 contratto n. 1128137 per la richiesta di finanziamento e di apertura di credito revolving con carta per un importo di € 20.000,00 e rimborsabili in n. 120 rate con cadenza mensile di importo pari a € 295,50; precisava che detto contratto prevedeva l'adesione alla copertura assicurativa in abbinamento al credito in caso di impossibilità di pagamento delle rate di rimborso del finanziamento o del debito residuo.
pag. 2/7 In data 03/02/2014 l'attore aveva richiesto l'apertura del sinistro per la relativa copertura assicurativa “salvarata” a seguito della dichiarazione della di lui invalidità da parte dell' CP_5 di Salerno in data 12/12/2012 e successivamente confermata dalla Commissione medica in data 16/12/2013; pertanto, invocava l'applicazione dell'art.
5.2 delle condizioni di assicurazione della polizza di assicurazione al fine di ottenere il rimborso delle rate pagate a far data dal 17/05/2012 e la sospensione del pagamento del debito residuo.
Lamentava, tuttavia, la mancata attivazione della polizza sottoscritta e l'impossibilità della definizione bonaria della vicenda de qua; pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno 1) di accertare e dichiarare la sussistenza della condizione contrattuale ex art.
5.2 e per l'effetto condannare la alla liquidazione della somma pari al debito residuo in linea CP_4 capitale al momento del sinistro, 2) di condannare la al rimborso di tutte le rate CP_4 pagate dal 17/05/2012 e alla sospensione del pagamento dell'intero debito residuo, con vittoria di spese e diritti. In via istruttoria, chiedeva deferirsi interrogatorio formale alla convenuta. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 23/09/2015, si costituiva in giudizio la quale parte CP_4 convenuta, che eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, in via preliminare chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della nel merito chiedeva rigettarsi la Controparte_1 domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese;
contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento della somma di €
23.250,80 a titolo di capitale residuo del finanziamento, oltre penale contrattuale di €
1.860,06, spese, diritti ed onorari di giudizio. Differita l'udienza di prima comparizione e autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 26/04/2016 si costituiva in giudizio la che nel merito Controparte_1 chiedeva il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, il giudizio perveniva all'udienza del 30/09/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 213/2023 emessa e depositata telematicamente in data 16/01/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 14/06/2023, il
Tribunale di Salerno rigettava tutte le domande attoree, accoglieva la domanda pag. 3/7 riconvenzionale della e per l'effetto condannava l' al pagamento della CP_4 Pt_1 somma complessiva di € 25.110,86 e delle spese di lite quantificate in € 2.540,00 per parti convenute. Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, , Parte_1 censurava l'impugnata sentenza sulla base di un unico motivo: “§1.- Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 132 c.p.c. e 2697 codice civile. – motivazione apparente”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, n. 213/2023, resa inter partes dal Tribunale di Salerno, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Simona D'Ambrosio – R.G. n. 4346/2015, pubblicata il
16.01.2023in riforma della sentenza n. 213/2023 resa inter partes dal Tribunale di Salerno, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Simona D'Ambrosio – R.G. n. 4346/2015, pubblicata il
16.01.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Accertare
e dichiarare che il sig. a seguito di domanda alla commissione medica dell' del 17/05/2012, Pt_1 CP_5 era dichiarato Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 67%, di conseguenza, trovando applicazione la copertura assicurativa di cui all'art.
5.2 delle condizioni di cui al contratto di polizza collettiva
e per l'effetto, condannare la società già alla restituzione delle rate Controparte_3 CP_4 pagate dal momento del sinistro, di data 17/05/2012, o dalla diversa data ritenuta di giustizia e pari all'importo di € 6.269,86, o a quella diversa somma ritenuta di giustizia”, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data
20/11/2023, si costituiva in giudizio la quale parte appellata, che in via Controparte_1 preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 21/11/2023, si costituiva in giudizio la già Controparte_3 CP_4
e quale altra parte appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese. In via istruttoria, chiedeva ammettersi interrogatorio formale e prova per testi.
pag. 4/7 Fissata la prima udienza per il 14/12/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del
28/12/2023, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data, la Corte, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata inibitoria, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 23/01/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 23/01/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, in relazione alla comprensibilità dei motivi di appello.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Con l'appello vengono riproposte le questioni esposte in primo grado senza tuttavia procedere ad una puntuale critica alle ragioni di fatto e diritto della decisione di primo grado.
