Ordinanza cautelare 20 aprile 2018
Sentenza breve 4 giugno 2018
Decreto collegiale 22 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 04/06/2018, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2018
N. 00530/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00299/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il provvedimento impugnato il Questore della Provincia di IA ha respinto l’istanza presentata dall’odierno ricorrente al fine del rinnovo del permesso di soggiorno, originariamente rilasciato per lavoro subordinato e scaduto nel 2014.
che l’iniziale istanza, volta al rinnovo del titolo scaduto, è stata archiviata per irreperibilità dell’interessato;
che a fronte della nuova richiesta inoltrata per il rilascio di un permesso per lavoro autonomo, l’amministrazione ha opposto il diniego impugnato, rilevando, a seguito degli accertamenti effettuati preso le banche dati INPS e Agenzia delle Entrate alla data del 19.7.2016, che i versamenti contributivi si arrestavano al gennaio del 2012, mentre esistevano dichiarazioni fiscali solo fino al 2013, nulla per gli anni successivi;
ritenuta quindi la carenza reddituale dello straniero, peraltro non risultato reperibile, l’amministrazione si determinava archiviando la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.
Con il ricorso in esame è stata denunciata l’illegittimità della determinazione di archiviazione, in quanto, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall’interessato, lo stesso risulta aver avviato già dal 2011 un’attività di impresa individuale, in relazione alla quale sono stati documentati redditi adeguati per gli anni 2015 e 2016, come da modelli CUD 2016 e 2017 allegati.
Per quanto riguarda il 2017, periodo di imposta per il quale non è stata ancora presentata la relativa dichiarazione, fra gli allegati alla richiesta di ammissione al gratuito patrocino e quindi a seguito del deposito effettuato in data 17 aprile 2018, viene documentata la situazione contabile a tutto il mese di dicembre 2017.
L’amministrazione intimata si è costituita chiedendo la reiezione del gravame e dell’annessa istanza cautelare.
Atteso che con ordinanza istruttoria n. 150/2018 e per la ragioni in essa richiamate, afferenti la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, l’amministrazione è stata invitata a riesaminare la posizione del ricorrente, esaminando la suddetta documentazione ed effettuando più approfonditi accertamenti, valutando in chiave prospettica la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno, anche di durata temporanea.
Considerato che l’amministrazione, all’esito del disposto riesame, si è nuovamente determinata in data 22 maggio 2018, disponendo la revoca del provvedimento impugnato e accordando il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo della durata di sei mesi;
che di tale nuova determinazione parte ricorrente ha prodotto copia, dichiarando la conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere, reiterando nella medesima nota la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e precisando che nessuna richiesta viene formulata in punto spese, così come anticipato nell’atto introduttivo del giudizio;
ne consegue che il ricorso può essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Quanto, infine, alla richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, la relativa decisione risulta allo stato pendente davanti alla competente commissione, che nella seduta del 29 maggio 2018 ha ritenuto di disporre l’integrazione della documentazione a corredo dell’istanza: di conseguenza ogni decisione in merito sarà assunta dalla Commissione all’esito dell’istruttoria disposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO