Articolo 31 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Articolo 30Articolo 32
Versione
1 dicembre 1971
Art. 31. (Trattamento di previdenza dei pensionati durante i periodi di rioccupazione)

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, l'agente si rioccupi presso la stessa azienda dalla quale fu posto in quiescenza oppure presso altra azienda di pubblici trasporti in concessione, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione e' sospesa per tutta la durata della rioccupazione e l'azienda - cui l'agente stesso deve comunicare per iscritto, all'inizio dell'assunzione in servizio, la sua qualita' di pensionato - e' tenuta:
a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'avvenuta assunzione del pensionato;
a versare, per tutto il periodo di rioccupazione dell'agente, i contributi di legge dovuti al Fondo.
All'atto della cessazione della rioccupazione, si provvedera' alla liquidazione di una nuova pensione da calcolarsi in base alla complessiva anzianita' contributiva raggiunta dall'iscritto alla data della cessazione della rioccupazione e alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 .
Non si procede alla ricostituzione del trattamento di pensione, di cui al precedente comma, per periodi di rioccupazione di durata inferiore ai dodici mesi, ne' quando la ricostituzione sia stata gia' operata due volte. In tali casi trovano applicazione le norme di cui al successivo articolo 33 ed e' ripristinata la corresponsione della pensione gia' goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute in applicazione dell' articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , e successive modificazioni.
Per i titolari di pensione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino occupati ovvero successivamente si rioccupino alle dipendenze di terzi senza obbligo di iscrizione al Fondo si applicano le norme sul divieto di cumulo fra retribuzione e pensione di cui all' articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ; le quote trattenute spettano al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente