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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/07/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 404/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Psaumida n. 8,
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in Via Psaumida n. 8, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lanza, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 21.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 19.01.1966, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte II, Serie A, dell'anno
1966; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 21.10.1966) e (Ragusa, Per_1 Per_2
24.03.1970), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale di Ragusa, via Psaumida n.8, unitamente agli arredi, resterà assegnata alla moglie che vi abiterà con il figlio, il quale, come ha fatto finora, continuerà ad occuparsi delle spese familiari;
2. Il marito, , provvederà alla locazione di altro appartamento in Ragusa ove Parte_1 trasferirà, quanto prima, la propria residenza;
3. In considerazione dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, in considerazione della necessità che il marito inizi a sostenere spese di locazione di altro immobile, e fintanto che il figlio vivrà con la madre e continuerà a sostenere le spese familiari, le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento;
4. i coniugi non hanno nulla a pretendere in ordine ad ogni altro rapporto giuridico non indicato nell'ambito dei patti di cui al presente ricorso, avendo già provveduto a regolarlo separatamente. che l'udienza di comparizione del dì 21.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che nessun'altra statuizione il Tribunale è stato chiamato ad emettere non essendovi condizioni da omologare;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 19.01.1966, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte II, Serie A, dell'anno 1966; - Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 404/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Psaumida n. 8,
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in Via Psaumida n. 8, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lanza, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 21.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 19.01.1966, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte II, Serie A, dell'anno
1966; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 21.10.1966) e (Ragusa, Per_1 Per_2
24.03.1970), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale di Ragusa, via Psaumida n.8, unitamente agli arredi, resterà assegnata alla moglie che vi abiterà con il figlio, il quale, come ha fatto finora, continuerà ad occuparsi delle spese familiari;
2. Il marito, , provvederà alla locazione di altro appartamento in Ragusa ove Parte_1 trasferirà, quanto prima, la propria residenza;
3. In considerazione dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, in considerazione della necessità che il marito inizi a sostenere spese di locazione di altro immobile, e fintanto che il figlio vivrà con la madre e continuerà a sostenere le spese familiari, le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento;
4. i coniugi non hanno nulla a pretendere in ordine ad ogni altro rapporto giuridico non indicato nell'ambito dei patti di cui al presente ricorso, avendo già provveduto a regolarlo separatamente. che l'udienza di comparizione del dì 21.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che nessun'altra statuizione il Tribunale è stato chiamato ad emettere non essendovi condizioni da omologare;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 19.01.1966, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte II, Serie A, dell'anno 1966; - Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti