Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 740/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Palermo, via G. Leopardi, 23, P.I: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Paolo Di Trapani,
-appellante - contro
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], CP_1
c.f.: , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Concetta Cascino,
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sulle domande proposte da CP_1 nei confronti della per l'accertamento della legittimità del recesso ex Parte_1
art. 1385 c.c. dal contratto di vendita di un ecografo modello Volusion E8 e per la condanna della venditrice convenuta alla restituzione della somma di euro
12.200,00 versata a titolo di acconto sul prezzo concordato di euro 47.000,00, con n. 740/2020 r.g.
sentenza n. 1431 del 14.5.2020 dichiarava legittimo il recesso e condannava la convenuta al pagamento di euro 24.400,00, pari al doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi;
poneva le spese di lite a carico della soccombente. ha proposto appello, al quale la controparte, costituitasi, si è opposta. Parte_1
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 24.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo d'impugnazione si critica la non corretta valutazione del materiale probatorio. Il Tribunale avrebbe, tra l'altro, dovuto considerare il valore confessorio delle dichiarazioni del compratore.
Il motivo è fondato.
Il contratto di acquisto dell'ecografo è stato stipulato tra le parti il 17.8.2016, dopo la dimostrazione, presso lo studio medico dell'acquirente, del funzionamento dell'apparecchiatura. Sono seguiti il bonifico di euro 12.200,00 in data 30 agosto e l'emissione immediata della corrispondente fattura commerciale.
Sulla data di consegna le parti hanno proposto e cercato di supportare allegazioni differenti. I testi indicati da ( e ) hanno riferito che la CP_1 Tes_1 Tes_2 consegna era stata concordata per la metà di settembre e che l'acquirente aveva inoltrato numerosi solleciti per accelerarla;
il teste indicato dalla R8D, ha Tes_3 invece riferito della richiesta del compratore di ritardare la consegna in ragione del prossimo trasferimento dello studio professionale in un luogo diverso da quello in cui era stata effettuata la prova di funzionalità dell'apparecchiatura. La seconda ricostruzione è stata almeno parzialmente confermata in sede di interrogatorio formale dall'attore, che ha ammesso di aver chiesto alla legale rappresentante della società di attendere una sua comunicazione prima di procedere alla consegna dell'ecografo.
Risulta che con una missiva del 5.10.2016, avente a oggetto “disdetta del contratto di acquisto di un apparecchio Volution E8 con sonde volumetriche addominale e n. 740/2020 r.g. 3
vaginale”, l'attore espresse la determinazione di recedere e la richiesta di restituzione dell'acconto, stante la mancata consegna del bene e l'asserito conseguente venir meno di ogni suo vincolo verso la controparte.
La richiesta fu reiterata con una missiva del 9.11.2016, in cui si faceva riferimento alla volontà di recedere comunicata poco più di un mese prima.
Reputa la Corte che, quand'anche la consegna dell'ecografo fosse stata concordata per il 15 settembre, un ritardo di solo venti giorni non fosse sufficiente a integrare l'inadempimento di non scarsa importanza necessario a legittimare il recesso ex art. 1385, co. 2, c.c..
Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. postula, infatti, i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, alla quale è accomunato dai presupposti (grave inadempimento della controparte) e dalle conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto): Cass. S.U., n.
553/2009).
Sotto tale profilo, pur riconoscendosi l'indubbia utilità dell'ecografo per la professione di medico ginecologo esercitata dal , non può trascurarsi che, CP_1 stando all'elenco dei movimenti IVA per l'anno 2016, in atti, la mancanza della nuova apparecchiatura non ha impedito al professionista di effettuare nei mesi di settembre e ottobre 2016 un numero di visite specialistiche collocabile nella media di quelle dei mesi precedenti e successivi e di conseguire un introito economico corrispondente.
Ne può addebitarsi alla venditrice di non aver dato positivo riscontro alla lettera del 5.10.2020, posto che con essa l'acquirente aveva espresso la volontà di recedere dal contratto, come già preannunciato (v. interrogatorio formale), e in tal modo manifestato di non avere interesse alla prosecuzione del rapporto.
Ne deriva che, dopo la comunicazione della volontà di recesso, nessuna responsabilità per il prolungarsi della mancata consegna può essere addebitata alla n. 740/2020 r.g. 4
venditrice dell'apparecchiatura e che, al contrario, l'inesecuzione del programma negoziale deve essere ascritta alla ingiustificata determinazione del compratore.
Donde il diritto della ai sensi dell'art. 1385, 2° comma, c.c., di Parte_1 trattenere la caparra di euro 12.200,00 euro versata dall'acquirente il 30.8.2016.
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellato alle spese del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 3.500,00, e per il grado di appello nella complessiva somma di euro 4.300,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA ed all'IVA, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Paolo Di Trapani, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1431 del 14.5.2020, appellata dalla rigetta la domanda proposta da e CP_2 CP_1 dichiara il diritto della di trattenere la somma di euro 12.200,00 ricevuta Parte_1
a titolo di caparra confirmatoria;
condanna alle spese del giudizio, che liquida, per il primo grado, CP_1 in euro 3.500,00, e per l'appello in euro 4.300,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA ed all'IVA, con distrazione in favore dell'Avv.
Francesco Paolo Di Trapani.
Così deciso in Palermo il giorno 1.2.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 740/2020 r.g.