cose per conto di terzi, di imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con la disponibilita' di un solo autoveicolo. 1. Alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 che assumano, alle proprie dipendenze, imprenditori titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi che esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti e con la disponibilita' di un solo autoveicolo, puo' essere concessa, per due anni, la fiscalizzazione totale degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione di ciascuna unita' lavorativa assunta ai sensi del presente articolo.
2. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalita' del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalita' della presente legge.
3. L'importo dei minori contributi relativi alle unita' lavorative assunte ai sensi del presente articolo e' rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985 .
4. Le autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi di cui sono titolari i soggetti assunti ai sensi del comma 1 sono trasferite d'ufficio, a titolo gratuito, alle imprese che procedono all'assunzione.
5. I crediti d'imposta di cui all' articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e all'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 , possono essere fatti valere anche in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate, dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.
Note all'art. 10:
- Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3.
- Per il titolo della legge n. 404/1985 vedi nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 13 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti) e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Per il biennio 1990-1991 e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi del trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti puo' essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1 giugno 1990.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonche' per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni.
4. Gli importi di lire 15 mila e di lire 30 mila previsti, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono elevati rispettivamente a lire 22.500 ed a lire 45 mila e si applicano anche ai soci delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti. La detrazione compete anche in caso di opzione per la contabilita' ordinaria.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad annue lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, valutate in annue lire 30 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati entro il 28 febbraio 1990 ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417 , concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della suddetta legge.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 9 del D.L. 261/1990 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato) e' il seguente:
"Art. 9. - 1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall' articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 , e' prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992.
2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 e' integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".