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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 4642/2024 proposta da
Parte_1 avv. Annalisa Papa
e da
Parte_2
Avv. Beniamino La Piscopia
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“1. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
2. La casa coniugale di proprietà di entrambi i ricorrenti rimane assegnata alla sig.ra che vi abiterà insieme al figlio divenuto nel frattempo maggiorenne Pt_1 Persona_1 ma economicamente non autosufficiente.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 ordinario del figlio la somma di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con la Per_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat ex lege, oltre al pagamento delle spese straordinarie secondo quanto indicato nel
Protocollo del Tribunale Ordinario di Roma del 17/12/2014, ad eccezione delle spese telefoniche, di carburante e per il trasporto regolamentate ai successivi numeri 4, 5, 6.
4. Il sig. provvederà a pagare mensilmente la ricarica telefonica del figlio Pt_2 Per_1
5. In caso di acquisto di autovettura da parte della signora utilizzerà in Pt_1 Per_1 modo esclusivo l'autovettura POLO Volkswagen di proprietà della madre, facendosi carico il sig. del 50% dei costi di assicurazione e bollo. Pt_2
6. Il sig. contribuirà al pagamento del carburante dell'autovettura utilizzata da Pt_2 versando sul conto corrente del figlio € 25,00 al mese. Per_1
7. Il sig. verserà il saldo della quota di Istat dovuta dalla data della separazione sino Pt_2 al mese di novembre 2022 pari ad € 396,57 entro 15 giorni dalla sottoscrizione.”; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Fiumicino
(RM)……………………………………… in data 8.6.2002………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno
2002……………, al N. 47……………….. Parte II………., Serie A………., uff. 1, alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 18.12.2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi