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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 9799/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9799 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 21.03.2025, con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PO (NA) alla Piazza Nicola Amore n. 10, presso lo studio degli avvocati Elvira
Ricciardi, Ciro Gatta e Davide Lorello, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato in [...] CP_1 C.F._2
l'01.12.1965 ed ivi residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con comparsa conclusionale depositata in data 09.05.2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) la previsione a carico del sig. CP_1 di un assegno di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da corrispondere direttamente allo stesso, per le argomentazioni di cui sopra;
b) la previsione di un assegno di mantenimento di € 300,00 o nella misura che riterrà di Giustizia in favore del coniuge;
c) la conferma dell'assegno di mantenimento Parte_1 così come quantificata da S.V. per il figlio;
3) Con vittoria di spese e Per_2 competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, che se ne dichiarano anticipatari.”.
Il Pubblico Ministero, in data 29.03.2025, ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.09.2022 parte ricorrente, sulla premessa di aver contratto matrimonio in PO (NA) il giorno 25.04.1994 con il resistente e che dalla loro unione erano nati 3 figli (nato a [...] il [...]), Per_3 PE
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) - deduceva che Per_2 il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per incompatibilità caratteriale tra i coniugi e che il resistente, da oltre un anno, si era volontariamente allontanato dalla casa coniugale, disinteressandosi del proprio nucleo familiare.
Alla luce di tutto quanto esposto, la ricorrente chiedeva: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 CP_1 condizioni: a) i coniugi vivranno separati e saranno liberi di stabilire ovunque la propria residenza, previa reciproca comunicazione;
b) il sig. dovrà CP_1 trasferire altrove la propria residenza nel più breve tempo possibile, in caso contrario, la sig.ra sarà autorizzata a richiedere al Comune di Parte_1
Melito di PO la cancellazione del marito dallo stato di famiglia;
c) disporre
l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, in considerazione del Per_2 palese disinteresse manifestato dal padre, che da oltre un anno si è reso totalmente irreperibile, senza provvedere al fabbisogno quotidiano dei figli e senza neppure comunicare il suo nuovo domicilio;
d) disporre a carico del sig. un CP_1 assegno di mantenimento di € 600,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, di cui due maggiorenni ma non autosufficienti ed uno minorenne, nella misura di € 200,00 ciascuno, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, nonché porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori nella misura del 50% ciascuno;
e) disporre a carico del sig. un assegno di CP_1
2 € 300,00 a titolo di mantenimento del coniuge, inoccupata ed invalida al 100%, percettrice esclusivamente della prestazione assistenziale della pensione di inabilità; d) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : nei week-end a fine settimana Per_2 alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera ore 20,00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni il 24 dicembre ed il 1° gennaio, mentre trascorrerà con la madre il 25 dicembre e il 31 dicembre e viceversa;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
2) condannare, in ogni caso, parte resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori, dichiaratisi antistatari.”.
All'udienza del 10.02.2023 compariva esclusivamente la ricorrente ed il Presidente
f.f., dopo averla ascoltata, si riservava;
a scioglimento della riserva, con provvedimento reso alla medesima data, disponeva che i Servizi Sociali del
Comune di Melito di PO depositassero relazione dettagliata sul contesto ambientale in cui viveva il minore e fissava per l'ascolto dello stesso l'udienza del
26.05.2023, successivamente rinviata al 27.06.2023.
Quivi, sentito il minore, il Giudice si riservava e con provvedimento del
27.07.2023, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per assenza del resistente, il Presidente f.f. assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) ai sensi dell'art 191, comma 2, c.c., così come modificato dalla legge 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
3) in merito all'affidamento del figlio minore (nato a [...]
PO il 2.04.2007), non essendo emerse allo stato situazioni ostative, salvo ogni
3 ulteriore approfondimento istruttorio, affida lo stesso ad entrambi i genitori in forma condivisa, con residenza privilegiata presso la madre e con visite libere padre-figlio, tenendo conto della sporadicità degli incontri e dell'età adolescenziale del minore;
dispone altresì che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.; 4) in merito alla richiesta avanzata dalla ricorrente di assegno a carico del resistente per il mantenimento dei figli, tenuto conto della situazione reddituale delle parti per come emergente dalle dichiarazioni rese dalla sola ricorrente (che ha dichiarato di lavorare in un negozio di abbigliamento per 4 ore al giorno, con guadagno di 400,00 euro mensili, e di essere titolare di pensione di invalidità dell'importo di 700,00 euro al mese mentre il resistente lavora in Germania in un parco zoologico) e del dato che il primogenito (nato a [...] il [...]) Per_1 seppur convive con la madre risulta ormai lavorare in uno studio di architettura, con guadagno di circa 600,00 euro mensili, ed il secondogenito (nato a [...]
PO il 3.12.2001) lavora all'estero, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente l'assegno mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente mediante applicazione degli indici ISTAT, per il mantenimento del solo figlio minore (nato a [...] il [...]), oltre al Per_6
50% delle spese straordinarie relative al figlio;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PO Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
5) in merito alla richiesta avanzata dalla ricorrente di corresponsione di assegno per il suo mantenimento, nulla dispone non risultando allo stato comprovate disparità reddituali tra i coniugi tali da giustificare la previsione di un assegno per il mantenimento di Parte_1
a carico di;
6) dispone che i Servizi Sociali territorialmente
[...] CP_1 competenti ( ossia del Comune di Melito di PO, ove il minore Persona_5
4 risulta risiedere con la madre alla via Leonardo Da Vinci n. 14) depositino in atti, entro il 10.12.2023, dettagliata relazione, previa assunzione di informazioni in ambito familiare e scolastico, in merito al contesto ambientale in cui vive il minore, alle sue condizioni di vita morali e materiali, al nucleo familiare materno e paterno ed ai rapporti del minore con entrambi i genitori, nonché in ordine alla regolarità di frequentazione degli stessi con il figlio e, in caso di difficoltà o di assenza, in ordine alle ragioni di tanto.”; dunque, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 26.01.2024.
Con memoria integrativa depositata in data 02.08.2023, parte ricorrente ribadiva le richieste già avanzate con il proprio atto introduttivo ed in particolare, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, chiedeva disporsi l'obbligo di corresponsione del pagamento, in capo al resistente ed in favore della ricorrente, di un assegno mensile a titolo di mantenimento del figlio e di essa ricorrente. Per_1
In seguito ad un rinvio disposto per consentire la corretta formazione del contraddittorio tra le parti, con provvedimento del 26.04.2024, il Giudice, in via preliminare, dichiarava la contumacia del resistente e, successivamente, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza per il prosieguo.
Depositata dalla ricorrente la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., il Giudice, con provvedimento del 03.12.2024, denegava la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente nei limiti di rilevanza ed ammissibilità di cui al provvedimento e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con provvedimento del 21.03.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente con cui la stessa aveva precisato le conclusioni, rimetteva la causa in decisione al Collegio previa concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale ed atti al PM il quale, in data 29.03.2025, apponeva il visto.
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, il Collegio rileva che nelle more del giudizio il figlio Per_2
(nato a [...] il [...]) è divenuto maggiorenne e, pertanto, nulla va disposto
5 in questa sede in merito al suo affido, alla sua collocazione e al diritto di visita del genitore non affidatario/collocatario.
3. Sulla domanda di separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, quanto dedotto dalla ricorrente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c., in assenza di domande di addebito.
4. Sulla domanda di assegno per il mantenimento dei figli (nato a Per_1
PO il 06.10.1995) e (nato a [...] il [...]) avanzata dalla Per_2 ricorrente.
In via preliminare, occorre precisare che il secondogenito risulta PE economicamente autosufficiente, tenuto conto che la ricorrente, nella propria comparsa conclusionale, ha dichiarato che lo stesso vive e lavora a Rotterdam.
Parimenti, non merita accoglimento la domanda avanzata dalla ricorrente e relativa al mantenimento del figlio maggiorenne tenuto conto che quest'ultimo, Per_1 almeno fino al 2023, ha svolto l'attività di collaboratore presso uno studio di architettura;
tale circostanza denota il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del soggetto, il quale si è inserito stabilmente nel mercato del lavoro – oltretutto, in un settore coerente con il proprio percorso di formazione - ed ha dato prova della sussistenza di un'autonoma capacità lavorativa.
Al riguardo va ricordato quanto chiarito dalla Suprema Corte ed in particolare che il diritto del coniuge separato (o, in questo caso, dell'ex coniuge) di ottenere dall'altro coniuge (o ex coniuge) un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità
6 e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, nella specie, il fatto del licenziamento), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno ( cfr.
Cass. Civ. 12063/2017).
Ne discende che la domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento del figlio va rigettata. Per_1
Va invece accolta la domanda relativa al mantenimento del figlio maggiorenne tenuto conto che non sono emerse circostanze tali da far ritenere il Per_2 raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello stesso, convivente con la madre.
Invero, tenuto conto del rapporto di convivenza del figlio con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al suo mantenimento, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio Per_2
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti del figlio, il
Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti del figlio in ordine al quantum, vanno considerate varie Per_2 circostanze.
In primo luogo, l'età del ragazzo (18 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso.
7 In secondo luogo, i tempi di permanenza del figlio presso il genitore non convivente non sono valutabili, trattandosi di maggiorenne.
Infine, quanto alla condizione reddituale delle parti si rileva che in sede presidenziale parte ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa part-time in qualità di commessa, percependo uno stipendio mensile pari ad euro 400,00, e di percepire pensione di invalidità pari ad euro 700,00 mensili e che il marito, trasferitosi in Germania, lavora in un parco zoologico.
Dal punto di vista documentale si rileva che parte resistente, non costituendosi, non ha fornito elementi utili alla ricostruzione della propria situazione economica. Parte ricorrente ha invece allegato in atti, in data 25.06.2025, relazione patrimoniale reddituale con la quale ha rappresentato di essere proprietaria dell'immobile sito in
Giugliano in Campania alla via della Torre n. 29, acquistato con risparmi del proprio genitore, ove il nucleo familiare ha trasferito la propria residenza;
di aver nell'anno 2022 percepito reddito da lavoro dipendente pari ad euro 333,00 annui, nell'anno 2023 reddito da lavoro dipendente per euro 4.676,00 annui e reddito da pensione di inabilità per importo complessivo di euro 9.737,38 e di svolgere da maggio 2024 attività lavorativa in prova in attesa di contratto presso la C&C
Distribuzione. Inoltre, in allegato, alla comparsa conclusionale ha depositato documentazione medica attestante una recrudescenza della malattia oncologica da cui
è affetta ( doc nn. 3 e 4 allegati alla comparsa conclusionale).
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, il versamento alla ricorrente della Per_2 complessiva somma di euro 300,00 (trecento/00), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente bancario specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PO Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
8
5. Sulla domanda di corresponsione di assegno per il suo mantenimento avanzata da . Parte_1
Riguardo alla domanda di corresponsione di assegno per il suo mantenimento avanzata dalla ricorrente va osservato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n.
3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale msura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Ai fini poi della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, il giudice deve determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, e la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una
9 attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 17199/2013; Cass. n. 605/2017).
Orbene, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico- patrimoniali dei coniugi, per come sopra già rappresentate, e tenuto conto della circostanza che la recrudescenza della malattia oncologica della ricorrente rende verosimilmente maggiormente difficoltoso l'esercizio di attività lavorativa da parte delle stessa, il Collegio ritiene che sussistono i presupposti per porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l''assegno mensile di euro
100,00 per il suo mantenimento, che verrà corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese ed automaticamente ed annualmente rivalutato secondo gli indici
Istat.
5. Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite, stante la natura del giudizio e l'esito dello stesso, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., la separazione personale dei coniugi (nato a [...] l'[...]) e CP_1 Parte_1
(nata a [...] il [...]);
[...]
b) rigetta la domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento del figlio avanzata da;
Per_1 Parte_1
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00
(trecento/00) per il mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre il 50%, delle spese Per_2 mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-
10-.2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 100,00 (cento/00)
10 per il mantenimento della moglie;
la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) compensa le spese di lite tra le parti come indicato in parte motiva;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 78, Parte II, Serie A, sez. M, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, Camera di Consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9799 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 21.03.2025, con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PO (NA) alla Piazza Nicola Amore n. 10, presso lo studio degli avvocati Elvira
Ricciardi, Ciro Gatta e Davide Lorello, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato in [...] CP_1 C.F._2
l'01.12.1965 ed ivi residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con comparsa conclusionale depositata in data 09.05.2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) la previsione a carico del sig. CP_1 di un assegno di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da corrispondere direttamente allo stesso, per le argomentazioni di cui sopra;
b) la previsione di un assegno di mantenimento di € 300,00 o nella misura che riterrà di Giustizia in favore del coniuge;
c) la conferma dell'assegno di mantenimento Parte_1 così come quantificata da S.V. per il figlio;
3) Con vittoria di spese e Per_2 competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, che se ne dichiarano anticipatari.”.
Il Pubblico Ministero, in data 29.03.2025, ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.09.2022 parte ricorrente, sulla premessa di aver contratto matrimonio in PO (NA) il giorno 25.04.1994 con il resistente e che dalla loro unione erano nati 3 figli (nato a [...] il [...]), Per_3 PE
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) - deduceva che Per_2 il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per incompatibilità caratteriale tra i coniugi e che il resistente, da oltre un anno, si era volontariamente allontanato dalla casa coniugale, disinteressandosi del proprio nucleo familiare.
Alla luce di tutto quanto esposto, la ricorrente chiedeva: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 CP_1 condizioni: a) i coniugi vivranno separati e saranno liberi di stabilire ovunque la propria residenza, previa reciproca comunicazione;
b) il sig. dovrà CP_1 trasferire altrove la propria residenza nel più breve tempo possibile, in caso contrario, la sig.ra sarà autorizzata a richiedere al Comune di Parte_1
Melito di PO la cancellazione del marito dallo stato di famiglia;
c) disporre
l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, in considerazione del Per_2 palese disinteresse manifestato dal padre, che da oltre un anno si è reso totalmente irreperibile, senza provvedere al fabbisogno quotidiano dei figli e senza neppure comunicare il suo nuovo domicilio;
d) disporre a carico del sig. un CP_1 assegno di mantenimento di € 600,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, di cui due maggiorenni ma non autosufficienti ed uno minorenne, nella misura di € 200,00 ciascuno, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, nonché porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori nella misura del 50% ciascuno;
e) disporre a carico del sig. un assegno di CP_1
2 € 300,00 a titolo di mantenimento del coniuge, inoccupata ed invalida al 100%, percettrice esclusivamente della prestazione assistenziale della pensione di inabilità; d) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : nei week-end a fine settimana Per_2 alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera ore 20,00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni il 24 dicembre ed il 1° gennaio, mentre trascorrerà con la madre il 25 dicembre e il 31 dicembre e viceversa;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
2) condannare, in ogni caso, parte resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori, dichiaratisi antistatari.”.
All'udienza del 10.02.2023 compariva esclusivamente la ricorrente ed il Presidente
f.f., dopo averla ascoltata, si riservava;
a scioglimento della riserva, con provvedimento reso alla medesima data, disponeva che i Servizi Sociali del
Comune di Melito di PO depositassero relazione dettagliata sul contesto ambientale in cui viveva il minore e fissava per l'ascolto dello stesso l'udienza del
26.05.2023, successivamente rinviata al 27.06.2023.
Quivi, sentito il minore, il Giudice si riservava e con provvedimento del
27.07.2023, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per assenza del resistente, il Presidente f.f. assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) ai sensi dell'art 191, comma 2, c.c., così come modificato dalla legge 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
3) in merito all'affidamento del figlio minore (nato a [...]
PO il 2.04.2007), non essendo emerse allo stato situazioni ostative, salvo ogni
3 ulteriore approfondimento istruttorio, affida lo stesso ad entrambi i genitori in forma condivisa, con residenza privilegiata presso la madre e con visite libere padre-figlio, tenendo conto della sporadicità degli incontri e dell'età adolescenziale del minore;
dispone altresì che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.; 4) in merito alla richiesta avanzata dalla ricorrente di assegno a carico del resistente per il mantenimento dei figli, tenuto conto della situazione reddituale delle parti per come emergente dalle dichiarazioni rese dalla sola ricorrente (che ha dichiarato di lavorare in un negozio di abbigliamento per 4 ore al giorno, con guadagno di 400,00 euro mensili, e di essere titolare di pensione di invalidità dell'importo di 700,00 euro al mese mentre il resistente lavora in Germania in un parco zoologico) e del dato che il primogenito (nato a [...] il [...]) Per_1 seppur convive con la madre risulta ormai lavorare in uno studio di architettura, con guadagno di circa 600,00 euro mensili, ed il secondogenito (nato a [...]
PO il 3.12.2001) lavora all'estero, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente l'assegno mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente mediante applicazione degli indici ISTAT, per il mantenimento del solo figlio minore (nato a [...] il [...]), oltre al Per_6
50% delle spese straordinarie relative al figlio;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PO Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
5) in merito alla richiesta avanzata dalla ricorrente di corresponsione di assegno per il suo mantenimento, nulla dispone non risultando allo stato comprovate disparità reddituali tra i coniugi tali da giustificare la previsione di un assegno per il mantenimento di Parte_1
a carico di;
6) dispone che i Servizi Sociali territorialmente
[...] CP_1 competenti ( ossia del Comune di Melito di PO, ove il minore Persona_5
4 risulta risiedere con la madre alla via Leonardo Da Vinci n. 14) depositino in atti, entro il 10.12.2023, dettagliata relazione, previa assunzione di informazioni in ambito familiare e scolastico, in merito al contesto ambientale in cui vive il minore, alle sue condizioni di vita morali e materiali, al nucleo familiare materno e paterno ed ai rapporti del minore con entrambi i genitori, nonché in ordine alla regolarità di frequentazione degli stessi con il figlio e, in caso di difficoltà o di assenza, in ordine alle ragioni di tanto.”; dunque, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 26.01.2024.
Con memoria integrativa depositata in data 02.08.2023, parte ricorrente ribadiva le richieste già avanzate con il proprio atto introduttivo ed in particolare, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, chiedeva disporsi l'obbligo di corresponsione del pagamento, in capo al resistente ed in favore della ricorrente, di un assegno mensile a titolo di mantenimento del figlio e di essa ricorrente. Per_1
In seguito ad un rinvio disposto per consentire la corretta formazione del contraddittorio tra le parti, con provvedimento del 26.04.2024, il Giudice, in via preliminare, dichiarava la contumacia del resistente e, successivamente, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza per il prosieguo.
Depositata dalla ricorrente la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., il Giudice, con provvedimento del 03.12.2024, denegava la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente nei limiti di rilevanza ed ammissibilità di cui al provvedimento e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con provvedimento del 21.03.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente con cui la stessa aveva precisato le conclusioni, rimetteva la causa in decisione al Collegio previa concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale ed atti al PM il quale, in data 29.03.2025, apponeva il visto.
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, il Collegio rileva che nelle more del giudizio il figlio Per_2
(nato a [...] il [...]) è divenuto maggiorenne e, pertanto, nulla va disposto
5 in questa sede in merito al suo affido, alla sua collocazione e al diritto di visita del genitore non affidatario/collocatario.
3. Sulla domanda di separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, quanto dedotto dalla ricorrente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c., in assenza di domande di addebito.
4. Sulla domanda di assegno per il mantenimento dei figli (nato a Per_1
PO il 06.10.1995) e (nato a [...] il [...]) avanzata dalla Per_2 ricorrente.
In via preliminare, occorre precisare che il secondogenito risulta PE economicamente autosufficiente, tenuto conto che la ricorrente, nella propria comparsa conclusionale, ha dichiarato che lo stesso vive e lavora a Rotterdam.
Parimenti, non merita accoglimento la domanda avanzata dalla ricorrente e relativa al mantenimento del figlio maggiorenne tenuto conto che quest'ultimo, Per_1 almeno fino al 2023, ha svolto l'attività di collaboratore presso uno studio di architettura;
tale circostanza denota il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del soggetto, il quale si è inserito stabilmente nel mercato del lavoro – oltretutto, in un settore coerente con il proprio percorso di formazione - ed ha dato prova della sussistenza di un'autonoma capacità lavorativa.
