TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
In data 10 giugno 2025 innanzi al Dott. Paolo Petrolo, Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa civile n.
1927/2018 R.G. promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettiv.te domiciliati in Messina, Via del Vespro n. 57, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Marco Spiccia, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponenti - contro
(P.I. , e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), elettiv.te domiciliata in Catania, Via Gorizia n. 49, presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Dario Matteo Maugeri, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino, giusta procura in atti,
- opposta – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
finanziamento.
È comparso per g l i o p p o n e n t i , Avv. Marco Spiccia che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per p a r t e o p p o s t a , Avv. Giuseppe Denaro, su delega dell'Avv. Blandino, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Spiccia ribadisce l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo e di decadenza conseguente alla tardività della costituzione di controparte.
1 Eccepisce, altresì, l'inammissibilità della documentazione da ultimo depositata da controparte in ordine alla prova della cessione del credito e della procura.
Avv. Denaro contesta quanto asserito all'odierna udienza da parte avversa in quanto espressamente confutato nella comparsa conclusionale.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1927/2018 R.G.
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettiv.te domiciliati in Messina, Via del Vespro n. 57, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Marco Spiccia, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponenti - contro
(P.I. , e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), elettiv.te domiciliata in Catania, Via Gorizia n. 49, presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Dario Matteo Maugeri, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino, giusta procura in atti,
2 - opposta –
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1594/2017 emesso dal
Tribunale di Messina in data 8 settembre 2017, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in favore di , la somma pari ad € Controparte_1
7.931,99, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n. 1570431. Gli opponenti, in particolare, eccepivano l'inefficaccia del decreto ingiuntivo poiché notificato oltre i termini di sessanta giorni previsti dall'articolo 644 c.p.c. e la carenza degli elementi per l'emissione del provvedimento monitorio;
censuravano, inoltre, l'applicazione da parte dell'istituto di credito di interessi superiori al tasso soglia e illegittimamente capitalizzati.
Per tutto quanto esposto chiedevano, pertanto, al Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, di revocare il decreto in quanto illegittimo ed infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'istituto alla restituzione delle somme illegittimamente versate, nonché, al risarcimento dei danni subiti a seguito della segnalazione alla Centrale Rischi.
, costituendosi in giudizio, contestava i fatti posti Controparte_1
a fondamento dell'opposizione, deducendo, in particolare, che la documentazione prodotta risultava idonea ai fini dell'accertamento del quantum dovuto;
censurava, altresì, l'eccezione sollevata in ordine alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, rilevando come l'odierna società avesse esperito un primo tentativo di notifica del decreto ingiutivo ex L. n. 53/1994 in data 18.10.2017 e, pertanto, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla pronuncia.
A causa dell'irreperibilità dei debitori, assunte le necessarie informazioni, aveva, poi, provveduto ad una nuova notifica, perfezionatasi regolarmente. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle pretese avversarie insistendo nella domanda azionata in via monitoria.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., con memoria del
01.04.2019 gli opponenti evidenziavano che nessuna costituzione della CP_1 risultava depositata nel fascicolo telematico;
gli stessi, assumendo la
[...]
3 mancata/tardiva costituzione della convenuta opposta, eccepivano la decadenza di quest'ultima dalle facoltà di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c..
Successivamente, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione relativa alla tardiva notificazione del decreto ingiuntivo;
gli opponenti contestano in rito la domanda di pagamento azionata in sede monitoria, in quanto la notifica dell'ingiunzione sarebbe stata posta in essere dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 644 c.p.c., ciò che travolgerebbe l'ingiunzione stessa e non consentirebbe alla controparte di coltivare in questa sede la domanda di pagamento.
Sul punto, tuttavia, è insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello per cui la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013,
Cass. n. 21050/2006).
La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e, conseguentemente, esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente. (Cass. Civ. n. 22959/2007)
Emerge, altresì, dalla documentazione allegata in atti, la regolarità della prima notifica del decreto ingiuntivo effettuata nei confronti degli odierni opponenti in data
18.10.2017.