L'appellante in primo grado ha richiesto accertarsi l'operatività della clausola contrattuale con verifica della mancata attivazione da parte della della copertura assicurativa in CP_4 abbinamento al finanziamento, volta a tutelare il debitore in caso di impossibilità al pagamento delle rate del mutuo, per intervenuta causa ostativa, nel caso di specie invalidità con riduzione della capacità lavorativa, in via definitiva, nella misura del 67%, misura sufficiente per l'attivazione della clausola di salvaguardia. In primo grado, su chiamata in causa, debitamente autorizzata, è stato esteso alla la quale Controparte_6 evidenziava che la natura della patologie riscontrate erano già note al richiedente al momento della stipula del finanziamento, con conseguente inoperatività della copertura assicurativa.
Con il motivo di appello, l'appellante si duole della mancata verifica sul presupposto dello stato di invalidità idoneo alla attivazione della copertura assicurativa. Il contratto di finanziamento è stato sottoscritto l'8/06/2010 per euro 20.000,00, da rimborsare a rate di pag. 5/7 euro 297,80 in numero di 120 mensili. Al contratto si aggiungeva la copertura assicurativa per sopravvenuta morte o invalidità a lavoro. L' a seguito di domanda presentata CP_5 nell'anno 2012 ha riconosciuto una invalidità permanente al lavoro del 67%, con attivazione della clausola di salvaguardia, il cui limite è pari al 66% di invalidità. L'appellante si duole della omessa motivazione sulla idoneità della invalidità ad attivare la clausola, in assenza di dichiarazioni omissive o false, dovendosi escludere la conoscenza dello stato invalidante al momento della stipula del contratto di finanziamento, essendo le cause della invalidità collegate alla grave obesità, ed alla condizione di grave sordità da esplosione. Invero, la carenza di motivazione o assenza della stessa su di un punto decisivo della controversia non ricorre nel caso di specie, avendo il giudice analizzato elementi preliminari ostativi all'esame di merito della domanda attorea, non oggetto di gravame. Infatti, egli ha qualificato la domanda nei confronti di come di natura contrattuale, ed ha escluso ogni CP_4 inadempimento per essere tenuta la società solo alla trasmissione della domanda di attivazione della garanzia alla società assicuratrice, cosa che è stato correttamente fatto, senza alcuna valutazione di merito, e conservando il diritto alla restituzione della somma finanziata da parte o del debitore, o del garante, per cui nessun pretesa di rimborso è stata ritenuta possibile verso il creditore. Detta parte della sentenza non è impugnata, in relazione alla carenza di legittimazione passiva della e di legittimazione attiva di . Parimenti, CP_4 Pt_1 non è stata impugnata la parte della sentenza che esclude ogni pretesa verso l'assicurazione per non essere la domanda volta direttamente verso il garante, avendo qualificato la domanda come di garanzia impropria o di regresso. Tale qualificazione non è stata impugnata. Per cui non essendo la pronuncia attinente al merito, ed essendo definitiva la decisione sulle questioni preliminari, non costituenti motivo di appello, l'appello è infondato. La spese sono liquidate come da dispositivo e seguono il valore della controversia e la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della nonché nei confronti della Parte_1 Controparte_1 [...]
già avverso la sentenza n. 213/2023 del Tribunale di Controparte_3 CP_4
Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 16/01/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 14/06/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pag. 6/7 1. rigetta l'appello;
2. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte appellata, liquidate in euro 3000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 19/ 03/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 7/7