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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 8728/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13 Giugno 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
nata il [...] a [...] e residente a Parte_1
Martano (LE), nata il [...] a [...] e Parte_2 residente a [...], nata il [...] a [...] e Parte_3 residente in [...]d'Otranto (LE), nata l'[...] a Parte_4
Martano (LE) e residente in [...]di Lecce (LE), quali eredi di
[...]
, nata a [...] il [...] e deceduta il 30/1/2015, Parte_5 rappresentate e difese, con mandato in atti, dagli Avvocati Marco Vallone,
Tiziana Cudazzo e Paola Licci,
Ricorrenti
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli _1
Avv.ti Anna Paola Ciarelli e Salvatore Graziuso
Resistente
Oggetto: Riliquidazione pensione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 20/8/2020, le ricorrenti di cui in epigrafe – premesso di essere figlie ed eredi di – espongono Parte_5 che la propria dante causa era titolare di pensione cat. IO n. 60060947 con decorrenza 1/8/1978 e di pensione cat. SO n. 20060431 decorrente dall'1/1/2011 e che la medesima con ricorso del 30/8/2013 ha avviato il procedimento n.10974/2013 R.G., conclusosi con sentenza del 22/12/2016 con cui il Tribunale di Lecce ha dichiarato il diritto della sig.ra al Pt_5 trattamento minimo della pensione diretta, da incrementare della maggiorazione sociale e di quella prevista dall'art. 38 della legge n. 448/2001 per un importo pari ad € 597,41 mensili per l'anno 2010 ed a € 604,79 per l'anno 2011 e il diritto della alla pensione di reversibilità nella misura del 60% della Pt_5 pensione spettante al coniuge defunto, per l'importo di € 350,14 mensili per l'anno 2011, condannando l al pagamento dei ratei differenziali. _1
Le ricorrenti lamentano che, dopo la notifica della sentenza, non ha operato _1 secondo quanto stabilito con la stessa, posto che l'Istituto con provvedimento del
12 Ottobre 2017 si è limitato a riliquidare la pensione IO dall'1/1/2011, senza considerare l'anno 2010, non ha liquidato la prestazione nella misura indicata dal Tribunale per gli anni 2010 e 2011 e negli anni successivi, dall'1/1/2012 al
30/1/2015, data della morte di , non ha proceduto ad Parte_5 integrare la pensione IO al trattamento minimo. Le ricorrenti rappresentano di aver chiesto ad , dopo il decesso della signora , l'erogazione dei ratei _1 Pt_5 corretti, che l'ente ha respinto la loro domanda con provvedimento del
29/5/2018 perché prestazione “già liquidata in data 10.5.2017”, laddove alle ricorrenti risulta vi siano state due riliquidazioni datate 12/10/2017, una sulla pensione SO con un debito di € 1.293,27 e l'altra sulla pensione IO con un credito di € 4.025,97, sostengono che la loro dante causa era in possesso dei requisiti per fruire della integrazione al trattamento minimo sia per gli anni antecedenti al 2012, sia per gli anni successivi fino al decesso avvenuto il
30/1/2015 e sostengono, altresì, che secondo i loro calcoli dovrebbe _1 corrispondere la somma di € 21.451,88 a titolo di differenze tra i ratei di pensione spettanti e quelli effettivamente corrisposti, somma già decurtata dell'importo di € 4.025,97 riconosciuto da a titolo di arretrati _1
Tanto esposto, lamentato, rappresentato e dedotto, le ricorrenti chiedono testualmente:
“a)- accertare che la riliquidazione dell del 12.10.2017 non corrisponde al _1 diritto di cui all'art. 6 comma 3 legge 638/83;
f) per l'effetto condannare l al pagamento in favore degli eredi di _1 [...]
, così come in epigrafe indicati, al pagamento della somma di € Parte_5
21,451,88
c)- condannare il convenuto al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma rivalutata;
d)- condannare l al pagamento delle spese e competenze di causa con _1 distrazione in favore dell'avv. Aldo Licci il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale chiede il rigetto del _1 ricorso, con vittoria di spese, affermando la correttezza del proprio operato.
2 In particolare, l' nella propria memoria eccepisce in via preliminare la CP_2 inammissibilità o improponibilità della domanda giudiziale volta ad ottenere il pagamento di ratei per gli anni successivi a quelli della sentenza n.5284/2016 del Tribunale di Lecce in ragione della mancata previa presentazione dalla domanda amministrativa, la decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 38 del D.L.
6.7.2011 n. 98 (conv. in legge n. 111/11), che ha novellato l'art. 47 del DPR n.
639/70, e la prescrizione del diritto al conseguimento della riliquidazione della pensione per decorso del termine decennale.
Nel merito deduce la inefficacia della sentenza n.5284/2016 rispetto alle _1 annualità successive al 2011, affermando che la sentenza ha disposto la integrazione della pensione al trattamento minimo soltanto per gli anni 2010 e
2011 e ha riconosciuto il diritto della signora a percepire la pensione di Pt_5 reversibilità soltanto per l'anno 2011, rappresentando di essere rimasto contumace nel giudizio n. 10974/2013 RG conclusosi con la sentenza n.5284/2016, sostenendo l'erroneità dei conteggi elaborati nella CTU disposta in quel giudizio, perché fondati su erronea valutazione del numero dei contributi calcolati per la pensione IO, assumendo di aver dato corretta esecuzione alla sentenza per gli anni ivi indicati, ricalcolando la pensione SO nella misura del
60% e provvedendo a riconoscere sulla pensione SO l'integrazione al trattamento minimo, escludendola dalla pensione IO perché la pensione del dante causa era costituita con un numero di contributi maggiore di 781, ed evidenzia di non aver riconosciuto la maggiorazione sociale per l'anno 2010 sulla pensione IO in ragione del possesso di redditi del nucleo familiare superiori al limite di legge.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Occorre, in primo luogo, respingere la eccezione di improponibilità del ricorso per mancanza di previa domanda amministrativa, in quanto al ricorso è allegato il ricorso amministrativo proposto dalle odierne ricorrenti in data 13/3/2018, ove le medesime contestano il provvedimento emesso da in dara _1
12/10/2017, richiamandosi agli importi accertati dal Tribunale e chiedono il pagamento dei ratei maturati dalla loro dante causa sino alla data del decesso.
Tanto premesso, si osserva che l'art. 6 c. 3 D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, prevede che
“Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni
3 dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781,
l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.
Va a questo punto osservato che nella sentenza n. 5284/2016 del 22/12/2016, allegata al ricorso e della quale non è contestato il passaggio in giudicato, si legge: “”””””””””””””””””””
“L'elaborato peritale, che questo Giudice ritiene di far proprio, sulla base dell'estratto contributivo acquisito, ha accertato che la pensione diretta della
era stata acquisita sulla base di un numero di contributi Pt_5 settimanali superiori a 780 e che la stessa aveva posseduto negli anni 2010
e 2011 redditi inferiori al trattamento minimo annuo, per cui aveva diritto a fruire dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione diretta, anche in concorso con la pensione di reversibilità.
Il CTU ha, altresì, accertato che per gli anni 2010 e 2011 i redditi della Pt_5 erano stati inferiori a quelli di legge per poter fruire della maggiorazione sociale
e dei benefici previsti dall'art. 38 della legge n. 4487/2001 (€ 6.200,00 per il 2010 ed € 7.925,72 per il 2011, escludendo il reddito dichiarato per la casa di abitazione), per cui ha fissato gli importi della pensione spettanti alla in € Pt_6
597,41 mensili per l'anno 2010 e in € 604,79 mensili per l'anno 2011.
Il CTU ha, infine, calcolato l'importo spettante alla a titolo di pensione di Pt_5 reversibilità, fissandolo in € 350,14 mensili.
Di conseguenza, devesi riconoscere il diritto della all'integrazione al Pt_5 minimo della pensione diretta, da incrementare della maggiorazione sociale e di quella prevista dall'art. 38 della legge n. 448/2001, per un importo pari a € 597,41 mensili per l'anno 2010 e a € 604,79 per l'anno
2011; devesi, altresì, riconoscere il diritto della alla pensione di Pt_5 reversibilità nella misura del 60% della pensione spettante al coniuge defunto, per
l'importo di € 350,14 mensili per l'anno 2011.
Di conseguenza, devesi condannare l al pagamento dei ratei differenziali di _1 pensione tra quanto come sopra dovuto alla e quanto alla stessa Pt_5 corrisposto, oltre interessi legali;
devesi, inoltre, annullare l'indebito comunicato con nota del 6 aprile 2011, essendo venuto meno il presupposto che lo giustificava ovvero l'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità con riduzione a
4 calcolo della pensione diretta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.; definitivamente pronunziando sul ricorso proposto con atto depositato il 30.8.2013 da , cui sono succeduti Parte_5 processualmente gli eredi legittimi, nei confronti dell , così provvede: _1 dichiara il diritto della all'integrazione al trattamento minimo Pt_5 della pensione diretta, da incrementare della maggiorazione sociale e di quella prevista dall'art. 38 della legge n. 448/2001, per un importo pari a €
597,41 mensili per l'anno 2010 e a € 604,79 per l'anno 2011; dichiara, altresì, il diritto della alla pensione di reversibilità nella misura Pt_5 del 60% della pensione spettante al coniuge defunto, per l'importo di € 350,14 mensili per l'anno 2011. condanna l' al pagamento dei ratei differenziali di pensione tra quanto _1 come sopra dovuto alla e quanto alla stessa corrisposto, oltre interessi Pt_5 legali;
dichiara illegittimo l'indebito di € 1.734,08, di cui alla comunicazione del 6 aprile
2011; condanna l al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che _1 liquida in € 1.700,00, oltre spese forfettarie, IVA e CAP, con distrazione in favore dell'avv. Aldo Licci;
condanna, altresì, l al pagamento delle spese di consulenza tecnica, liquidate _1 come da separato decreto.”
Per quanto rileva nel presente giudizio, deve, quindi, ritenersi che sia coperto dal giudicato il diritto della dante causa delle ricorrenti a percepire sulla pensione
IO, per gli anni 2010 e 2011, l'integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale e la maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge n.
448/2001.
Deve, quindi, ritenersi che , non avendo appellato la predetta sentenza, con _1 riferimento agli anni 2010 e 2011 non poteva effettuare verifiche e calcoli diversi da quelli svolti dal CTU e fatti propri dal Tribunale, ed era tenuto a corrispondere gli importi indicati in sentenza.
Dal provvedimento di riliquidazione della pensione IO del 12/10/2017 allegato al ricorso emerge, invece, che la pensione IO è stata riliquidata dall'1/1/2011, che
è stata applicata la integrazione al trattamento minimo soltanto per l'anno 2011, con riconoscimento di € 4.025,97 a titolo di differenze su ratei arretrati, ma che non sono state riconosciute le maggiorazioni e che gli importi della prestazione sono inferiori a quello di € 604,79, indicato in sentenza per l'anno 2011.
5 Deve, quindi, ritenersi che non abbia correttamente eseguito il comando _1 giudiziale in quanto non ha provveduto al ricalcolo per l'anno 2010 e comunque in quanto non ha corrisposto gli importi indicati dal Tribunale per gli anni 2010
e 2011.
Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato e , con riferimento agli _1 anni 2010 e 2011, va condannato a corrispondere la differenza tra quanto corrisposto in virtù del provvedimento di riliquidazione della pensione IO del
12/10/2017 e quanto indicato in sentenza.
Per la quantificazione del dovuto si ritiene di dover aderire ai conteggi esposti a foglio 3 del ricorso, in quanto aderenti al dispositivo della sentenza n.5284/2016
e non specificatamente contestati da e di dover riconoscere e dichiarare il _1 diritto delle ricorrente a percepire la somma di € 7.583,05 a titolo di ratei differenziali sulla pensione IO della loro dante causa , Parte_5 somma da cui deve essere detratto l'importo di € 4.025,97 già riconosciuto da nel provvedimento del 12/10/2017 di riliquidazione della prestazione IO e _1 quindi si deve riconoscere il diritto delle ricorrenti a percepire, pro quota, la somma complessiva di € 3,557,08, con interessi o rivalutazione, dalla maturazione del diritto al soddisfo, come per legge.
Quanto alla domanda relativa alle annualità dal 2012 in poi si osserva quanto segue.
Dal provvedimento di ricostituzione del 12/10/2017 allegato al ricorso emerge che la pensione SO decorrente dall'1/1/2011 è stata ricalcolata per
“rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo” per l'anno 2011 e dal prospetto di ricostituzione risulta che la somma di € 117,52 spettante a tale titolo è stata riconosciuta, dopo la ricostituzione, soltanto per gli ultimi due ratei dell'anno 2011, mentre dal 2012 in poi la integrazione al trattamento minimo è stata costantemente applicata.
Si deve pertanto ritenere che correttamente abbia applicato per gli anni dal _1
2012 in poi la integrazione al trattamento minimo sulla pensione SO perché costituita con un numero di contributi maggiore di quelli dai quali è stata originariamente formata la pensione IO (considerata nella sentenza del Tribunale di Lecce come costituita con oltre 780 contributi soltanto per aver erroneamente considerato i contributi aggiunti) e che altrettanto correttamente l'ente previdenziale abbia calcolato l'indebito di € 1.293,27.
Ne consegue che deve essere respinta la domanda attorea volta al pagamento dei ratei differenziali dal 2012 al 2015 calcolati a foglio 3 del ricorso come pari ad €
17.894,8.
6 Stante la parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle ricorrenti in epigrafe a percepire i ratei differenziali spettanti alla dante causa Parte_5
sulla pensione IO per gli anni 2010 e 2011 per la somma complessiva
[...] di € 3,557,08, , per l'effetto, condanna l alla corresponsione, in favore delle _1 ricorrenti, pro quota, della somma complessiva di € 3,557,08, con interessi o rivalutazione, dalla maturazione del diritto al soddisfo, come per legge.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 13 Giugno – 9 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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