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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3315/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3315/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 10:00 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. CIOFFI ADRIANA, oggi sostituito dall'avv. ESPOSITO Parte_1
PASQUALE
Per nessuno Controparte_1
Per nessuno Controparte_2
Per nessuno Controparte_3
L'avv. Esposito discute riportandosi integralmente al contenuto del ricorso e chiede un rinvio in attesa della pronuncia della Cassazione. Il giudice, rilevato che la Cassazione risulta essersi già pronunciata, invita l'avv. Esposito a discutere.
L'avv. Esposito conclude come da ricorso.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3315/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIOFFI ADRIANA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CARMINE 17 84096 MONTECORVINO ROVELLApresso il difensore avv. CIOFFI ADRIANA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 14 ottobre 2024 citava a Parte_1 giudizio il allegando di aver presentato domanda di Controparte_4 inserimento nelle graduatorie vigenti per il triennio 2024/2027, relative al “Personale
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, profili Assistente tecnico, Assistente amministrativo, operatore, collaboratore scolastico, per l'Ambito Territoriale di Firenze, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 2/06/1987 al 26/05/1988 e che il punteggio riconosciutogli non risultava corretto.
In particolare sosteneva che il suddetto servizio militare prestato non in costanza di rapporto, titolo al quale il aveva ricondotto un punteggio pari a punti 0,6 gli dava diritto invece CP_1
a 6 punti in quanto equiparabile al servizio militare svolto in costanza di impiego.
Presentava quindi le seguenti conclusioni:
1 1. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo valido per il profilo Ata ove parte ricorrente e attualmente inserita nelle rispettive graduatorie
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato , e quindi attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio (svolto per 12 mesi) ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con relativa rettifica della posizione e del punteggio nelle rispettive graduatorie personale Ata 2024/27 e succ.
3. Condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo
L'Amministrazione convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso
Sulla necessità di integrazione del contraddittorio non può che ribadirsi in questa sede il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione” (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880).
Nel caso di specie il ricorrente, pur richiedendo l'integrazione, non è stato in grado di identificare i soggetti ( diversi dalle parti processuali) la cui sfera giuridica potrebbe essere lesa dalla decisione del Tribunale, il che impedisce – in radice- l'accoglibilità della richiesta.
Merito
I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici .
ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie per il triennio Parte_1
2024/2027 della provincia di per i profili di Assistente amministrativo (AA) e Assistente CP_3
Tecnico (AT), indicando nella sezione dedicata ai titoli di servizio di aver prestato servizio militare dal 2/06/1987 al 26/05/1988 , non in costanza di nomina.
Per tale servizio, in applicazione del D.M 50/21 che ha disciplinato la procedura di aggiornamento delle graduatorie, gli è stato riconosciuto il punteggio di 0.6 punti per ogni anno di servizio, punteggio inferiore a quello riconosciuto a coloro i quali hanno svolto il servizio militare in costanza di nomina pari a 6 punti per ogni anno di servizio.
Il ricorrente chiede la disapplicazione del decreto ministeriale nella parte che qui interessa, sostenendo che l'atto amministrativo viola il diritto - riconosciuto dall'art 20 della l. 958 del
2 1986 e art 485 comma 7 dlvo 297/94- alla piena equiparazione tra servizio militare prestato in costanza di nomina e servizio militare prestato non in costanza di nomina.
La domanda è infondata.
La cornice normativa nella quale si inquadra la fattispecie concreta è la seguente.
Con riguardo al personale A.T.A l'art 569 comma 3 del D.lgs. n.297/94 (l'art 485 comma 7 dlvo
297/94 erroneamente invocato riguarda il personale docente) afferma la computabilità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva” .
L'art 2103 dlvo 66/2010 ha disposto la piena equiparazione tra servizio civile e servizio militare ai fini del punteggio nei pubblici concorsi “ Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.”
L'art 20 della l. 958 del 1986 invocato dal ricorrente è stato abrogato dal dlvo 66/2010 ed è stato sostituito dall'art. 2050 dlvo 66/2010 che stabilisce, al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio militare ( e quindi anche quelli di servizio civile equiparati ex art. 2103 Dlvo 66/2010) prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”;
Il DM 50/21 ( di cui in questa sede si chiede la disapplicazione) ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabilisce “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ( cfr avvertenze tab A allegata al decreto).
Il decreto , quindi, prevede :
A) La computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento :
3 B) La piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione art. 2103 d.
Igs. 66/2010 );
C) La distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto, equiparando il servizio reso in costanza di rapporto al servizio effettivo reso nella medesima qualifica ( in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d. Igs. 66/2010) e il servizio prestato non in costanza di rapporto al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art
2050 d. Igs. 66/2010).
Da quanto detto emerge che la pretesa avanzata da parte ricorrente e cioè il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria., di talchè non vi sono i presupposti per disapplicare la norma regolamentare applicata dal . CP_1
In senso conforme si è pronunciata la Suprema Corte con, Sentenza Sez. L n. 22429 del
08/08/2024 alla cui compiuta motivazione si rimanda.
Queste, in sintesi le ragioni della decisione.
L'esistenza di precedenti di merito difformi giustifica la integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa le spese
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3315/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 10:00 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. CIOFFI ADRIANA, oggi sostituito dall'avv. ESPOSITO Parte_1
PASQUALE
Per nessuno Controparte_1
Per nessuno Controparte_2
Per nessuno Controparte_3
L'avv. Esposito discute riportandosi integralmente al contenuto del ricorso e chiede un rinvio in attesa della pronuncia della Cassazione. Il giudice, rilevato che la Cassazione risulta essersi già pronunciata, invita l'avv. Esposito a discutere.
L'avv. Esposito conclude come da ricorso.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3315/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIOFFI ADRIANA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CARMINE 17 84096 MONTECORVINO ROVELLApresso il difensore avv. CIOFFI ADRIANA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 14 ottobre 2024 citava a Parte_1 giudizio il allegando di aver presentato domanda di Controparte_4 inserimento nelle graduatorie vigenti per il triennio 2024/2027, relative al “Personale
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, profili Assistente tecnico, Assistente amministrativo, operatore, collaboratore scolastico, per l'Ambito Territoriale di Firenze, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 2/06/1987 al 26/05/1988 e che il punteggio riconosciutogli non risultava corretto.
In particolare sosteneva che il suddetto servizio militare prestato non in costanza di rapporto, titolo al quale il aveva ricondotto un punteggio pari a punti 0,6 gli dava diritto invece CP_1
a 6 punti in quanto equiparabile al servizio militare svolto in costanza di impiego.
Presentava quindi le seguenti conclusioni:
1 1. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo valido per il profilo Ata ove parte ricorrente e attualmente inserita nelle rispettive graduatorie
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato , e quindi attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio (svolto per 12 mesi) ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con relativa rettifica della posizione e del punteggio nelle rispettive graduatorie personale Ata 2024/27 e succ.
3. Condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo
L'Amministrazione convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso
Sulla necessità di integrazione del contraddittorio non può che ribadirsi in questa sede il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione” (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880).
Nel caso di specie il ricorrente, pur richiedendo l'integrazione, non è stato in grado di identificare i soggetti ( diversi dalle parti processuali) la cui sfera giuridica potrebbe essere lesa dalla decisione del Tribunale, il che impedisce – in radice- l'accoglibilità della richiesta.
Merito
I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici .
ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie per il triennio Parte_1
2024/2027 della provincia di per i profili di Assistente amministrativo (AA) e Assistente CP_3
Tecnico (AT), indicando nella sezione dedicata ai titoli di servizio di aver prestato servizio militare dal 2/06/1987 al 26/05/1988 , non in costanza di nomina.
Per tale servizio, in applicazione del D.M 50/21 che ha disciplinato la procedura di aggiornamento delle graduatorie, gli è stato riconosciuto il punteggio di 0.6 punti per ogni anno di servizio, punteggio inferiore a quello riconosciuto a coloro i quali hanno svolto il servizio militare in costanza di nomina pari a 6 punti per ogni anno di servizio.
Il ricorrente chiede la disapplicazione del decreto ministeriale nella parte che qui interessa, sostenendo che l'atto amministrativo viola il diritto - riconosciuto dall'art 20 della l. 958 del
2 1986 e art 485 comma 7 dlvo 297/94- alla piena equiparazione tra servizio militare prestato in costanza di nomina e servizio militare prestato non in costanza di nomina.
La domanda è infondata.
La cornice normativa nella quale si inquadra la fattispecie concreta è la seguente.
Con riguardo al personale A.T.A l'art 569 comma 3 del D.lgs. n.297/94 (l'art 485 comma 7 dlvo
297/94 erroneamente invocato riguarda il personale docente) afferma la computabilità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva” .
L'art 2103 dlvo 66/2010 ha disposto la piena equiparazione tra servizio civile e servizio militare ai fini del punteggio nei pubblici concorsi “ Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.”
L'art 20 della l. 958 del 1986 invocato dal ricorrente è stato abrogato dal dlvo 66/2010 ed è stato sostituito dall'art. 2050 dlvo 66/2010 che stabilisce, al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio militare ( e quindi anche quelli di servizio civile equiparati ex art. 2103 Dlvo 66/2010) prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”;
Il DM 50/21 ( di cui in questa sede si chiede la disapplicazione) ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabilisce “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ( cfr avvertenze tab A allegata al decreto).
Il decreto , quindi, prevede :
A) La computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento :
3 B) La piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione art. 2103 d.
Igs. 66/2010 );
C) La distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto, equiparando il servizio reso in costanza di rapporto al servizio effettivo reso nella medesima qualifica ( in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d. Igs. 66/2010) e il servizio prestato non in costanza di rapporto al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art
2050 d. Igs. 66/2010).
Da quanto detto emerge che la pretesa avanzata da parte ricorrente e cioè il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria., di talchè non vi sono i presupposti per disapplicare la norma regolamentare applicata dal . CP_1
In senso conforme si è pronunciata la Suprema Corte con, Sentenza Sez. L n. 22429 del
08/08/2024 alla cui compiuta motivazione si rimanda.
Queste, in sintesi le ragioni della decisione.
L'esistenza di precedenti di merito difformi giustifica la integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa le spese
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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