Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 5058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 09/05/2025 nella causa n. 5058/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
NOVARA
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. GIOVANNA MARINELLI
PARTE CONVENUTA
c.f. CP_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento
1. il ricorrente afferma di aver ricevuto in data Parte_1
21.05.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2024
9016330662000 con la quale gli Controparte_3 intimava il pagamento di somme relative ai seguenti atti impositivi:
n.1) cartella n. 110 2010 0099164313000, asseritamente notificata in data 02.03.2012, recante Modello DM10, anno 2010, oltre somme aggiuntive, oneri di riscossione, per complessivi Euro
10.338,96;
1
n.2) avviso di addebito n. 410 2011 2000028782000, asseritamente notificato in data 18.06.2011, recante Modello
DM10, anno 2010, oltre somme aggiuntive, oneri di riscossione, per complessivi Euro 11.102,71;
n.3) avviso di addebito n. 410 2011 2000767631000, asseritamente notificato in data 23.09.2011, recante Modello
DM10, anni 2010 e 2011, oltre somme aggiuntive, oneri di riscossione, per complessivi Euro 22.244,19;
2. evidenzia il ricorrente di non avere mai ricevuto la notifica dei predetti atti impositivi, con conseguente decadenza ed inesigibilità dei crediti, né di aver successivamente ricevuto notifiche di atti interruttivi della prescrizione;
conseguentemente agisce per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento e la declaratoria della prescrizione dei crediti ivi portati;
3. si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_3 ricorso e contestando la maturazione della prescrizione per i crediti relativi a tutti gli atti richiamati dall'intimazione di pagamento, in considerazione dell'avvenuta corretta notificazione della cartella di pagamento indicata al n.1 e dell'invio di plurimi atti interruttivi della prescrizione relativi a tutti i crediti portati dall'intimazione di pagamento;
4. l' è stato dichiarato contumace e, mancando agli atti prova della CP_2 notificazione degli AVA indicati ai numeri 2 e 3, con ordinanza ex artt.
210 e 213 c.p.c. del 24/02/2025, è stato ordinato all'Istituto di produrre la relativa documentazione;
5. all'udienza del 18/10/2024, la difesa del ricorrente ha rinunciato alle domande relative ai crediti portati dalla cartella di pagamento indicata al n. 1; pertanto la decisione investe unicamente i crediti portati dagli AVA indicati ai numeri 2 e 3;
6. l'Istituto previdenziale ha ottemperato all'ordine di esibizione in data
26/02/2025, ed all'odierna udienza non sono state sollevate contestazioni in merito alla ritualità delle notifiche;
la censura di tardività della produzione per violazione dell'art. 416 c.p.c. appare infondata,
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posto che le notifiche non sono documenti prodotti dalla parte costituita tardivamente (l' infatti è rimasto contumace) bensì oggetto di ordine CP_2 del giudice ex art. 210 e 213 c.p.c.;
7. la verificata ritualità delle notifiche degli avvisi di addebito evidenzia l'infondatezza del motivo di opposizione riferito alla inesigibilità dei crediti per decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo;
8. dalla documentazione prodotta dall' risulta che l'avviso di addebito CP_2
n. 2 (n. 410 2011 2000028782000) sia stato regolarmente notificato con raccomandata consegnata il 18/06/2011;
9. per i crediti portati da tale atto, risultano alcuni atti interruttivi della prescrizione posti in essere da : CP_4
o l'intimazione di pagamento n. 110 2013 9025181637000 notificata il 10/02/2014;
o cinque distinti atti di pignoramento di crediti presso terzi, tutti notificati il 24/10/2018;
o l'intimazione di pagamento n. 110 2017 9003333841000, notificata a mezzo PEC il 14/02/2017;
o l'intimazione di pagamento n. 110 2017 9020957240000, notificata a mezzo PEC il 17/11/2017;
o l'intimazione di pagamento n. 110 2018 9007221325000, notificata a mezzo PEC il 11/06/2018;
o quattro distinti atti di pignoramento di crediti presso terzi, tutti notificati a mezzo PEC il 12/04/2018;
o l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 11084 2018
00001020001 notificato a mezzo PEC il 12/07/2018;
10. la prescrizione dei crediti relativi all'avviso di addebito in argomento è da ritenersi interrotta anche per le istanze di adesione alla definizione agevolata presentate dal ricorrente in data 24/04/2019,
30/05/2023 e 23/06/2023, aventi valenza di riconoscimento del debito intervenuto prima del perfezionarsi del termine di prescrizione;
11. i predetti atti interruttivi della prescrizione, tutti intercorsi entro il quinquennio dall'atto precedente, hanno validamente interrotto la
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prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito in esame;
conseguentemente, deve essere evidenziato che, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, i crediti non erano prescritti, con conseguente infondatezza dell'opposizione in riferimento all'avviso di addebito n. 410 2011 2000028782000;
12. quanto all'avviso di addebito n. 3 (n. n. 410 2011
2000767631000), la cui notificazione è avvenuta alla data del
23/09/2011, deve rilevarsi come il credito ivi portato sia prescritto, dal momento che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'intimazione di pagamento n. 110 2017 9003333841000, notificata a mezzo PEC il 14/02/2017, quando il termine di prescrizione quinquennale era già compiuto;
13. pertanto, deve essere dichiarata la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 3 (n. 410 2011 2000767631000), con accertamento che nulla il ricorrente deve a tale titolo;
14. poiché il motivo di impugnazione relativo alla regolarità della formazione dei titoli esecutivi è risultato palesemente infondato (è emerso che tutti i titoli impugnati erano stati ritualmente notificati con consegna a mani del ricorrente), la domanda relativa alla cartella n. 1 è stata rinunciata, e per i rimanenti due titoli il ricorso è stato accolto solo in parte, occorre valorizzare la soccombenza reciproca al fine della compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 410 2011
2000767631000, ed accerta che il ricorrente nulla deve in forza di tale titolo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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