È opportuno evidenziare, al riguardo, che contrariamente a quanto asserito dai
4 debitori ingiunti, la suddetta notificazione è stata eseguita ad un indirizzo che non può certamente dirsi errato, dato che risulta essere lo stesso indicato dalle parti opponenti nel proprio atto di citazione in opposizione (Via Comunale 2 Larderia
Inferiore – ME) ed il cui CAP, 98129, si riferisce inequivocabilmente alla frazione di
Messina - Larderia Inferiore.
Va, inoltre, ancora in via preliminare, rigettata l'eccezione in ordine alla tardività della costituzione della società opposta, siccome avvenuta solamente in data
01.04.2019.
Occorre, invero, rilevare al riguardo che, come da documentazione prodotta in atti, l'istituto di credito risulta aver proceduto al regolare deposito della propria comparsa di costituzione e risposta in data 22.11.2018 ma che, a causa di un errore materiale consistito nell'inesatta indicazione del numero di R.G. (cfr. allegato prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte opposta, nel quale risulta indicato il numero di R.G. 4147/2017) il deposito non è andato a buon fine. L'opposta evidenziava come fosse venuta a conoscenza dell'accaduto solamente nel momento in cui chiedeva l'accesso al fascicolo per potere estrapolare la memoria ex art. 183
n. 1, comma VI, c.p.c. di controparte che, ovviamente, veniva negato e che, pertanto, era costretta a depositare nuovamente la comparsa di costituzione. Ciò premesso, dall'estratto polis allegato dall'istituto di credito emerge chiaramente che la società opposta aveva tempestivamente effettuato il deposito della comparsa di costituzione in data 22.11.2018, ma che a causa di un errore materiale commesso in fase di inserimento dei dati necessari per la predisposizione del deposito telematico – nella specie consistito nell'errata indicazione del numero di ruolo generale del procedimento – il fascicolo risultava ancora in attesa di deposito da parte della cancelleria (Attesa EC = non risulta ancora l'esito di cancelleria). Nel caso in esame, dunque, il deposito telematico errato supera i controlli previsti dal sistema informatico ministeriale aventi ad oggetto i requisiti di forma-contenuto del deposito e dell'atto giudiziario, ma resta in attesa dell'esito definitivo, di accettazione o rifiuto, del deposito telematico da parte dell'operatore di cancelleria dell'ufficio giudiziario ricevente.
Ciò premesso, al fine di verificare la tempestività del deposito telematico dell'atto in questione, occorre rilevare che a norma dell'art. 13, comma 2, D.M. 44/2011, la ricevuta di avvenuta consegna attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Allo stesso modo, la giurisprudenza ha
5 affermato che “il deposito telematico degli atti processuali si considera perfezionato quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito che è quindi fattispecie a formazione progressiva” (Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. n. 12422/2021). Difatti, mentre la terza pec attesta l'esito dei controlli automatici sull'indirizzo del mittente sul formato e la dimensione del messaggio, la quarta PEC attesta invece l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria. Con tale accettazione si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC
e il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti. Ciò detto, il momento in cui il deposito telematico si considera avvenuto coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna e le eventuali anomalie tecniche successive non rilevano in alcun modo sotto il profilo della validità e tempestività del deposito che è per legge già avvenuto con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna.
Sul punto si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che l'errore sul numero di R.G., in sede di deposito telematico di una comparsa di costituzione e risposta, sia un errore “non grave” (o, se si preferisce, di un “mero errore materiale” o di una “svista”) tale addirittura da rendere inappropriata l'applicazione, in questi casi, dell'art. 153, comma 2, c.p.c..
Ed, invero, con ordinanza del 13.05.2016, il Tribunale di Torino, Prima Sezione
Civile, è stato ribadito “se si trattasse di deposito in forma cartacea un tale errore non ingenererebbe alcuna conseguenza, se non quella di una rettifica (“correzione a mano”) dell'atto in fase di deposito, qualora il cancelliere registri e segnali la svista.
Nel regime dei depositi telematici invece, qualora il cancelliere non intervenga per forzare l'accettazione, questo errore lieve può produrre effetti rilevanti, perché l'atto, non essendo inserito nel fascicolo telematico, rimane non visibile alla controparte e al giudice”. In questi casi, pertanto, il Ministero ha disposto che le cancellerie accettino il deposito, forzando l'errore e segnalando al Giudice, unico soggetto che dovrà decidere in merito alla tempestività e ritualità del deposito, l'eventuale problema riscontrato. (Trib. Milano, Ordinanza del 23.04.2016)
Considerato che gli interventi da parte degli operatori di cancelleria non hanno alcuna ripercussione negativa sulla validità del deposito, che è per legge già
6 avvenuto con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, non vè dubbio che la società opposta abbia tempestivamente eseguito il deposito della propria comparsa di costituzione.
