TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/06/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 857/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 12/02/2025 da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
LOMBARDIA (BG) il 20/07/1988, con il proc. dom. avv. PICENNI MARCO, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
06/11/1983, con il proc. dom. avv. GHISLENI FRANCESCO VIRGILIO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 27/05/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 27/05/2025, il Giudice delegato procedeva ad interrogare liberamente le parti. Dopo ampia discussione e confronto, le parti concordavano i tempi di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore, definendo un calendario che appare, oggi, del tutto funzionale ai bisogni delle minori (nata a [...] il Per_1
13.02.2014) e (nata a [...] il [...]). Raggiunto un accordo sulle Per_2 condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento delle minori, il Giudice delegato recepiva le pattuizioni ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. rimettendo la causa in decisione al Collegio, previa precisazione congiunta delle conclusioni.
Ebbene, il Tribunale reputa utile osservare come il clima conflittuale e di reciproca sfiducia emergente dalla lettura degli atti introduttivi pare essersi attenuato tra le parti, che, in questo giudizio, hanno mostrato senso di responsabilità e consapevolezza rispetto alla necessità di condividere uno spazio comune di ascolto e confronto, sia per preservare il benessere psico-fisico delle figlie sia per favorire il ripristino di una relazione genitoriale basata sul rispetto e la reciproca fiducia, sicuramente funzionale ad una equilibrata crescita e maturazione di e Per_1 Per_2
Ritenuto, dunque, che le condizioni concordate dalla coppia genitoriale, in punto di affidamento e collocamento sono pienamente rispondenti agli interessi e ai bisogni attuali delle minori, il Tribunale le recepisce integralmente così come riportate in dispositivo.
L'ascolto diretto delle minori ex art. 473-bis.4 c.p.c. non solo appare non necessario in ragione degli accordi raggiunti sulla genitorialità, ma appare anche contrario al loro interesse.
Anche le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, meritano di essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto idonee e adeguate a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento, nel contemperamento delle condizioni patrimoniali, reddituali,
e abitative di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1. dichiara l'affidamento condiviso delle figlie (nata a [...] il [...]) Per_1
e (nata a [...] il [...]), con collocamento prevalente presso Per_2
l'abitazione materna, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per le figlie, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana delle figlie (es. vestiario, alimentazione, aiuto compiti, ecc.), i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé le minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé le figlie. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle minori, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori, viste le difficoltà di comunicazione registrare negli ultimi periodi, si impegno a condividere le suddette informazioni per iscritto via whatsapp;
in ogni caso entrambi i genitori devono rendersi immediatamente reperibili telefonicamente per la comunicazione di eventuali urgenze o cambi di programma;
2. assegna la casa familiare di Cologno Al Serio, via dei Caniana n.20, di proprietà del SI. in favore della sig.ra con tutti gli arredi e le suppellettili ivi CP_1 Parte_1
presenti. Resta inteso che le utenze domestiche saranno volturate a nome della madre, a carico della quale graveranno le relative spese e le spese condominiali ordinarie;
3 3. dispone che e potranno stare con il papà a week-end alternati (con Per_1 Per_2
la mamma), dal venerdì alle 17.00 (prelevandole a casa della madre), sino alla domenica alle ore 19.00 e/o 21.00 a seconda dei propri turni di lavoro, con preavviso di almeno sette giorni prima per quanto riguarda l'orario. Inoltre, e Per_1 Per_2
potranno restare con il papà anche nei giorni infrasettimanali del martedì e giovedì dalle ore 16.00 dall'uscita da scuola, sino alla mattina successiva allorquando le riaccompagnerà a scuola (nelle settimane in cui le minori trascorreranno il fine settimana con la mamma); soltanto il martedì dalle ore 16.00 dall'uscita da scuola, sino alla mattina successiva allorquando le riaccompagnerà a scuola, nelle settimane in cui il SI. terrà con sé le figlie anche nel fine settimana. Inoltre, sarà diritto CP_1
del SI. trascorrere ulteriori pomeriggi con le figlie (coincidenti con i suoi CP_1
giorni di riposo), senza pernottamento, previo avviso di almeno 7 giorni prima alla madre, esclusivamente nelle settimane con il weekend di competenza materna.
Inoltre, le minori trascorreranno la Festa della Mamma e il giorno del compleanno della mamma con la sig.ra mentre il giorno del compleanno del papà e Parte_1
della Festa del Papà con il SI. Il giorno di compleanno delle minori, invece, CP_1
entrambe trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, avendo cura di osservare il principio dell'alternanza. Nei giorni di permanenza presso l'altro genitore le parti si impegnano a consentire e facilitare la comunicazione telefonica delle figlie con l'altro genitore. Verso le ore 19:00 ciascun genitore potrà chiamare sull'utenza telefonica in uso alle bambine o al genitore per un breve saluto. Resta inteso che questo calendario potrà essere soggetto ad eventuali modificazioni o integrazioni nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dalla professionista nell'ambito del percorso di supporto alla genitorialità che le parti si impegnano a intraprendere;
nel rispetto delle indicazioni della professionista, il padre avrà cura di rispettare i tempi e i bisogni emotivi delle minori rispetto alla introduzione e frequentazione della attuale compagna;
lo stesso accorgimento dovrà essere seguito dalla madre in caso di introduzione di una nuova figura maschile nella vita delle minori;
ciò si intende che, fino a diversa indicazione della Specialista, il padre si impegna a assicurare alle minori momenti esclusivi;
4. dispone che le figlie trascorreranno le vacanze estive per un periodo di giorni 15, anche non consecutivi con ciascun genitore, previo accordo scritto entro il 30 giugno di ogni anno;
ogni genitore, inoltre, comunicherà all'altro entro la medesima data
4 anche il periodo (non superiore ai 10 giorni) in cui sarà sospeso il calendario di cui sopra per via di periodi di vacanza trascorsi individualmente dai genitori (periodi, durante i quali, le minori resteranno dunque con l'altro genitore). Le vacanze natalizie saranno ripartite secondo il criterio dell'alternanza, dal 24 al 26 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 1° gennaio con l'altro. Le vacanze pasquali, ad anni alterni, le minori trascorreranno il venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore e SQ e i giorni seguenti (di vacanza da scuola) con l'altro;
5. dà atto che il SI. e la SI.ra prestano il consenso e si impegnano CP_1 Parte_1
ad intraprendere un percorso congiunto psicologico di sostegno alla genitorialità, anche con la Dott.ssa e/o con altro e terzo professionista da quest'ultima Per_3
indicato. I genitori prestano sin d'ora il consenso a far proseguire alle minori un percorso di psicoterapia individuale, se ritenuto necessario, dalla dottoressa Per_3
che già le ha conosciute, ovvero a intraprendere con loro un percorso di psicoterapia familiare che possa aiutare i componenti a trovare strategie e metodi per una comunicazione efficace che possa preservare il benessere attuale e futuro delle minori. Ogni comunicazione tra i genitori dovrà avvenire a mezzo sms o whatsapp
e si impegnano a collaborare per avere accesso reciproco alle informazioni scolastiche ed extrascolastiche riguardanti le figlie;
6. dispone, in punto assegno di mantenimento ordinario, che il SI. verserà alla CP_1
SI.ra la somma di € 200,00/mese per ciascuna figlia, entro il giorno 28 di Parte_1
ogni mese, a mezzo bonifico bancario, somma annualmente rivalutabile ex indici
Istat;
7. pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere,
estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il
5 preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale
purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o
lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da
parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non
cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti
quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza
primaria; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di
iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di
specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da
documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico
6 della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da
documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso
autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di
mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di
concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La
detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore,
anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni,
aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
7 8. dà atto del diritto della SI.ra di richiedere e percepire al 100% l'assegno Parte_1
CP_ unico erogato dall'
9. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 12/02/2025 da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
LOMBARDIA (BG) il 20/07/1988, con il proc. dom. avv. PICENNI MARCO, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
06/11/1983, con il proc. dom. avv. GHISLENI FRANCESCO VIRGILIO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 27/05/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 27/05/2025, il Giudice delegato procedeva ad interrogare liberamente le parti. Dopo ampia discussione e confronto, le parti concordavano i tempi di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore, definendo un calendario che appare, oggi, del tutto funzionale ai bisogni delle minori (nata a [...] il Per_1
13.02.2014) e (nata a [...] il [...]). Raggiunto un accordo sulle Per_2 condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento delle minori, il Giudice delegato recepiva le pattuizioni ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. rimettendo la causa in decisione al Collegio, previa precisazione congiunta delle conclusioni.
Ebbene, il Tribunale reputa utile osservare come il clima conflittuale e di reciproca sfiducia emergente dalla lettura degli atti introduttivi pare essersi attenuato tra le parti, che, in questo giudizio, hanno mostrato senso di responsabilità e consapevolezza rispetto alla necessità di condividere uno spazio comune di ascolto e confronto, sia per preservare il benessere psico-fisico delle figlie sia per favorire il ripristino di una relazione genitoriale basata sul rispetto e la reciproca fiducia, sicuramente funzionale ad una equilibrata crescita e maturazione di e Per_1 Per_2
Ritenuto, dunque, che le condizioni concordate dalla coppia genitoriale, in punto di affidamento e collocamento sono pienamente rispondenti agli interessi e ai bisogni attuali delle minori, il Tribunale le recepisce integralmente così come riportate in dispositivo.
L'ascolto diretto delle minori ex art. 473-bis.4 c.p.c. non solo appare non necessario in ragione degli accordi raggiunti sulla genitorialità, ma appare anche contrario al loro interesse.
Anche le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, meritano di essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto idonee e adeguate a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento, nel contemperamento delle condizioni patrimoniali, reddituali,
e abitative di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1. dichiara l'affidamento condiviso delle figlie (nata a [...] il [...]) Per_1
e (nata a [...] il [...]), con collocamento prevalente presso Per_2
l'abitazione materna, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per le figlie, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana delle figlie (es. vestiario, alimentazione, aiuto compiti, ecc.), i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé le minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé le figlie. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle minori, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori, viste le difficoltà di comunicazione registrare negli ultimi periodi, si impegno a condividere le suddette informazioni per iscritto via whatsapp;
in ogni caso entrambi i genitori devono rendersi immediatamente reperibili telefonicamente per la comunicazione di eventuali urgenze o cambi di programma;
2. assegna la casa familiare di Cologno Al Serio, via dei Caniana n.20, di proprietà del SI. in favore della sig.ra con tutti gli arredi e le suppellettili ivi CP_1 Parte_1
presenti. Resta inteso che le utenze domestiche saranno volturate a nome della madre, a carico della quale graveranno le relative spese e le spese condominiali ordinarie;
3 3. dispone che e potranno stare con il papà a week-end alternati (con Per_1 Per_2
la mamma), dal venerdì alle 17.00 (prelevandole a casa della madre), sino alla domenica alle ore 19.00 e/o 21.00 a seconda dei propri turni di lavoro, con preavviso di almeno sette giorni prima per quanto riguarda l'orario. Inoltre, e Per_1 Per_2
potranno restare con il papà anche nei giorni infrasettimanali del martedì e giovedì dalle ore 16.00 dall'uscita da scuola, sino alla mattina successiva allorquando le riaccompagnerà a scuola (nelle settimane in cui le minori trascorreranno il fine settimana con la mamma); soltanto il martedì dalle ore 16.00 dall'uscita da scuola, sino alla mattina successiva allorquando le riaccompagnerà a scuola, nelle settimane in cui il SI. terrà con sé le figlie anche nel fine settimana. Inoltre, sarà diritto CP_1
del SI. trascorrere ulteriori pomeriggi con le figlie (coincidenti con i suoi CP_1
giorni di riposo), senza pernottamento, previo avviso di almeno 7 giorni prima alla madre, esclusivamente nelle settimane con il weekend di competenza materna.
Inoltre, le minori trascorreranno la Festa della Mamma e il giorno del compleanno della mamma con la sig.ra mentre il giorno del compleanno del papà e Parte_1
della Festa del Papà con il SI. Il giorno di compleanno delle minori, invece, CP_1
entrambe trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, avendo cura di osservare il principio dell'alternanza. Nei giorni di permanenza presso l'altro genitore le parti si impegnano a consentire e facilitare la comunicazione telefonica delle figlie con l'altro genitore. Verso le ore 19:00 ciascun genitore potrà chiamare sull'utenza telefonica in uso alle bambine o al genitore per un breve saluto. Resta inteso che questo calendario potrà essere soggetto ad eventuali modificazioni o integrazioni nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dalla professionista nell'ambito del percorso di supporto alla genitorialità che le parti si impegnano a intraprendere;
nel rispetto delle indicazioni della professionista, il padre avrà cura di rispettare i tempi e i bisogni emotivi delle minori rispetto alla introduzione e frequentazione della attuale compagna;
lo stesso accorgimento dovrà essere seguito dalla madre in caso di introduzione di una nuova figura maschile nella vita delle minori;
ciò si intende che, fino a diversa indicazione della Specialista, il padre si impegna a assicurare alle minori momenti esclusivi;
4. dispone che le figlie trascorreranno le vacanze estive per un periodo di giorni 15, anche non consecutivi con ciascun genitore, previo accordo scritto entro il 30 giugno di ogni anno;
ogni genitore, inoltre, comunicherà all'altro entro la medesima data
4 anche il periodo (non superiore ai 10 giorni) in cui sarà sospeso il calendario di cui sopra per via di periodi di vacanza trascorsi individualmente dai genitori (periodi, durante i quali, le minori resteranno dunque con l'altro genitore). Le vacanze natalizie saranno ripartite secondo il criterio dell'alternanza, dal 24 al 26 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 1° gennaio con l'altro. Le vacanze pasquali, ad anni alterni, le minori trascorreranno il venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore e SQ e i giorni seguenti (di vacanza da scuola) con l'altro;
5. dà atto che il SI. e la SI.ra prestano il consenso e si impegnano CP_1 Parte_1
ad intraprendere un percorso congiunto psicologico di sostegno alla genitorialità, anche con la Dott.ssa e/o con altro e terzo professionista da quest'ultima Per_3
indicato. I genitori prestano sin d'ora il consenso a far proseguire alle minori un percorso di psicoterapia individuale, se ritenuto necessario, dalla dottoressa Per_3
che già le ha conosciute, ovvero a intraprendere con loro un percorso di psicoterapia familiare che possa aiutare i componenti a trovare strategie e metodi per una comunicazione efficace che possa preservare il benessere attuale e futuro delle minori. Ogni comunicazione tra i genitori dovrà avvenire a mezzo sms o whatsapp
e si impegnano a collaborare per avere accesso reciproco alle informazioni scolastiche ed extrascolastiche riguardanti le figlie;
6. dispone, in punto assegno di mantenimento ordinario, che il SI. verserà alla CP_1
SI.ra la somma di € 200,00/mese per ciascuna figlia, entro il giorno 28 di Parte_1
ogni mese, a mezzo bonifico bancario, somma annualmente rivalutabile ex indici
Istat;
7. pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere,
estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il
5 preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale
purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o
lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da
parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non
cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti
quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza
primaria; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di
iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di
specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da
documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico
6 della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da
documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso
autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di
mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di
concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La
detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore,
anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni,
aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
7 8. dà atto del diritto della SI.ra di richiedere e percepire al 100% l'assegno Parte_1
CP_ unico erogato dall'
9. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
8