Al riguardo va ricordato quanto chiarito dalla Suprema Corte ed in particolare che il diritto del coniuge separato (o, in questo caso, dell'ex coniuge) di ottenere dall'altro coniuge (o ex coniuge) un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità
6 e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, nella specie, il fatto del licenziamento), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno ( cfr.
Cass. Civ. 12063/2017).
Ne discende che la domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento del figlio va rigettata. Per_1
Va invece accolta la domanda relativa al mantenimento del figlio maggiorenne tenuto conto che non sono emerse circostanze tali da far ritenere il Per_2 raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello stesso, convivente con la madre.
Invero, tenuto conto del rapporto di convivenza del figlio con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al suo mantenimento, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio Per_2
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti del figlio, il
Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti del figlio in ordine al quantum, vanno considerate varie Per_2 circostanze.
In primo luogo, l'età del ragazzo (18 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso.
7 In secondo luogo, i tempi di permanenza del figlio presso il genitore non convivente non sono valutabili, trattandosi di maggiorenne.
Infine, quanto alla condizione reddituale delle parti si rileva che in sede presidenziale parte ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa part-time in qualità di commessa, percependo uno stipendio mensile pari ad euro 400,00, e di percepire pensione di invalidità pari ad euro 700,00 mensili e che il marito, trasferitosi in Germania, lavora in un parco zoologico.
Dal punto di vista documentale si rileva che parte resistente, non costituendosi, non ha fornito elementi utili alla ricostruzione della propria situazione economica. Parte ricorrente ha invece allegato in atti, in data 25.06.2025, relazione patrimoniale reddituale con la quale ha rappresentato di essere proprietaria dell'immobile sito in
Giugliano in Campania alla via della Torre n. 29, acquistato con risparmi del proprio genitore, ove il nucleo familiare ha trasferito la propria residenza;
di aver nell'anno 2022 percepito reddito da lavoro dipendente pari ad euro 333,00 annui, nell'anno 2023 reddito da lavoro dipendente per euro 4.676,00 annui e reddito da pensione di inabilità per importo complessivo di euro 9.737,38 e di svolgere da maggio 2024 attività lavorativa in prova in attesa di contratto presso la C&C
Distribuzione. Inoltre, in allegato, alla comparsa conclusionale ha depositato documentazione medica attestante una recrudescenza della malattia oncologica da cui
è affetta ( doc nn. 3 e 4 allegati alla comparsa conclusionale).
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, il versamento alla ricorrente della Per_2 complessiva somma di euro 300,00 (trecento/00), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente bancario specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PO Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
8
5. Sulla domanda di corresponsione di assegno per il suo mantenimento avanzata da . Parte_1
Riguardo alla domanda di corresponsione di assegno per il suo mantenimento avanzata dalla ricorrente va osservato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n.
3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale msura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Ai fini poi della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, il giudice deve determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, e la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una
9 attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 17199/2013; Cass. n. 605/2017).
Orbene, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico- patrimoniali dei coniugi, per come sopra già rappresentate, e tenuto conto della circostanza che la recrudescenza della malattia oncologica della ricorrente rende verosimilmente maggiormente difficoltoso l'esercizio di attività lavorativa da parte delle stessa, il Collegio ritiene che sussistono i presupposti per porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l''assegno mensile di euro
100,00 per il suo mantenimento, che verrà corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese ed automaticamente ed annualmente rivalutato secondo gli indici
Istat.
5. Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite, stante la natura del giudizio e l'esito dello stesso, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., la separazione personale dei coniugi (nato a [...] l'[...]) e CP_1 Parte_1
(nata a [...] il [...]);
[...]
b) rigetta la domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento del figlio avanzata da;
Per_1 Parte_1
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00
(trecento/00) per il mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre il 50%, delle spese Per_2 mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-
10-.2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 100,00 (cento/00)
10 per il mantenimento della moglie;
la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) compensa le spese di lite tra le parti come indicato in parte motiva;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 78, Parte II, Serie A, sez. M, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, Camera di Consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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