Ciò premesso ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta, alla stregua delle risultanze processuali, sia infondata e debba essere, pertanto, rigettata.
Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass. Civ n. 15186/2004;
Cass Civ. n. 5055/1999). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. Civ. n. 5844/2006; Cass. Civ. n. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto.
A ciò consegue che, intanto, è irrilevante l'eventuale carenza di prova in sede monitoria, dovendosi valutare il compendio probatorio nel suo complesso nella fase della cognizione.
Non può, poi, essere condiviso quanto dedotto in ordine all'irrilevanza dell'estratto conto prodotto dalla società opposta;
ciò in ragione del fatto che, non essendo un estratto conto certificato (e pertanto privo dei requisiti richiesti dall'art. 50 T.U.B.) sarebbe inidoneo a fondare l'ingiunzione di pagamento per cui è causa.
Sul punto è sufficiente osservare che traendo origine il credito da un contratto di finaziamento, l'opposta non aveva nessun onere di produrre l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., essendo sufficienti, per assolvere all'onere
7 probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento: documenti che sono stati prodotti dall'istituto di credito. Ciò premesso, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta. L'onere gravante sulla stessa deve, pertanto, ritenersi pienamente assolto.
Ciò posto deve, in primo luogo, ritenersi infondata l'eccezione relativa alla asserita sussistenza di tassi usurari, stante l'assoluta genericità, essendosi limitati gli opponenti ad affermare che il tasso previsto dal contratto di finanziamento ammontasse al 25,06%, senza indicare né i criteri di calcolo utilizzati per determinare tale importo, né in quale parte del contratto fosse possibile desumere tale percentuale.
Va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n.
394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento
(cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, incombe sul cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale e la rideterminazione del saldo preteso dalla banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate, l'onere di allegare e provare gli elementi fondanti le questioni di nullità sollevate e, pertanto, dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante.
Deve, ancora, ritenersi errata la valutazione dell'usurarietà dei tassi effettuata
8 mediante la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
Ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale ““la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi”
(Cassazione civile sez. VI, 04/11/2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito
Tribunale Roma, sez. XVII, 07 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI,
31 maggio 2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948;
Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943; Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n.
6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292).
Occorre, poi, ulteriormente rilevare che nel contratto oggetto di causa all'art.15 delle condizioni generali risulta sottoscritta una clausola di salvaguardia, la quale prevede espressamente: “il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.”
Ebbene, tale clausola, prevedendo che la misura del tasso di mora da applicare al contratto di mutuo non potrà essere comunque superiore al limite fissato dalla legge antiusura – altrimenti la misura del predetto tasso sarà pari al limite medesimo – impedisce fin dall'origine il verificarsi del superamento stesso del c.d. tasso soglia antiusura. Secondo condivisibile giurisprudenza “la cd. clausola di salvaguardia che comporta che il tasso di mora sia calcolato “comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge 7.3.96 n. 108” ha la funzione di evitare che il tasso di mora superi la soglia stabilita delle norme in materia di usura con l'inserimento,
9 all'interno del contratto, di una pattuizione che pone un limite percentuale oltre il quale la si impegna a non applicare il tasso di mora. Tale clausola può essere CP_4 considerata nulla soltanto quando il giudice accerti in concreto che la banca, applicando tassi di mora superiori al tasso usurario, abbia omesso di conferire un significato reale al principio della riconduzione del tasso entro il limite di legge, trattandosi piuttosto di una clausola diretta unicamente ad eludere una norma imperativa, in violazione dell'art. 1344 c.c.” (Tribunale Roma sez. XVII, 30/07/2018,
n.15884; Tribunale Padova, 13/01/2016; (Cass., n. 12965/16 nei medesimi termini cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 1476 resa in data 09.02.2018 “La pattuizione di una cd. clausola di salvaguardia è perfettamente lecita laddove la stessa sia strutturata nel senso di prevedere, in caso di superamento del tasso soglia, non il diritto del cliente alla restituzione di quanto versato in eccedenza ma un'automatica riconduzione intra – soglia della misura dei tassi convenuti, sicchè lo stesso sia in alcun modo tenuto a pagare interessi moratori eccedenti tale limite” ).
Premessa, pertanto, la legittimità della predetta clausola, nel caso di specie le parti opponenti non hannno censurato il mancato rispetto della stessa, limitandosi a lamentare– nei termini suesposti- il superamento degli interessi di mora, come pattuiti, rispetto al tasso soglia, sicchè anche sotto tale profilo la doglianza è infondata e va rigettata.
Non può, infine, essere accolta l'eccezione delle parti attrici in merito all'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di interessi anatocistici.
Va, infatti, evidenziato che non presenta alcun carattere invalidante dell'operazione economica – diversamente da quanto dedotto dagli opponenti – la clausola negoziale che prevede l'applicazione degli interessi di mora sull'intero importo della rata di ammortamento scaduta e non pagata, essendo tale clausola conforme alla vigente normativa, la quale espressamente considera valido tale effetto anatocistico. Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera
C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 T.U.B. (per il quale “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”), ha espressamente stabilito che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo
10 complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”, con la conseguenza che l'intera rata scaduta e non pagata costituisce l'importo sul quale calcolare gli interessi moratori, non essendo più possibile distinguere la quota capitale dalla quota interessi corrispettivi (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 920, per la quale “la rata scaduta e non pagata va a costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori, rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi. Soltanto nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario, gli interessi di mora vanno calcolati sul capitale residuo depurato degli interessi corrispettivi”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
Ogni altra domanda, questione ed eccezione è da intendersi assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico degli opponenti ed in favore di e liquidate tenuto Controparte_1 conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva svolta applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed e € 26.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1927/18 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1594/17 emesso dal Tribunale di Messina in data 08.09.2017;
2) condanna gli opponenti, in solido, al pagarento in favore di Controparte_1
delle spese di lite liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, iva e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Messina in data 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
11 12
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
In data 10 giugno 2025 innanzi al Dott. Paolo Petrolo, Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa civile n.
1927/2018 R.G. promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettiv.te domiciliati in Messina, Via del Vespro n. 57, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Marco Spiccia, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponenti - contro
(P.I. , e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), elettiv.te domiciliata in Catania, Via Gorizia n. 49, presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Dario Matteo Maugeri, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino, giusta procura in atti,
- opposta – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
finanziamento.
È comparso per g l i o p p o n e n t i , Avv. Marco Spiccia che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per p a r t e o p p o s t a , Avv. Giuseppe Denaro, su delega dell'Avv. Blandino, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Spiccia ribadisce l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo e di decadenza conseguente alla tardività della costituzione di controparte.
1 Eccepisce, altresì, l'inammissibilità della documentazione da ultimo depositata da controparte in ordine alla prova della cessione del credito e della procura.
Avv. Denaro contesta quanto asserito all'odierna udienza da parte avversa in quanto espressamente confutato nella comparsa conclusionale.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1927/2018 R.G.
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettiv.te domiciliati in Messina, Via del Vespro n. 57, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Marco Spiccia, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponenti - contro
(P.I. , e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), elettiv.te domiciliata in Catania, Via Gorizia n. 49, presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Dario Matteo Maugeri, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino, giusta procura in atti,
2 - opposta –
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1594/2017 emesso dal
Tribunale di Messina in data 8 settembre 2017, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in favore di , la somma pari ad € Controparte_1
7.931,99, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n. 1570431. Gli opponenti, in particolare, eccepivano l'inefficaccia del decreto ingiuntivo poiché notificato oltre i termini di sessanta giorni previsti dall'articolo 644 c.p.c. e la carenza degli elementi per l'emissione del provvedimento monitorio;
censuravano, inoltre, l'applicazione da parte dell'istituto di credito di interessi superiori al tasso soglia e illegittimamente capitalizzati.
Per tutto quanto esposto chiedevano, pertanto, al Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, di revocare il decreto in quanto illegittimo ed infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'istituto alla restituzione delle somme illegittimamente versate, nonché, al risarcimento dei danni subiti a seguito della segnalazione alla Centrale Rischi.
