Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5345/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
9562/19 emessa dal Tribunale di Napoli in data 29.10.2019, vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Santonastaso;
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Mario Tedesco;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
Pagina 1
Con atto di citazione notificato in data 23.03.2018, , CP_1
deducendo di essere proprietario insieme alla allora coniuge Parte_1
, di un immobile sito in Cascina (PI), alla via I Nievo, n.15,
[...]
conveniva in giudizio detta comproprietaria per sentirla condannare al pagamento di € 8.792,40, quali spese inerenti le rate del mutuo e gli oneri condominiali da lui anticipati per intero. Il infatti, assumeva che detto CP_1
immobile, acquistato in data 12.09.2003 con mutuo ipotecario, surrogato in data 31.07.2006, giusto atto a rogito del Notaio di Pisa per Persona_1
l'importo di € 105.000,00, doveva essere rimborsato tramite il pagamento di n. 50 rate semestrali dell'importo fisso di € 3.058,27 cadauna.
L'attore adduceva che, in seguito all'intervenuta separazione con la aveva provveduto in proprio e con fondi personali al Parte_1
pagamento di n. 6 rate, in particolare dal 02.08.2013 al 31.12.2016, per complessivi € 18.345,43 nonché al pagamento delle quote condominiali per complessivi € 1.819,79. Successivamente detto immobile era stato alienato a terzi per atto a rogito Notaio di Pisa in data 02.08.2017 Persona_2
al prezzo di € 85.000,00 e che, onde acconsentire alla sottoscrizione dell'atto di vendita dell'immobile, la pretendeva che, Parte_1
dell'importo residuante a seguito della liquidazione della quota capitale residua del mutuo, pari ad € 4.680,43, le venissero corrisposti € 4.000,00 a fronte del 50% a lei spettante, pari € 2.340,22. Ottenuto il pagamento di €
3.000,00 una tantum in via stragiudiziale, chiedeva, dunque, in accoglimento della propria domanda, la condanna di Parte_1
al rimborso di € 8.792,40.
[...]
Instauratosi ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio la quale contestava tutto quanto dedotto da parte Parte_1
Pagina 2 attrice, e nello specifico che nulla fosse dovuto sia in ordine all'an che quantum. In particolare, negava la debenza di € 2.340,22, oltre € 100,00 quali competenze del tecnico incaricato alla redazione della certificazione energetica, per specifica pattuizione delle parti sulla divisione del ricavato della vendita;
deduceva, inoltre, che nulla fosse dovuto in ordine agli oneri condominiali atteso che l'immobile era concesso in locazione e i predetti oneri, secondo quanto previsto nel contratto di locazione, venivano versati dal conduttore sul conto corrente del Veniva dedotta inoltre la non CP_1
debenza dei canoni di mutuo in virtù di presunti accordi tra le parti in ordine a tale esenzione.
In via riconvenzionale, la convenuta eccepiva diversi controcrediti in compensazione, e nello specifico: 1. € 6.000 dovuti al mancato versamento del contributo di mantenimento per la figlia minore, dal maggio del 2012 all'agosto del 2013; 2. € 25.200,00 dovuti all'uso esclusivo dell'auto di famiglia dal maggio del 2012 ai primi mesi del 2018, tenuto conto che la stessa era stata acquistata da entrambi i coniugi;
€ 1000,00 derivanti dalla vendita della predetta auto;
4. € 13.200, ascrivibili ai canoni derivanti dalla locazione dell'immobile in Cascina.
Espletati gli interrogatori formali dell'attore e della convenuta, la causa veniva riservata in decisione.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la Parte_1
al pagamento di € 7.132,61, oltre interessi legali dal 28.03.2018 al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio.
Con atto di appello notificato a mezzo PEC in data 29.11.2019,
ha censurato l'erroneità della sentenza di prime Parte_1
cure per violazione dell'art. 115 c.p.c, atteso che il Tribunale non ha posto a
Pagina 3 fondamento della propria decisione fatti non specificamente contestati dall'attore. È stata censurata anche la liquidazione delle spese giudiziali, sia in ordine agli esborsi effettivamente sostenuti da parte attrice, sia con riferimento alle competenze riconosciute al difensore di parte.
L'appellante ha, poi, così concluso: “Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, …, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare la domanda proposta da siccome CP_1
improcedibile oltre che infondata in fatto ed in diritto. In subordine, previo accertamento, dichiarare il credito vantato da totalmente CP_1
compensato in ragione del maggior credito vantato da Parte_1
. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio
[...]
grado di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Si è costituito in giudizio il quale ha dedotto CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed in subordine ha chiesto di rigettare il gravame perché infondato in fatto e diritto.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere interamente respinto.
