Art. 1. Articolo unico
L'ultimo comma dell' articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190 , e' sostituito dal seguente:
"Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione nonche' la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 50 mila per ogni campione".
L'ultimo comma dell' articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190 , e' sostituito dal seguente:
"Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione nonche' la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 50 mila per ogni campione".