, costituendosi in giudizio, contestava i fatti posti Controparte_1
a fondamento dell'opposizione, deducendo, in particolare, che la documentazione prodotta risultava idonea ai fini dell'accertamento del quantum dovuto;
censurava, altresì, l'eccezione sollevata in ordine alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, rilevando come l'odierna società avesse esperito un primo tentativo di notifica del decreto ingiutivo ex L. n. 53/1994 in data 18.10.2017 e, pertanto, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla pronuncia.
A causa dell'irreperibilità dei debitori, assunte le necessarie informazioni, aveva, poi, provveduto ad una nuova notifica, perfezionatasi regolarmente. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle pretese avversarie insistendo nella domanda azionata in via monitoria.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., con memoria del
01.04.2019 gli opponenti evidenziavano che nessuna costituzione della CP_1 risultava depositata nel fascicolo telematico;
gli stessi, assumendo la
[...]
3 mancata/tardiva costituzione della convenuta opposta, eccepivano la decadenza di quest'ultima dalle facoltà di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c..
Successivamente, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione relativa alla tardiva notificazione del decreto ingiuntivo;
gli opponenti contestano in rito la domanda di pagamento azionata in sede monitoria, in quanto la notifica dell'ingiunzione sarebbe stata posta in essere dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 644 c.p.c., ciò che travolgerebbe l'ingiunzione stessa e non consentirebbe alla controparte di coltivare in questa sede la domanda di pagamento.
Sul punto, tuttavia, è insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello per cui la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013,
Cass. n. 21050/2006).
La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e, conseguentemente, esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente. (Cass. Civ. n. 22959/2007)
Emerge, altresì, dalla documentazione allegata in atti, la regolarità della prima notifica del decreto ingiuntivo effettuata nei confronti degli odierni opponenti in data
18.10.2017.
È opportuno evidenziare, al riguardo, che contrariamente a quanto asserito dai
4 debitori ingiunti, la suddetta notificazione è stata eseguita ad un indirizzo che non può certamente dirsi errato, dato che risulta essere lo stesso indicato dalle parti opponenti nel proprio atto di citazione in opposizione (Via Comunale 2 Larderia
Inferiore – ME) ed il cui CAP, 98129, si riferisce inequivocabilmente alla frazione di
Messina - Larderia Inferiore.
Va, inoltre, ancora in via preliminare, rigettata l'eccezione in ordine alla tardività della costituzione della società opposta, siccome avvenuta solamente in data
01.04.2019.
Occorre, invero, rilevare al riguardo che, come da documentazione prodotta in atti, l'istituto di credito risulta aver proceduto al regolare deposito della propria comparsa di costituzione e risposta in data 22.11.2018 ma che, a causa di un errore materiale consistito nell'inesatta indicazione del numero di R.G. (cfr. allegato prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte opposta, nel quale risulta indicato il numero di R.G. 4147/2017) il deposito non è andato a buon fine. L'opposta evidenziava come fosse venuta a conoscenza dell'accaduto solamente nel momento in cui chiedeva l'accesso al fascicolo per potere estrapolare la memoria ex art. 183
n. 1, comma VI, c.p.c. di controparte che, ovviamente, veniva negato e che, pertanto, era costretta a depositare nuovamente la comparsa di costituzione. Ciò premesso, dall'estratto polis allegato dall'istituto di credito emerge chiaramente che la società opposta aveva tempestivamente effettuato il deposito della comparsa di costituzione in data 22.11.2018, ma che a causa di un errore materiale commesso in fase di inserimento dei dati necessari per la predisposizione del deposito telematico – nella specie consistito nell'errata indicazione del numero di ruolo generale del procedimento – il fascicolo risultava ancora in attesa di deposito da parte della cancelleria (Attesa EC = non risulta ancora l'esito di cancelleria). Nel caso in esame, dunque, il deposito telematico errato supera i controlli previsti dal sistema informatico ministeriale aventi ad oggetto i requisiti di forma-contenuto del deposito e dell'atto giudiziario, ma resta in attesa dell'esito definitivo, di accettazione o rifiuto, del deposito telematico da parte dell'operatore di cancelleria dell'ufficio giudiziario ricevente.
Ciò premesso, al fine di verificare la tempestività del deposito telematico dell'atto in questione, occorre rilevare che a norma dell'art. 13, comma 2, D.M. 44/2011, la ricevuta di avvenuta consegna attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Allo stesso modo, la giurisprudenza ha
5 affermato che “il deposito telematico degli atti processuali si considera perfezionato quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito che è quindi fattispecie a formazione progressiva” (Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. n. 12422/2021). Difatti, mentre la terza pec attesta l'esito dei controlli automatici sull'indirizzo del mittente sul formato e la dimensione del messaggio, la quarta PEC attesta invece l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria. Con tale accettazione si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC
e il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti. Ciò detto, il momento in cui il deposito telematico si considera avvenuto coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna e le eventuali anomalie tecniche successive non rilevano in alcun modo sotto il profilo della validità e tempestività del deposito che è per legge già avvenuto con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna.
Sul punto si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che l'errore sul numero di R.G., in sede di deposito telematico di una comparsa di costituzione e risposta, sia un errore “non grave” (o, se si preferisce, di un “mero errore materiale” o di una “svista”) tale addirittura da rendere inappropriata l'applicazione, in questi casi, dell'art. 153, comma 2, c.p.c..
Ed, invero, con ordinanza del 13.05.2016, il Tribunale di Torino, Prima Sezione
Civile, è stato ribadito “se si trattasse di deposito in forma cartacea un tale errore non ingenererebbe alcuna conseguenza, se non quella di una rettifica (“correzione a mano”) dell'atto in fase di deposito, qualora il cancelliere registri e segnali la svista.
Nel regime dei depositi telematici invece, qualora il cancelliere non intervenga per forzare l'accettazione, questo errore lieve può produrre effetti rilevanti, perché l'atto, non essendo inserito nel fascicolo telematico, rimane non visibile alla controparte e al giudice”. In questi casi, pertanto, il Ministero ha disposto che le cancellerie accettino il deposito, forzando l'errore e segnalando al Giudice, unico soggetto che dovrà decidere in merito alla tempestività e ritualità del deposito, l'eventuale problema riscontrato. (Trib. Milano, Ordinanza del 23.04.2016)
Considerato che gli interventi da parte degli operatori di cancelleria non hanno alcuna ripercussione negativa sulla validità del deposito, che è per legge già
6 avvenuto con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, non vè dubbio che la società opposta abbia tempestivamente eseguito il deposito della propria comparsa di costituzione.
Ciò premesso ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta, alla stregua delle risultanze processuali, sia infondata e debba essere, pertanto, rigettata.
Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass. Civ n. 15186/2004;
Cass Civ. n. 5055/1999). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. Civ. n. 5844/2006; Cass. Civ. n. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto.
A ciò consegue che, intanto, è irrilevante l'eventuale carenza di prova in sede monitoria, dovendosi valutare il compendio probatorio nel suo complesso nella fase della cognizione.
Non può, poi, essere condiviso quanto dedotto in ordine all'irrilevanza dell'estratto conto prodotto dalla società opposta;
ciò in ragione del fatto che, non essendo un estratto conto certificato (e pertanto privo dei requisiti richiesti dall'art. 50 T.U.B.) sarebbe inidoneo a fondare l'ingiunzione di pagamento per cui è causa.
Sul punto è sufficiente osservare che traendo origine il credito da un contratto di finaziamento, l'opposta non aveva nessun onere di produrre l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., essendo sufficienti, per assolvere all'onere
7 probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento: documenti che sono stati prodotti dall'istituto di credito. Ciò premesso, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta. L'onere gravante sulla stessa deve, pertanto, ritenersi pienamente assolto.
Ciò posto deve, in primo luogo, ritenersi infondata l'eccezione relativa alla asserita sussistenza di tassi usurari, stante l'assoluta genericità, essendosi limitati gli opponenti ad affermare che il tasso previsto dal contratto di finanziamento ammontasse al 25,06%, senza indicare né i criteri di calcolo utilizzati per determinare tale importo, né in quale parte del contratto fosse possibile desumere tale percentuale.
Va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n.