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la violazione dell'art. 115 c.p.c. co.1 da parte del Tribunale, laddove lo stesso avrebbe dovuto porre a fondamento delle proprie statuizioni fatti non specificamente contestati dall'attore. L'appellante deduce la mancata contestazione da parte dell'attore nella memoria di cui all'art. 183 co. 6,
Pagina 4 primo termine, di diverse circostanze, ed in particolare: l'esistenza di patti intervenuti prima dello scioglimento del matrimonio, i quali avevano ad oggetto la mancata pretesa da parte del del pagamento delle rate di CP_1
mutuo; controcrediti eccepiti in via riconvenzionale quanto ai canoni di locazione dell'appartamento in Cascina (periodo dal 01.01.2012 e sino alla vendita del 02.08.2017); l'onere in capo ai conduttori dell'immobile circa il pagamento delle spese condominiali.
1.1 Ciò posto, va rilevato anzitutto che il primo giudice, in maniera pienamente condivisibile, ha ritenuto che le deduzioni avanzate dall'odierna appellante in ordine all'esistenza di accordi antecedenti allo scioglimento del matrimonio, con cui il si sarebbe obbligato a non richiedere il CP_1
pagamento della quota di mutuo gravante sulla moglie, non risultano sufficientemente provate.
Si tratta, invero, di deduzioni generiche che, effettivamente, non hanno trovato riscontro in alcun documento probatorio e parte appellante non ha neppure rivolto una specifica censura volta a sconfessare la tesi del primo giudice circa la insufficienza della prova delle circostanze addotte, tale da poter condurre il Collegio ad una diversa valutazione del materiale istruttorio.
1.2 Per quanto attiene i controcrediti eccepiti in compensazione, la convenuta si è limitata a produrre il contratto di locazione dell'immobile, precisando che i canoni derivanti dalla locazione erano, secondo comune accordo dei coniugi, destinati al pagamento del mutuo. A fronte di tale allegazione, il Tribunale non ha ritenuto bastevole la sola produzione del contratto di locazione quale prova atta a dimostrare il controcredito, atteso che non era rimasto provato che effettivamente la locazione si era protratta sino alla naturale della scadenza del contratto. In mancanza di tale prova,
Pagina 5 quindi, il Tribunale ha ritenuto come non adeguatamente dimostrato che per l'intero periodo di vigenza del contratto vi fosse l'effettivo pagamento del canone di locazione da parte dei conduttori al tale da scaturire un CP_1
credito nei confronti della nella sua qualità di comproprietaria. Parte_1
Analoghe considerazioni sono state fatte circa gli oneri condominiali, atteso che, secondo quanto previsto nel contratto di locazione, la corresponsione degli oneri doveva avvenire, come per i canoni, tramite versamento sul conto corrente del ma, ad avviso del Tribunale, non è CP_1
provato che, nel periodo per il quale l'attore ha chiesto il rimborso, i conduttori occupassero ancora l'appartamento e versassero la loro quota di oneri.
A fronte dell'insufficiente prova delle allegazioni di controparte, il giudice di primo grado ha ritenuto, perciò, fondato il diritto del ad agire in CP_1
regresso con riguardo alle rate di mutuo e gli oneri condominiali pagati esclusivamente dallo stesso.
Orbene, è indubbio che le circostanze poste a base della compensazione eccepita dalla dovevano essere da lei dimostrate e che nessun Parte_1
elemento probatorio è stato offerto al fine di far ritenere, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, come adeguatamente comprovati i fatti dedotti.
Né può ritenersi che tale prova possa essere desunta dall'asserita non contestazione da parte del CP_1
E' noto che, nel vigente ordinamento processuale, i fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia impostato la propria difesa su argomenti
Pagina 6 assolutamente incompatibili con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (pt. Cassazione civile sez. II,
06/05/2022, n.14403; Cassazione civile sez. lav., 22/10/2021, n.29627).
Inoltre, proprio alla luce dell'operatività del principio di non contestazione sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., deve ritenersi che la parte ha l'onere di allegare i fatti in maniera specifica e non generica, in quanto solo così la controparte è posta in condizione di difendersi in modo compiuto e può esercitare il suo diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 24 Cost.).
In altre parole, l'onere di allegazione presuppone una precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali si fondano le difese e solo in tal caso sorge l'onere della controparte di prendere posizione in maniera analitica sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, in difetto, i fatti dedotti debbono ritenersi del tutto pacifici, determinando così una
“relevatio ab onere probandi”.