394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento
(cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, incombe sul cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale e la rideterminazione del saldo preteso dalla banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate, l'onere di allegare e provare gli elementi fondanti le questioni di nullità sollevate e, pertanto, dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante.
Deve, ancora, ritenersi errata la valutazione dell'usurarietà dei tassi effettuata
8 mediante la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
Ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale ““la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi”
(Cassazione civile sez. VI, 04/11/2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito
Tribunale Roma, sez. XVII, 07 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI,
31 maggio 2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948;
Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943; Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n.
6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292).
Occorre, poi, ulteriormente rilevare che nel contratto oggetto di causa all'art.15 delle condizioni generali risulta sottoscritta una clausola di salvaguardia, la quale prevede espressamente: “il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.”
Ebbene, tale clausola, prevedendo che la misura del tasso di mora da applicare al contratto di mutuo non potrà essere comunque superiore al limite fissato dalla legge antiusura – altrimenti la misura del predetto tasso sarà pari al limite medesimo – impedisce fin dall'origine il verificarsi del superamento stesso del c.d. tasso soglia antiusura. Secondo condivisibile giurisprudenza “la cd. clausola di salvaguardia che comporta che il tasso di mora sia calcolato “comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge 7.3.96 n. 108” ha la funzione di evitare che il tasso di mora superi la soglia stabilita delle norme in materia di usura con l'inserimento,
9 all'interno del contratto, di una pattuizione che pone un limite percentuale oltre il quale la si impegna a non applicare il tasso di mora. Tale clausola può essere CP_4 considerata nulla soltanto quando il giudice accerti in concreto che la banca, applicando tassi di mora superiori al tasso usurario, abbia omesso di conferire un significato reale al principio della riconduzione del tasso entro il limite di legge, trattandosi piuttosto di una clausola diretta unicamente ad eludere una norma imperativa, in violazione dell'art. 1344 c.c.” (Tribunale Roma sez. XVII, 30/07/2018,
n.15884; Tribunale Padova, 13/01/2016; (Cass., n. 12965/16 nei medesimi termini cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 1476 resa in data 09.02.2018 “La pattuizione di una cd. clausola di salvaguardia è perfettamente lecita laddove la stessa sia strutturata nel senso di prevedere, in caso di superamento del tasso soglia, non il diritto del cliente alla restituzione di quanto versato in eccedenza ma un'automatica riconduzione intra – soglia della misura dei tassi convenuti, sicchè lo stesso sia in alcun modo tenuto a pagare interessi moratori eccedenti tale limite” ).
Premessa, pertanto, la legittimità della predetta clausola, nel caso di specie le parti opponenti non hannno censurato il mancato rispetto della stessa, limitandosi a lamentare– nei termini suesposti- il superamento degli interessi di mora, come pattuiti, rispetto al tasso soglia, sicchè anche sotto tale profilo la doglianza è infondata e va rigettata.
Non può, infine, essere accolta l'eccezione delle parti attrici in merito all'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di interessi anatocistici.
Va, infatti, evidenziato che non presenta alcun carattere invalidante dell'operazione economica – diversamente da quanto dedotto dagli opponenti – la clausola negoziale che prevede l'applicazione degli interessi di mora sull'intero importo della rata di ammortamento scaduta e non pagata, essendo tale clausola conforme alla vigente normativa, la quale espressamente considera valido tale effetto anatocistico. Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera
C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 T.U.B. (per il quale “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”), ha espressamente stabilito che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo
10 complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”, con la conseguenza che l'intera rata scaduta e non pagata costituisce l'importo sul quale calcolare gli interessi moratori, non essendo più possibile distinguere la quota capitale dalla quota interessi corrispettivi (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 920, per la quale “la rata scaduta e non pagata va a costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori, rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi. Soltanto nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario, gli interessi di mora vanno calcolati sul capitale residuo depurato degli interessi corrispettivi”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
Ogni altra domanda, questione ed eccezione è da intendersi assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico degli opponenti ed in favore di e liquidate tenuto Controparte_1 conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva svolta applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed e € 26.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1927/18 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1594/17 emesso dal Tribunale di Messina in data 08.09.2017;
2) condanna gli opponenti, in solido, al pagarento in favore di Controparte_1
delle spese di lite liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, iva e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Messina in data 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
11 12