Nella fattispecie, va rilevato che la aveva opposto Parte_1
essenzialmente l'esistenza del contratto di locazione e dell'obbligo che, in via generale, imponeva al conduttore il pagamento degli oneri condominiali, nonché il credito derivante dal mancato pagamento della metà dei canoni di locazione incassati interamente dal Non è stata, CP_1
cioè, precisamente introdotta la circostanza che gli accordi sopra riportati – pacificamente esistenti - fossero stati, poi, concretamente attuati nel periodo cui si riferiva la richiesta di rimborso, così da esigere dalla controparte l'onere di una specifica contestazione sul punto.
In ogni caso, va rilevato che il nella prima memoria istruttoria e nelle CP_1
udienze successive, ha comunque insistito nelle proprie pretese restitutorie
Pagina 7 confermando di aver pagato le rate di mutuo “con fondi personali”; egli, poi, ha precisamente dichiarato, in sede di interrogatorio formale richiesto dalla convenuta, che il rapporto locativo era durato solo un anno e che le quote di oneri condominiali da lui pagate erano a volte superiori alla somma di € 50,00 mensili forfettariamente concordata nel contratto di locazione.
Non può, quindi, ritenersi che la condotta difensiva complessivamente tenuta dal possa valere come implicita ammissione delle specifiche CP_1
circostanze concrete che la odierna appellante pone a base dell'opposta compensazione, al punto da esonerarla dal dimostrare le circostanze medesime.
Deve, allora, escludersi che l'appellante abbia assolto all'onere di censurare adeguatamente le argomentazioni del primo giudice, e soprattutto di fornire, in modo preciso e rigoroso, la prova, posta a suo carico, dell'inesistenza del diritto al rimborso delle somme oggetto della domanda.
Il motivo di gravame, in definitiva, è inidoneo a giustificare la chiesta riforma della sentenza impugnata.
2. Non può essere, infine, accolta neppure l'ulteriore censura riguardante l'erronea liquidazione al difensore degli esborsi e delle competenze di primo grado.
L'appellante, invero, censura la quantificazione operata dal primo giudice riguardante gli esborsi nella misura di € 338,26, rispetto a quelli effettivamente sostenuti dall'attore pari ad € 237,00. Viene contestata anche la mancata compensazione delle spese di giudizio in quanto il Tribunale ha condannato la alla totale soccombenza nonostante il parziale Parte_1
accoglimento della domanda di cui all'atto introduttivo.
Pagina 8 Al riguardo, va evidenziato che l'appellante si è limitato ad argomentare l'erroneità della sentenza nel corpo dell'atto, senza tuttavia riportare nelle conclusioni le relative doglianze e senza richiedere specificamente la riforma della sentenza sotto questo profilo.
In ogni caso, la contestazione sugli esborsi è da ritenersi priva di fondamento ritenuto che, come correttamente eccepito da parte appellata, il giudice ha tenuto conto delle ulteriori spese sostenute dall'attore per il procedimento di mediazione, giustamente poste a carico della parte risultata soccombente. Ad esse, poi, devono aggiungersi altre spese diverse tanto da quelle generali quanto da quelle documentate, che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (si pensi ad esempio, agli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi dalle spese di viaggio e trasferta indicate nel D.M. n. 55 del 2014, art. 27, ai costi per fotocopie, per l'invio di mail o per comunicazioni telefoniche inerenti al processo e sostenute al di fuori dello studio). Per esse, in ragione della loro variabilità e scarsa rilevanza economica, nonché per l'assenza di documenti fiscali che ne attestino l'esborso, sarebbe oltremodo difficile chiedere uno specifico rimborso. L'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il preciso ammontare di tali costi, unita alla considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'id quod plerumque accidit, conduce ad una loro liquidazione equitativa, che nella specie risulta adeguata e congrua
(così Cass. sez. un., 27/11/2019, n.31030).
Altrettanto è a dirsi per la doglianza relativa alla mancata compensazione delle spese operata dal primo giudice. Essa risulta infondata in quanto l'accoglimento solo parziale della domanda nella misura di € 7.132,61,
Pagina 9 rispetto al quantum richiesto dall'attore di (€ 8.792,40), non evidenzia un scostamento di tale entità da giustificare una deroga al principio generale della soccombenza ex. art. 91 c.p.c.
3. Ritiene, dunque, il Collegio, che, alla luce delle suddette considerazioni,
l'appello risulta infondato e deve essere interamente respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'appellante va condannata al pagamento delle Parte_1
spese del presente grado che si liquidano come da dispositivo applicando, avuto riguardo all'attività difensiva svolta ed alla natura delle questioni controverse, valori intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (€ 5.201 a € 26.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, escludendo la fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso sentenza n. 9562/19 emessa dal Tribunale di Napoli in data 29.10.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di , che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre il CP_1
rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, con attribuzione all'avv. Mario Tedesco.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Pagina 10 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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